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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 (BUR n. 39/2009)
Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 (BUR n. 39/2009) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO I – Disposizioni generali
e costituzione dei nuovi consorzi di bonifica
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina, nell'ambito
delle proprie competenze in materia di agricoltura e di governo del
territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'esercizio delle
funzioni in materia di bonifica, finalizzate anche alla difesa e al
deflusso idraulico e alla tutela del paesaggio rurale, vallivo e
lagunare, alla provvista e alla utilizzazione delle acque a uso
prevalente irriguo, nonché alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio idrico, nel rispetto dei principi comunitari di sviluppo
sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali.
2. L'esercizio delle funzioni in materia di bonifica si esplica in forma
coerente e integrata con le attività per la difesa del suolo e la
gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso
vitale e dell’equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle
peculiarità degli ecosistemi presenti nel Veneto.
3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio
comunitario di precauzione e al principio di prevenzione del danno
ambientale, come definito dall'articolo 300 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed è
diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e
sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le
aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un
patrimonio ambientale integro.
Art. 2 - Comprensori di
bonifica.
1. Nei territori di bonifica integrale ai
sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per
la bonifica integrale” e successive modificazioni, e in quelli di
bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991
“Provvedimenti in favore dei territori montani” e successive
modificazioni, già classificati di bonifica all’entrata in
vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3
“Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei
relativi comprensori” ( 1)
e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati dieci
comprensori di bonifica, come delimitati dall’allegato A della
presente legge, così denominati:
a) comprensorio n. 1;
b) comprensorio n. 2;
c) comprensorio n. 3;
d) comprensorio n. 4;
e) comprensorio n. 5;
f) comprensorio n. 6;
g) comprensorio n. 7;
h) comprensorio n. 8;
i) comprensorio n. 9;
l) comprensorio n. 10.
2. Le modifiche alla delimitazione dei comprensori di cui al comma 1 sono
proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può
classificare il territorio montano residuo quale territorio di bonifica
montana, delimitare i comprensori e costituire i relativi consorzi in
applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 3 - Consorzi di
bonifica.
1. Nell’ambito di ciascun
comprensorio di cui all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un
consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico, retto da
un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di
efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e
sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 4 - Consorzi di bonifica
di secondo grado.
1. La Giunta regionale, allo scopo di
soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire
consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei consorzi di
bonifica interessati o, sentito il parere degli stessi, secondo quanto
disposto dall’articolo 57 del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi di bonifica,
può essere costituito tra consorzi di bonifica ed enti pubblici e
privati od altri soggetti interessati.
CAPO II - Organizzazione dei
consorzi di bonifica
Art. 5 - Organi e durata in
carica.
1. Sono organi del consorzio di bonifica:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente del consorzio di bonifica;
d) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza
del termine, rimangono in carica per la gestione del consorzio fino
all’insediamento dei rispettivi nuovi organi.
3. I membri degli organi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 che,
senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive
del rispettivo organo sono dichiarati decaduti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina la indennità spettante al presidente del consorzio di
bonifica, ai membri del consiglio di amministrazione e
dell’assemblea e il compenso per il revisore dei conti.
Art. 6 - Assemblea.
1. L’assemblea è composta:
a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla
Giunta regionale;
c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in
tutto o in parte, nel comprensorio consortile.
2. Fanno altresì parte dell’assemblea, con diritto di voto,
tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui
territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio
del consorzio.
2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui
all’articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di
voto, a tutte le sedute dell’Assemblea. ( 2)
3. I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei
rispettivi consigli.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da
tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente
entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.
5. I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti
in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro
designazione.
6. L’assemblea è validamente costituita, una volta proceduto
alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1
7. L’assemblea delibera validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza
dei voti dei presenti.
8. L’assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del
presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle
operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione
il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1,
è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale,
di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore
o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere
di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti
pubblici, anche economici.
Art. 7 - Elettorato attivo e
passivo. (3)
1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati
al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo
e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più
elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico
contributivo.
2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto ad un voto.
3. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è
esercitato dal primo intestatario, fatta salva la possibilità della
maggioranza degli intestatari di individuare per l’espressione del
solo diritto di voto altro votante fra i comproprietari; nel caso di due
comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base della
dichiarazione di cui al comma 4, sottoscritta dal primo intestatario.
4. L’individuazione del proprietario di cui al comma 3 è
effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa al
consorzio nel rispetto delle scadenze fissate dalla disciplina
elettorale, approvata dalla Giunta regionale.
5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il
diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi
legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il
solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o
dall’atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.
Ciascun soggetto delegato non può esercitare più di una delega,
pena la nullità delle stesse. Le deleghe sono conferite con atto
scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge.
6. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli
affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i
quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo
consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di
elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che
abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
7. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il
consorzio di bonifica, entro il termine di quarantacinque giorni
antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica, utilizzando anche
strumenti telematici, agli aventi diritto al voto la data di svolgimento
delle stesse, con l’indicazione del seggio dove si tengono le
operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile
all’esercizio del diritto di voto.
8. Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni
antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in
almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi,
specificando la data di svolgimento delle stesse nonché
l’indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
Art. 8 - Fasce di
rappresentanza.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di
elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce,
a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della
contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola
fascia.
2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo
inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun
consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.
3. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo
superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun
consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di
prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun
consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla
prima e alla terza fascia.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte
consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di
quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della
convocazione delle elezioni consortili.
6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in
rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la
tabella di cui all’ allegato B della presente legge; per le percentuali di
contribuenza della terza fascia inferiori a quelle di cui alla tabella
viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa
contribuenza.
7. Alla prima fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi
rapportata alla relativa contribuenza; alla seconda fascia sono assegnati
i seggi non attribuiti alla terza fascia.
Art. 9 - Elezioni
consortili.
1. L’elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è
indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla Giunta
regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza
naturale dell'organo e si svolge su presentazione di liste concorrenti
comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi
assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.
2. Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia e per la
seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a
cento e per la terza fascia da almeno il due per cento degli aventi
diritto al voto.
3. I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il sette
per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il
criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del
quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle
liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità,
alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di
esprimere tre preferenze all’interno della lista prescelta.
5. All’interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di preferenze e, in mancanza o esaurite le
eventuali preferenze, secondo l’ordine di lista.
6. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei
rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti
eguali, assegnando l’eventuale seggio dispari al candidato più
anziano.
7. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
8. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono
essere conservati, per almeno un anno, presso la sede del consorzio.
9. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali
devono essere presentati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.
10. La Giunta regionale decide sui ricorsi presentati e provvede, anche
d'ufficio, all’eventuale annullamento delle elezioni.
11. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, ancorché
sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista,
segue immediatamente l’ultimo eletto, secondo le preferenze oppure,
se esaurite le stesse, secondo l’ordine di lista.
12. I nuovi nominati rimangono in carica per tutta la durata dell'organo.
Art. 10 - Composizione del
consiglio d'amministrazione. (4)
1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) quattro componenti eletti dall’assemblea, nella sua prima
seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;
b) un rappresentante regionale, nominato dalla Giunta regionale,
individuato fra soggetti in possesso di adeguato curriculum ed esperienza
professionale e con particolare riguardo ai territori che insistono nel
relativo comprensorio di bonifica e che rimane in carica per la durata
del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con
l’elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 10 bis - Consulta dei
sindaci. (5)
1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è
composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei
comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito
del comprensorio del consorzio.
