Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 (BUR n. 204/2020) (Bilancio)
Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 (BUR n. 204/2020) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE
2021
Art. 1 - Iniziative a supporto
della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.
1. La Regione del Veneto partecipa alle iniziative promosse da
istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti
dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto
della liquidità delle imprese colpite dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a
carico della Regione medesima, ai sensi dell’
articolo 1, comma 3,
della
legge
regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto
alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata
all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di
previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è
autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da
corrispondere al soggetto garante in relazione all’ammontare delle
risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo
economico e competitività”, Programma 01 “Industria e
Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2021-2023.
Art. 2 - Interventi a supporto
del sistema produttivo veneto.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 25 della
legge regionale 6
aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2012” e dall’
articolo 24 della
legge regionale 5
aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2013”, le risorse vincolate di cui
all’
allegato
2 “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel
risultato di amministrazione” della
legge regionale 24 luglio 2020, n. 30
“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2019” e le risorse vincolate accertate
nell’esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti
da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi
regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle
attività connesse al Documento Unico di Programmazione per
l’Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 “Aree attrezzate per
l’ubicazione di servizi alle imprese” e al POR FESR
2007-2013, Azioni 1.1.4 “Diffusione di servizi di consulenza
esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale
e alla continuità d’impresa”, 1.3.1 “Aiuti agli
investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione
femminile”, 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI
giovanili” e 1.3.3 “Interventi nell’ambito
dell’artigianato artistico e tradizionale”, sono destinate ad
interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori
industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.
2. In ogni caso il 25 per cento delle somme è assegnato con
priorità a operatori professionali dello spettacolo dal vivo che,
alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano tra i destinatari di
contributo da parte del fondo unico spettacolo di cui legge 30 aprile
1985, n. 163 “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo” e non sono gestiti in forma partecipata
pubblica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, stabilisce
criteri e modalità ai fini dell’accesso ed erogazione degli
interventi di cui al presente articolo.
Art. 3 - Azioni di supporto
alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l’istituzione
della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze in
materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di
euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di
concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo
strategico di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legge 20
giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica
nel Mezzogiorno”, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2017, n. 123 e all’articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018 , n. 12 “Regolamento recante
istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 01 “Industria e
Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2021-2023.
Art. 4 - Sostegno alla
pianificazione forestale.
1. Al fine di assicurare il necessario sostegno all’attuazione
delle attività di pianificazione forestale di cui all’
articolo 23 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, è
autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme
rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione,
istituito presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, di cui
all’articolo 30 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
.
2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono
introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia
200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione
2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della
pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2021-2023.
Art. 5 - Sostegno allo
Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.
1. Al fine di assicurare l’efficacia nel conseguimento degli
obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la
valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti
all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi
dell’articolo 6 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” e non
utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 11.000.0000,00 per
l’anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 “Entrate in conto
capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti”
del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per euro 7.000.000,00 al
finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 e allocate alla Missione 16 “Agricoltura Politiche
agroalimentari e della pesca”, Programma 03 “Politica
regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”
del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al
finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore
agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi
dell’
articolo 57 comma 3 bis della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e allocate
alla Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della
pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 6 - Ulteriori
disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese
colpite dall’epidemia da Covid-19 e abrogazione dell’articolo
26 della legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2012”.
1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi
correlata all’epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo
S.p.A. prosegue l’erogazione di finanziamenti a favore di imprese,
anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti senza ulteriori
oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e
innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in
applicazione di provvedimenti statali o comunitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per
euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul
fondo di cui all’articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n.
516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione
dell’indebitamento delle società per azioni interamente
possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti
l’EFIM ed altri organismi”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, attuato con la deliberazione della
Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione
consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino
al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da
disporre con legge regionale.
5. L’
articolo 26 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”
è abrogato.
Art. 7 - Contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da
rinaturalizzazione.
