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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 (BUR n. 57/2019)
Legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 (BUR n. 57/2019) [sommario] [RTF]
NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E
DEGLI ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1
DELLA LEGGE
REGIONALE 13 GENNAIO 2012, n. 4
Art. 1 - Finalità e ambito
di applicazione.
1. La presente legge reca disposizioni per l’attuazione delle norme
contenute nei commi 965, 966 e 967 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021” conformandosi alla intesa conseguita, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 56/CSR del 3 aprile
2019, di seguito Intesa.
2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge,
l’istituto dell’assegno vitalizio e l’istituto
dell’assegno di reversibilità di cui all’ articolo 2, comma 1
della legge
regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , considerando il loro importo lordo,
senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 7 febbraio
2018, n. 3 .
Art. 2 - Rideterminazione.
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di
reversibilità di cui alla presente legge, sono rideterminati secondo
le modalità previste dal presente articolo e dall’articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante
contributivo individuale di cui all’articolo 3 per il coefficiente
di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata alla Intesa, recante
coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo
all’età anagrafica del titolare dell’assegno vitalizio
alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella
definita nella nota metodologica costituente parte integrante della
Intesa.
3. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o
successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del
primo o dell’ultimo periodo disponibile.
4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione
dell’età immediatamente superiore e il coefficiente della
età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
5. L’assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge
non deve essere inferiore all’importo ottenuto applicando
all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1 comma 2, le
aliquote progressive per scaglioni di cui all’allegato A) alla
presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, individuate in ragione della differenza, espressa in termini
percentuali, tra l’assegno vitalizio di cui al comma 2
dell’articolo 1 e l’assegno rideterminato ai sensi dei commi
precedenti.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni
vitalizi rideterminati ai sensi dei precedenti commi, al momento della
prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa
di cui alla lettera c) del punto 1 della Intesa, le aliquote base
dell’allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1
sino al raggiungimento del predetto limite di spesa.
7. L’ammontare dell’assegno vitalizio rideterminato ai sensi
dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte
il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno in godimento
antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a
tale soglia.
8. L’assegno vitalizio a seguito della rideterminazione, non
può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio
di cui all’articolo 1 comma 2.
9. L’assegno di reversibilità è calcolato applicando
all’assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente
legge, le percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 .
Art. 3 - Montante
contributivo.
1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando
alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l’aliquota
percentuale determinata ai sensi del comma 3.
2. Per base imponibile contributiva si intende l’indennità di
carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro tempore
vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura
di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 “Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato”.
3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale
è pari all’aliquota percentuale della base imponibile,
prevista dalla normativa regionale vigente durante l’espletamento
del mandato.
4. La eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal
consigliere regionale è pari alla aliquota percentuale della base
imponibile, come vigente alla data dell’ultimo giorno di ciascuna
legislatura di riferimento e con riferimento alla medesima data. Tale
quota si considera versata nell’ultimo anno di carica della
legislatura cui si riferisce e comunque non oltre l’anno di
decorrenza dell’assegno vitalizio.
5. Per le legislature successive alla nona, si assumono quali date di
riferimento la data dell’ultimo giorno della nona legislatura.
6. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75
volte quella a carico del consigliere.
7. Il montante contributivo, così come sopra determinato, si
rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione
della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione
dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del
diritto all’assegno vitalizio.
8. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se
l’assegno vitalizio è erogato successivamente all’ultimo
versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di
anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni
vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di
anno in anno fino all’anno precedente la percezione.
9. L’importo dell’assegno vitalizio come rideterminato,
è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sino alla data di applicazione della
rideterminazione.
10. L’importo mensile dell’assegno vitalizio si ottiene
dividendo per 12 l’importo annuo rivalutato.
11. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di
reversibilità come derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a
rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo
all’applicazione della rideterminazione, sulla base
dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. La legge
regionale 7 febbraio 2018, n. 3 “Interventi per il contenimento
della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi” è abrogata
e cessa di produrre ogni suo effetto dal giorno di decorrenza degli
effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di
reversibilità secondo la disciplina di cui alla presente legge.
Art. 5 - Norma finale.
Art. 6 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. Alla attuazione della presente legge si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Art. 7 - Entrata in vigore e
decorrenza di effetti.
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di
reversibilità come individuati e sulla base della disciplina di cui
alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.
Art. 8 - Comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione ed ai fini di quanto previsto dal comma 967
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” la presente
legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
NORME PER LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DEGLI ASSEGNI
DI REVERSIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 13
GENNAIO 2012, n. 4
Allegato A)
Assegno vitalizio spettante
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Aliquote base
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Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0
(aliquote base moltiplicate per 0)
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Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e
inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)
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Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e
inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)
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Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e
inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)
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Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e
inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)
|
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70%
(aliquote base moltiplicate per 1,7)
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Da euro 0,00 a euro 1.500,00
|
9%
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0%
|
9,9%
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10,8%
|
11,7%
|
13,5%
|
15,3%
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Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00
|
13,5%
|
0%
|
14,85%
|
16,2%
|
17,55%
|
20,20%
|
22,95%
|
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00
|
18%
|
0%
|
19,8%
|
21,6%
|
23,4%
|
27,00%
|
30,6%
|
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00
|
22,5%
|
0%
|
24,75%
|
27%
|
29,25%
|
33,75%
|
38,25%
|
Oltre euro 8.001,00
|
30%
|
0%
|
33%
|
36%
|
39%
|
45%
|
51%
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SOMMARIO
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