Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 (BUR n. 50/2016)
Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 (BUR n. 50/2016) [sommario] [RTF]
MISURE PER IL CONTENIMENTO FINALIZZATO ALLA
ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)
Art. 1 - Finalità.
(1)
1. La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali,
l’idrografia superiore, superficiale e tutte le opere idrauliche a
servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e
garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione
delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di
vertebrati omeotermi, mediante il contenimento finalizzato alla
eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) così
come qualificata dalla normativa statale, presenti sul territorio
regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.
Art. 2 - Funzioni e compiti
della Regione e dei comuni. (2)
1. La Giunta regionale coordina, sovraintende e verifica
l’attuazione della presente legge e la sua efficacia ed emana linee
guida finalizzate alla eradicazione di cui al comma 2, previo parere
della competente commissione consiliare. A tal fine la Giunta regionale,
in attuazione di quanto prevede il comma 2 dell’articolo 2 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” come modificato
dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali”, provvede alla predisposizione di un Piano regionale
triennale di eradicazione della nutria.
2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria
provvede alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento
della nutria ed attua il Piano regionale triennale di eradicazione anche
avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati, dei
consorzi di bonifica e di realtà associative organizzate. (
3)
3. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,
anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli o associati,
organizza le modalità di prelievo dei soggetti da eradicare, di
raccolta e di smaltimento delle carcasse. (
4)
Art. 3 - Linee guida
regionali.
1. Le linee guida di cui al comma 1
dell’articolo 2 stabiliscono in particolare:
a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale
di eradicazione finalizzato alla eradicazione di cui al comma 2 articolo
2;
b) compiti di Regione, (
5)
comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni
agricole e realtà associative organizzate;
c) modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse
anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende
unità locali socio-sanitarie;
d) metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
e) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli
operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori
autorizzati alle attività di cui all’articolo 4;
f) norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in
particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri
abitati e nei luoghi turistici.
Art. 4 - Metodologie per il
contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.
1. Il contenimento finalizzato alla
eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate
dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni
periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi,
periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, con i seguenti
metodi di controllo selettivo previo parere dell’ISPRA ai sensi
dell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992:
a) armi comuni da sparo;
b) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;
c) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla
comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;
d) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione
Veneto.
2. La Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel
rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie,
autorizza i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al
prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto
conto del possesso dei rispettivi requisiti: (
6)
a) la polizia (
7) locale;
b) gli agenti venatori volontari;
c) le guardie giurate;
d) gli operatori della vigilanza idraulica;
e) i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;
f) i soggetti muniti di licenza per l’esercizio
dell’attività venatoria;
g) (
8)
3. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie nelle
riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al
regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli
abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti
appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
Art. 5 - Monitoraggio delle
popolazioni.
1. La Struttura regionale competente in
materia faunistico-venatoria effettua annualmente il monitoraggio delle
popolazioni di nutria presenti sul territorio, raccoglie ed elabora i
dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta
regionale. (
9)
2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,
avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, cura l'effettuazione a
campione di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi,
finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie
trasmissibili all'uomo. (
10)
3. omissis (
11)
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della
Salute” - Programma 7 “Ulteriori spese in materia
sanitaria” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui
dotazione viene aumentata:
- riducendo di euro 75.000,00 la dotazione della Missione 20 “Fondi
e accantonamenti” - Programma 3 “Altri fondi” - Titolo
1 “Spese correnti”;
- riducendo di euro 175.000,00 le risorse relative alla
legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio” allocate nella Missione 16
“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 2
“Caccia e pesca” - Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Note
(
1) In materia vedi anche quanto
previsto dall’articolo 21 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità regionale per l’esercizio
2015” che prevede contributi per interventi di contenimento ed
eradicazione delle popolazioni di nutrie. La norma deve peraltro
ritenersi abrogata per effetto della nuova complessiva disciplina dettata
dalla
legge
regionale 26 maggio 2016, n. 15 .
(
2) Rubrica modificata da lettera
a) comma 1 art. 6 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
(
3) Comma modificato da lettera
b) comma 1 art. 6 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole: “Le Province e la Città metropolitana
sono competenti alla gestione delle problematiche relative al
sovrappopolamento della nutria ed attuano” con le seguenti:
“La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria
provvede alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento
della nutria ed attua”.
(
4) Comma modificato da lettera
c) comma 1 art. 6 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole: “Le Province e la Città
metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni singoli
o associati, organizzano” con le seguenti: “La Struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche avvalendosi
della collaborazione dei comuni singoli o associati, organizza”.
(
5) Lettera modificata da comma 2
art. 6 della
legge
regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole:
“Città metropolitana, province,”.
(
6) Comma modificato da lettera
a) comma 3 art. 6 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole: “Le province e la Città
metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto
delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie,
autorizzano” con le seguenti: “La Giunta regionale, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di
pubblica sicurezza e sanitarie, autorizza”.
(
7) Lettera modificata da lettera
b) comma 3 art. 6 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha soppresso le parole: “provinciale e”.
(
8) Lettera abrogata da lettera
c) comma 3 art. 6 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
(
9) Comma modificato da lettera
a) comma 4 art. 6
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole: “Le province e la Città metropolitana
effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria
presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati” con
le seguenti: “La Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria effettua annualmente il monitoraggio delle
popolazioni di nutria presenti sul territorio, raccoglie ed elabora i
dati”.
(
10) Comma modificato da
lettera b) comma 4 art. 6 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole: “Le province e la Città
metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie
regionali, curano” con le seguenti: “La Struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria, avvalendosi delle competenti
strutture sanitarie, cura”.
(
11) Comma abrogato da lettera
c) comma 4 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
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