Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 (BUR n. 92/2017)
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 (BUR n. 92/2017) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
(1)
TITOLO I - Costituzione, durata e
composizione del CAL
Art. 1 - Istituzione del
Consiglio delle autonomie locali.
1. In attuazione dell’
articolo 16 dello Statuto del Veneto è istituito
il Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, con sede
presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza degli enti
locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e
gli organi della Regione.
2. Il CAL ha piena autonomia regolamentare e funzionale, nonché
autonomia organizzativa e finanziaria nelle forme e nei limiti definiti
dalla presente legge.
3. La presente legge disciplina la costituzione, la durata, la
composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del CAL.
4. I rapporti tra il Consiglio regionale e il CAL sono disciplinati dal
Regolamento del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 16,
comma 11, dello Statuto.
Art. 2 - Composizione e
soggetti partecipanti alle sedute.
1. Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti
elettivi nel numero massimo di ventiquattro. (
2)
2. Sono componenti di diritto:
a) i presidenti delle
province del Veneto;
b) il sindaco della
Città metropolitana di Venezia;
c) omissis (
3)
d) un rappresentante
dell’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
e) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità
enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCEM);
f) un rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni
d’Italia (ANPCI).
3. Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro
interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma
54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie
locali e del territorio, nel numero di 2 per ciascuna provincia e per la
Città metropolitana di Venezia. (
4)
4. Ai fini dell’applicazione del comma
3, la popolazione è determinata sulla base dell’ultimo dato
disponibile fornito dall’Istituto nazionale di statistica.
5. Il CAL, ai sensi dell’
articolo 16, comma 4, dello Statuto, opera secondo
criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con
composizione variabile, in conformità all’articolo 11 e
secondo le modalità indicate nel regolamento del CAL di cui
all’articolo 15.
6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da
trattare, possono delegare l’assessore competente per materia dei
rispettivi enti. (
5)
7. Alle sedute del CAL sono invitati a
partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio
regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un
suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza
delle minoranze e l’assessore regionale competente in materia di
enti locali. (
6)
8. Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie
funzionali, su invito dell’Ufficio di presidenza del CAL di cui
all’articolo 13, possono partecipare, senza diritto di voto:
a) due rappresentanti
delle Università del Veneto, scelti secondo le modalità
individuate dall’ordinamento universitario;
b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero
un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai
provvedimenti in esame;
c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale
individuata dall’Ufficio di presidenza del CAL.
9. L’Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare
alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in
rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino
maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli
argomenti da trattare nella seduta.
10. Ai componenti del CAL non spetta alcuna indennità di carica,
né un gettone di presenza, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio secondo quanto
previsto dall’
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
Art. 3 - Costituzione e durata
in carica.
1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni
successivi alla data dell’insediamento del Consiglio regionale con
proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all’articolo
2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina
dei nuovi componenti. (
7)
2. La designazione dei componenti elettivi di
cui al comma 3 dell’articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla
richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale. (
8)
3. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati
(
9) entro dieci giorni dal
provvedimento di costituzione.
4. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato
tempestivamente al Presidente della Giunta regionale.
5. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del
Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano
del CAL.
Art. 4 - Elezione dei
componenti del CAL.
Art. 5 - Decadenza dei
componenti del CAL.
1. I componenti del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi
causa dalla carica rivestita presso l’ente di provenienza.
(
11)
2. Il componente del CAL decade altresì dalla carica in caso di
assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell’assemblea o
dell’Ufficio di presidenza, se membro di quest’ultimo. La
decadenza è dichiarata dall’Ufficio di presidenza del CAL.
TITOLO II - Funzioni
Art. 6 - Funzioni del CAL.
1. Il CAL, secondo le modalità e con
gli effetti stabiliti dalla presente legge, svolge attività
consultiva, concertativa e propositiva, nei casi previsti dallo Statuto
nonché da leggi e regolamenti regionali.
2. Il CAL, nell’esercizio dell’attività consultiva,
esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni
di interesse per gli enti locali;
b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni
amministrative degli enti locali;
c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti
l’esercizio associato delle funzioni;
d) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la
determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni
amministrative della Regione e degli enti locali;
e) sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal Presidente
della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi
di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi
stabiliti dalla legge;
f) sul documento di economia e finanza regionale (DEFR);
g) sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
h) in ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti
regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali. (
12)
3. Il CAL, nell’esercizio dell’attività concertativa,
esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese:
a) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il
conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
b) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il
conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti
locali associati, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, dello
Statuto;
c) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le
specifiche esigenze del Veneto;
d) sui provvedimenti della provincia di Belluno di conferimento
dell’esercizio delle funzioni amministrative a comuni o loro forme
associative, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, dello Statuto;
e) in ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e
regolamenti regionali.
4. In sede di CAL la Giunta regionale e gli enti locali possono
altresì concludere accordi di cui all’articolo 10.
5. Il CAL, nell’esercizio dell’attività propositiva, ha
potere di iniziativa legislativa e regolamentare su questioni di
interesse per gli enti locali.
