Legge regionale 08 agosto 2017, n. 23 (BUR n. 77/2017)
Legge regionale 08 agosto 2017, n. 23 (BUR n. 77/2017) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
Art. 1 - Finalità e
principi.
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o
anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita
sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di
percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei loro
abituali contesti di vita.
2. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali
ed umane accumulate dalle persone adulte o anziane nel corso della vita
nonché il loro patrimonio di relazioni personali.
3. La Regione sostiene l’invecchiamento attivo inteso come un
processo che valorizza la persona come risorsa.
4. La Regione promuove politiche integrate a favore delle persone adulte
o anziane e contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di
discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento
sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena ed effettiva
inclusione sociale e garantendo le pari opportunità,
l’autodeterminazione e la dignità della persona.
5. La Regione, tenuto conto che il processo di invecchiamento nel
territorio veneto vede una naturale prevalenza del genere femminile,
assicura risposte specifiche per le donne anziane.
Art. 2 - Definizione.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l’intero arco
della vita, assumendo caratteristiche differenziate e altrettante
diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a
tutte le età;
b) invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua
capacità del soggetto di esprimere la propria identità e
ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai
cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso
azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la
partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e
spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di
affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso
dell’invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria
comunità.
Art. 3 - Programmazione degli interventi.
1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la
programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle
persone adulte o anziane negli ambiti della prevenzione, della salute e
della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del
lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo
libero, dell’impegno civile e del volontariato e delle politiche
abitative e ambientali.
2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al
comma 1 promuovendo iniziative territoriali, in sinergia con i Comuni,
singoli o aggregati, con le Aziende ULSS, nonché con i soggetti,
enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le
finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento
dei Piani di zona, di cui alla
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23
“Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione
del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” (
1). La Regione promuove, inoltre, politiche per
l’invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e
partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.
3. La Giunta regionale definisce gli
indirizzi e le strategie per l’invecchiamento attivo, avviando
d’intesa con le rappresentanze sociali, la redazione di un Piano
sull’invecchiamento attivo, di durata triennale, che integri le
diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai
servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli
aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al
fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
4. Nel Piano triennale sull’invecchiamento attivo sono definite le
modalità, le azioni e le risorse con cui le strutture regionali
concorrono alla sua realizzazione.
5. Alla redazione del Piano di cui al comma 3 partecipano i
rappresentanti della Consulta per l’invecchiamento attivo di cui
all’
articolo 11
della presente legge. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sociali.
6. All’Assessore competente in materia di politiche sociali sono
attribuite le funzioni di coordinamento dell’attuazione delle
azioni previste dal Piano sull’invecchiamento attivo.
7. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali
assume compiti di coordinamento in ordine all’attuazione del Piano
avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse strutture
regionali interessate dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo
ha il compito di predisporre un programma di attuazione annuale diretto a
rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.
Il programma è presentato alle rappresentanze sociali e alla
Consulta per l’invecchiamento attivo di cui all’articolo 11 e
viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4 - Soggetti
attuatori.
1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane
alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla
presente legge, in collaborazione con:
a) i comuni, singoli o associati, privilegiando quest’ultimi;
b) le Aziende ULSS;
c) i centri servizi e le strutture residenziali;
d) le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di
formazione accreditati;
e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone
anziane;
f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di
lucro, la cooperazione sociale e le Università del volontariato e
della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi
titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente
legge.
Art. 5 - Politiche per la
partecipazione attiva.
1. La Regione favorisce la partecipazione
delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso
l’impegno nel volontariato e nell’associazionismo, in ruoli
di cittadinanza attiva, quale forma di promozione
dell’invecchiamento attivo.
2. L’impegno nella comunità può tradursi in progetti
sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui
all’articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e
inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto
dei Piani di zona.
3. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo
procedure di legge, progetti sperimentali, proposti dai soggetti
attuatori di cui all’articolo 4, diretti a sviluppare
l’impegno delle persone anziane nella comunità favorendo la
costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo
integrato e coordinato.
4. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo
procedure di legge, progetti sperimentali proposti dai soggetti attuatori
di cui all’articolo 4 per la realizzazione dei servizi innovativi
per l’invecchiamento attivo.
5. La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali
nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla
persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel
proprio contesto domiciliare, la Giunta regionale promuove ogni azione
utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni
per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari
nei confronti delle persone anziane.
6. La Giunta regionale avvalendosi dei soggetti attuatori di cui
all’articolo 4, tenuto conto del fenomeno delle persone anziane che
vivono da sole, al fine di assicurare loro opportunità che
garantiscano la qualità della vita, la permanenza nel proprio
contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità,
promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il
contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.
