Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (BUR n. 48/2015)
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 (BUR n. 48/2015) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
(1)
TITOLO I - Principi generali
CAPO I - Ambito di applicazione
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed
educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di
realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di
crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di
miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di
promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La Regione, conformemente alle
finalità di cui all’articolo 1, in concorso con il Comitato
olimpico nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico
(CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché
in concorso con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni
scolastiche e l’istituzione universitaria, persegue i seguenti
obiettivi:
a) approva la Carta etica dello sport veneto, di cui all’
articolo 3;
b) promuove lo sport di cittadinanza di cui all’
articolo 5;
c) programma la propria attività approvando gli strumenti di
pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli
articoli 6 e
7;
d) favorisce il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore
dell’attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative
regionali di cui alla presente legge;
e) monitora i soggetti, le attività e le infrastrutture che
concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge,
per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed
annuali di cui agli articoli 6 e 7, un migliore utilizzo delle risorse;
f) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti
sportivi;
g) promuove azioni specifiche in favore dell’attività motoria
di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive
tradizionali della cultura veneta;
h) garantisce alle persone con disabilità l’accesso ai
percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e
grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;
i) promuove il controllo delle attività motorie e sportive per la
sicurezza dei praticanti, nell’ambito delle strutture destinate
alle attività sportive;
l) favorisce lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate
alla tutela della salute e all’organizzazione di attività
fisiche di base;
m) promuove la diffusione delle attività sportive in orario
scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e
favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni
sportive;
n) sostiene la lotta contro il doping e l’educazione alla corretta
alimentazione nell’esercizio dello sport e dell’attività
motoria.
Art. 3 - La Carta etica dello
sport veneto.
1. La Carta etica dello sport veneto è
il documento d’indirizzo che definisce i principi cui
s’ispira l’attività motoria e sportiva nel Veneto, in
qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali:
a) il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
b) il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di
solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione
nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
c) la lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del
giudice o arbitro sportivo;
d) il rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.
2. La Carta etica dello sport veneto valorizza il volontariato e
l’associazionismo sportivo.
3. La Carta etica dello sport veneto è adottata dalla Giunta
regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport di cui
all’articolo 8 ed approvata dal Consiglio regionale.
Art. 4 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività
fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e
l’educazione della persona, il raggiungimento di risultati
agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l’accrescimento
del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
b) complesso sportivo: l’insieme di uno o più impianti
sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di
attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed
al pubblico;
c) impianto sportivo: l’insieme di uno o più spazi di
attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i
relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica
motoria e sportiva ed al pubblico;
d) spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la
pratica di una o più attività motorie e sportive;
e) servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico: le
parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di
pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l’impianto stesso
idoneo all’uso cui è destinato;
f) fruibilità da parte delle persone con disabilità:
possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali
dell’impianto da parte delle persone con disabilità;
g) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti
sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo,
sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire
i costi di gestione;
h) impianti sportivi di eccellenza: impianti sportivi destinati ad
ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;
i) manifestazioni sportive di eccellenza: competizioni olimpiche e
paralimpiche, nonché fasi finali di campionati europei o mondiali
riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Art. 5 - Sport di
cittadinanza.
1. La Regione, a tutela della salute
psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport
di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si
svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e
tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti
obiettivi:
a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed
abilità;
b) promuovere la funzione educativa, inclusiva e sociale dello sport e
del gioco; (
2)
c) incentivare l’animazione e la vivibilità degli spazi
urbani, dei parchi e degli spazi verdi.
TITOLO II - Pianificazione e
partecipazione
CAPO I - Pianificazione
Art. 6 - Piano pluriennale per
lo sport.
