Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (BUR n. 9/1973)
Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (BUR n. 9/1973) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA SANITARIA,
DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO
DIFFERITO IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. (1)(2)
(3) (4) (5)
Titolo I
Assistenza sanitaria
Art. 1
I Consiglieri Regionali ed i loro familiari a carico, che non
usufruiscono per altro titolo di alcun trattamento assistenziale
obbligatorio, hanno diritto, a decorrere dal 1 aprile 1972,
all’assistenza sanitaria. (
6)
Art. 2
La relativa convenzione con un Ente mutualistico di diritto pubblico,
scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del
Consiglio, previa approvazione dell’Ufficio di Presidenza.
(
7)
Art. 3
I contributi da corrispondere all’Ente sono posti a carico per il
30 per cento dei singoli Consiglieri e per il 70 per cento del Bilancio
del Consiglio. (
8)
Titolo II
Assicurazione infortuni
Art. 4
E' istituita l’assicurazione obbligatoria in favore dei Consiglieri
Regionali contro i rischi da infortunio, con decorrenza dal 31 aprile
1971.
L’assicurazione anzidetta copre gli infortuni che i Consiglieri
possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il
suo esercizio o per ogni altra causa.
Art. 5
La relativa convenzione con l’Istituto assicurativo di diritto
pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente
del Consiglio, previa approvazione da parte dell’Ufficio di
Presidenza.
Art. 6
I contributi da corrispondere
all’Istituto assicurativo sono posti a carico per il 40 per cento
dei singoli Consiglieri e per il 60 per cento del Bilancio del Consiglio.
Art. 6 bis
Titolo III
Trattamento indennitario differito(10)
Sezione I
Assegno vitalizio (11)(12)
Art. 7
1. Il trattamento indennitario dei
consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla
legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno
vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine
mandato disciplinati dalla presente legge e disposizioni attuative
dell’Ufficio di Presidenza. (
13)
2. L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione
degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati
dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente
della struttura regionale competente. (
14)
3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui
al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.
4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi
volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di
entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione
“Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli
8, 12 e 13 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modifiche e integrazioni.”. (
15)
Art. 8
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario
differito si provvede con:
a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per
cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1,
comma 1, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ,
al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con
ciò intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito,
senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni
d’imposta, anche se conosciute dal sostituto d’imposta;
b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall’esercizio
1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio
regionale a norma dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n.
853;
c) eventuali altre elargizioni.
2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 è dovuta anche dai
consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati
in aspettativa a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennità
consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento
presso l'amministrazione di appartenenza. (
16)
Art. 9
1. Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati
dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed
abbiano almeno cinque anni di contribuzione;
b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta
legislatura fino all’ottava compresa, cessati dal mandato, alle
seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal
comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno
trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava
legislatura;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno
cinque anni;
c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona
legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto
previsto dal comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno
cinque anni.
2. Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al
lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del
mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro
età ed il periodo di contribuzione;
b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa
inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora
abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni,
indipendentemente dal limite minimo di età;
c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti
inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di
contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo
di età.
3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde
dal limite minimo di età.
4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:
a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato,
al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la
misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento Coefficiente di riduzione
55 0,7604
56 0,8016
57 0,8460
58 0,8936
59 0,9448
b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato,
al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura
dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento Coefficiente di riduzione
60 0,7604
61 0,8016
62 0,8460
63 0,8936
64 0,9448
5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la
frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola
come anno intero.
6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano
raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno
vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il
quinquennio contributivo per l’ottenimento dell’assegno
vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica
soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento
del relativo periodo contributivo del quinquennio. (
17)
Art. 10
1. L’assegno vitalizio spettante
dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento
dell’indennità consiliare lorda.
2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e
dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare
lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità
parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento
(
18) .
3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno
vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70
per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.
4. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia
raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al
comma 1.
5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si
procede a norma del comma 3.
6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno
che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.
(
19)
6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese
successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel
caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della
cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione
dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d)
dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal
mese successivo a quello della cessazione del mandato. (
20)
Art. 11 (21)
Qualora, successivamente alla liquidazione dell’assegno, sia
vitalizio che di reversibilità, l’indennità consiliare
avesse a subire variazioni, la misura dell’assegno sarà
rideterminata per essere adeguata al nuovo importo
dell’indennità.
Art. 12
1. Il consigliere di cui alla lettera a),
comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà
di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere
l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di
esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o
trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno
la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti
per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2
qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il
versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla
fine di ogni mese.
4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano
raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno
vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il
completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare
in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per
l’ottenimento dell’assegno vitalizio fino alla misura
massima. (
22)
Art. 13
Il Consigliere che subentri nel mandato
nel corso della legislatura, ha la facoltà di versare i contributi
afferenti il periodo precedente la data d' inizio del proprio mandato,
con decorrenza dall’inizio della legislatura medesima.
Art. 14
1. Il Consigliere che cessi dal mandato
prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento
dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi
versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.