Art. 6 - Attività di
utilità sociale.
1. Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative
che perseguono le seguenti finalità:
a) sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri
luoghi, manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con le
famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le
amministrazioni locali;
b) salvaguardia e promozione dell’ambiente e della cultura del
territorio;
c) gestione di terreni nei quali svolgere attività di orticoltura,
giardinaggio e cura dell’ambiente naturale, affidati dai comuni
alle persone anziane, singole o associate, secondo le modalità e i
criteri da essi stabiliti;
d) aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle
persone in disagio, in solitudine o in difficoltà;
e) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete
dei servizi territoriali e dai soggetti di cui all’articolo 4;
f) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di
disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
g) promozione e diffusione di esperienze dell’abitare sociale;
h) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della
cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale,
anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
i) attività per la valorizzazione e la trasmissione di antichi
mestieri, in particolare delle attività artigianali in via di
estinzione, al fine di favorire uno scambio intergenerazionale e di
tutelare un patrimonio di saperi pratici, patrimonio di ogni
comunità.
2. Alle persone anziane che operano nei progetti di invecchiamento attivo
può essere riconosciuto, per il tramite dei comuni e delle
associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla
legge regionale 30
agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione
delle organizzazioni di volontariato” e successive modifiche e
integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al
registro regionale di cui all’
articolo 43 della
legge regionale 13
settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”
e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le
spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati
dagli enti locali promotori dei progetti.
Art. 7 - Completamento
dell’attività lavorativa.
1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in
accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e
associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di
carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa,
la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai
lavoratori più giovani.
Art. 8 - Formazione.
1. La Regione individua nell’apprendimento permanente lungo tutto
l’arco della vita una modalità fondamentale per vivere da
protagonisti la longevità. A tal fine, la Giunta regionale:
a) sostiene percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e
opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea,
nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone
adulte o anziane;
b) sostiene la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione
continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario,
nei confronti di persone anziane;
c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette
all’educazione permanente in diversi settori del sapere e
dell’apprendere, anche attraverso le Università del
volontariato e della terza età e la partecipazione a progetti
europei;
d) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra
appartenenti a culture ed esperienze differenti, promuovendo il valore
della differenza di genere.
2. La Giunta regionale promuove e sostiene protocolli operativi con le
istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione
accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la
partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane
del proprio tempo, esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi
alle generazioni più giovani.
3. La Giunta regionale, al fine di favorire l’inclusione sociale
delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne
mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute
e della socialità, percorsi formativi finalizzati a:
a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare
attenzione all’impegno sociale, alla cittadinanza attiva e al
volontariato;
b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione,
di attività motoria e di consumo sostenibile, nonché di
gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;
c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
e) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;
f) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone
anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno,
accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in
difficoltà, con interventi a carattere comunitario.
4. La Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire
l’accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni
e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi
attivi nel territorio.
Art. 9 - Prevenzione, salute e benessere.
1. La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la
co-progettazione di azioni ed interventi sostenibili, volti sia a
prevenire l’insorgere di condizioni di fragilità che a
mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l’invecchiamento
della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e
promuovendo protocolli operativi da inserire nei Piani di zona tra enti
locali (
2), aziende sanitarie,
terzo settore, organizzazioni sindacali in stretto collegamento con la
propria programmazione socio-sanitaria.