1. La Regione approva il Piano pluriennale
per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua:
a) lo scenario dell’attività sportiva nel contesto europeo e
nazionale;
b) lo scenario dell’attività sportiva nel Veneto, con
particolare riferimento alla situazione degli impianti sportivi, delle
società sportive, del numero dei tesserati ed alla diffusione della
pratica sportiva fra la popolazione;
c) lo stato di attuazione della pianificazione pregressa;
d) le politiche regionali da mettere in atto, con riguardo alla
diffusione della pratica sportiva;
e) il fabbisogno finanziario, anche ai fini dell’iscrizione nel
bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione delle risorse per
ambiti di intervento.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui
all’articolo 8 ed in base ad una relazione di quest’ultima
sullo stato d’attuazione della pianificazione pregressa e sulle
politiche regionali in materia, sottopone all’approvazione del
Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale, il Piano pluriennale
per lo sport.
3. La durata del Piano pluriennale per lo sport viene definita
anteriormente alla sua approvazione e i suoi contenuti sono aggiornabili
di anno in anno dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, in ragione delle sopravvenute esigenze, conservando efficacia
e validità fino all’approvazione del successivo Piano
pluriennale per lo sport.
Art. 7 - Piano esecutivo
annuale per lo sport.
1. Al fine di dare attuazione agli
obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport di cui
all’articolo 6, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo
annuale per lo sport che individua:
a) le iniziative finalizzate all’attuazione delle politiche
regionali per lo sport;
b) le risorse da destinare al sostegno dello sport, attraverso la
concessione di contributi regionali, con particolare riguardo:
- 1) agli ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III, ivi
compresi gli interventi e le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
b), e i relativi criteri;
- 2) alle azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III.
2. A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il Piano
esecutivo annuale per lo sport, unitamente all’aggiornamento
annuale del Piano pluriennale.
CAPO II - Consulta regionale per
lo sport e Osservatorio regionale per lo sport
Art. 8 - Consulta regionale
per lo sport.
1. È istituita la Consulta regionale
per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla
Regione in materia di:
a) piano pluriennale per lo sport di cui all’
articolo 6 e piano esecutivo
annuale per lo sport di cui all’
articolo 7;
b) regolamenti esecutivi della presente legge;
c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.
2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica
dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell’
articolo 3.
3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, è presieduta dall’assessore regionale competente in
materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e
limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un
supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g),
h), i), l), m), n) e o) del comma 4.
4. Sono componenti della Consulta:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport,
o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
a bis) il Direttore della struttura regionale competente in materia di
impiantistica sportiva o suo delegato; (
3)
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di
sanità, o suo delegato;
c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale,
o suo delegato;
d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
e) il Presidente del CONI del Veneto;
f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal
CONI del Veneto;
g) il Presidente del CIP del Veneto;
h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal
CONI del Veneto;
i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal
CONI del Veneto;
l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità
degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati,
rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università
degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato
corsi di laurea in scienze motorie;
n) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del
Veneto;
o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di
cui uno nominato dalla minoranza.
5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento
della Consulta.
7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4
all’attività della Consulta è senza oneri a carico della
Regione.
8. La Consulta si avvale dell’attività dell’Osservatorio
regionale per lo sport di cui all’articolo 9.
Art. 9 - Osservatorio
regionale per lo sport.
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio regionale per
lo sport, stabilendone le modalità di funzionamento, ai fini della
raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema
statistico regionale, dei dati relativi a:
a) impianti sportivi, indicando quelli dotati di fruibilità da parte
delle persone con disabilità;
b) attrezzature per le attività motorie, sportive e ricreative;
c) società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;
d) operatori economici di settore;
e) praticanti le attività in ambito regionale;
f) indici di sportività della popolazione veneta;
g) percorsi attrezzati all’aperto;
h) ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in
materia di attività motoria e sportiva.
2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune
per la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di
attività motoria e sportiva, anche attraverso l’istituzione di
un Portale regionale dello sport del Veneto, pubblicato in rete, e
strumento per la programmazione degli interventi regionali.
3. I soggetti di cui all’
articolo 2, comma 1 collaborano alle attività
dell’Osservatorio regionale per lo sport.
TITOLO III - Interventi a favore
dello sport
CAPO I - Ambiti generali di
intervento
Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione.