2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel
caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l’assegno di
fine mandato. (
23)
Art. 15 (24)
La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa se il
titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto, o entri
a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di
consigliere regionale. (
25)
Alla scadenza del mandato, l’assegno verrà rideterminato
secondo la maggiore misura frattanto maturata.
L’assegno vitalizio è altresí sospeso se il titolare
viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro
Consiglio regionale; l’assegno stesso è ripristinato con la
cessazione dell’esercizio dei relativi mandati. (
26)
L’assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene
eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio
di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle
leggi regionali
6
giugno 1988, n. 28 e
9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di
Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del
Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente
dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di
Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda
ospedaliera. L’assegno è ripristinato con la cessazione
dall’incarico. (
27)
La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa anche su
richiesta del titolare; l’assegno stesso è ripristinato a
richiesta dell’avente titolo, senza diritto di rivalsa per il
periodo di sospensione. L’Ufficio di Presidenza definisce termini e
modalità per la presentazione di richiesta di sospensione
dell’assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua
corresponsione. (
28)
Sezione II
Assegno di reversibilità (29) (30)
Art. 16
Il diritto all’assegno di
reversibilità si consegue alla morte dell’iscritto, sempre che
siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione. (
31)
Si prescinde da detto limite allorchè la morte sia intervenuta nel
corso del mandato consiliare.
In tal caso, qualora il Consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di
contribuzione, l’assegno di reversibilità viene commisurato
all’importo minimo dell’assegno vitalizio.
Si consegue altresí il diritto all’assegno di
reversibilità alla morte dell’iscritto nei cui confronti si
fossero già verificate le condizioni previste dall’
art. 9 per la concessione
dell’assegno vitalizio.
Art. 17
Hanno diritto a conseguire l’assegno
di reversibilità:
a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il
convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4
dell’articolo 2 della
legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con
riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano
nello stato libero; (
32)
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, finchè minorenni o fino al compimento del
ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di
classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o
ad istituti universitari;
c) i genitori, in mancanza del coniuge o del convivente more uxorio
(
33) e dei figli, se abbiano
oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro
proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del Consigliere
deceduto.
Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro
in modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della
morte del Consigliere convivevano a suo carico.
Sono altresí equiparati i figli legittimi minorenni del figlio
premorto, se conviventi ed a carico del Consigliere defunto.
Art. 18
L’assegno di reversibilità
è commisurato all’assegno vitalizio liquidato o pertinente al
Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:
a) al coniuge avente diritto o
al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento; (
34)
b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio
avente diritto , l’80 per cento; al coniuge o al convivente more
uxorio, in concorso con due figli aventi diritto, l’85 per cento;
al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con tre o più
figli aventi diritto, il 90 per cento; (
35)
c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto
l’80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli
aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;
d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all’unico
genitore superstite avente diritto il 50 per cento.
In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque
il suo diritto all’assegno, la misura dell’assegno viene
adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.
L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal
mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o
dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per
quest’ultimo il diritto a beneficiarne. (
36)
Art. 19
Sezione III
Assegno di fine mandato (38)
Art. 19 bis
1. L’Ufficio di presidenza
è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal
mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità
dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio
del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità
dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo
esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo
dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene
conto solo dei primi dieci anni di mandato. (
39)
2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione
dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a
sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero. (
40)
2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di
fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale
trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata
dall’Ufficio di Presidenza. (
41)
Titolo IV
Norme finanziarie e di applicazione
Art. 20
Art. 21
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
previsti in L. 8.200.000 per gli anni 1971- 1972, si fa fronte con i
fondi stanziati al Cap. I - Rubrica I - Sez. I - Titolo I - Bilancio di
spesa della Regione 1972.
Per gli esercizi 1973 e successivi, la spesa prevista in L. 6.700.000
annue, graverà sui corrispondenti capitoli di Bilancio.
Note
(
2) I commi 2 e 4
dell’articolo 30 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’articolo 35
della
legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 dettano disposizioni particolari a
decorrere dall’anno 2006 in relazione alla contribuzione a carico
dei consiglieri di cui all’articolo 8 al contributo di cui
all’articolo 19 e agli assegni vitalizi e di reversibilità.
(
3) Per i consiglieri regionali
eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale si applica il
sistema previdenziale contributivo di cui alla
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43
“Interventi temporanei relativi all’assegno vitalizio
inerenti la riduzione della spesa pubblica”.
(
4) Per effetto rispettivamente
della
legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 43 “Interventi temporanei
relativi all’assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa
pubblica” a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2017 e della
legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 a
decorrere dal 1 marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2010 gli importi lordi
mensili degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono
ridotti secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.
(
5) Vedi quanto disposto dalla
legge regionale 29
maggio 2019, n. 19 in ordine alle modalità e decorrenza di
effetti al 1° dicembre 2019, della rideterminazione degli importi
degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità relativi ai
consiglieri regionali eletti nelle prime nove legislature regionali.
(
6) Gli articoli 1, 2 e 3 devono
ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23
dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
(
7) Gli articoli 1, 2 e 3 devono
ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23
dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
(
8) Gli articoli 1, 2 e 3 devono
ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23
dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
(
9) Articolo abrogato da comma 1
art. 95
legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 . Il comma 2 dell’art. 95
della medesima legge regionale 1/2008 dispone che i contratti stipulati
ai sensi dell’art. 6 bis cessano di avere efficacia al 30 giugno
2008.