6. Il CAL può proporre alla Giunta regionale l’impugnativa di
leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione innanzi alla Corte
costituzionale di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), dello
Statuto, avverso atti ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
7. Il CAL può formulare al Consiglio regionale o alla Giunta
proposte e osservazioni in relazione a leggi, regolamenti e provvedimenti
di rispettiva competenza.
8. Il CAL può richiedere alla Commissione di garanzia statutaria di
cui all’articolo 62 dello Statuto pareri sull’interpretazione
di norme statutarie e di altre disposizioni regionali.
9. Il CAL collabora con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per
la raccolta e l’elaborazione di informazioni utili
all’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla
Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del
Veneto.
10. Il CAL redige annualmente un rapporto sull’attività
svolta, da presentare al Consiglio regionale e alla Giunta regionale,
evidenziando le attività di particolare rilevanza e le eventuali
criticità.
Art. 7 - Seduta congiunta
annuale tra CAL e Consiglio regionale.
1. Il CAL e il Consiglio regionale si riuniscono annualmente in seduta
congiunta per un’analisi del sistema delle autonomie locali in
Veneto.
Art. 8 - Pareri
obbligatori.
1. Il CAL esprime i pareri obbligatori di cui all’articolo 6, comma
2, su richiesta del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore
termine non superiore a quindici giorni, ovvero entro il termine di
quindici giorni nel caso di proposte di provvedimenti legislativi e
amministrativi di natura finanziaria.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il CAL abbia reso il
parere, l’organo richiedente può procedere indipendentemente
dall’espressione del parere. In caso di parere non favorevole
l’organo richiedente può comunque procedere
all’approvazione della proposta con motivazione espressa.
4. I pareri possono essere trasmessi all’organo richiedente con
mezzi telematici, secondo le modalità individuate dal Regolamento
del CAL.
Art. 9 - Intese.
1. Le intese a cui partecipa il CAL ai sensi dell’articolo 6, comma
3, si perfezionano con la sottoscrizione da parte del Presidente del CAL
e del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui
delegato, entro il termine di trenta giorni dall’avvio del
procedimento posto all’ordine del giorno della seduta del CAL. Nel
caso in cui, trascorsi trenta giorni dall’avvio del procedimento,
l’intesa non sia raggiunta, la Giunta regionale procede motivando
l’atto.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di
intesa.
Art. 10 - Accordi.
1. La Giunta regionale, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità,
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, può
concludere con gli enti locali, tramite il CAL, accordi volti a
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze o svolgere
attività di interesse comune.
2. Gli accordi sono sottoscritti dal Presidente del CAL e dal Presidente
della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
3. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone lo schema di
accordo.
TITOLO III - Organizzazione e
funzionamento
Art. 11 - Assemblea.
1. Il CAL si riunisce in Assemblea con la partecipazione dei componenti
di diritto ed elettivi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, alla
quale possono partecipare i soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9 del
medesimo articolo 2.
2. Il CAL delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti di diritto ed elettivi.
3. La pubblicità delle sedute e le modalità di convocazione e
di svolgimento, nonché il quorum richiesto per l’approvazione
delle deliberazioni, sono disciplinate dal Regolamento del CAL.
4. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 5, l’assemblea opera
in composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le
aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in
discussione, secondo le modalità individuate dal Regolamento del
CAL.
5. L’assemblea si riunisce in ogni caso, in seduta plenaria, su
richiesta motivata del Presidente del CAL ovvero di almeno dieci
componenti.
Art. 12 - Presidente.
1. Il Presidente e il
Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, sono
eletti nella seduta di insediamento tra i componenti del CAL a
maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi
dell’Assemblea.
2. Il Presidente rappresenta il
CAL, ne organizza e coordina l’attività; in particolare,
presiede e convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa
l’ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi della Regione,
con gli enti locali e con gli altri enti e soggetti rappresentativi del
territorio, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.
3. Il Presidente sottoscrive le intese e gli accordi ai sensi degli
articoli 9 e 10.
Art. 13 - Ufficio di
presidenza.
1. Nella seduta di insediamento
del CAL, subito dopo l’elezione del Presidente, è costituito
l’Ufficio di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente
nell’organizzazione dei lavori e di svolgere le altre funzioni
indicate dal Regolamento.
2. L’Ufficio di presidenza,
composto da tre (
13)
componenti, incluso il Presidente
del CAL, (
14) svolge funzioni
assegnate ai sensi del presente articolo, assicura l’attività
istruttoria finalizzata all’elaborazione delle deliberazioni del
CAL, ne organizza i lavori e predispone la proposta di Regolamento del
CAL.
3. I componenti dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 2, sono
eletti a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi
dell’Assemblea.
4. L’Ufficio di presidenza esprime parere sugli schemi di atti
regolamentari ed amministrativi di competenza della Giunta regionale che
hanno rilevanza per gli enti locali.
5. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta; decorso tale termine si procede indipendentemente dalla
acquisizione del parere.
Art. 14 - Pubblicità
degli atti.
1. Gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito internet del
Consiglio regionale.
Art. 15 - Regolamento del
CAL. (15)
1. Il Regolamento del CAL è approvato dall’Assemblea, su
proposta dell’Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi
dei componenti, entro il termine di sessanta giorni
dall’insediamento del CAL. Con la stessa maggioranza sono approvate
le successive modifiche del Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del CAL,
anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, nonché
l’istituzione di eventuali commissioni interne per l’esame di
specifiche questioni.