1. La Giunta regionale concede i
contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:
a) a seguito di apposito bando che definisce:
- 1) soggetti ammessi;
- 2) modalità di presentazione delle istanze;
- 3) interventi o iniziative ammissibili;
- 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali
disponibili;
- 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di
effettuazione dei controlli;
- 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;
b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o per iniziative
di particolare rilevanza, secondo tipologie, importi e criteri da
individuarsi attraverso il Piano esecutivo annuale per lo sport.
(
4)
2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente
Capo esclusivamente i seguenti soggetti:
a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati;
b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e
loro rappresentanze territoriali;
c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto”, nonché associazioni prive di personalità
giuridica disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del Codice
Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui
statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
d) società sportive di capitali o cooperative di cui
all’articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, costituite da
almeno un biennio e aventi sede nel Veneto;
e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi
dell’articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dai soggetti
di cui alla lettera b) del presente comma; (
5)
f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di
lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive,
motorie e ricreative;
g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;
h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente in
materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;
i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di
enti pubblici territoriali ai sensi dell’articolo 90, comma 25,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge
finanziaria 2003”e successive modificazioni;
l) società a capitale pubblico interamente partecipate
dall’ente territoriale proprietario dell’impianto, aziende
speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite
dall’ente locale, purché non esercitino attività di
carattere lucrativo;
m) istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e fondazioni che
erogano esclusivamente servizi di carattere socio-assistenziale, aventi
sede nel Veneto.
2 bis. Nella concessione di contributi regionali, i bandi o avvisi
possono prevedere l’adesione alla Carta etica dello sport veneto di
cui all’articolo 3 quale criterio di priorità ai fini della
valutazione delle domande di contributo presentate dai soggetti
interessati. (
6)
Art. 11 - Contributi a
favore dell’impiantistica sportiva. (7)
1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di
realizzazione o ristrutturazione di:
a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da
parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui
all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e
m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2,
lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali,
di cui all’articolo 26, comma 3, lettera f);
b) aree e percorsi attrezzati destinati all’attività sportiva,
ivi compresa l’attività di cui all’
articolo 5, realizzati dai
soggetti di cui all’
articolo 10, comma 2, lettera a).
2. Ai fini dell’ammissibilità a contributo:
a) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c),
d), f) g), h), l) e m) forniscono la documentazione atta a dimostrare la
proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della
titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un
periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di
presentazione dell’istanza di concessione del contributo. La Giunta
regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga
direttamente il contributo, può ridurre il termine di cui al primo
periodo, secondo un criterio di proporzionalità e definire forme
semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione
all’entità dell’intervento regionale. (
8)
b) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera i),
forniscono la documentazione atta a dimostrare l’avvenuto
affidamento, da parte dell’ente pubblico territoriale proprietario
dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione
dell’impianto, con le modalità di cui al Titolo V, nonché
i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.
3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale, assegnato in
conformità alle disposizioni del presente articolo, non possono
essere ceduti a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. La
destinazione d’uso di tali impianti, inoltre, è mantenuta per
un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione
finale dell’intervento ed il relativo vincolo dev’essere
trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che
eroga direttamente il contributo, può ridurre la durata del vincolo
di cui al secondo periodo secondo un criterio di proporzionalità e
definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in
relazione all’entità dell’intervento regionale.
(
9)
4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di
lavori pubblici.
5. La fruibilità degli impianti sportivi da parte delle persone con
disabilità rappresenta criterio fra quelli di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell’assegnazione del
contributo.
Art. 12 - Contributi a
favore della pratica sportiva.
1. Possono essere ammesse a finanziamento
regionale le seguenti iniziative:
a) corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva
finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere
psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all’
articolo 10, comma 2, lettere a),
b), c) e d);
b) progetti e corsi volti a favorire l’attività motoria degli
anziani realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2,
lettere a), b), c) e d);
c) attività di cui all’articolo 5 realizzate dai soggetti di
cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e m);
d) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e
spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma
2, lettere a), b), c), d) ed e);
e) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli
operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10,
comma 2, lettera b);
f) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in
materia di attività motoria e sportiva, realizzati dai soggetti di
cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);
g) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell’
attività motoria e sportiva da parte di atleti con disabilità,
a favore dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a),
b), c) e d), nonché l’acquisto di attrezzature e supporti
tecnici indispensabili per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, a favore dei soggetti e secondo i criteri individuati
dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano esecutivo
annuale per lo sport; (
10)
h) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso, a favore dei
soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b), c) e d).