1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco
all’esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al
sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso
comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto
relativo ai singoli punti dell’ordine del giorno, fatto salvo il
potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta
all’adunanza.
1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in
forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta.
Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa
persona. ( 6)
2. La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto
all’approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni
consultive e propositive di supporto all’attività del
consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del
territorio con l’amministrazione e la gestione del consorzio.
3. Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai
componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa
con voto consultivo a tutte le sedute ( 7) del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del
quale è fatto partecipe con le formalità previste per la
convocazione dei componenti di cui all’articolo 10, comma 1.
4. La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte
all’anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti
o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio
d’amministrazione sui seguenti atti:
a) piano annuale di attività;
b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori
pubblici;
c) piano generale di bonifica e tutela del territori;
d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.
5. La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.
Art. 11 - Presidente del
consorzio.
1. Nella stessa seduta di cui all'articolo 10, l’assemblea elegge,
tra i consiglieri eletti quali componenti del consiglio di
amministrazione, il presidente del consorzio e il vicepresidente.
2. Il presidente del consorzio è il legale rappresentante
dell’ente, presiede il consiglio di amministrazione e adotta tutti
gli atti necessari al funzionamento dell’ente che non siano
riservati dalla legge o dallo statuto agli altri organi consortili.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene
sostituito dal vicepresidente.
4. Il presidente del consorzio di bonifica può essere confermato una
sola volta.
Art. 12 - Revisore dei
conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico
nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale
dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa
all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge
dei documenti contabili” e successive modificazioni.
Art. 13 - Statuto e
regolamenti consortili.
1. L’assemblea degli eletti
delibera:
a) lo statuto dell'ente;
b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente
l'organizzazione degli uffici e del personale e l’ordinamento
finanziario, contabile e patrimoniale, entro novanta giorni dalla prima
seduta.
2. Lo statuto può disciplinare ulteriori casi di
incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, oltre a quelli
previsti dall’ articolo
6.
3. Lo statuto viene pubblicato nell’albo del consorzio e dei comuni
territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso, con le
eventuali opposizioni, entro gli otto giorni successivi alla Giunta
regionale; di tale pubblicazione il consorzio dà avviso in due
quotidiani a diffusione locale, ripetuto per tre giorni consecutivi.
4. omissis ( 8)
Art. 14 - Gestione
patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di
gestione.
1. I consorzi di bonifica redigono il bilancio di previsione, il conto
consuntivo, il conto economico, lo stato patrimoniale nonché la
relazione sull’attività di cui all’ articolo 8 della
legge regionale 18
dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di
vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali”, nel
rispetto dei criteri e delle modalità dettati dalla Giunta
regionale.
2. I consorzi di bonifica provvedono, sulla base di criteri e metodologie
determinati dalla Giunta regionale, al controllo di gestione quale
processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica
continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del
consorzio di bonifica;
b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
c) il monitoraggio dei costi dell’attività consortile.
Art. 15 - Bilancio
ambientale.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza
ambientale delle attività di bonifica, i consorzi provvedono alla
redazione del bilancio ambientale con periodicità annuale.
2. Il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con
metodologie determinati dalla Giunta regionale, è lo strumento, da
affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con funzione
conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e
comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del
consorzio.
3. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi di bonifica organizzano
attività di formazione e aggiornamento del proprio personale nelle
materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli
interventi consortili.
CAPO III - Funzioni e
attività dei consorzi di bonifica
Art. 16 - Concertazione e
partecipazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono la
propria attività conformandosi al metodo del confronto e della
concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. I consorzi di bonifica assicurano, altresì, il confronto con le
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul
territorio e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi
pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione
degli obiettivi e delle scelte strategiche.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, i consorzi di bonifica possono
stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali
ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri enti locali, ai
sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 17 - Funzioni dei
consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione.
1. I consorzi di bonifica svolgono le
seguenti funzioni in materia di bonifica e irrigazione:
a) predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio
di cui all’ articolo
23;
b) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza
sull’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di
cui al capo IV;
c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che
comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia
idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, ai
sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione III,
titolo IV e successive modificazioni.
Art. 17 bis - Disposizioni
in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione
d’acqua ai consorzi di Bonifica. (9)
1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure
finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di
derivazione irrigua in forma collettiva ( 10) presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione
prima della sua scadenza comporta l’autorizzazione della Regione ad
usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della
portata e dell’uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo,
fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione
contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui
all’articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la
continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno
successivo alla presentazione della domanda;
b) la presentazione della domanda di concessione relativa al
riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma
esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima
il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo
fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo
d’acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga
invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di derivazione;
c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel
rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta
regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna
ittica, sulla base dell’esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi
di derivazioni che gravitano su un determinato corso d’acqua, sulla
base del parere dell’Autorità di Bacino di cui
all’articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”.
Art. 18 - Funzioni dei
consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.
1. I consorzi di bonifica, ai sensi
dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del suolo mediante:
a) nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla
formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica
sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui alla
legge regionale 13
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e successive modificazioni, mediante parere da esprimere
all’autorità regionale competente alla pronuncia della
valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla
Giunta regionale con proprio provvedimento e nell’osservanza delle
modalità operative da quest’ultimo definite; il parere dei
consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale, senza che il
consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l’autorità regionale competente procede alla pronuncia della
valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente
dall’acquisizione del parere;
b) interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore
e di bonifica;
c) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali
e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di
programma o convenzione;
d) concorso all’attuazione degli interventi finalizzati a prevenire
l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, ivi comprese
quelle indicate all’ articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, anche con la
promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici,
irrigui e ambientali, delle cave dismesse.
Art. 19 - Funzioni dei
consorzi di bonifica in materia di tutela della qualità delle acque
e gestione dei corpi idrici.
1. I consorzi di bonifica contribuiscono
all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate
all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica
mediante:
a) concorso, nell’ambito di accordi di programma promossi dalla
Giunta regionale, alle iniziative mirate al rilevamento dello stato
quantitativo e qualitativo dei corpi idrici;
b) individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il
monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione e per il risanamento
dei relativi corpi idrici;
c) collaborazione con le autorità competenti, cui spettano i
relativi oneri, per i controlli in materia di qualità delle acque,
anche mediante l’effettuazione di ispezioni e di prelievi di
campioni da inviare per le analisi all’ Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre
1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)”; a tal fine i presidenti dei consorzi di
bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale
tecnico del consorzio che, in quanto in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza” e successive
modificazioni, assume le funzioni di agente giurato.
Art. 20 - Affidamento in
concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica.
1. Ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo
Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, con
assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la
progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di
propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e
la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacino
e nei programmi di intervento di cui al decreto legislativo n. 152 del
2006.
2. Ai sensi dell’ articolo 70, comma 6, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e
successive modificazioni, i poteri espropriativi concernenti le opere
pubbliche affidate in concessione ai consorzi di bonifica sono delegati
ai consorzi medesimi, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento
di concessione.
Art. 21 - Funzioni dei
consorzi di bonifica in materia ambientale.
1. I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi
ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati e
disciplinati dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
di cui all’ articolo 22 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 e
partecipano alla redazione dei piani di gestione della rete ecologica dei
siti di interesse comunitario “Natura 2000”, adeguando ai
medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed
esercizio delle opere idrauliche di competenza.
2. I consorzi di bonifica possono esercitare la funzione di coordinamento
dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative
agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti
qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché di
interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi compresi quelli
riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati.
Art. 22 - Funzioni dei
consorzi di bonifica nel sistema regionale di protezione civile.
