Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 (BUR n. 168/2023) (Bilancio)
Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 (BUR n. 168/2023) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2024
Art. 1 - Intervento di
adeguamento della rete di bonifica del nodo idraulico di Bovolenta.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di complessivi euro 750.000,00 al Consorzio di bonifica
Bacchiglione di Padova per la realizzazione del progetto
“Intervento di adeguamento della rete di bonifica del nodo
idraulico di Bovolenta”.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2024, euro 250.000,00 per
l’esercizio 2025 ed euro 250.000,00 per l’esercizio 2026 si
fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01
“Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 2 - Assistenza
sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.
1. La quota di compartecipazione sociale per
i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle
Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento
Protetti della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta
per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata
nella misura del sessanta per cento.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 7.330.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025
e 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13
“Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2024-2026.
Art. 3 - Progetto pilota di
protocollo di prevenzione e informazione per donne in età fertile,
in gravidanza e neonati rispetto ai fattori di rischio derivanti da
contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto pilota
per la realizzazione di un protocollo di prevenzione selettiva, anche
attraverso attività di informazione, rispetto ai fattori di rischio
derivanti da esposizione e contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche
per donne in età fertile, in stato di gravidanza e neonati.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della
salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia
sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
Art. 4 - Sviluppo del
marketing pubblico territoriale.
1. La Regione del Veneto promuove la
diffusione del marketing pubblico territoriale, materiale ed immateriale,
quale strumento di valorizzazione e promozione delle identità del
territorio regionale, del suo sistema produttivo e delle eccellenze delle
sue produzioni e della sua attrattività per l'insediamento di
attività e lo svolgimento di iniziative ed eventi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata, anche per il tramite dei propri enti e società
regionali, a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative ed
attività promozionali.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi
generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
4. L’
articolo 25 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
è abrogato.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali” e successive modificazioni e integrazioni.
1. All’
articolo 55 bis della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
come inserito dal comma 2 dell’
articolo 52 della
legge regionale 12
settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1997”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
omissis (
1)
b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
omissis (
2)
c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
omissis (
3)
d) dopo la lettera c bis) del comma 1, aggiunta dal comma 1
dell’
articolo 11 della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi
migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio,
artigianato e industria”, è aggiunta la seguente:
omissis (
4)
2. Al fine di verificare la compatibilità dell’utilizzo della
risorsa geotermica con quello prevalente di natura termale, per il
triennio 2024-2026, sono stanziati euro 230.000,00 complessivi per il
ripristino e aggiornamento della rete di monitoraggio della risorsa del
Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE).
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 ed
in euro 70.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del
suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
Art. 6 - Lavori di costruzione
della bretella di collegamento tra la S.S. n. 16 “Adriatica”
e la S.R. n. 6 “Eridania Occidentale”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario massimo di complessivi euro
875.000,00 al Comune di Occhiobello per far fronte ai maggiori costi
relativi all’intervento di costruzione della bretella di
collegamento tra la S.S. n. 16 “Adriatica” e la S.R. n. 6
“Eridania Occidentale”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2024, euro
300.000,00 per l’esercizio 2025 ed euro 275.000,00 per
l’esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”,
Programma 05 “Viabilità e Infrastrutture Stradali”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2024-2026.
Art. 7 - Contributi regionali
alle Aziende del trasporto pubblico locale non di linea per
l’innovazione tecnologica.
1. Al fine di promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie finalizzate
ad implementare l’erogazione di servizi di mobilità nel
trasporto pubblico locale non di linea, anche per migliorare
l’impatto sull’ambiente, la Giunta regionale è
autorizzata ad assegnare specifici contributi alle aziende operanti nel
settore del trasporto pubblico non di linea nel territorio regionale del
Veneto.
2. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare,
determina i criteri e le modalità per l’assegnazione e
l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenendo anche conto
delle vigenti norme in materia di aiuti di stato.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in 40.000,00 euro per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico
locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 8 - Sostegno alla
progettazione della barriera anti intrusione salina sul fiume Po.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di complessivi euro 80.000,00 al Consorzio di bonifica
Delta del Po per la progettazione della barriera contro la risalita del
cuneo salino lungo il fiume Po, da ubicarsi alla foce del Po di Pila.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare", Titolo 1 "Spesa corrente” del bilancio di
previsione 2024-2026.
