1. La Giunta regionale è autorizzata
ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata
dall’articolo 44, comma 7 bis, della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e
comunque, ove applicabile, dall’articolo 216, comma 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per
interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione
secondo le previsioni della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 , e
per ogni altro procedimento di finanza di progetto in altri settori di
competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato
alla data di entrata in vigore della presente legge senza che alla
medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto
di concessione. (
4)
2. Nella procedura di revisione dovrà essere in particolare
verificata la permanenza della sussistenza del preponderante pubblico
interesse alla realizzazione della specifica opera, la sua rispondenza
alle attuali esigenze della programmazione regionale per il sistema
viario di interesse regionale nonché la permanenza delle condizioni
economico-finanziarie che supportano la sostenibilità
economico-finanziaria dell’intervento e delle ulteriori condizioni
che rappresentano requisiti essenziali della proposta ai sensi
dell’
articolo 10, comma 4, lettere b), c) e d) della
legge regionale 9 agosto
2002, n. 15 .
3. Nel caso in cui all’esito della procedura di revisione la Giunta
ritenga la realizzazione dell’opera come non più rispondente
al preponderante pubblico interesse o comunque non più rispondente
alle attuali esigenze della programmazione per il sistema viario di
interesse regionale, riferisce entro sessanta giorni alla competente
commissione consiliare sullo stato di attuazione dei procedimenti di cui
al presente articolo e assume i conseguenti provvedimenti.
4. Nel caso in cui, nell’ambito della procedura di revisione, la
Giunta accerti l’attuale insussistenza di condizioni di
fattibilità dell’iniziativa per il venir meno delle condizioni
economico-finanziarie a supporto della sostenibilità
economico-finanziaria dell’intervento e delle ulteriori condizioni
di cui al comma 2, l’Amministrazione procede all’adozione
degli atti conseguenti anche ai sensi dell’articolo 21
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, salva la possibilità di addivenire
ad una revisione del piano economico finanziario nel caso che le
condizioni di fattibilità siano variate per cause imputabili alla
Regione o per sopravvenute modifiche normative.
5. Agli oneri connessi alla copertura di eventuali indennizzi da
riconoscere, in applicazione dell’articolo 21 quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, per le ipotesi di revoca ai sensi dei commi 3 e 4
si fa fronte con apposito stanziamento.
6. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 5 si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135
“Viabilità regionale, provinciale e comunale” del
bilancio di previsione 2015.
1. I contratti e i relativi piani finanziari dei lavori pubblici di
competenza regionale di cui all’
articolo 2, comma 2,
lettera a) della
legge regionale 7 dicembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
successive modificazioni, o comportanti oneri per il bilancio della
Regione, sono trasmessi al Consiglio regionale.