(
11) Per effetto
dell’articolo 1 della
legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , a
decorrere dalla decima legislatura regionale è abolito
l’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di
reversibilità; vedi anche articolo 2 della
legge regionale 13 gennaio 2012, n.
4 che detta disposizioni transitorie per i consiglieri regionali
eletti in una delle prime nove legislature disponendo (comma 1) che
“continuano ad applicarsi le disposizioni relative
all’istituto dell’assegno vitalizio e dell’istituto
dell’assegno di reversibilità”, disponendo (comma 2 e
comma 4 quest’ultimo abrogato dall’art. 11 comma 1 della
legge regionale 23
dicembre 2014, n. 43 ) in ordine rispettivamente alla
“facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno
vitalizio e di reversibilità” e alla “restituzione dei
contributi versati” e disponendo (comma 3) che la rielezione nella
decima legislatura o in legislature successive “non produce alcun
ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto
dell’assegno vitalizio e di reversibilità”.
(
12) L’articolo 7 della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 attesa la abolizione dell’istituto
dell’assegno vitalizio disposta nei termini previsti dalla
legge regionale 13
gennaio 2012, n. 4 , dava atto al comma 1 che “non trovano
applicazione le disposizioni contenute” nella lettera m) del comma
1 dell’articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. In ordine alla disciplina
della erogazione dell’assegno vitalizio vedi le disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
13) Comma così
modificato dall’articolo 3, comma 1, della
legge regionale 4 marzo 2010, n. 14
, che ha sostituito le parole “dal
regolamento regionale 30 giugno 1973, n.
4 ” con le parole “disposizioni attuative
dell’Ufficio di Presidenza”; l’articolo 7, della
legge regionale 4
marzo 2010, n. 14 che al comma 1, lettera b), ha abrogato il
regolamento
regionale 30 giugno 1973, n. 4 ha disposto al comma 2 che “2.
In attesa delle disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza
di cui al comma 1 dell’articolo 4 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
così come modificato dall’articolo 3 comma 1 della presente
legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale 30
giugno 1973 continuano ad applicarsi.”. Il riferimento
all’art. 9 è stato poi abrogato dall’art. 11 comma 2
della
legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 43 e la materia oggetto di nuova
disciplina per effetto dell’art. 10 della
legge regionale 23 dicembre 2014, n.
43 .
(
16) Articolo così
sostituito da comma 4 art. 1
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 ,
sostituzione confermata da art. 1 della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che
ha abrogato la
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .
In precedenza per quanto riguarda la quota a carico dei consiglieri
l’originaria previsione del 10 per cento era stata elevata al 15%
dall’articolo 2 della
legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 ,
al 20 per cento dalla
legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100
e rispettivamente al 23 per cento dal 1° gennaio 1994 e al 25 per
cento dal 1° gennaio 1995 dall’articolo 1 comma 1 della
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 55 , inoltre ai sensi della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 17
dal 1° luglio 1993 la quota era calcolata sull’indennità
consiliare al netto delle ritenute fiscali.
(
19) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 5 della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 ,
ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 5 le disposizioni hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. In precedenza sostituito da
comma 6 art. 1
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28
ed era stato integrato dall’articolo 2 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n.
55 come novellato dalla lettera a) comma 5 dell’articolo 30
della
legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , dagli articoli 3 e 4 della medesima
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 55 , dall’articolo 1 della
legge regionale 2 dicembre
1977, n. 65 e dall’articolo 2 della
legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 .
(
24) La disciplina della
sospensione di cui al presente articolo si applica anche al trattamento
previdenziale di tipo contributivo di cui alla
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43
per effetto del rinvio operato dall’art. 7 di detta legge.
(
25) Comma così
modificato da comma 1 art. 3
legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 che
ha aggiunto alla fine le parole “, o entri a far parte della Giunta
regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.
(
29) Per effetto
dell’articolo 1 della
legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , a
decorrere dalla decima legislatura regionale è abolito
l’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di
reversibilità; vedi anche articolo 2 della
legge regionale 13 gennaio 2012, n.
4 che detta disposizioni transitorie per i consiglieri regionali
eletti in una delle prime nove legislature disponendo (comma 1) che
“continuano ad applicarsi le disposizioni relative
all’istituto dell’assegno vitalizio e dell’istituto
dell’assegno di reversibilità”, disponendo (comma 2 e
comma 4 quest’ultimo abrogato dall’art. 11 comma 1 della
legge regionale 23
dicembre 2014, n. 42 ) in ordine rispettivamente alla
“facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno
vitalizio e di reversibilità” e alla “restituzione dei
contributi versati” e disponendo (comma 3) che la rielezione nella
decima legislatura o in legislature successive “non produce alcun
ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto
dell’assegno vitalizio e di reversibilità”.
(
30) La disciplina di cui alla
presente sezione si applica anche al trattamento previdenziale di tipo
contributivo di cui alla
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43
per effetto del rinvio operato dall’art. 6 di detta legge.
SOMMARIO