2. La Giunta promuove e valorizza, in modo particolare attraverso i
soggetti attuatori di cui all’articolo 4, opportunità per la
salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona
anziana nel proprio contesto familiare e territoriale per migliorare la
qualità della vita:
a) sostenendo la dignità, l’autonomia e
l’autodeterminazione della persona anziana nel rispetto delle sue
preferenze ed orientamento dei valori, anche nelle situazioni di disagio
e maggiori difficoltà;
b) prevenendo e superando i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e
autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di
relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione
efficaci relativi alle informazioni sui servizi, sugli interventi e sulle
azioni sociali presenti sul territorio, favorendo la diffusione di spazi
e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività, in
un’ottica intergenerazionale e interculturale;
c) favorendo lo stato di salute e di benessere generale attraverso
attività e programmi che agiscano principalmente sul potenziamento
dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, ovvero
autostima, autonomia e capacità relazionali;
d) favorendo il miglioramento dell’equilibrio fisico e psicologico
e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e
sportive, anche nell’ambito delle palestre della salute di cui
all’
articolo 21 della
legge regionale 11 maggio 2015, n. 8
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”;
e) favorendo il benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane
attraverso attività ricreative con l’ausilio di animali;
f) promuovendo azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale
finalizzati a favorire l’inclusione abitativa delle persone anziane
e di misure atte a favorirne l’accoglienza in micro residenze,
gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione,
privilegiando soluzioni che favoriscano l’intergenerazionalità
e la multidimensionalità;
g) attuando programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria
per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con
particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui
processi di invecchiamento;
h) superando le logiche assistenzialistiche, limitando
l’ospedalizzazione impropria e favorendo l’appropriatezza
degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali e
semiresidenziali, quando necessario;
i) adottando, anche attraverso i Piani di zona, politiche sociali e
socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come
sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale,
anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l’obiettivo di
prevenire l’allontanamento precoce dal contesto abituale di vita;
l) promuovendo interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema
verso un welfare regionale in grado di perseguire il bene comune mediante
la costruzione di processi generativi che favoriscano l’espressione
delle capacità individuali dei cittadini, valorizzino il loro
contributo alla costruzione del benessere della comunità e
accrescano la coesione e la solidarietà sociale, al fine di
aumentare le risorse disponibili e il loro rendimento.
Art. 10 - Cultura e turismo sociale.
1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale, la Giunta regionale promuove iniziative
culturali e di turismo sociale, facilitando l’accesso delle persone
anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei.
Favorisce, inoltre, l’impegno attivo delle persone anziane nella
promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.
2. omissis (
3)
3. La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali,
dei soggetti del terzo settore e dei sindacati pensionati, favorisce la
partecipazione delle persone anziane ad attività culturali,
ricreative e sportive, prodotte e proposte dalle comunità
territoriali, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni,
incontri intergenerazionali e senso comunitario tra le persone coinvolte.
4. Alle attività di turismo sociale si applica l’articolo 40
della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità
del turismo veneto”.
Art. 11 - Consulta regionale
per l’invecchiamento attivo.
1. È istituita la Consulta regionale
per l’invecchiamento attivo quale strumento idoneo a favorire la
partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il
fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita. La
Consulta partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo alla
redazione del Piano Triennale sull’invecchiamento attivo di cui
all’articolo 3, monitora l’attuazione degli interventi e
propone eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale al
tavolo di lavoro permanente.
2. Fanno parte della Consulta:
a) l’Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o
un suo delegato;
b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di
servizi sociali, o un suo delegato;
c) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di
sanità, o un suo delegato;
d) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di
formazione, lavoro, o suo delegato;
e) un amministratore comunale, designato dall’ANCI Veneto;
f) un rappresentante dei Centri di servizi per anziani;
g) il Portavoce del Forum regionale del terzo settore, o un suo
designato;
h) il Presidente della Conferenza regionale del volontariato, o un suo
designato;
i) un rappresentante della cooperazione sociale;
l) un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati
maggiormente rappresentativi;
m) un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro
autonomi (CUPLA);
n) un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale
Centri servizi volontariato.
3. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su
richiesta di almeno due terzi dei componenti della Consulta, dirigenti
delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche materie
presenti nell’ordine del giorno.
4. La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della
struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
5. La Consulta viene istituita dalla Giunta regionale prima della stesura
e dell’adozione del Piano triennale sull’invecchiamento
attivo di cui all’articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per
tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più
di due mandati consecutivi. Le sedute della Consulta sono valide con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le
deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione
alle sedute di norma è gratuita; è ammesso il rimborso delle
spese sostenute, ai sensi dell’
articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della regione” e successive modificazioni.
Art. 12 - Clausola
valutativa.
1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale
sull’attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel
promuovere e garantire la sua piena attuazione.
2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente
apposita relazione con cadenza triennale.
3. La relazione di cui al comma 2 in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione del Piano, con evidenza per ambito di azione
degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti
utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo
particolare delle realtà associative e dei comuni;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di
attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione
raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.
4. La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante
pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
5. La Consulta per l’invecchiamento attivo, di cui
all’articolo 11, è convocata dalla struttura competente della
Giunta regionale, al fine di monitorare l’attuazione degli
interventi e proporre eventuali rimodulazioni.
Art. 13 - Abrogazioni.
Art. 14 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell’
articolo 5, quantificati in euro
800.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate
nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" -
Programma 03 "Interventi per gli anziani" - Titolo 1 "Spesa
corrente” del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell’
articolo 11, quantificati in euro
1.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con
le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e
dì gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1
“Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.
Note
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