CAPO II - Azioni specifiche
Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a
favore dello sport.
1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o
collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni
sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni
scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati,
l’organizzazione e la realizzazione di:
a) eventi sportivi;
b) campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di
sport ed attività motoria, finalizzate alla diffusione di
attività sportive di base e di aggregazione sociale per
l’esercizio dello sport di cittadinanza di cui all’articolo
5, della pratica sportiva dei giovani, dei minori in età scolare,
degli anziani, delle persone con disabilità e delle persone
svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, nonché
per la tutela della salute e per scoraggiare l’abbandono
dell’attività motoria e sportiva in età giovanile;
c) progetti che attraverso l’attività motoria e sportiva,
quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di
miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.
2. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 14 - Piano pluriennale
regionale anti-doping.
1. La Regione, nell’ambito delle competenze indicate
dall’articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e
della lotta contro il doping”, e nel rispetto della normativa
approvata dall’Agenzia Mondiale Anti Doping (WADA-AMA), promuove la
prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni
livello.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce
un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping, contenente,
in particolare, le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.
Art. 15 - Contributi per la
promozione dello sport in ambito scolastico.
1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione
dell’attività sportiva nelle scuole, con le modalità di
cui all’
articolo
10, comma 1, lettere a) e b), le istituzioni scolastiche individuate
dall’articolo 10, comma 2, lettera h).
2. Le tipologie di iniziative ammesse a finanziamento regionale sono le
seguenti:
a) partecipazione a progetti di avviamento all’attività
sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche
in collaborazione con il CONI;
b) programmi di preparazione agonistica adottati nel corrispondente Piano
dell’offerta formativa per gli atleti tesserati alle Federazioni
sportive nazionali;
c) progetti di avviamento all’attività sportiva e alla
psicomotricità;
d) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e
sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.
Art. 16 - Contributi per la
pratica sportiva degli atleti con disabilità.
1. La Regione, nell’esercizio della sua azione di tutela della
disabilità, sostiene ed incentiva la pratica sportiva con le
modalità di cui all’
articolo 10, comma 1, lettere a) e b), nell’ambito delle
discipline riconosciute dal CONI e dal CIP, con l’ammissione delle
spese per l’ordinaria gestione, univocamente attribuibili alle
attività destinate in via esclusiva agli atleti con disabilità,
sostenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b),
c), d) riconosciuti dal CIP.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a sostegno della
partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive
riconosciute dal CIP.
Art. 17 - Contributi a
favore dell’eccellenza nello sport.
1. La Regione sostiene, con le modalità di cui all’
articolo 10, comma 1, iniziative
per la realizzazione di impianti sportivi e per l’organizzazione di
manifestazioni sportive, nel territorio veneto, che rivestano carattere
di eccellenza, secondo la definizione dell’
articolo 4, comma 1, lettere h) e
i), o la partecipazione alle medesime, anche al di fuori del territorio
veneto.
Art. 18 - Salvaguardia e
diffusione delle discipline sportive e ludico - sportive tradizionali
venete. (11)
1. La Regione, nell’ambito della sua azione di tutela delle
tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del
Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive e ludico –
sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa
tradizione culturale popolare. (
12)
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a
quanto disposto dall’
articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive e
ludico sportive tradizionali destinatarie dei benefici. (
13)
Art. 19 - Riconoscimenti al
merito sportivo e per la promozione e diffusione dell’attività
motoria e sportiva.
1. La Regione valorizza il merito di atleti e tecnici dirigenti sportivi
o soggetti pubblici e privati, che si siano particolarmente distinti,
rispettivamente, nello svolgimento e nella promozione e diffusione
dell’attività motoria e sportiva, conferendo loro specifici
riconoscimenti.
Art. 20 - Convenzioni con
altre amministrazioni, per progetti specifici.