1. La Regione riconosce il ruolo svolto
dai consorzi di bonifica nell’ambito del sistema regionale di
protezione civile, come individuato ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n.
58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile" e successive modificazioni, quale presidio territoriale negli
interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio
idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione
civile.
2. I consorzi di bonifica predispongono e aggiornano annualmente per il
comprensorio consortile un piano per l’organizzazione dei servizi
di emergenza del settore della bonifica e lo trasmettono alla Giunta
regionale, ai fini del coordinamento con il programma regionale di
previsione e prevenzione e il piano regionale di concorso in emergenza,
di cui alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 2 della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale concorre alle spese per la manutenzione degli
impianti e delle attrezzature in dotazione ai centri regionali di
emergenza previsti dall’ articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1986”, nella misura
massima del cento per cento.
Art. 23 - Piano generale di
bonifica e di tutela del territorio.
1. I consorzi di bonifica predispongono,
entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’insediamento
dei consigli di amministrazione dei consorzi costituiti ai sensi
dell’articolo 3, il piano generale di bonifica e di tutela del
territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede:
a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da
livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;
b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere
necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese
le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata
ritenute obbligatorie di cui all’ articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità
pubbliche.
3. Il piano, predisposto dai consorzi, è depositato presso la Giunta
regionale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante
avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e mediante
comunicazione agli enti pubblici interessati che, ove previsto dai
rispettivi ordinamenti, provvedono alla pubblicazione dell’avviso
dell’avvenuto deposito nei propri albi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto dell’avviso di cui al comma 3,
gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio
di bonifica il quale, entro i successivi venti giorni, trasmette alla
Giunta regionale il piano eventualmente modificato e le osservazioni
ricevute, accompagnate da proprie controdeduzioni.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.
6. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o
aggiornare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio, la
Giunta regionale provvede a diffidare il consorzio inadempiente fissando
un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la
Giunta regionale, entro trenta giorni nomina il commissario ad acta, con
oneri a carico del consorzio medesimo che procede all’adozione del
piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro centottanta
giorni.
7. Fino all’approvazione del piano generale di bonifica e di tutela
del territorio, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo a
opere di somma urgenza ed a interventi urgenti e indifferibili.
Art. 24 - Disciplina dei
procedimenti amministrativi consortili e degli interventi
sostitutivi.
CAPO IV - Opere pubbliche di
bonifica e irrigazione
Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e
irrigazione.
1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le
opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni, che
fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono
concesse per l’esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso
affidate per la gestione, l’esercizio, la manutenzione e per la
polizia idraulica.
2. Il consorzio di bonifica esercita le funzioni di cui al comma 1 anche
relativamente alle opere di miglioramento fondiario comuni a più
fondi.
3. Possono essere affidate al consorzio di bonifica per la gestione,
l’esercizio e la manutenzione, ai sensi del comma 1, le opere e gli
impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese quelle da
fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse dalle opere pubbliche
affidabili in concessione ai consorzi di bonifica ai sensi
dell’articolo 20.
4. Gli introiti di cui al comma 3 sono destinati alla manutenzione delle
opere e degli impianti di cui al medesimo comma nonché alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.
Art. 26 - Elenco delle opere
pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. Per ciascun consorzio di bonifica,
entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli
elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un
incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio,
l’elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di
cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello
stato di efficienza e conservazione.
2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la
consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della
manutenzione. ( 12)
3. Dall’entrata in vigore della presente legge,
l’approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di
irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali,
( 13) comporta la consegna al
consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione
nell’elenco di cui al comma 1.
4. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale
dell’elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione,
conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi
dell’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9
“Nuove disposizioni per l’organizzazione della
bonifica”.
Art. 27 - Disposizioni in
materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle
opere della bonifica.
1. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto
dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento
sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e
successive modificazioni, e dal capo VII del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie” e successive
modificazioni, le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette
alla conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica e loro
pertinenze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono altresì le
modalità per l’eventuale messa in pristino da parte dei
soggetti contravventori nonché, nei casi di mancata ottemperanza, le
modalità per l’intervento sostitutivo del consorzio, con oneri
a carico dei contravventori.
Art. 28 - Programma
triennale ed elenco annuale dei lavori.
1. I consorzi di bonifica predispongono il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori per le opere di cui all’articolo
23, comma 2, lettera b) e lo trasmettono alla Giunta regionale che ne
prende atto con apposito provvedimento sentita la competente commissione
consiliare.
2. Gli strumenti di programmazione di settore di cui al comma 1 sono
predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui
all' articolo 5
della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 , a condizione che le opere
risultino inserite nel piano generale di bonifica e di tutela del
territorio.
3. Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
possono essere realizzati anche se non inclusi nel programma triennale e
nell’elenco annuale dei lavori, le opere per il ripristino e
l’adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive
modificazioni, nonché gli interventi urgenti e indifferibili di cui
all’articolo 22 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
29.
Art. 29 - Concorso regionale
per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
1. La Giunta regionale concede contributi
a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione
delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del
cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:
a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse,
compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;
b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie
per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che
ne comportano la vivificazione;
c) ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte
da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità
atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché
di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a
quanto previsto dall’articolo 146 del decreto del presidente della
repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori
pubblici e successive modificazioni”.
2. Le opere di sistemazione dei corsi d’acqua pubblici
prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato
comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica
agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo
regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai
consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi
d’acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del
consorzio.
3. La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di
bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione
finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi
dell’acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di
tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli
interventi relativi:
a) alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla
messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di
protezione e di controllo;
b) alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione
interaziendale;
c) agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.
4. La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento
per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei
piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:
a) le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili
con finalità ambientali e irrigue;
b) gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo
salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;
c) gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e degli ambiti marginali,
delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;
d) le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli
ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al
disinquinamento delle lagune;
e) gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di
telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.
5. Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere
pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia
conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei
consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia
idraulica.
5 bis. I lavori di cui ai commi precedenti costituiscono opere pubbliche
di competenza regionale di cui al comma 2, dell’articolo 2 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”. ( 14)
5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la
gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la
realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità
e comunque di importo non superiore a 500.000,00 euro, al fine di
assicurarne l’efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi
e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione
consiliare. ( 15)
Art. 29 bis - Piano irriguo
regionale. (16)
1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
commissione consiliare, il Piano irriguo regionale che individua gli
interventi prioritari sulla rete irrigua necessari per garantire i
fabbisogni delle colture nei frequenti e perduranti periodi siccitosi,
conseguenza del cambiamento climatico.
2. La Giunta regionale annualmente affida ai Consorzi di bonifica la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di criteri di
efficacia e di efficienza sull’utilizzo della risorsa idrica
irrigua, riconoscendo ai medesimi un contributo nella misura massima del
novanta per cento ( 17) della
spesa ammissibile.
3. I lavori di cui al comma 2 costituiscono opere pubbliche di competenza
regionale di cui al comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”
Art. 30 - Ufficiale
rogante.
1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di
bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa,
relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in
concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti
in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non
inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
o equipollente.
Art. 31 - Esercizio in forma
associata di funzioni consortili.
1. I consorzi di bonifica di cui all’articolo 3 della presente
legge, in attuazione del dell’articolo 62, comma 1, del regio
decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare le
opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni,
possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e
dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale
dipendente, la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio
consortile,( 18)
l’aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e
l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e
dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la
predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di
ufficiale rogante.
Art. 32 - Concorso regionale
per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed
irrigazione.
