Legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (BUR n. 78/2002)
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (BUR n. 78/2002) [sommario] [RTF]
NORME PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, PER LA
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AUTOSTRADE E STRADE A PEDAGGIO
REGIONALI E RELATIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E
CONFERENZA DI SERVIZI
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 –
Finalità.
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere e
disciplinare, nell’ambito delle previsioni della programmazione
regionale:
a) le procedure inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione
di autostrade e di strade a pedaggio ricadenti sul territorio della
regione del Veneto ed inserite nel sistema viario di interesse regionale;
b) il ricorso alla finanza di progetto e alla conferenza di servizi per
la realizzazione degli interventi infrastrutturali per la mobilità.
Art. 2. - Le autostrade
regionali.
1. Per autostrade regionali si intendono le autostrade che ricadono
interamente sul territorio regionale, che non sono oggetto di concessione
nazionale e che non rientrano nella rete autostradale e stradale
nazionale.
2. Le autostrade regionali fanno parte della rete viaria di interesse
regionale di cui all'
articolo 96 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive
modificazioni.
CAPO II - Le concessioni regionali
Art. 3 - Concessione di
autostrade e strade a pedaggio regionali.
1. Per realizzare le autostrade e le strade a pedaggio regionali è
necessario il preventivo rilascio di apposite concessioni regionali
disciplinate dalla presente legge.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono affidate dalla Giunta regionale
a soggetti pubblici, privati, nonché a partecipazione mista ed hanno
come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera
e dei lavori correlati all'opera stessa.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce le obbligazioni inerenti alla concessione mediante apposita
convenzione, che regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e
patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario, comprese le
clausole che regolano il subentro alla scadenza della concessione.
4. La Giunta regionale, qualora l'autostrada o strada a pedaggio
regionale vada a connettersi con altre autostrade nazionali, promuove i
necessari accordi con l’ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 4 - Modalità di
finanziamento della concessione.
1. La Giunta regionale può prevedere nel bando di gara idonee forme
di finanziamento a favore del concessionario, qualora gli introiti da
tariffa previsti in relazione alla durata della concessione non siano
sufficienti a giustificare, dal punto di vista economico, l'investimento
per la realizzazione dell'opera.
Art. 5 - Durata della
concessione e funzioni di controllo.
1. La Giunta regionale nel bando di gara indica la durata della
concessione, decorrente dall’entrata in esercizio dell'opera, che
non può essere superiore a 40 anni.
2. La durata della concessione è determinata anche in funzione dei
parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa
convenzione prevista all'articolo 3, comma 3 e può essere prorogata
una sola volta, per un periodo non superiore a cinque anni, solamente in
presenza di nuove e sopravvenute modifiche normative o eventi naturali
che interferiscano con il raggiungimento dei risultati previsti in sede
di convenzione.
3. Alla scadenza della concessione l’autostrada o la strada a
pedaggio regionale, con le eventuali strutture ad essa correlate, torna
nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di
conservazione secondo le clausole riportate nell’atto di
convenzione.
4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di
viabilità esercita nei confronti dei soggetti concessionari le
seguenti funzioni di controllo e vigilanza:
a) accertamento della conformità dell'esecuzione dei lavori di
costruzione dell'infrastruttura e delle opere complementari a quanto
approvato in sede di progettazione;
b) verifica del rispetto del piano economico – finanziario;
c) controllo della reale applicazione delle tariffe;
d) riscontro della realizzazione delle opere di ripristino e/o di
mitigazione dell'impatto ambientale;
e) ogni altra obbligazione prevista in sede di convenzione.
Art. 6 - Affidamento della
concessione.
1. L'individuazione del soggetto cui affidare la concessione avviene ad
opera del dirigente della struttura regionale competente in materia di
viabilità mediante licitazione privata, ai sensi della normativa
regionale vigente in materia di lavori pubblici.
2. L’aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione una
pluralità di elementi di valutazione quali, in particolare, la
qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche
e funzionali, le caratteristiche ambientali, la tariffa, il tempo di
esecuzione dei lavori, lo standard del servizio offerto con particolare
riferimento alla sicurezza.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di formulazione degli atti di gara, le norme che
disciplinano il subentro alla scadenza della concessione, gli indicatori
per la classificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle
commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di funzionamento.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 prevede inoltre idonee disposizioni
atte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'efficacia delle
procedure di aggiudicazione.
Art. 7 - Oneri derivanti dalla
concessione.
1. Il bando di gara per l’affidamento della concessione prevede il
canone annuo che il concessionario corrisponde alla Regione con i
relativi parametri di adeguamento.
2. Il risultato economico della concessione è sottoposto a verifica
alla conclusione del terzo anno di esercizio effettivo, e successivamente
ogni tre anni. Se dalla verifica risulta un saldo positivo tra i rientri
effettivi derivanti dalle tariffe di pedaggio e quelli previsti dal piano
economico – finanziario della concessione, il concessionario è
tenuto a versare alla Regione:
a) in caso di finanziamento della Regione nella realizzazione dell'opera,
il cinquanta per cento del saldo fino alla completa restituzione del
finanziamento, in un'unica soluzione, ovvero, previa deliberazione della
Giunta regionale, tramite corrispondente incremento del canone annuo.