1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi o la stipula di
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, anche statali, a
carattere gratuito od oneroso, a sostegno dell’attività
motoria e sportiva.
TITOLO IV - Salute, sicurezza e
accessibilità nello sport
CAPO I - Palestra della Salute.
Requisiti per la sicurezza. Sanzioni
Art. 21 - Palestre della
Salute. (14)
1. La Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali
in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica
dell’esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle
persone con patologie croniche.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da
svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di
un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività
motoria preventiva e adattata, nell’ambito di idonee strutture,
pubbliche o private, dette “palestre della salute”,
riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.
3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari
per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce
indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell’esercizio
fisico di cui al comma 2.
Art. 22 - Sicurezza nella
pratica delle attività motorie e sportive.
1. Le attività motorie e sportive
non finalizzate all’agonismo, comportanti il pagamento di
corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa,
si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al
pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la
responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla
disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina
sportiva, che ne supervisioni l’applicazione.
2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei
seguenti titoli:
a) diploma universitario rilasciato dall’Istituto superiore di
educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88
“Provvedimenti per l’educazione fisica” o titolo
equivalente nell’ambito dell’Unione europea;
b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo
17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive
modificazioni;
c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e
riconosciuto dallo Stato italiano.
3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in
possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle
federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell’inizio dell’
attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le
verifiche di competenza, il nominativo dell’operatore qualificato
di cui al comma 2 o dell’operatore di specifica disciplina sportiva
di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli
professionali previsti.
5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni
variazione relativa all’operatore qualificato di cui al comma 2 o
all’operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.
5 bis. I titolari delle attività sono tenuti a esporre nei luoghi di
cui al comma 1, i titoli di cui ai commi 2 e 3 posseduti dagli operatori
qualificati e dagli operatori di specifica disciplina, segnalati al
comune ai sensi dei commi 4 e 5. (
15)
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo:
a) le attività per l’educazione fisica previste dai programmi
scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e
del CIP;
c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo
socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all’
articolo 10, comma 2, lettere a),
c) ed f).
Art. 23 - Sanzioni.
1. In aggiunta alle sanzioni ed ai
provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e alle
sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e successive modificazioni, in caso di mancata
individuazione del soggetto qualificato di cui all’articolo 22,
comma 1 della presente legge, i comuni, nel rispetto dei principi di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema
penale” e successive modificazioni, applicano la sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
1 bis. In caso di omessa esposizione dei titoli di cui al comma 5 bis
dell’articolo 22, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla
legge n. 689 del 1981, applicano la sanzione amministrativa da euro
250,00 a euro 500,00. (
16)
TITOLO V - Affidamento della
gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici
territoriali
CAPO I - Gestione degli impianti
Art. 24 - Oggetto e ambito
di applicazione.
1. In attuazione dell’articolo 90,
comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le
modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti
sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti
pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci
anni.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso
prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività
sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L’uso degli impianti di cui al comma 1 deve improntarsi alla
massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e
società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni
scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e
sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i
soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive
cui l’impianto è destinato.
Art. 25 - Soggetti
affidatari.
1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la
gestione degli impianti sportivi di cui all’articolo 24 a
società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed
enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i
predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei
requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle
modalità d’affidamento di cui all’articolo 26.
CAPO II - Criteri di affidamento
e convenzioni
Art. 26 - Modalità di
affidamento.
1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli
impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza
pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed
adeguata pubblicità.
2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la
gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti
presupposti:
a) presenza sul territorio di riferimento dell’ente locale di un
solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile
nell’impianto;
b) presenza sul territorio di riferimento dell’impianto sportivo di
società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un
unico soggetto sportivo.