Art. 9 - Contributo per
finanziamento di prosecuzione del progetto di conservazione di bovini di
razza Rendena.
1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena (A.N.A.RE.) un contributo
straordinario di euro 20.000,00 per l’esercizio 2024 per finanziare
la prosecuzione del programma di selezione e miglioramento genetico dei
bovini di razza Rendena.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore
agricolo e del settore agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in
conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 35 recante “Interventi nel settore
agro-ambientale” della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 35 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:
omissis (
5).
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e
2026 ai fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16
“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01
“Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2024-2026.
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 6 quater della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
“Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del
Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite
e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica
veneta” così come introdotto dall’articolo 1 della
legge regionale 14
giugno 2023, n. 11 .
1. All’
articolo 6 quater della
legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 quater dopo le
parole
“ed al trasferimento” la parola
“tecnologico” è soppressa e le parole:
“delle risultanze del settore vitivinicolo” sono
sostituite con le parole:
“delle risultanze al settore
vitivinicolo”;
b) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 quater è
inserita la seguente:
omissis (
6)
c) dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 quater è
inserita la seguente:
omissis (
7)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, si
fa fronte:
a) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 quantificati in
euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, con le risorse
allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali”, Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;
b) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 quantificati in
euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, con le risorse
allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 02 “Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in
conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 12 - Istituzione del
premio di laurea “Giulia Cecchettin”.
1. È istituito presso il Consiglio regionale un premio in memoria di
Giulia Cecchettin, da assegnare annualmente per le migliori tesi di
laurea o di dottorato che trattino i temi del contrasto alla violenza
sulle donne e alla disparità di genere nei diversi ambiti di
intervento regionale, quali quelli culturale, sociale, lavorativo e della
formazione scolastica.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con
proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative,
nonché l’entità dei premi nella misura massima di euro
7.000,00, a valere sul fondo di dotazione del Consiglio.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 7.000,00 per ciascun esercizio del triennio
2024-2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01
“Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”
del bilancio di previsione 2024-2026.
1. Alla fine del primo periodo dell’
articolo 4 della
legge regionale 23
dicembre 2014, n. 42 , sono inserite le seguenti parole:
“o
del versamento dei contributi necessari al completamento del quinquennio
con le modalità definite dall’Ufficio di
presidenza”.
2. Alle maggiori spese derivanti dal presente articolo, quantificate in
complessivi euro 7.800,00 per l’esercizio 2025 ed euro 32.000,00
per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse del fondo di
dotazione del Consiglio regionale allocate nella Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01
“Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”
del bilancio di previsione 2024 - 2026.
Art. 14 - Contributo per la
realizzazione e il potenziamento di progetti sperimentali per
l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare contributi per la
realizzazione e il potenziamento di progetti sperimentali per
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità consistente
in disturbo dello spettro autistico.
2. La Giunta regionale individua le aree prioritarie di intervento e
stabilisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi di cui
al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, si
fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02
“Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese
correnti”, del bilancio di previsione 2024-2026
Art. 15 - Contributo
straordinario a favore dell’Istituto Fortunata Gresner per
l’esecuzione di un progetto di musicoterapia dedicato alla
disabilità.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario all’istituto Fortunata Gresner di Verona per la
realizzazione di un progetto sperimentale di musicoterapia dedicato alla
disabilità.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per
la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, del
bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 16 - Contributo
straordinario alla Cooperativa Provate di Selvazzano Dentro.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario alla Cooperativa Sociale Provate di Selvazzano Dentro (PD)
per l’implementazione in via sperimentale del servizio di
tutoraggio dei soggetti svantaggiati interessati dagli interventi di
accompagnamento e all’occupabilità delle persone con
disabilità.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, si
fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07
“Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di
previsione 2024-2026
Art. 17 - Modifiche alla
legge regionale n. 8 del 2017 “Il sistema educativo della Regione
Veneto”.
1. Dopo l’
articolo 19 della
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto” è aggiunto
il seguente:
omissis (
8)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2024 si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto
allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non
universitaria”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio
di previsione 2024-2026.
Art. 18 - Celebrazioni per
il 700° anniversario della morte di Marco Polo.
