Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. (1) (2)
(3)
Art. 1 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Per l'esercizio finanziario 2017 sono previste entrate di competenza
per euro 16.955.837.082,05 e di cassa per euro 22.784.100.759,01 e
autorizzati impegni di spesa per euro 17.054.922.006,08 e pagamenti per
euro 22.784.100.759,01 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza
per euro 14.985.057.679,30 e autorizzati impegni di spesa per euro
14.990.187.613,82 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza
per euro 14.940.456.370,12 e autorizzati impegni di spesa per euro
14.924.588.998,85 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Disavanzo tecnico da
riaccertamento straordinario.
1. Ai sensi del comma 13
dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42” e successive modificazioni, il disavanzo/avanzo tecnico da
riaccertamento straordinario nel bilancio di previsione 2017-2019, è
così determinato:
- per l’esercizio 2017 in euro - 90.040.904,86;
- per l’esercizio 2018 in euro - 5.129.934,52;
- per l’esercizio 2019 in euro + 15.867.371,27.
2. Il saldo negativo esistente tra il totale delle spese di cui si
autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di
accertare nell’esercizio 2017, è incrementato di euro
9.044.019,17 corrispondenti al disavanzo tecnico da riaccertamento
straordinario dell’esercizio 2016.
3. Ai sensi del medesimo comma 13 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, gli
esercizi 2017 e 2018 sono approvati in disavanzo di competenza mentre
l’esercizio 2019 è approvato in avanzo di competenza, per gli
importi indicati ai commi precedenti.
Art. 3 - Allegati al
bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al
bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
(Allegato 9);
j) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 10);
k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato
11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(Allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste (Allegato 13);
n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o
ricorrente autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e quantificate
annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2
bis dell’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” (Allegato 14);
o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
(Allegato 15);
p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(Allegato 16).
Art. 4 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. In applicazione dell’articolo 40
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, è autorizzata nell’anno 2017 la contrazione di
mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per far
fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro
1.612.969.540,87 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per
finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di
amministrazione 2016 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con
legge di assestamento del bilancio di previsione 2017-2019 sulla base
delle risultanze definitive del rendiconto 2016.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari 5 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di
cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle
operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di
previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all’eventuale
pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è
previsto in euro 86.620.480,25 e trova riscontro di copertura per gli
esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione
2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per spese d'investimento specifiche.
(4)
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel
triennio 2017-2019 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo
complessivo di euro 86.048.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel
rispetto della normativa statale vigente.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui,
prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1
non può essere superiore ad euro 35.188.000,00 nel 2017, euro
24.516.000,00 nel 2018 ed euro 26.344.000,00 nel 2019.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto
anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti
(BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 5
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 1.889.683,22 per il 2018 e in euro
3.290.007,16 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi
2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019
(Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 bis - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per l’attuazione dell’opera
pubblica Superstrada Pedemontana Veneta. (5)
1. Per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada
Pedemontana Veneta, è riconosciuto un contributo complessivo di euro
300.000.000,00, a titolo di contributo in c/capitale - in conto
costruzione (Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture
stradali” Titolo 2 “Spese in conto capitale”), a valere
per euro 140.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e per euro
160.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, ed è
autorizzata la contrazione nell’anno 2017 di un mutuo per
l’importo complessivo di euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia
300), nel rispetto della normativa statale vigente, con erogazione a
decorrere dall’anno 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto
anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti
(BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 7.750.000,00 per il 2018 e in euro
16.500.000,00 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli
esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione
2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02)”.
Art. 6 - Attuazione del Titolo
II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2017, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 7 - Ulteriori
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento contabile regionale al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al relativo principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Art. 9 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
(
1) Vedi avviso di errata corrige
sul BUR n. 14/2017 di ripubblicazione dell’Allegato 15
“Composizione del Fondo Pluriennale vincolato per missioni e
programmi”.
(
2) L’art. 5 della
legge regionale 19
luglio 2017, n. 16 modifica gli allegati della presente legge come
segue: “1. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per
spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con
variazioni di attività finanziarie” e “Interventi
autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso
all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e
“Interventi vincolati programmati per spese di investimento
finanziati con entrata titolo quarto” per l’esercizio 2017,
di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32
sono sostituiti dall’Allegato 4 della presente legge.
2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati
5, 6, 7 e 8 della presente legge.
3. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1
dell'articolo 3 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32
sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 9 della presente
legge.”.
In precedenza l’art. 5 della
legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 ha
modificato gli allegati della presente legge come segue “1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
elenchi “interventi autonomi programmati per spese di investimento
finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività
finanziarie” e “interventi autonomi programmati per spese di
investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per
ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 di cui al punto d)
dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32
“Bilancio di previsione 2017-2019” sono sostituiti
dall’Allegato 3 della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
modificati gli allegati 7, 8, 11, 12 e 16 di cui all’articolo 3,
comma 1 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione
2017-2019” rispettivamente come da allegati 4, 5, 6, 7 e 8 della
presente legge.”.
(
3) Vedi modifiche introdotte alo
stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio
finanziario 2017, nonché le modifiche all’Allegato 14 come
introdotte dagli artt. 1 e 3 della
legge regionale 3 ottobre 2017, n. 35
(Testo da BUR in sezione “Leggi regionali a testo storico”).
Vedi altresì il nuovo elenco degli “Interventi autonomi
programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa
corrente e con variazioni di attività finanziarie” e
l’allegato aggiuntivo (Allegato 15) “Interventi autonomi
programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo
quarto”.
(
4) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 2
legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 .
(
5) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 2 della
legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 .
In precedenza articolo aggiunto da comma 1 art. 3
legge regionale 6 aprile 2017, n. 9
.
(
6) Testo riportato dopo il comma
3 dell’art. 12 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
SOMMARIO