3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le
modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai sensi
dei commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri minimi:
a) garanzia della concreta possibilità dell’utilizzo da parte
di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla
convenzione di cui all’articolo 27, nonché garanzia,
assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi
d’imparzialità ed obiettività, dell’uso degli
impianti da parte dei soggetti di cui all’
articolo 24, comma 3, che ne
facciano richiesta all’ente proprietario, compatibilmente con il
contenuto della convenzione di cui all’articolo 27 e con la
salvaguardia dell’equilibrio economico della gestione da parte
dell’affidatario;
b) adeguata valutazione dell’esperienza dell’affidatario nel
settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è
situato impianto, della sua affidabilità economica, della
qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità
dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile
nell’impianto, nonché dell’eventuale organizzazione di
attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e
degli anziani;
c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili
economici e tecnici della gestione;
d) valutazione della convenienza economica dell’offerta, da
effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’ente
territoriale del canone minimo che si intende percepire e
dell’eventuale massimo contributo economico che si intende
concedere a sostegno della gestione;
e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività
ricreative e sociali d’interesse pubblico, praticabili negli
impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti
dall’affidatario, strettamente strumentali alla gestione e
mantenimento dell’impianto, finalizzati a conservare ed accrescere
l’efficienza e la funzionalità del medesimo;
g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei
casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il
soggetto gestore è disposto ad effettuare sull’impianto, ai
sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli
investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini
dell’affidamento in gestione dell’impianto sportivo
nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
4. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera f)
abbiano ad oggetto lavori di cui all’articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il soggetto gestore è
tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui
all’articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso.
5. Per le procedure di cui al comma 4, il soggetto gestore può
avvalersi degli uffici tecnici comunali dell’ente locale
territoriale proprietario del bene.
6. Nelle more dell’ approvazione del regolamento di cui al comma 3,
gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti
sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Titolo. Detti
criteri prevalgono, in ogni caso, sui vigenti regolamenti in materia,
adottati dagli enti locali, che sono tenuti ad adeguarli alle
disposizioni del presente Titolo entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli
affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 27 - Convenzione col
soggetto affidatario dell’impianto.
1. Gli enti pubblici territoriali
proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una
convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto,
le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle
finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce,
altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi
e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso
dell’impianto, diversificati per tipologia d’utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione
dell’utilizzo dell’impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono
all’impianto di funzionare ed erogare servizi all’utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di
conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le
destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto; il soggetto
gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa
autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto;
b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle
attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di
custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività
concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.
TITOLO VI - Norme finali e
finanziarie
CAPO I - Disposizioni finali
Art. 28 - Norma
transitoria.
1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale,
sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 8,
entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
trasmette la proposta di Piano pluriennale per lo sport di cui
all’articolo 6 al Consiglio regionale.
2. Nelle more dell’approvazione del primo Piano pluriennale per lo
sport di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata
ad adottare il Piano esecutivo annuale per lo sport di cui
all’
articolo 7 e a
trasmetterlo al Consiglio regionale per la acquisizione del parere della
competente commissione consiliare.
3. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione,
continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali
previgenti.
4. Le disposizioni di cui all’
articolo 22, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Con riferimento alle attività già in esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, il titolare è tenuto a
segnalare al comune, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, il nominativo dell’operatore qualificato o
dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui
all’articolo 22, comma 1, attestando con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso
dei prescritti requisiti professionali.
Art. 29 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) la
legge
regionale 5 aprile 1993, n. 12 “ Norme in materia di sport e
tempo libero”;
b) l’
articolo 13 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1993”;
c) l’
articolo 15 della
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1994)”;
d) l’articolo 4 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 54
“Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24;
28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24
gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n.
18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n.
63, articoli 43 e 44”;
e) l’
articolo 41 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1995)”;
f) gli
articoli
46 e
47
della
legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
1996)”;
g) l’
articolo 13 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1997”;
h) l’
articolo 30 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1998)”;
i) la
legge
regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Sostegno, salvaguardia e
diffusione della voga veneta”;
l) la
legge
regionale 8 gennaio 2000, n. 4 “Ducato Veneto al merito
sportivo”;
m) gli
articoli
91 e
100
della
legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
2000)”;
n) l’
articolo 57 (
17)
della
legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2001)”;
o) l’
articolo 23 della
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”;
p) la
legge
regionale 14 agosto 2003, n. 17 “ Norme per la promozione e lo
sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità”;
q) gli
articoli
4 e
5
della
legge
regionale 3 ottobre 2003, n. 20 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in
materia di diritti umani, sport e turismo”;
r) l’
articolo 63, comma 1, della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
s) gli
articoli
11 e
12
della
legge
regionale 24 dicembre 2004, n. 35 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in
materia di diritti umani, turismo e sport”;
t) l’
articolo 28 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”;
u) l’
articolo 3 della
legge regionale 16 agosto 2006, n. 16
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e
cultura”;
v) l’
articolo 60 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
z) la
legge
regionale 26 maggio 2011, n. 12 “Modifica della
legge regionale 27 gennaio
1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la
diffusione della voga alla veneta” ”.
CAPO II - Disposizioni
finanziarie ed entrata in vigore
Art. 30 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 1.580.000,00 per l’esercizio 2015, si
fa fronte quanto ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate
nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”
(capitoli 73002, 100644, 100774) e quanto ad euro 130.000,00 utilizzando
la dotazione dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente”
(capitolo 102324) del bilancio di previsione 2015.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione
della presente legge, quantificati in euro 550.000,00 per
l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0179 “Impiantistica sportiva” che vengono
incrementate mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento” del
bilancio pluriennale 2015-2017.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Art. 31 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) La presente legge entra in
vigore il giorno 15 giugno 2015.
(
2) Lettera modificata da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha inserito dopo le parole:
“funzione educativa” la seguente: “, inclusiva.
(
3) Lettera inserita da comma 1
art. 58
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(
4) Lettera sostituita da comma 1
art. 3 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
(
5) Lettera sostituita da comma 2
art. 3 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
(
6) Comma inserito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
(
7) Vedi anche quanto disposto
dai commi 4 e 5 dell’art. 4 della
legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 in
tema di ridefinizione della durata del vincolo di destinazione
d’uso e dei relativi presupposti.
(
8) Lettera modificata da comma 1
art. 4 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha aggiunto il seguente periodo:
“. La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel
provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre il
termine di cui al primo periodo, secondo un criterio di
proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del
mantenimento dello stesso, in relazione all’entità
dell’intervento regionale”. Ai sensi del comma 3
dell’art. 4 della
legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare è
autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della
disposizione sopra richiamata.
(
9) Comma modificato da comma 2
art. 4 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che ha aggiunto il seguente periodo:
“La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento
che eroga direttamente il contributo, può ridurre la durata del
vincolo di cui al secondo periodo secondo un criterio di
proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del
mantenimento dello stesso, in relazione all’entità
dell’intervento regionale.”. Ai sensi del comma 3
dell’art. 4 della
legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare è
autorizzata ad approvare criteri generali per l’applicazione della
disposizione sopra richiamata.
(
10) Lettera modificata da
comma 1 art. 5 della
legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che
ha aggiunto le parole: “, nonché l’acquisto di
attrezzature e supporti tecnici indispensabili per lo svolgimento della
propria attività istituzionale, a favore dei soggetti e secondo i
criteri individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del
Piano esecutivo annuale per lo sport;”.
(
11) Rubrica modificata da
comma 1 art. 6
legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che
ha inserito dopo le parole: “discipline sportive” le
seguenti: “e ludico - sportive”.
(
12) Comma modificato da comma
2 art. 6 della
legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che
ha inserito dopo le parole: “discipline sportive” le
seguenti: “e ludico - sportive”.
(
13) Comma modificato da comma
3 art. 6 della
legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 che
ha inserito dopo le parole: “discipline sportive” le
seguenti: “e ludico - sportive”.
(
14) Articolo sostituito da
comma 1 art. 72 della
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
15) Comma aggiunto da comma 1
art. 7 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
(
16) Comma aggiunto da comma 1
art. 8 della
legge
regionale 24 gennaio 2019, n. 4 .
(
17) Vedi errata corrige
pubblicata su BUR n. 21/2016 ove si evidenzia che per mero errore
materiale risulta essere stato abrogato l’articolo 59 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 in luogo dell’articolo 57 della medesima
legge.
SOMMARIO