Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (BUR n. 48/2015)
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (BUR n. 48/2015) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO
Art. 1 - Riconoscimento e
potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto.
1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n.
74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” e successive
modificazioni ed ai sensi dell’articolo 29 della legge 7 dicembre
2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”, riconosce e promuove l’attività del Soccorso
alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico, di seguito denominato SASV - CNSAS, rivolta al soccorso,
alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività
alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle
attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra
attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo,
ricreativo e culturale dell’ambiente montano, ipogeo e di ogni
altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese
le attività professionali o lavorative.
Art. 2 - Soccorso ed
elisoccorso.
1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2
della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASV - CNSAS per
l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto
sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro
ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS
opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza
medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie, attraverso
il numero unico 118 e con le centrali operative del Numero unico di
emergenza europeo 112 (NUE 112), attraverso il 112 di cui alla direttiva
n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di
reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale) e successive modificazioni ed alla normativa nazionale di
recepimento. (
1)
2. La Regione del Veneto, anche in osservanza al comma 2
dell’articolo 2 della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa
atta a riconoscere il ruolo del SASV - CNSAS nelle centrali operative NUE
112 di cui al comma 1 sia a valenza regionale sia a valenza provinciale o
interprovinciale.
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR),
individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende
sanitarie si avvalgono di personale SASV - CNSAS, tramite idonee
convenzioni onerose stipulate con il SASV - CNSAS stesso, ovvero con le
sue articolazioni territoriali. Tali convenzioni disciplinano anche la
formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale sanitario
delle aziende sanitarie, ai sensi della legge n. 74 del 2001.
4. L’attività di soccorso di carattere non sanitario del SASV
- CNSAS nell’ambito regionale si svolge anche mediante
l’utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di
convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi
di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste
dalla normativa vigente.
Art. 3 - Scuole ed
attività specialistiche.
1. La Regione del Veneto sostiene le Scuole regionali ed interregionali e
la Commissione tecnica regionale del SASV - CNSAS e si avvale del SASV -
CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per
la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da
nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la
Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.
Art. 4 - Rete radio.
1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione in capo al SASV - CNSAS
di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di
coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali
operative NUE 112 di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, quando il
SASV - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell’articolo
8 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le
opportune intese fra il SASV - CNSAS e gli enti locali e i soggetti
privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la
concessione in comodato d’uso e in locazione dei rispettivi ponti
radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.
Art. 5 - Prestazioni.
1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario,
comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni
a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di
quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
emergenza”. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e
certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli
interventi.
2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario,
comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni
onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da
quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni
assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.
3. La Giunta regionale, sentito il SASV - CNSAS per la parte di
competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di
soccorso il cui onere è a carico dell’utente. Le tariffe per
gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per
cento per i residenti nella Regione del Veneto.
4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda
unità locale sociosanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118,
sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi
collegati, con particolare riferimento all’area montana.
Art. 6 - Segni distintivi.
1. Il SASV - CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri
automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale
informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM e il Numero
unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto
stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e
dalla normativa nazionale di recepimento.
Art. 7 - Comitato di indirizzo
e controllo.
1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture
regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alle
competenti commissioni consiliari.
2. La Giunta regionale nomina un comitato di indirizzo e controllo
composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o
loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui
alla presente legge. Alle riunioni del comitato possono partecipare i
consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente
per materia.
Art. 8 - Finanziamento delle
attività.
1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per
l’erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di
funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i
contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi
protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di
finanziamento le spese per:
a) l’attività formativa, l’attività di soccorso e
per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
b) l’attività direttiva, amministrativa, organizzativa,
tecnica e per l’attività del personale dipendente e del
personale SASV - CNSAS;
c) l’attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione
delle dotazioni strumentali;
d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli
infortuni nelle attività di cui all’articolo 1 della presente
legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle
attività svolte in ambito regionale dal SASV - CNSAS.
2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante
convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da
stipularsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39
dell’articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la
legge finanziaria per l’anno 2003.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 650.000,00 per l’esercizio 2015, si
provvede con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione
denominata “Finanziamento attività del soccorso alpino -
Sanità” (Funzione obiettivo F0019 “Tutela della
salute”; Area Omogenea A0040 “Tutela della salute”), la
cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella
dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo
U/101703) del bilancio di previsione 2015.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione
della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per
l’esercizio 2016, si provvede con le risorse allocate
nell’upb di nuova istituzione denominata “Finanziamento
interventi strutturali in materia di soccorso alpino - Protezione
civile” (Funzione obiettivo F0017 “Protezione civile”;
Area Omogenea A0036 “Protezione civile”), la cui dotazione
viene aumentata riducendo contestualmente, nell’esercizio 2016,
quella dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese
d’investimento” del bilancio pluriennale 2015-2017.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Art. 10 - Norma
transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, così come previsti e disciplinati dalla
legge regionale 30
novembre 2007, n. 33 “Nuove disposizioni in materia di soccorso
alpino”, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui
hanno avuto inizio.
Art. 11 - Norma di
abrogazione.
Note
(
1) Con riferimento al numero
unico di emergenza europeo NUE 112 vedi: la
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”,
articolo 61 che detta disposizioni per consentire, in relazione alle
specificità della regione Veneto soluzioni operative in previsione
della attivazione delle procedure per il suo impianto e l’art. 21
della
legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 30 che dispone misure di
implementazione. In materia, vedi anche il secondo periodo del comma
1bis, dell’articolo 16 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile”.
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