Legge regionale 14 novembre 2018, n. 39 (BUR n. 115/2018) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
1. Dopo il comma 3 dell’
articolo 33 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
1)
2. Alla attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
1. Al comma 2 bis dell’
articolo 39 della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , le
parole
“regionali o” sono sostituite con le seguenti:
“e delle riserve naturali regionali o di interesse locale,
nonché”.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo ai Consorzi di bonifica interessati, quantificato in
complessivi euro 10.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02
“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1
“Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020, la
cui dotazione è aumentata di pari importo; contestualmente le
risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”, sono ridotte di euro 10.000,00
nell’esercizio 2018.