1. La Regione concorre nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per
la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e
irrigazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede
annualmente ai consorzi di bonifica un finanziamento nella misura massima
del quindici per cento delle entrate di ciascun consorzio derivanti dalla
complessiva contribuenza consortile, come documentate nel bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente, approvato dalla Giunta
regionale ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e
successive modificazioni.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è ripartito secondo le
aliquote della tabella di cui all’allegato C della presente legge
che tiene conto della diversa distribuzione nel territorio delle opere
pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata
onerosità che esse comportano.
4. Con cadenza biennale la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, può modificare la tabella di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al dieci per
cento della somma stanziata in bilancio per spese di gestione e
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, da
destinare a esigenze particolari dei consorzi di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 33 - Programma di
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
1. I consorzi di bonifica predispongono,
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di
bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato
del consiglio di amministrazione.
2. I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore al
quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuenza
consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria,
previste dal programma di cui al comma 1.
3. Nell’ambito della relazione sull’attività di cui
all’ articolo
8 della legge
regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni, i
consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione delle
opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione a firma del
direttore del consorzio; gli uffici del genio civile regionale,
competenti per territorio, procedono alle verifiche conseguenti.
3 bis. I consorzi di bonifica riscuotono annualmente i canoni di
concessione demaniale dai titolari dei sottoservizi (reti di energia
elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti di sostegno
dei servizi fuori suolo, quali reti elettriche, delle linee telefoniche,
di comunicazione elettronica, di servizi digitali. ( 19)
3 ter. I canoni di concessione demaniale per i titolari delle reti di cui
al comma 3 bis, sono fissati annualmente dalla Giunta regionale, in
attuazione dell’articolo 83, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e
sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio per il
monitoraggio dell’applicazione dei nuovi canoni del demanio idrico,
istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n.
1895. ( 20)
CAPO V - Opere minori
Art. 34 - Esecuzione e
manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico
minore di competenza dei privati. (21)
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano
generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di
eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri
fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per
completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non
recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o
mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza
ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di
bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi
oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale
a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a
più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai
contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e
l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma
con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle
opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le
modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di
classifica e ai suoi aggiornamenti.
6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di
convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di
bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza
di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.
( 22)
6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono
eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari. ( 23)
Art. 34 bis - Studi e
ricerche in materia di bonifica e di irrigazione. (24)
1. Al fine di analizzare specifiche problematiche idrauliche del
territorio classificato di bonifica e individuare le relative soluzioni,
la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni
per la predisposizione di particolari progetti di attività, studi e
ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può
concedere contributi, fino al 100 per cento, a ristoro delle spese
effettivamente sostenute e debitamente documentate.
CAPO VI - Contribuenza
consortile
Art. 35 - Piano di
classifica e perimetro di contribuenza.
1. I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi
consortili di cui all’articolo 38, predispongono il piano di
classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla
base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 36.
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere
pubbliche della bonifica e dell’irrigazione, stabilisce i parametri
per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di
contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di
contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al
pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti
all’azione della bonifica; il perimetro di contribuenza individua
altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da
escludere dalla contribuenza.
3. Le deliberazioni consortili di approvazione e aggiornamento del piano
di classifica sono depositate presso la Giunta regionale e presso il
consorzio di bonifica interessato. Dell’avvenuto deposito è
data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto nonché in due quotidiani a diffusione locale per
tre giorni consecutivi.
4. Contro le deliberazioni consortili di cui al comma 3 è ammesso
ricorso alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva le deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente sugli
eventuali ricorsi.
Art. 36 - Direttive per la
redazione dei piani di classifica.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che
si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si
prescinde dal parere,( 25)
definisce entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge
mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed
esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di
classifica, di cui all’articolo 35, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una
pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o
conservarne il relativo valore;
b) costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto
dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli
interventi realizzati dai consorzi di bonifica suscettibili di difendere
il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i
deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;
c) costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto dagli
immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati
dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da
allagamenti e ristagni di acque comunque generati;
d) costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio
tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo,
derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
2. Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato
sulla base di indici di natura tecnica ed economica:
a) relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei
differenti coefficienti udometrici, l’indice attribuito agli
immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere
superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle
zone agricole; la presenza di sistemi di mitigazione idraulica comporta
una riduzione dell’indice proporzionale agli effetti derivanti da
dette opere;
b) relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per
tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.
3. Il contributo di natura irrigua è individuato in base a indici
che tengono conto della superficie attrezzata, delle coltivazioni
praticabili e dei quantitativi d’acqua distribuiti; nel caso di
superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite della rete irrigua,
il contributo è determinato anche in base alle coltivazioni
praticabili e ai quantitativi d’acqua necessari in via ordinaria.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in
relazione all’evoluzione e all’effettivo esercizio delle
funzioni di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di
beneficio rispetto a quelle definite al comma 1.
Art. 37 - Scarichi nella
rete irrigua e di bonifica. (26)
1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli
scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali
sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali,
comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al
consorzio, l’obbligo di contribuire alle spese consortili in
proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche
dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle
caratteristiche del corpo ricettore.
2. omissis ( 27)
3. omissis ( 28)
3 bis. ( 29)
3 ter. ( 30)
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella
rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli
utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in
detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 38.
5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal
comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto
del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo
anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in
cui si protrae l’inadempienza.
6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo
scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente
competenti i nominativi dei soggetti titolari dell’autorizzazione
nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e
l’ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti
direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in
altre reti che recapitano nella stessa.
7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi
gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del
consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli
134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del
regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di
formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di
polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione
degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.
8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di
bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di
qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità
delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della
destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua
dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca
dell’autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro
rilascio.
Art. 38 - Piano di riparto
dei contributi consortili.
1. I proprietari di beni immobili situati
nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 35, che traggono
beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di
bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi
alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere
pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le
somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da
corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla
Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi
titolo percepito.
2. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla
base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo,
approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari
contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del
1933 e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di
classifica di cui all’articolo 35.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del
piano annuale di riparto di cui al comma 2.( 31)
4. Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata
esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si
rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta
regionale.
5. I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento dei
contributi consortili, devono individuare la tipologia del beneficio di
cui all’articolo 36 e il bene a cui il contributo si riferisce.
6. I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni con
l’agenzia del territorio per l’accesso telematico alle banche
dati ipotecaria e catastali, ai fini dell’aggiornamento dei catasti
consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi
diritto al voto di cui all’ articolo 8.
7. I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi
dell’ articolo 16,
comma 3, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati in
materia di beni immobiliari e per l’esercizio congiunto del
servizio di riscossione bonaria dell’imposta comunale sugli
immobili e dei contributi consortili.
Art. 39 - Concorso della
Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica. (32)
1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili
censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo
pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta
regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie
recate dal bilancio regionale.
2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento
annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile
conseguente all’applicazione del comma 1.
2 bis. In ragione della tutela assoluta dell’ambiente riconosciuta
dalla normativa di settore alle zone di riserva integrale di cui
all’ articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali”, come individuate nei piani ambientali dei parchi e
delle riserve naturali regionali o di interesse locale, nonché nelle
leggi istitutive delle relative aree naturali protette, la Regione si
sostituisce ai proprietari degli immobili situati in tali zone tenuti al
pagamento degli oneri contributivi consortili. ( 33)
2 ter. I consorzi di bonifica interessati individuano gli immobili di cui
al comma 2 bis dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , e
quantificano l’importo del contributo consortile ai fini del
relativo contributo regionale. ( 34)
3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato
attivo e passivo nonché l’appartenenza alla fascia di
rappresentanza di cui all’ articolo 8.
