Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 (BUR n. 103/2014)
Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 (BUR n. 103/2014) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
Art. 1 - Finalità.
1. Ai sensi della presente legge, la
Regione del Veneto riconosce come associazioni Pro Loco, di seguito
denominate Pro Loco, le associazioni locali, organizzate in modo
volontario, prive di finalità di lucro, con sede nel territorio
regionale, il cui fine istituzionale, sostenuto dalla Regione stessa,
consista nello svolgimento delle attività di cui all’articolo
2 e concorra alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche,
storiche e culturali del territorio.
Art. 2 - Associazioni Pro Loco
e loro attività.
1. L’attività delle Pro Loco si
esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la
valorizzazione turistica, fra le quali l’informazione e accoglienza
turistica, nei limiti e secondo le modalità previste
dall’
articolo 15 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”,
nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la
salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale,
enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della
località.
2. Per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali, i
consorzi di Pro Loco possono operare nel territorio di più comuni,
previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti e, con
riguardo ai comuni in cui non operano Pro Loco, i consorzi di Pro Loco
possono concludere accordi con i comuni stessi.
Art. 3 - Unione Nazionale Pro
Loco d’Italia (UNPLI) e sue articolazioni.
1. La Regione riconosce l’attività dell’Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia (UNPLI), nella sua articolazione in Comitato
regionale del Veneto, quale struttura periferica dell’UNPLI che
riunisce le associazioni Pro Loco del Veneto iscritte a tale Unione,
nonché l’attività entro il territorio regionale di ogni
ulteriore organismo previsto dallo Statuto dell'UNPLI.
Art. 4 - Albo regionale.
(1)
1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale
delle Pro Loco.
2. La domanda di iscrizione all’albo regionale è presentata
alla Giunta regionale, corredata da copia dell’atto costitutivo e
dello statuto della Pro Loco e comunicata al Comitato regionale
dell’UNPLI.
3. L’iscrizione all’albo regionale costituisce requisito per:
a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Pro Loco,
all’interno di organi collegiali, nei casi previsti dalle leggi
regionali;
b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.
4. L’albo regionale delle Pro Loco è pubblicato annualmente
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel
portale internet della Regione.
Art. 5 - Requisiti per
l’iscrizione all’albo regionale.
1. Può essere iscritta all’albo
regionale la Pro Loco che svolga le attività previste
dall’articolo 2 da almeno un anno e per la quale concorrano i
seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività in un comune nel quale non operi
altra associazione Pro Loco iscritta all’albo regionale. Possono
essere riconosciute anche più Pro Loco per comune, purché non
operanti nella medesima località, sentito il parere del comune;
b) essere costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e
il cui statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme
a quanto previsto dall’articolo 6.
2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali
nonché l’atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro
Loco alla Giunta regionale, e, per conoscenza, al Comitato regionale
dell’UNPLI.
3. La Giunta regionale, anche su segnalazione dell’UNPLI, delibera
la cancellazione dall’albo regionale della Pro Loco che si sciolga
volontariamente, o che perda uno dei requisiti previsti dal comma 1 o che
svolga attività non conformi alle previsioni di cui agli articoli 1
e 2.
Art. 6 - Statuto delle Pro
Loco.
1. Ai fini dell’iscrizione all’albo regionale, lo statuto
della Pro Loco deve prevedere:
a) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di
amministrazione;
b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
c) la possibilità di iscrizione per tutti i residenti nel comune e
per coloro che, non residenti, operino nel comune per le finalità e
attività di cui agli
articoli 1 e
2;
d) la devoluzione, in caso di scioglimento della Pro Loco, dei beni
acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della
Regione o di enti pubblici, a fini di utilità sociale.
Art. 7 - Accordi di
collaborazione con il Comitato regionale dell’UNPLI.
1. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il
Comitato regionale dell’UNPLI di cui all’articolo 3, per lo
svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, in
particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura,
all’identità veneta e allo sviluppo rurale.
Art. 8 - Bandi per i
contributi regionali.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, (
2) per le finalità previste dall’articolo 1,
disciplina con il provvedimento di cui all’articolo 10 i criteri e
le modalità della procedura selettiva per la concessione di
contributi a sostegno delle attività di cui all’
articolo 2, con particolare
riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura,
all’identità veneta e allo sviluppo rurale:
a) ai Comitati provinciali dell’UNPLI per qualificati programmi di
attività provinciale;
b) alle Pro loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti nell’albo
regionale, che presentino qualificati programmi di attività
riguardanti il territorio di più comuni, o comunque
d’interesse regionale.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione degli
articoli 7 e 8, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio
2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074
“Informazione, promozione e qualità per il turismo” del
bilancio di previsione 2014, utilizzando a tal fine quota parte dello
stanziamento finalizzato alle attività regionali di informazione e
accoglienza turistica (capitolo 102078).
Art. 10 - Disposizioni
integrative e attuative.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che
si esprime nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento detta
disposizioni integrative e applicative per l’attuazione della
presente legge, ivi comprese le misure massime delle agevolazioni di cui
all’articolo 8.
Art. 11 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, comma 1, lettera l), e 4, comma 1, lettera d), della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo”;
b) l’articolo 22 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
2. L’articolo 50, comma 4, lettera h), della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 , è abrogato a decorrere dall’istituzione
dell’albo regionale di cui all’articolo 4 della presente
legge.
Art. 12 - Disposizioni finali
e transitorie.
1. Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali soppressi
dall’articolo 11 della presente legge, sono iscritte
d’ufficio all’albo regionale di cui all’
articolo 4 e presentano, entro sei
mesi dal provvedimento di cui all’articolo 10, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’
articolo 5. Decorso inutilmente
tale termine, le Pro Loco sono cancellate dall’albo regionale, in
conformità alle previsioni dell’articolo 5, comma 3.
2. Ai procedimenti amministrativi e di spesa riguardanti le Pro Loco, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi
regionali previgenti.
Note
(
1) Per disposizioni attuative ed
operative dell’albo regionale delle Pro Loco vedi deliberazione
della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 183 recante “Disciplina
delle Associazioni Pro Loco. Disposizioni attuative per
l’attivazione dell’Albo regionale delle Pro Loco.
Legge regionale 22 ottobre
2014, n. 34 . Deliberazione n. 7/CR del 2 febbraio 2016”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 8
marzo 2016
(
2) Comma così modificato da
comma 1 art. 26
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha aggiunto dopo le parole “La Giunta regionale,” le parole
“sentita la competente commissione consiliare,”.
SOMMARIO