Completata la restituzione il concessionario è tenuto a versare alla
Regione un ulteriore importo pari al cinquanta per cento del saldo,
ovvero, previa deliberazione della Giunta Regionale, procede alla
riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla tratta;
b) il cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della
Giunta Regionale, a procedere alla riduzione delle tariffe di pedaggio
relative alla tratta.;
3. Le entrate previste ai commi 1 e 2 sono iscritte al bilancio regionale
e sono vincolate, nell’impiego, allo sviluppo delle infrastrutture
per il trasporto e la mobilità, ivi comprese le opere di mitigazione
paesaggistica e ripristino ambientale delle infrastrutture esistenti e/o
di nuova realizzazione.
4. La Giunta regionale nel periodo della concessione e comunque dopo
l’entrata in esercizio dell'opera, può disporre, per
sopravvenute ed imprevedibili esigenze di sicurezza e/o di
funzionalità, la realizzazione da parte del concessionario di
ulteriori opere nel limite del quinto dell'importo di convenzione.
Art. 8 – Tariffe.
1. Le tariffe di pedaggio con i relativi parametri di adeguamento sono
determinati dalla Giunta regionale che ne fissa gli importi massimi anche
in funzione del contesto socio – territoriale in cui l'autostrada o
la strada a pedaggio regionali ricadono.
2. Nella determinazione dei parametri di adeguamento la Giunta regionale
tiene conto delle variazioni del costo della vita, dei volumi del
traffico e degli standard di qualità richiesti nella gestione.
3. Gli importi massimi delle tariffe di pedaggio fissati ai sensi dei
commi 1 e 2, sono posti a base d’asta per l’aggiudicazione
della concessione.
4. La determinazione delle tariffe di pedaggio persegue sempre
l’obiettivo di coprire, quanto più possibile, il costo
dell'opera, compatibilmente con l’andamento della domanda reale di
nuove infrastrutture, garantendo nel contempo elevati standard
qualitativi dei servizi legati all'infrastruttura.
5. Le tariffe di pedaggio sono determinate, oltre che in funzione dei
parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa
convenzione prevista all'articolo 3, comma 3, sulla base:
a) dell'importo complessivo necessario alla realizzazione dell'opera;
b) della quantità stimata dell'utenza;
c) della durata della concessione;
d) dei costi di gestione dell'infrastruttura rapportati alla durata della
concessione;
e) della qualità e del livello dei servizi che devono essere
garantiti;
f) dei costi non direttamente determinabili connessi alle precedenti
lettere quali, in particolare, i costi ambientali, gli effetti del
traffico e il tasso di incidentalità, nella misura massima del
cinque per cento della tariffa fissata nella convenzione;
g) delle entrate previste da eventuali servizi accessori;
h) di eventuali altri oneri che gravano sull’esercizio della
concessione.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
provvede a determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle
concessioni ed alla esposizione della pubblicità sulla rete delle
autostrade e strade a pedaggio regionali.
Art. 9 - Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di
trasporto. (1)
1. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse
regionale, sulle autostrade statali nonché per la realizzazione
delle opere relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese negli
elenchi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive", è
consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito.
2. Il progetto delle opere da realizzare comprende anche quello relativo
alle cave di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e
successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento
finale di cui all'articolo 13, comma 8, costituisce anche autorizzazione
all'attività di cava ed indica le modalità della ricomposizione
ambientale delle aree interessate. L'autorizzazione è limitata nel
tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario
per l'opera da realizzare e non può avere durata superiore a quella
prevista per la realizzazione dell'opera stessa.
3. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente
articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle
opere indicate al comma 1.
4. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di
una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che
garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.
CAPO III - Finanza di progetto per
gli interventi infrastrutturali per la mobilità (2) (3)
Art. 10 - Ambito di
applicazione.
1. La Regione promuove la realizzazione
di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la
realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché di altre
infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza di progetto,
ove compatibili con la programmazione regionale.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli interventi
in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e
dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.
3. Gli interventi in regime di finanza di progetto di cui al comma 1 sono
oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di
un’opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici
contratti che vincolano committente e concessionario, definendo le sfere
di rispettiva competenza e responsabilità.
4. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione
per la realizzazione di ogni intervento che presenti i seguenti
requisiti:
a) preponderante interesse pubblico;
b) sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari definiti in sede
di gara d’appalto;
c) prestazioni attese misurabili;
d) redditività dell'investimento richiesto al privato che ne
assicura la realizzazione e la gestione, verificata sulla base della
capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa
dei fruitori dell'opera.
5. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono
essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le
procedure di cui all'articolo 4.