Art. 40 - Contenimento dei
costi di riscossione.
1. Nell’annualità di riferimento. il consorzio di bonifica non
procede alla riscossione di contributi consortili che, in applicazione
del piano di riparto ovvero della riduzione di cui all’articolo 39,
risultano di importo inferiore alla soglia di economicità di
riscossione, fissata dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare.
2. I crediti per gli importi di cui al comma 1 sono oggetto di procedura
di riscossione ove, nell’ambito di un quinquennio, risultino
superiori all’importo di cui al comma 1.
CAPO VII - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 41 - Norme
transitorie.
1. Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai
sensi dell’articolo 3, la Giunta regionale disciplina le
modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del
Veneto l’elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento
deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del
centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del relativo provvedimento.
2. I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche dopo
l’entrata in vigore della presente legge e sono soppressi alla data
della prima seduta dell’assemblea.
3. I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 subentrano nelle
situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle
relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili
e immobili dei consorzi in essere alla data della loro istituzione.
4. I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 assicurano
l’impiego del personale prioritariamente in mansioni attinenti la
specifica professionalità di ciascuno e altrimenti, previo accordo
con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, mediante
l’attivazione di riqualificazione professionale.
5. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui
all’articolo 3 della presente legge, il concorso regionale per la
gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione
di cui all’articolo 32 viene riconosciuto dalla Giunta regionale
secondo i parametri della tabella di cui all’allegato D della
presente legge.
6. In sede di prima elezione dell’assemblea dei consorzi di
bonifica di cui all’articolo 3, l’elenco dei contribuenti
aventi diritto al voto, nell’ambito della fascia di rispettiva
appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base
degli elenchi degli aventi diritti al voto forniti dai consorzi di
bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .
( 35)
6 bis. In attesa del completamento delle operazioni di individuazione
dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica
fognatura, resta sospesa la applicazione dei commi 2 e 3
dell’articolo 37 fino al 31 dicembre 2010. ( 36) ( 37)
6 ter. Entro novanta giorni dalla approvazione in via definitiva da parte
della Giunta regionale delle direttive per la redazione dei piani di
classifica di cui all’articolo 36, i Consorzi di bonifica approvano
i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio
consortile di cui al comma 1 dell’articolo 35. ( 38)
6 quater. Decorso il termine di cui al comma 6 ter, la Giunta regionale
diffida il consorzio inadempiente a provvedere entro trenta giorni,
decorsi i quali nomina un commissario ad acta con oneri a carico del
consorzio medesimo, che procede alla approvazione del piano di classifica
e del perimetro di contribuenza entro i successivi sessanta giorni.
( 39)
Art. 42 - Applicazione dello
statuto.
1. Qualora l’assemblea del consorzio, nel corso della prima seduta,
non deliberi lo statuto dell’ente nonché durante l’iter
di esame e approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto
deliberato dall’assemblea, si applica lo statuto di cui
all’allegato E della presente legge.
Art. 43 - Relazione sulla
attività dei consorzi di bonifica.
1. All’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
“Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo
sugli enti amministrativi regionali”, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il
termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni
anno.”.
Art. 44 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge,
quantificabili in euro 6.175.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro
6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le
risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione
ordinaria degli impianti di bonifica”, del Bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 39,
quantificabili in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro
6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le
risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione
ordinaria degli impianti di bonifica” (capitolo 100818
“Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi
di bonifica” del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011).
3. Agli oneri di parte investimento derivanti dall’applicazione
della presente legge per l’esercizio 2009 si fa fronte con le
risorse allocate all’upb U0092 “Interventi infrastrutturali
in materia di bonifica”.
4. Nella dotazione delle seguenti upb vengono destinati, sia in termini
di competenza che di cassa per l’esercizio 2009:
a) euro 4.000.000,00 a valere sull’upb U0106 “Rischio
idrogeologico” per fronteggiare gli interventi di cui
all’ articolo 18,
comma 1, lettere b) e d);
b) euro 200.000,00 a valere sull’upb U0123 “Parco mezzi,
attrezzature e impianti della protezione civile” per fronteggiare
gli interventi di cui all’ articolo 22;
c) euro 2.000.000,00 a valere sull’upb U0115 “Interventi
infrastrutturali per le risorse idriche” per fronteggiare gli
interventi di cui all’ articolo 19.
Art. 45 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi
regionali:
a) legge regionale
13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi di bonifica e
determinazione dei relativi comprensori" come novellata da:
1) legge regionale
19 agosto 1996, n. 25 ;
2) ultimo comma dell’ articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
3) legge regionale
28 dicembre 1993, n. 58 ;
4) articolo
18 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 5 ;
b) legge regionale
1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della
bonifica" come novellata da:
1) articolo
58 della legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
2) legge regionale
6 giugno 1989, n. 15 ;
c) articolo
15 della legge
regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in
agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il
periodo 1990/1994";
d) il comma 4 dell’ articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione e il funzionamento
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)”;
e) articolo
50 legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria per
l’esercizio 2006”, così come modificato
dall’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
2. Al numero 9 della lettera a) del comma 1, dell’ articolo 3 della
legge regionale 18
dicembre 1993, n. 53 le parole “ i piani di classifica per il
riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili, previa
approvazione da parte del Consiglio regionale delle cartografie indicanti
i perimetri di contribuenza nonché” sono soppresse.
3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data
in cui hanno avuto inizio.
Art. 46 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VIII LEGISLATURA
ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO
ALLEGATO A di cui al comma 1 art. 2 omesso.