1. Al fine di favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici
alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, la Regione
concede un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui
all’
articolo
4, comma 2, della
legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le
modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio
ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto
del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 8 - Contributi una tantum
ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
ricadenti in core zone e in buffer zone, per l’adozione di varianti
agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici
riconosciuti dall’UNESCO.
1. Al fine di favorire l’adeguamento
degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti
dall’UNESCO, la Regione del Veneto concede un contributo una tantum
ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core
zone e in buffer zone per la redazione delle varianti di cui
all’
articolo
2, comma 1, della
legge regionale 6 giugno 2019, n. 21
“Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le
modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall’
articolo 1, comma 2
della
legge
regionale 6 giugno 2019, n. 21 “Iniziative a sostegno della
Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene” per l’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali è rideterminato al 30 aprile 2022. (
1)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio
ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto
del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 9 - Intervento di
assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per
l’acquisto di una parrucca.
1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia
areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica
conseguente a patologia tumorale un contributo correlato
all’acquisto di una parrucca.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di
accesso e di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della
salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai
LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2021-2023.
Art. 10 - Partecipazione
all’aumento di capitale della società Interporto di Rovigo
s.p.a..
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare nel limite
massimo di euro 1.600.000,00, tramite Infrastrutture Venete S.r.l.,
società a totale partecipazione regionale, all’aumento di
capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente
articolo si fa fronte con le risorse proprie della società
Infrastrutture Venete S.r.l. mediante la cessione della partecipazione in
Veneto Logistica s.r.l..
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 14 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
è inserito il seguente:
“1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare
annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie
disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del
valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1,
attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente, nelle more
dell’emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la
determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 “Trasporti
e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto
ferroviario” e 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo 1
“Spese correnti”).”.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ,
le parole:
“al comma 1” sono sostituite dalle
seguenti:
“ai commi 1 e 1 bis”.
3. Al comma 3 dell’articolo 14 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ,
dopo la parola:
“anticipazione” sono inserite le
seguenti:
“di cui al comma 1”.
Art. 12 - Disposizioni per
l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia
forestale.
1. Con riferimento alle sanzioni amministrative in materia forestale,
qualora il Comune competente ad applicare le sanzioni amministrative ai
sensi della
legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle
funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale” risulti essere anche il soggetto
trasgressore, la Giunta regionale può sostituirsi al Comune
trasgressore applicando la relativa sanzione amministrativa secondo le
procedure e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689 “Modifiche al sistema penale”. Gli importi riscossi a
tale titolo sono devoluti al bilancio regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata
ancora adottata l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo
18 della legge n. 689 del 1981.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3
“Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione
2021-2023.
Art. 13 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti
umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, la
Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con
quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125
“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo.””.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 19 “Relazioni
Internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”
del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 14 - Contributo
straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante
l’emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.
1. In conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall’emergenza
Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed
organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a
Cortina d’Ampezzo nell’anno 2021, la Giunta regionale è
autorizzata ad assegnare un contributo straordinario, del quale una quota
non inferiore al 10 per cento per la realizzazione di iniziative di
promozione della Regione del Veneto, tra cui la realizzazione di
“Casa Veneto”, in favore della Fondazione “Cortina
2021” di cui all’
articolo 19 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
“Legge di stabilità regionale 2016”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport
e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2021-2023.
Art. 15 - Destinazione delle
risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante
l’emergenza da Covid-19.
1. Gli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie relative
alle violazioni delle disposizioni assunte nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comminate in sede di
controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello
Stato, allocati al Titolo 3 “Entrate extratributarie”,
Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”,
sono destinati all’acquisto di beni, tra cui dispositivi di
protezione individuale e servizi finalizzati alle attività di
protezione civile per il supporto nella gestione dell’emergenza e
al finanziamento delle spese sostenute dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile per le medesime finalità,
nell’ambito della Missione 11 “Soccorso civile”,
Programma 02 “Interventi a seguito di calamità
naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2021-2023.