Art. 11 - Promozione degli
interventi di finanza di progetto. (4)
1. La promozione di interventi da realizzare in regime di finanza di
progetto consiste:
a) in una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura
rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, nella forma del
progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive
modificazioni;
b) nel sottoporre la proposta all'amministrazione competente al fine
della valutazione di fattibilità della proposta stessa, nel caso di
soggetto proponente non coincidente con l’ente interessato.
2. Nel caso di progetto direttamente redatto a cura dell'amministrazione
competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base
della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previo
espletamento delle procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a).
3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico
non coincidente con l’amministrazione competente alla sua
approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla
suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime
la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del
pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli
esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione
competente secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta
a base della gara di aggiudicazione. (
5)
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) omissis (
6)
b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle
concessioni di cui al comma 3;
c) omissis (
7)
d) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al
proponente il progetto assunto a base della gara, qualora si tratti di
soggetti diversi, delle spese sostenute per l’elaborazione dello
stesso.
4 bis. Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo
devono essere corredate dagli elaborati previsti dall’allegato
tecnico XXI di cui all’articolo 164 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”. (
8)
4 ter Si applicano le disposizioni degli
articoli 44, commi 7
bis, 7 ter e 7 quater e
44 bis, comma 1 bis della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(
9)
Art. 12 - Incentivazione
della finanza di progetto.
1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di
finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la
copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico
– economica di interventi rientranti negli strumenti di
programmazione regionale, nonché per la predisposizione dei
documenti di gara per l’affidamento della relativa concessione.
2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni
proponenti l’intervento, previa valutazione della rispondenza della
proposta tecnico – economica ai requisiti di cui all'articolo 10,
comma 4.
3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo
dell'operazione e sono restituite secondo modalità oggetto di
specifico provvedimento che la Giunta regionale adotta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV - Conferenza di servizi
Art. 13 - Procedure di
concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali
strategici.
1. La disciplina del presente articolo trova applicazione per la
realizzazione di progetti infrastrutturali individuati come strategici
dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare, tra quelli contenuti nel Piano triennale per l'adeguamento
della rete viaria di cui all'
articolo 95 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e
successive modificazioni.
2. Per l’acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni,
concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai
progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed
intermodale di interesse regionale, può essere indetta una
conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione,
partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale,
espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si
rinvia agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto
1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive
modificazioni, nonché per la pubblicità all’articolo 9
comma 1 del dpr 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici" e successive modificazioni, in quanto applicabili. Per l'avvio
del procedimento si applica quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della
medesima legge n. 241/1990.
3. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi,
ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:
a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento
infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua
la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche
progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla
situazione viabilistico–infrastrutturale, ambientale comprensiva
degli interventi di mitigazione ambientale,
urbanistico–territoriale ed economico–sociale ed è
condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle
amministrazioni locali; in tale fase è acquisito, ove necessario,
anche il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla
legge regionale 26 marzo
1999, n. 10 "Norme in materia di impatto ambientale" e successive
modificazioni;
b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto
definitivo dell'intervento infrastrutturale, ivi comprese le eventuali
osservazioni presentate ai sensi del comma 5, e deve attivarsi entro 180
giorni dalla conclusione della fase preliminare.
4. La Giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede
di verifica preliminare di fattibilità:
a) prende atto degli esiti della verifica di fattibilità del
progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della
progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al
fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;
b) individua l'area sulla quale insiste l'infrastruttura e le relative
fasce di rispetto previste dalla normativa vigente, alle quali si
applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 5;
5. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
della deliberazione di cui al comma 4, lettera b) e relativamente alle
aree dalla stessa individuate, fino alla determinazione di conclusione
della conferenza di servizi sul progetto definitivo e comunque per un
periodo non superiore a cinque anni, non sono consentiti varianti
urbanistiche ovvero interventi edilizi di qualsiasi tipo in contrasto con
la progettazione dell'opera.
6. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
prevista al comma 5, decorrono trenta giorni per la presentazione di
osservazioni da parte dei soggetti interessati.
7. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di
fattibilità possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del
procedimento.
8. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la
corrispondenza del progetto definitivo alle condizioni indicate nella
conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle
determinazioni finali in ordine al progetto medesimo.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto, le
autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza. Il
provvedimento finale è assunto dalla Giunta regionale qualora
comporti varianti agli strumenti urbanistici generali.
Art. 14 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati
in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003 ed euro 500.000,00 per
l'esercizio 2004, si fa fronte con le somme allocate all'u.p.b. U0136
"Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e
comunale", mediante utilizzo dello stanziamento relativo ai trasferimenti
in materia di viabilità ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto
legislativo n. 112/1998 e degli articoli
92,
95 e
96 della
legge regionale n.
11/2001 , autorizzato con bilancio pluriennale 2002-2004
2. A partire dall'esercizio finanziario 2004 nell'u.p.b. di spesa U0136
confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi
secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 12 del comma 3 e
introitate all'u.p.b. E0050 "Recuperi su fondi di rotazione".
Art. 15 –
Abrogazioni.
Note
SOMMARIO