ALLEGATO B (ARTICOLO 8)
|
TABELLA DEL SISTEMA DI
DECRESCENZA PER LA
|
RIDUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLA TERZA FASCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C
|
R
|
C
|
R
|
C
|
R
|
C
|
R
|
da 99 a 80
|
56
|
60
|
44
|
40
|
31
|
20
|
18
|
79
|
55
|
59
|
43
|
39
|
31
|
19
|
17
|
78
|
55
|
58
|
43
|
38
|
30
|
18
|
16
|
77
|
54
|
57
|
42
|
37
|
29
|
17
|
16
|
76
|
53
|
56
|
41
|
36
|
29
|
16
|
15
|
75
|
53
|
55
|
41
|
35
|
28
|
15
|
14
|
74
|
52
|
54
|
40
|
34
|
27
|
14
|
13
|
73
|
52
|
53
|
40
|
33
|
27
|
|
|
72
|
51
|
52
|
39
|
32
|
26
|
|
|
71
|
50
|
51
|
38
|
31
|
25
|
|
|
70
|
50
|
50
|
38
|
30
|
25
|
|
|
69
|
49
|
49
|
37
|
29
|
24
|
|
|
68
|
49
|
48
|
36
|
28
|
23
|
|
|
67
|
48
|
47
|
36
|
27
|
23
|
|
|
66
|
47
|
46
|
35
|
26
|
22
|
|
|
65
|
47
|
45
|
35
|
25
|
21
|
|
|
64
|
46
|
44
|
34
|
24
|
21
|
|
|
63
|
46
|
43
|
33
|
23
|
20
|
|
|
62
|
45
|
42
|
33
|
22
|
19
|
|
|
61
|
44
|
41
|
32
|
21
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA:
|
C =
|
contribuenza espressa in percentuale sulla
|
|
|
|
|
contribuenza complessiva.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R =
|
rappresentanza espressa in percentuale sul
|
|
|
|
|
totale dei seggi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSORZI DI BONIFICA
|
ALIQUOTA %
|
Consorzio del comprensorio n. 1
|
11,50
|
Consorzio del comprensorio n. 2
|
19,14
|
Consorzio del comprensorio n. 3
|
15,46
|
Consorzio del comprensorio n. 4
|
5,40
|
Consorzio del comprensorio n. 5
|
6,06
|
Consorzio del comprensorio n. 6
|
11,00
|
Consorzio del comprensorio n. 7
|
5,33
|
Consorzio del comprensorio n. 8
|
7,18
|
Consorzio del comprensorio n. 9
|
6,40
|
Consorzio del comprensorio n. 10
|
12,53
|
|
ALIQUOTE %
|
Adige Bacchiglione, Conselve (Pd)
|
5,90
|
Adige Garda, Verona
|
4,19
|
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona
|
3,71
|
Bacchiglione Brenta, Padova
|
5,31
|
Basso Piave, San Donà di Piave (Ve)
|
6,88
|
Delta Po Adige, Taglio di Po (Ro)
|
15,46
|
Dese Sile, Mestre (Ve)
|
3,10
|
Destra Piave, Treviso
|
2,47
|
Euganeo, Este (Pd)
|
5,05
|
Medio Astico Bacchiglione, Thiene (Vi)
|
0,72
|
Padana Polesana, Rovigo
|
7,14
|
Pedemontano Brenta, Cittadella (Pd)
|
6,06
|
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (TV)
|
2,62
|
Pedemontano Sinistra Piave, Codognè (Tv)
|
1,31
|
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, Portogruaro (Ve)
|
5,65
|
Polesine Adige Canalbianco, Rovigo
|
12,00
|
Riviera Berica, Sossano (Vi)
|
1,79
|
Sinistra Medio Brenta, Mirano (Ve)
|
4,08
|
Valli Grandi e Medio Veronese, S. Pietro di Legnago (VR)
|
3,60
|
Zerpano Adige Guà, San Bonifacio (VR)
|
2,84
|
2° Grado Lessinio Euganeo Berico, Cologna Veneta (VR)
|
0,12
|
TOTALI
|
100,00
|
ALLEGATO E (ARTICOLO 42)
STATUTO
CAPO I
NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA’
– COMPRENSORIO – PERIMETRO
Art. 1 – Natura giuridica - sede
1. Il Consorzio di bonifica .......... costituito con
deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. .... del ....
è retto dal presente statuto.
2. Il consorzio, ente di diritto pubblico – ai sensi
dell’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e
dell’art. 3 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx recante
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio” ha sede in ..........
|
Art. 2 – Finalità
1. Il consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono
attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare
riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa
del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità
delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla
protezione civile, attraverso anche:
a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela
del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i
piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti
urbanistici;
b) la partecipazione all’elaborazione dei piani
territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di
difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
c) l’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere
idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali
pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di
bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di
interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il
completamento funzionale e l’estendimento delle opere
irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di
difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di
distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento
delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della
qualità e quantità dei corsi d’acqua
superficiali, nonché il ripristino,
l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti
opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della
Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
d) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e
privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e
dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento
della depurazione;
e) l’assunzione in nome e per conto dei proprietari
interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della
Giunta regionale, dell’esecuzione e della manutenzione
delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di
tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o
comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per
completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque
per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state
eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
f) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli
ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro
gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli
interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di
miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative
provvidenze;
g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale
inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica
anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e
interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e
la direzione lavori;
h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la
salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso
plurimo delle acque;
|
Art. 3 – Comprensorio
1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale
totale di Ha. ........ che ricadono nelle seguenti province e
comuni:
PROVINCIA DI
Comuni di:
1) Sup. Ha.
2) Sup. Ha.
3) Sup. Ha.
.............
|
Art. 4 – Perimetro del comprensorio e perimetro di
contribuenza
1. Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:
............................
............................
mentre il perimetro di contribuenza è quello definito in
base alle disposizioni dell’art. 35 della legge regionale
xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la
tutela del territorio”.
|
CAPO II
ORGANI DEL CONSORZIO
Sezione I – Elenco organi
Art. 5 – Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
a) l’assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il revisore dei conti;
|
Sezione II – L’Assemblea
Art. 6 – Composizione
1. L’assemblea è composta da:
a) venti consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai
consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio
consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di
legge, iscritti nel catasto dell’ente e tenuti a pagare il
contributo consortile;
b) un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in
parte, nel comprensorio consortile;
c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta
regionale;
d) tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei
comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente,
nell’ambito del comprensorio.
2. Le norme disciplinanti l’elettorato attivo e passivo e
le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale
xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la
tutela del territorio”.
|
Art. 7 – Competenze
1. L’assemblea determina l’indirizzo amministrativo
del consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la
potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo
statuto; approva i piani e programmi dell’attività
consortile.
2. Spetta all’assemblea:
a) eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a
maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e due
componenti del consiglio di amministrazione individuati tra i
consiglieri eletti dai consorziati;
b) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di
organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi
eventuali aggiornamenti annuali;
e) approvare l’elenco annuale dei lavori unitamente al
bilancio preventivo;
f) adottare il regolamento per le elezioni;
g) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del
territorio;
h) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
i) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare
il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi
consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri
generali di funzionamento;
j) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
k) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui
attivi e passivi;
l) deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto
dell’art. 10, lett. k);
m) deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le
condizioni di cui al comma 9 dell’art. 6 della legge
regionale xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la
bonifica e la tutela del territorio”.
|
Art. 8 – Convocazione
1. L’assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte
all’anno.
2. Le riunioni dell’assemblea hanno luogo nella sede del
consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
3. La convocazione dell’assemblea è disposta dal
Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita
almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del
giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della
riunione.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con
preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi,
mediante comunicazione telegrafica.
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni
festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti
posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la
segreteria del consorzio, a disposizione dei consiglieri.
7. L’assemblea è altresì convocata, mediante
lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da
trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il
consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei
consiglieri in carica o del revisore dei conti.
8. L’assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni
dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del
Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla
convocazione il consigliere che ha ottenuto maggior numero di
voti.
9. Assume la presidenza provvisoria il Presidente del consorzio
uscente.
10. Nella prima riunione l’assemblea procede
all’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione.
|
Sezione III – Consiglio di amministrazione
Art. 9 – Composizione ( 40)
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente
del consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi
dell’art. 7 comma 1 lett. a), da uno dei sindaci di cui
all’articolo 6 comma 1 lettera d).
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Art. 10 – Competenze
1. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti
all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione
speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d) predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il
piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per
le elezioni;
e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei
rapporti di lavoro del personale dipendente;
f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e
le relative relazioni;
g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti,
suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che,
nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il
totale generale dello stesso;
i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di
classifica di cui all’art. 35 della legge regionale
xxxxxxxxx, n. xx recante “Nuove norme per la bonifica e la
tutela del territorio” e del bilancio preventivo,
deliberati dall’assemblea;
j) definire le unità organizzative da qualificare come
centri di responsabilità, individuare i rispettivi
responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni
della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
k) deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da
delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo
delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
m) disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e
forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
regolamento;
n) deliberare sugli accordi di programma fra i consorzi e le
altre autorità locali per definire, in modo integrato e
coordinato questioni di interesse comune;
o) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile,
nonché dell’elenco degli scarichi nei canali
consortili e dei relativi atti di concessione;
p) predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione
dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica,
fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al
funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi
dell’articolo 22 della legge regionale xxxxxxxxx, n. xx
recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio”;
q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili,
sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
r) proclamare i risultati delle votazioni dell’assemblea e
gli eletti;
s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati
dall’assemblea;
t) provvedere sulle materie che non siano espressamente
attribuite alla competenza di altri organi consorziali –
semprechè non ritenga di sottoporle all’esame
dell’assemblea – dandone notizia alla medesima nella
adunanza immediatamente successiva;
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Art. 11 – Provvedimenti di urgenza
1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione
dell’assemblea, il consiglio di amministrazione può
deliberare sulle variazioni di bilancio previste
all’articolo 7, comma 1, lettera h), nonché sulle
materie previste al comma 1 lettera l) del medesimo articolo.