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40
“Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.”
per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione
interna”.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo 3 della
legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 ,
è aggiunto il seguente:
“2 bis. La società “Infrastrutture Venete
S.r.l.” provvede inoltre all’esecuzione di interventi di
adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di
manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei
relativi impianti, in gestione alla predetta Società.”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del
presente articolo quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio
2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01
“Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 17 - Campagne di
formazione e informazione per l’estensione della copertura
vaccinale.
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle
vaccinazioni per la tutela della salute del singolo e della
collettività, la Regione del Veneto:
a) promuove tra i professionisti della sanità e della scuola la
cultura delle vaccinazioni mediante una ricorrente attività di
formazione e aggiornamento, comprensiva delle modalità di
comunicazione con i soggetti interessati;
b) predispone un Piano di Comunicazione sulle Vaccinazioni, che preveda
con periodicità almeno semestrale campagne informative multimediali
e integrate, finalizzate in particolare a contrastare la disinformazione
veicolata attraverso internet e i social media.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e
2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13
“Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in
materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 18 - Contributo
straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n. 616).
1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo
straordinario a favore degli enti di cui alla tabella B del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli
articoli 14 e
14 bis
della
legge
regionale 20 luglio 1989, n. 22 “Piano sociale regionale per il
triennio 1989-1991”, per la realizzazione delle attività
sopravvenute a seguito dell’emergenza da Covid-19, per
l’esercizio 2020.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 19 - Disposizioni
straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di
autobus con conducente.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 36, comma 4,
della
legge
regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2013”, sino al 31 dicembre 2024 per gli autobus
utilizzati per l’attività di noleggio iscritti,
all’entrata in vigore della presente legge, al registro di cui
all’
articolo
8 della
legge
regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di
attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il noleggio
di autobus con conducente e modifica dell’
articolo 4 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale””, il termine di quindici anni di cui
all’articolo 5, comma 3, della medesima
legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
è rideterminato in diciannove anni.
2. Le imprese autorizzate all’attività di noleggio per il
periodo in cui usufruiscono della rideterminazione del termine previsto
al comma 1 versano il contributo annuo di cui all’
articolo 10, comma 1,
della
legge
regionale 3 aprile 2009, n. 11 nella misura di euro 60,00.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente
articolo quantificate in euro 1.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e
2023 sono introitate al bilancio regionale e allocate al Titolo 3
“Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e
altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
Art. 20 - Proroga del
termine per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.
Art. 21 - Istituzione del
premio di laurea “Francesco Saverio Pavone”.
1. Al fine di promuovere e valorizzare l’opera di informazione
sulla presenza e sulle attività delle organizzazioni criminali di
stampo mafioso operanti nel territorio regionale, è istituito presso
il Consiglio regionale un premio in memoria del magistrato Francesco
Saverio Pavone, da assegnare annualmente per la miglior tesi di laurea in
materia di criminalità organizzata nel Veneto.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con
proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative,
nonché l’entità del premio nella misura massima di euro
5.000,00, a valere sul fondo di dotazione del Consiglio.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2021-2023
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi
istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2021-2023.
1. Al comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 le
parole:
“sino alla data del 31 dicembre 2020” sono
sostituite dalle seguenti:
“sino al sesto mese successivo
all’approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica
regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale
entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata
dalle disposizioni statali di riferimento.” e le parole:
“secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 18 del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.”
sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificate in euro 25.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, sono
allocate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e
proventi assimilati” del bilancio di previsione 2021-2023.
1. Dopo il comma 7 dell’
articolo 8 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
è aggiunto il seguente:
“7 bis. Nell’ambito delle Segreterie di cui al presente
articolo può essere individuata la posizione di vicario del
responsabile di Segreteria cui compete, per la durata
dell’incarico, il trattamento economico previsto per il
responsabile di posizione organizzativa di cui all’articolo 20. Se
l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce
retributive nell’ambito delle Posizioni Organizzative, viene
quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei
valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad
inizio legislatura.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 244.500,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi
istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2021-2023.