1. La Regione del Veneto, in occasione del ricorrere, nell’anno
2024, del settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, attua un
programma di studi e celebrazioni per ricordare la figura e l'opera di
Marco Polo, mercante, scrittore e viaggiatore della Repubblica di Venezia
nel mondo, anche in collaborazione, coordinamento ed intesa con enti ed
istituzioni locali, regionali e nazionali.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, in occasione delle
celebrazioni definisce, per l’anno 2024 un programma regionale di
iniziative, che prevedono mostre, studi, ricerche e convegni volte a
diffondere la conoscenza di Marco Polo, anche nei paesi e presso le
comunità attraversate ed incontrate in occasione dei suoi viaggi, ed
iniziative celebrative della sua figura e opera, e con la costituzione di
comitati d’onore, composti da rappresentati individuati dalla
Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali”, Programma 02
“Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
Art. 19 - Contributo
straordinario per la realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano
(TV).
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla realizzazione del
Velodromo in Comune di Spresiano (TV) è autorizzata, data
l’eccezionalità e l’esclusività del tipo di
intervento, a riconoscere un contributo straordinario alla Federazione
Ciclistica Italiana (FCI) o altro ente pubblico facente parte
dell’accordo di programma di cui al comma 2 per l’esecuzione
dell’intervento.
2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti
interessati un accordo di programma che disciplina i rapporti e le
modalità di realizzazione e gestione dell’intervento di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2024, si fa
fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche
giovanili, sport e tempo libero” Programma 01 “Sport e tempo
libero” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio
di previsione 2024-2026.
Art. 20 - Autorizzazione
alla partecipazione della Regione del Veneto all’associazione
“Hydrogen Europe”.
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione energetica e industriale definiti dall’Unione
Europea tramite l’utilizzo dell’idrogeno come fattore
abilitante di una società a emissioni zero, la Regione è
autorizzata a partecipare come associato, in qualità di membro
regionale europeo, all’Associazione denominata “Hydrogen
Europe” con sede a Bruxelles.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi
generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
Art. 21 - Implementazione
numero unico di emergenza 112 sul territorio regionale.(9)
1. Al fine di dare attuazione all’implementazione del numero unico
di emergenza europeo NUE 112 secondo il modello della Centrale Unica di
Risposta (CUR), sulla base delle modalità definite con il protocollo
d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e la
Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 98 vicies semel del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle
comunicazioni elettroniche”, sostituito dal decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(rifusione)”, la Giunta regionale è autorizzata a porre in
essere gli adempimenti necessari per l’attivazione
dell’infrastruttura tecnologica del NUE.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.500.000,00 per l’esercizio 2024, si fa
fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso
Civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di
previsione 2024-2026.
Art. 22 - Contributo per
l’implementazione di un progetto innovativo a favore delle persone
con disturbo dello spettro autistico.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario per l’implementazione di un progetto innovativo a
favore di minori e giovani con diagnosi di disturbo dello spettro
autistico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in 40.000,00 euro per l’esercizio 2024, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per
la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, del
bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 23 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato
all’alinea del comma 1 dell'articolo 55 bis della
legge regionale 10 ottobre
1989, n. 40 .
(
2) Testo riportato alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 55 bis della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(
3) Testo riportato alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 55 bis della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(
4) Testo riportato dopo la
lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 55 bis della
legge regionale 10 ottobre
1989, n. 40 .
(
5) Testo riportato dopo la
lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 35 della
legge regionale 12 dicembre 2023, n.
40 .
(
6) Testo riportato dopo la
lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 quater della
legge regionale 7 settembre
2000, n. 17 .
(
7) Testo riportato dopo la
lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 quater della
legge regionale 7 settembre
2000, n. 17 .
(
8) Testo riportato dopo
l’art. 19 della
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 .
(
9) Con riferimento al numero
unico di emergenza europeo NUE 112 vedi quanto già disposto
dall’art. 6 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che
ne ha disposto la istituzione sul territorio regionale.
In materia vedi anche quanto disposto dalla
legge regionale 11 maggio 2015, n. 11
“Nuove norme in materia di soccorso alpino”, articoli 2,
commi 1 e 2, 4 e 6 e dal secondo periodo del comma 1bis,
dell’articolo 16 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile”.
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