2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica
dell’assemblea nella sua riunione immediatamente
successiva.
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Art. 12 – Convocazione
1. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei
volte all’anno dal Presidente. Deve altresì essere
convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta
scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione avranno luogo, di
norma, nella sede consorziale.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata
spedita ai componenti almeno quattro giorni prima di quello
fissato per l’adunanza, esclusi i giorni festivi.
Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il
luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché
l’ordine del giorno.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta
mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della
riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti
all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai
componenti del consiglio di amministrazione almeno ventiquattro
ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno
depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei
componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza,
con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.
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Sezione IV – Presidente – Vicepresidente
Art. 13 – Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, con
facoltà di delega al direttore delle funzioni di cui alle
lettere a), e) ed f) del comma 2.
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi
consortili;
b) convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di
amministrazione;
c) sovrintende l’amministrazione consorziale;
d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi
ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere
d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di
amministrazione;
e) vista i pagamenti e le riscossioni;
f) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di
bonifica rilevate dagli uffici;
g) stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali
ricadenti nel comprensorio;
h) delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la
convocazione del consiglio di amministrazione, sulle materie di
competenza del consiglio stesso escluse quelle indicate
all’art. 10, comma 1 lett. t), e all’art. 11. Tali
deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del
consiglio di amministrazione nell’adunanza immediatamente
successiva.
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Art. 14 – Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza
o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue
funzioni.
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Sezione V – Disposizioni comuni
Art. 15 – Accettazione cariche elettive
1. L’elezione si perfezione con la proclamazione degli
eletti, come previsto dal precedente art. 10, comma 1 lettera r).
2. Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede
l’assemblea nella prima seduta.
3. L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente
del consiglio di amministrazione si perfeziona con
l’accettazione della carica dichiarata seduta stante
all’assemblea o comunicata al consorzio con lettera
raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso
del risultato delle elezioni.
4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di
Vicepresidente o componente del consiglio di amministrazione,
l’assemblea procederà a nuova elezione.
|
Art. 16 – Durata cariche elettive
1. I componenti degli organi del consorzio restano in carica
cinque anni.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di
scadenza formale dei precedenti organi.
3. Le elezioni dell’assemblea potranno aver luogo a
decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del
quinquennio.
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Art. 17 – Scadenza cariche elettive
1. I componenti dell’assemblea entrano in carica
all’atto della scadenza dell’amministrazione uscente.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del
consiglio di amministrazione entrano in carica all’atto
dell’accettazione di cui all’art. 15.
3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono
investiti della gestione interinale del Consorzio, con
facoltà di compiere solamente atti di ordinaria
amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi
corrispondenti organi.
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Art. 18 – Cessazione cariche elettive
1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire,
oltre che per scadenza o scioglimento anticipato
dell’Assemblea, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) decadenza che viene pronunciata dall’assemblea quando
sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità;
c) annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito
di capacità o eleggibilità o per irregolarità
delle operazioni elettorali;
d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere
permanente;
e) mancata partecipazione all’assemblea o al consiglio di
amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato
motivo;
f) inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 23.
|
Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche
1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera
raccomandata indirizzata al consorzio.
2. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato
dall’assemblea, previa comunicazione dei motivi
all’interessato
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Art. 20 – Vacanza cariche
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito con deliberazione
dell’assemblea - da adottarsi entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che,
nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi
sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei
componenti del consiglio di amministrazione cessino dalla carica
per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese
l’assemblea per provvedere alla loro sostituzione.
4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati
all’assemblea scenda al di sotto della maggioranza,
dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi
consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo
II della legge regionale recante “Nuove norme per la
bonifica e la tutela del territorio”, nonché dallo
specifico regolamento elettorale.
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Art. 21 – Validità adunanze
1. Le adunanze dell’assemblea, salvo che non sia prescritta
una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il
Vicepresidente.
2. Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non
sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il
Presidente o il Vicepresidente.
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Art. 22 – Segreteria organi consorziali
1. Il direttore del consorzio assiste alle sedute
dell’assemblea e del consiglio di amministrazione con voto
consultivo.
2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal
direttore e da un funzionario da lui delegato.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i
componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente
alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e,
qualora, trattasi del segretario, le funzioni di
quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei
presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute
dell’assemblea e del consiglio di amministrazione altri
funzionari del consorzio od estranei, affinché forniscano
chiarimenti su determinati argomenti.
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Art. 23 – Astensioni
1. Il consigliere o il componente del consiglio di
amministrazione che, in merito all’oggetto di una
determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi,
interesse in conflitto con quello del consorzio, deve assentarsi
temporaneamente dalla riunione.
2. La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma
comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma
restando la responsabilità per danni, oltrechè la
possibilità di annullamento della deliberazione
nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi
non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.
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Art. 24 – Votazioni
1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio
segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti
ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il
voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia
prescritta una speciale maggioranza.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la
votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità,
il voto del Presidente viene computato come doppio,
sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma
precedente.
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Art. 25 – Verbali adunanze
1. Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il
quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo
dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di
convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti
giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno e un breve riassunto della
discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato
alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta,
le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento,
nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto
le funzioni di segretario.
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Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni
1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere
pubblicate nell’albo del consorzio per tre giorni
consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il
decimo giorno successivo alla data della loro adozione.
2. Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza
sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo
che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno
formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due
giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di
chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto
nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e
integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile,
che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione
dall’accesso ai documenti amministrativi del consorzio.
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Art. 27 – Copia deliberazioni
1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle
deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo
pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e
nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui
all’articolo 26.
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Sezione VI – Il Revisore dei Conti
Art. 28 – Costituzione, funzioni, durata
1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale
ed è scelto fra gli tra gli iscritti nel registro ufficiale
dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa
all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili”.
2. Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti
e se nominati decadono dall’ufficio:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli
inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del
fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la
durata dell’interdizione;
d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la
iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti
della riabilitazione, nonché coloro che siano stati
sottoposti a misure di sicurezza che non consentano
l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un
anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o,
avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
g) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il
consorzio, si trovino legalmente in mora.
3. Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i
componenti dell’assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti
del consorzio che percepiscono la pensione consortile,
nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Il revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è
rieleggibile.
5. Il revisore dei conti:
a) vigila sulla gestione del consorzio;
b) presenta all’assemblea una relazione sul bilancio
preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo
ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
6. Il revisore dei conti assiste alle adunanze
dell’assemblea e del consiglio di amministrazione.
7. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento,
procedere ad atti di ispezione e di controllo.
8. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre
riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa,
decade dalla carica.
9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la
Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei
conti entro tre mesi dalla vacanza.
10. Il revisore dei conti è tenuto a redigere e
sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che
deve essere trascritto in apposito registro.