Art. 24 - Contributi alle
categorie economiche di cui all’articolo 22 del decreto legge 30
novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
1. Al fine di sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese
venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il
contenimento del contagio da Covid-19, la Giunta regionale è
autorizzata ad assegnare a Unioncamere del Veneto un contributo di euro
1.500.000,00 da utilizzare per il cofinanziamento degli interventi
attivati dalla Regione in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge
30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
2. La Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni consiliari
sugli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e
artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2021-2023.
Art. 25 - Misure di sostegno
ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza
idrogeologica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi alle
Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia, in
coordinamento con i Comuni interessati, per la realizzazione di
interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.
2. La misura si riferisce ad interventi di difesa del suolo e difesa
idrogeologica, quali gli interventi di nuove opere di difesa
idrogeologica dei canali e corsi d’acqua, interventi di difesa dei
versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree di frana, con
relativi drenaggi, ovvero di progetti con tipologia prevalente di difesa
del suolo a precipua salvaguardia del potenziale produttivo agricolo, di
infrastrutture legate all’agricoltura o integrazione di interventi
di difesa del suolo per renderli utili anche da un punto di vista
agricolo.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente commissione consiliare,
determina le modalità, i termini e le priorità per
l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in 1.500.000,00 di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e
2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2021-2023.
Art. 26 - Donazione
all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dell’immobile
denominato “ex Caserma di Villasanta”.
1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto di quanto
previsto dalla
legge regionale 16 luglio 2019, n. 26
“Interventi regionali in materia di donazioni in
sanità”, a donare all’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Verona l’immobile denominato “ex Caserma di
Villasanta” sito in Verona, Via Tommaso da Vico, da destinare a
finalità sanitarie e servizi logistici connessi.
Art. 27 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39
(BUR n. 204/2020) (Bilancio)
-
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2021
-
-
Art. 1 - Iniziative a supporto
della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.
-
Art. 2 - Interventi a supporto
del sistema produttivo veneto.
-
Art. 3 - Azioni di supporto alla
redazione del Piano di sviluppo strategico per l’istituzione
della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.
-
Art. 4 - Sostegno alla
pianificazione forestale.
-
Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo
rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.
-
Art. 6 - Ulteriori disposizioni
per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite
dall’epidemia da Covid-19 e abrogazione dell’articolo
26 della legge regionale 6 aprile 2012, n.
13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2012”.
-
Art. 7 - Contributi ai Comuni per
l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da
rinaturalizzazione.
-
Art. 8 - Contributi una tantum ai
Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
ricadenti in core zone e in buffer zone, per l’adozione di
varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori
paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO.
-
Art. 9 - Intervento di assistenza
protesica a favore di assistite affette da alopecia per
l’acquisto di una parrucca.
-
Art. 10 - Partecipazione
all’aumento di capitale della società Interporto di
Rovigo s.p.a..
-
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n.
45 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2018”.
-
Art. 12 - Disposizioni per
l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia
forestale.
-
Art. 13 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n.
21 “Interventi regionali per la promozione e la
diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo
sviluppo sostenibile”.
-
Art. 14 - Contributo
straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante
l’emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci
alpino.
-
Art. 15 - Destinazione delle
risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante
l’emergenza da Covid-19.
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n.
40 “Società regionale “Infrastrutture Venete
s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di
navigazione interna”.
-
Art. 17 - Campagne di formazione
e informazione per l’estensione della copertura
vaccinale.
-
Art. 18 - Contributo
straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n.
616).
-
Art. 19 - Disposizioni
straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autobus con conducente.
-
Art. 20 - Proroga del termine
per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.
-
Art. 21 - Istituzione del premio
di laurea “Francesco Saverio Pavone”.
-
Art. 22 - Modifica all'articolo
2 della legge regionale 7 agosto 2018, n.
30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di
caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di
Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n.
25 .”.
-
Art. 23 - Modifiche alla
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per
l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”
-
Art. 24 - Contributi alle
categorie economiche di cui all’articolo 22 del decreto legge
30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
-
Art. 25 - Misure di sostegno ai
Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in
sicurezza idrogeologica.
-
Art. 26 - Donazione
all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona
dell’immobile denominato “ex Caserma di
Villasanta”.
-
Art. 27 - Entrata in vigore.