Legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 (BUR n. 41/2015) (Bilancio)
Legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 (BUR n. 41/2015) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017
Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2015, di cui
alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro
17.415.432.867,82 in termini di competenza e in euro 19.501.358.144,06 in
termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento,
la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte,
delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2015.
3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio
finanziario 2015, entro i limiti degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio
finanziario 2015, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti
nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
Articolo 2
1. A norma dell’
articolo 3 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione” è approvato il bilancio
pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2015-2017, nel testo
allegato alla presente legge.
2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” il bilancio pluriennale 2015-2017 di cui al
comma 1 svolge funzione autorizzatoria.
Articolo 3
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione del Veneto, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2015, e in termini di sola competenza per
gli esercizi 2016 e 2017.
Articolo 4
1. È approvato l’elenco delle spese non obbligatorie a
carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio
finanziario 2015 e quantificate annualmente con legge di approvazione di
bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’
articolo 4 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione” come modificato dalla deliberazione
legislativa 9 e 10 aprile 2015, n. 6 recante “Legge di
stabilità regionale per l’esercizio 2015”, di cui
all’allegato “Spese autorizzate con legge di bilancio ai
sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 118/2011”.
Articolo 5
1. Ai sensi degli articoli 11, 14, comma 3 bis e 39, comma 11, del
decreto legislativo 118/2011 è approvato l’allegato
“Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 - prospetto a fini
conoscitivi” redatto secondo gli schemi di cui all’allegato
n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1, del medesimo decreto
legislativo.
Articolo 6
1. Sono inoltre approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Elenco delle spese obbligatorie e d’ordine;
b) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo
all’indebitamento autorizzato;
c) Impegni assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese
d’investimento da finanziarsi mediante ricorso
all’indebitamento;
d) Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi
precedenti al 2015 per spese d’investimento da finanziarsi mediante
ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla
contrazione dei relativi prestiti autorizzati;
e) Elenco garanzie prestate dalla Regione;
f) Prospetto sintetico del piano finanziario degli interventi
dell’Unione Europea;
g) Spese relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi
agli Enti Locali;
h) Quadro dimostrativo delle assegnazioni vincolate statali e
comunitarie;
i) Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari anche
derivati sottoscritti dalla Regione;
l) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati
da assegnazioni con vincolo di destinazione.
Articolo 7
Articolo 8
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’
articolo 14 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , il saldo negativo esistente fra il totale
delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate
che si prevede di accertare nell’esercizio 2015 ammonta a euro
136.439.405,00.
Articolo 9
1. Per far fronte al saldo negativo
esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e
il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio
2015, così come determinato all’articolo 8, è autorizzata
per l’anno 2015 la contrazione di prestiti nella forma di mutui,
prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite
dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad
euro 99.800.000,00 (
1) (upb
E0137). Di detto ammontare è dato riscontro nell’allegato
“Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b)
dell’articolo 13 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
”;
2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2015 le
autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di
altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per
l’importo di euro 252.500.000,00 (upb E0174) già autorizzati
dall’articolo 7, comma 1, lettera a) della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 12
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016” a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell’esercizio 2014.
3. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2015 le
autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di
altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per
l’importo di euro 1.992.440.160,77 (upb E0174) già autorizzati
dalla
legge
regionale 22 dicembre 2014, n. 41 “Assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014”, a seguito della
mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio
2014.
4. Dell’importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione
di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento
consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 2 e 3,
pari ad euro 2.244.940.160,77 (upb E0174) è dato riscontro
nell’allegata Tabella “Riscontro degli impegni
complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese
d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a
fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi
prestiti autorizzati”.
5. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui
ai commi 1, 2 e 3 per una durata non superiore a trenta anni e ad un
tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 6 per cento.
6. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di
preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione
nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata
dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione
dei pagamenti.
7. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 6 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
8. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro
114.553.000,00 (
2) e trova
riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del
bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199).
Articolo 10
1. Con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto
dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi
463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)” la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno
rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla
normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare
variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base,
anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione
obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto
disposto dal comma 2, lettera b) dell’
articolo 22 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 .
Articolo 11
1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle
obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle
certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis
dell’articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, relative alle istanze
ricevute nell’anno 2014, viene assicurata con le risorse previste
nell’upb U0189 “Fondo di riserva di cassa” del bilancio
di previsione 2015. Tale disponibilità deve essere almeno pari
all’ammontare dei crediti certificati.
Articolo 12
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia
veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro
48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni
di liquidità per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le
erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche
cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e
100092/U).
Articolo 13
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO