Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018)
Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI (1)
CAPO I - Interventi per il
contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
Art. 1 - Interventi per il
contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli
assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma
2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di
progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito
complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo
quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di
applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno
vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata
anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per
l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che,
nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora
percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei
titolari dell’assegno di reversibilità.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 15 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo
le parole:
“a far parte del Consiglio regionale del
Veneto” sono inserite le seguenti parole
“, o entri a
far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere
regionale”.
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI
ASSEGNI VITALIZI
TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA
2
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE
(PER SCAGLIONI)
|
ALIQUOTA
(PER SCAGLIONI)
|
RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
|
fino a euro 2.000,00
|
5,00%
|
5,00% sull'intero importo
|
oltre euro 2.000,00 e fino a euro
4.000,00
|
8,00%
|
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte
eccedente euro 2.000,00
|
oltre euro 4.000,00 e fino a euro
6.000,00
|
10,00%
|
euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte
eccedente euro 4.000,00
|
oltre euro 6.000,00
|
15,00%
|
euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte
eccedente euro 6.000,00
|
Le aliquote di cui alla tabella A sono
maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di
altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento
Europeo.
Note
(
1) L’articolo 4 della
legge regionale 29
maggio 2019, n. 19 abroga la suddetta legge regionale dal giorno di
decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e
degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla
legge regionale 19/2019 (1° dicembre 2019).
SOMMARIO