3. La proposta di Regolamento è trasmessa dall’Ufficio di
presidenza del CAL al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per la
formulazione, entro i dieci giorni successivi, di osservazioni utili a
garantire l’esercizio coordinato delle funzioni del CAL e del
Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Art. 16 - Struttura di
supporto.
1. L’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale individua la struttura di supporto del CAL ed
assicura il personale nell’ambito della dotazione organica del
Consiglio regionale ed i mezzi necessari al funzionamento
nell’ambito delle risorse trasferite al Consiglio regionale per il
suo finanziamento.
TITOLO IV - Disposizioni
finanziarie, transitorie e finali, abrogazioni
Art. 17 - Disposizioni
transitorie e finali. (16)
1. In sede di prima
applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque
giorni dall’entrata in vigore della presente legge; a tal fine il
Presidente del Consiglio regionale fra il duecentosessantesimo ed il
duecentonovantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge,
convoca le assemblee di cui all’articolo 4 per gli adempimenti di
individuazione dei componenti elettivi.
2. Fino al giorno successivo a
quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto del Regolamento del CAL, la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali, come disciplinata dalla
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
, continua ad esercitare le funzioni proprie.
Art. 18 - Abrogazioni e
disposizioni di rinvio. (17)
1. A decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL
sono abrogati:
a) gli
articoli da
8 a
12
della
legge
regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni
amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli
enti locali”;
b) gli articoli 1 e 3 della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 9
“Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali””.
2. Dalla data di abrogazione di cui al comma 1, ogni richiamo alla
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali contenuto nella
legislazione regionale vigente si intende riferito al CAL.
Art. 19 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura
corrente derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 2.000,00 per l’esercizio 2018 e in euro
5.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate
nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” -
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2017-2019, afferenti il finanziamento del Consiglio regionale.
Note
(
1) Per effetto dell’art.
20 della
legge
regionale 29 dicembre 2020, n. 39 il termine di 90 giorni successivi
alla data dell’insediamento del Consiglio regionale, di cui
all’art. 3 comma 1 della presente legge in ordine alle nomine da
parte del Presidente del Consiglio regionale dei componenti del CAL,
è prorogato a valere per la XI^ legislatura regionale, al 31 marzo
2021.
(
2) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che
ha sostituito la parola “trenta” con la parola
“ventiquattro”.
(
3) Comma così modificato da
comma 2 art. 1
legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che
ha soppresso la lett. c).
(
4) Comma sostituito da comma 3
art. 1
legge
regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
(
5) Comma sostituito da comma 4
art. 1
legge
regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
(
6) Comma sostituito da comma 5
art. 1
legge
regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
(
7) Comma sostituito da comma 1
art. 2
legge
regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
(
8) Comma sostituito da comma 2
art. 2
legge
regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
(
9) Comma così modificato da
comma 3 art, 2
legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che
ha soppresso le parole “a cura dell’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale”.
(
10) Articolo abrogato da
comma 1 art. 5
legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 .
(
11) Comma così
modificato da comma 1 art. 3
legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che
così diceva “L’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto del CAL, con
il primo dei non eletti della rispettiva categoria di componenti
elettivi.”.
(
12) Sul punto vedi quanto
disposto dall’art. 8 della
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53
con il quale a modifica di quanto già previsto dall’art. 6
della
legge
regionale 25 novembre 2011, n. 26 , si dispone che nell’ambito
della sessione europea del Consiglio regionale “al fine di
garantire la più ampia partecipazione degli enti locali ..... sono
attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti
dell’attività europea che presentino specifica rilevanza nei
loro ambiti di consultazione”; quanto sopra “anche attraverso
l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali
secondo le modalità individuate dalla medesima legge
regionale” e che degli “esiti della predetta attività
partecipativa si dà atto nell’ambito dei lavori relativi alla
sessione europea”.
(
13) Comma così
modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che
ha sostituito la parola “cinque” con la parola
“tre”.
(
14) Comma così
modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che
ha soppresso le parole “e di cui almeno due individuati fra i
componenti di diritto e due fra i componenti elettivi”.
(
15) Il Regolamento è
stato approvato dal CAL con propria delibera n. 1 del 2 gennaio 2020,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 5 del 10
gennaio 2020 e reperibile nell’apposita sezione “CAL –
Consiglio delle autonomie locali” nel sito web del Consiglio
regionale del Veneto.
(
16) Il comma 1
dell’art. 1 della
legge regionale 18 luglio 2018, n. 24
dispone che “I termini per lo svolgimento delle elezioni dei
componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali di cui al comma
3, dell’articolo 2, della
legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” e,
conseguentemente, il termine per la costituzione del Consiglio stesso,
previsti all’articolo 17 della legge citata sono differiti di
novanta giorni.”.
(
17) Gli effetti abrogativi si
sono determinati con decorrenza dall’11 gennaio 2020, primo giorno
successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del regolamento del CAL.
SOMMARIO