Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 (BUR n. 122/2015) (Bilancio)
Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22 (BUR n. 122/2015) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017
Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del
bilancio regionale per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017
sulla base delle definitive risultanze contabili relative
all’esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui
di cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al
1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs.
118/2011 e adempimenti conseguenti”, secondo quanto indicato nei
successivi articoli.
Art. 2 - Saldo finanziario,
residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2014.
1. Ai sensi dell’
articolo 21 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura
dell’esercizio 2014 è determinato in euro 677.364.937,73.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro
1.067.770.239,74.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e
complessivi riportati nell’allegata Tabella A “Residui attivi
e passivi da riportare in bilancio a seguito del Rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2014” con distinta evidenza della
variazione rispetto ai valori presunti.
Art. 3 - Saldo finanziario,
residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei
residui.
1. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui
all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai
sensi dell’art. 3 comma 7 del d.lgs. 118/2011 e adempimenti
conseguenti” il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura
dell’esercizio 2014 è rideterminato in euro 822.003.833,16.
2. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e
complessivi riportati nell’allegata Tabella B “Residui attivi
e passivi da riportare in bilancio a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui” con distinta evidenza della variazione
rispetto ai valori presunti.
Art. 4 - Quote vincolate
reiscritte.
1. A seguito delle definitive risultanze contabili relative
all’esercizio 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui
di cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al
1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs.
118/2011 e adempimenti conseguenti”, l’importo complessivo
delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa
finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui
all’allegata Tabella G “Reiscrizioni derivanti da economie su
stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di
destinazione”, è definitivamente determinato in euro
1.057.403.439,60.
Art. 5 - Quote
accantonate.
1. L’importo complessivo delle quote accantonate del risultato di
amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di
cui all’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 1853 del 10 dicembre 2015 “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai
sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti
conseguenti”, è definitivamente determinato in euro
159.970.192,16 al netto dell’accantonamento al fondo di
anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, comma 7,
lettera b) del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 “Disposizioni
urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio
della finanza pubblica delle Regioni”.
Art. 6 - Saldo
finanziario.
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario
negativo, di cui all’articolo 3, delle reiscrizioni derivanti da
economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo
di destinazione, di cui all’articolo 4 e delle quote accantonate
del risultato di amministrazione di cui all’articolo 5, il
disavanzo di cui all’
articolo 9 comma 4 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 7
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e
pluriennale 2015-2017”, è rideterminato in euro
2.039.377.464,92 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non
contratto).
Art. 7 - Mutui e prestiti.
1. È rinnovata l’autorizzazione a contrarre prestiti nella
forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non
superiore per euro 99.800.000,00 di cui all’
articolo 9, comma 1
della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 7 come modificato dalla
legge regionale 9 ottobre
2015, n. 17 “Razionalizzazione della spesa regionale”.
2. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma
di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 9, comma
2 della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 17.330.786,60
ed è quindi rideterminato in euro 235.169.213,40 (Tabella F
“Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi
precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante
ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è
proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”).
3. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma
di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 9, comma
3 della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 7 è ridotto di euro 188.231.909,25
ed è quindi rideterminato in euro 1.804.208.251,52 (Tabella F
“Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi
precedenti al 2015 per spese di investimento da finanziarsi mediante
ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è
proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”).
4. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui ai commi
1, 2 e 3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime
condizioni di cui all’articolo 9 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 ,
è previsto in euro 104.532.000,00 e trova riscontro di copertura per
gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio pluriennale
2015-2017 (upb U0199).
Art. 8 - Stato di previsione
dell’entrata.
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per
l’esercizio finanziario 2015, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla
legge regionale 27
aprile 2015, n. 7 , sono apportate le seguenti variazioni come da
Tabella C “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata
2015”:
|
Competenza
|
Cassa
|
Variazione netta:
|
-473.898.145,62
|
3.274.422.426,62
|
Art. 9 - Stato di previsione
della spesa.
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2015 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla
legge regionale 27
aprile 2015, n. 7 sono apportate le seguenti variazioni come da
Tabella D “Variazioni allo stato previsionale della spesa
2015”:
|
Competenza
|
Cassa
|
Variazione netta:
|
-473.898.145,62
|
3.274.422.426,62
|
Art. 10 - Variazioni al
bilancio pluriennale 2015-2017.
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2015-2017, approvato
dall’
articolo 2 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 ,
relativamente agli esercizi 2016 e 2017 sono apportate le variazioni
indicate nella Tabella H “Variazioni allo stato previsionale della
spesa degli esercizi 2016-2017” allegata alla presente legge.
Art. 11 - Assestamento del
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini
conoscitivi ai sensi del D.lgs. 118/2011.
1. È approvata l’allegata Tabella I “Assestamento del
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - prospetto a fini
conoscitivi ai sensi del D.lgs. 118/2011.
Art. 12 - Modifiche alla
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”.
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di
programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti
modifiche alla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”:
a) la rubrica dell’
articolo 9 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è sostituita dalla seguente:
omissis (
1)
b) i commi 1 e 2 dell’articolo 9 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
sono sostituiti dai seguenti:
omissis (
2)
c) i commi 3 e 3 bis dell’articolo 9 della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 sono abrogati;
d) al comma 3 dell’
articolo 22 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
le parole:
“con assegnazioni statali, comunitarie”
sono sostituite dalle seguenti:
“con entrate vincolate di cui
agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011”;
e) il comma 4 dell’
articolo 24 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è abrogato;
f) l’
articolo 28 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è abrogato;
g) l’
articolo 29 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
è sostituito dal seguente:
omissis (
3)
h) i commi 2 e 3 dell’
articolo 30 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
sono così sostituiti:
omissis (
4)
i) gli
articoli
31 e
32
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono abrogati;
l) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2016.
Art. 13 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
SOMMARIO