11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità
dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione
dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 8.
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CAPO III
AMMINISTRAZIONE
Art. 29 – Struttura operativa
1. La struttura operativa del consorzio è definita dal piano
di organizzazione variabile.
2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore.
3. Il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici
consorziali e relaziona sull’andamento della gestione
consortile al Presidente e all’amministrazione ogni
qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse del servizio
o a richiesta del Presidente e del consiglio di amministrazione.
Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del
Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare
nocumento al consorzio.
|
Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria.
1. La gestione del consorzio è informata ai principi
generali della contabilità finanziaria e di quella
economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria del consorzio.
2. L’esercizio finanziario del consorzio coincide con
l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al
controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio.
5. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso
dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro
il 30 novembre di ciascun anno.
6. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato
alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese
che possono verificarsi durante l’esercizio. Nel
caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31
dicembre si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il
consiglio di amministrazione può effettuare prelevamenti dal
fondo di riserva mediante l’adozione di apposita
deliberazione, da comunicare all’assemblea.
|
CAPO IV
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
Art. 31 – Piano di riparto dei contributi consortili
e piano di classifica degli immobili.
1. Le spese di funzionamento del consorzio di esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per
l’adempimento di tutte le altre finalità
istituzionali, sono ripartite a carico della proprietà
consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base
del piano di riparto dei contributi consortili e del piano di
classifica degli immobili.
2. I predetti piani, adottati dall’assemblea ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti
all’approvazione della Giunta regionale.
|
Art. 32 – Ruoli di contribuenza
1. I ruoli annuali, resi esecutivi saranno consegnati al
concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e
termini stabiliti dalla legge.
2. Sull’iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere
chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione
di iscrizione.
3. Dette richieste andranno presentate direttamente al consorzio.
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Art. 33 – Riscossione dei contributi
1. La riscossione dei contributi consorziali sarà
effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di
riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.
2. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e
modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
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Art. 34 – Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e
per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto
bancario secondo le modalità previste in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Il consiglio di amministrazione predispone e l’assemblea
approva il capitolato disciplinante le modalità e le
condizioni di resa del servizio di tesoreria.
3. Il consiglio di amministrazione conduce la trattativa,
predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato
costituisce parte integrante.
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CAPO V
INDIRIZZO-CONTROLLO-GESTIONE
Art. 35 – Funzioni e responsabilità
1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi
consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita
ai dirigenti.
2. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i
programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati
della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, fatto
salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 13.
4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
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Art. 36 – Dirigenza
1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i
provvedimenti di organizzazione disciplinano l’attribuzione
ai dirigenti di responsabilità gestionali per
l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del
consorzio.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo
statuto non riservano espressamente agli organi dell’ente.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) le responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse
competenze fissate nel regolamento consortile di cui
all’art. 30, comma 1;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di
criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti
generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni
idrauliche;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai
regolamenti o delegati dal Presidente del consorzio.
3. Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta
salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al
comma 2 lettere a), c) ed f).
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli
obiettivi del consorzio, della correttezza amministrativa e
dell’efficienza della gestione.
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Note
( 1) Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3
è stata abrogata dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 45
della legge
regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 2) Comma inserito da comma 1
art. 1 legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 3) Articolo sostituito da comma
1 art. 16 legge
regionale 16 maggio 2019, n. 15 . Le disposizioni di cui al presente
articolo operano a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di
bonifica successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale
15/2019: le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei
consorzi devono intendersi disapplicate.
( 4) Articolo sostituito da comma
1 art. 17 legge
regionale 15 maggio 2019, n. 15 . Deve intendersi modificato anche
l’art. 9 dell’Allegato E recante lo schema di Statuto dei
Consorzi di bonifica. Le disposizioni di cui al presente articolo operano
a valere dal primo rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica
successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2019:
le eventuali disposizioni non conformi degli Statuti dei consorzi devono
intendersi disapplicate.
( 5) Articolo inserito da comma 1
art. 18 legge
regionale 16 maggio 2019, n. 15 . Le disposizioni di cui
all’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 come
inserito dal comma 1 del presente articolo, operano a valere dal primo
rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di
entrata in vigore della legge 15/2019.
( 6) Commi 1 bis e 1 ter inseriti
da comma 1 art. 2 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 7) Comma così modificato da
comma 2 art. 2 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha sostituito le parole “alle sedute” con le parole “a
tutte le sedute”.
( 8) Comma abrogato, con
decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da lett. e) comma 1 art. 7
legge regionale 14
novembre 2018, n. 42 . La norma così disponeva “La Giunta
regionale, approva gli statuti e i regolamenti di cui al comma 1,
nonché le relative integrazioni, apportandovi eventuali modifiche,
sentiti i consorzi interessati.”.
( 9) Articolo inserito da comma 1
art. 5 legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 10) Comma modificato da comma
1 art. 5 legge
regionale 15 marzo 2022, n. 7 che ha sostituite le parole:
“derivazione in forma collettiva” con le seguenti:
“derivazione irrigua in forma collettiva”.
( 11) Articolo abrogato da
comma 1 art. 31 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 12) Comma sostituito da lett.
a) comma 1 art. 3 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
( 13) Comma così
modificato da lett. b) comma 1 art. 3 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha soppresso le parole “costituisce dichiarazione di compimento o
ultimazione della bonifica e”.
( 14) Comma aggiunto da comma 1
art. 64 della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 15) Comma aggiunto da comma 1
art. 25 legge
regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
( 16) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 63 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 17) Vedi avviso di errata
corrige pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 20 marzo 2018 (le
parole “nella misura massima del cento per cento” sono
sostituite con le parole “nella misura massima del novanta per
cento”).
( 18) Comma così
modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 che
ha inserito dopo le parole “la gestione amministrativa del
personale dipendente,” le parole “la gestione finanziaria,
della ragioneria e del bilancio consortile,”.
( 19) Comma aggiunto da comma 1
art. 1 della legge
regionale 14 novembre 2018, n. 39 .
( 20) Comma aggiunto da comma 1
art. 1 della legge
regionale 14 novembre 2018, n. 39 .
( 21) Rubrica modificata da
comma 2 art. 1 legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 .
( 22) Comma inserito da comma 1
art. 1 legge
regionale 25 maggio 2021, n. 13 .
( 23) Comma inserito da comma 1
art. 1 legge
regionale 25 maggio 2021, n. 13 .
( 24) Articolo inserito da
comma 1 art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 .
( 25) Comma modificato da art.
2 della legge
regionale 19 novembre 2010, n. 25 che dopo le parole: “sentita
la competente commissione consiliare” ha aggiunto le parole:
“che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i
quali si prescinde dal parere”.
( 26) L’art. 44, comma 2,
della legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “2. Le disposizioni
di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio
2009, n. 12 , così come introdotti dal comma 1, si applicano
anche per l’anno 2011; a tale fine la verifica prevista dal comma 3
bis dell’articolo 37 è effettuata dalle strutture regionali
competenti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge (11 maggio 2012).”.
( 27) Comma abrogato da comma 1
art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 28) Comma abrogato da comma 1
art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 29) Comma abrogato da comma 1
art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
Il testo del comma 3 bis come aggiunto da comma 1 dell’art. 44
della legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 così disponeva: “3 bis. Le
strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno
l’ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti
conseguenti all’applicazione dei commi 2 e 3. “.
( 30) Comma abrogato da comma 1
art. 105 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
Il testo del comma 3 ter come aggiunto da comma 1 dell’art. 44
della legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 così disponeva: “3 ter. Ove
tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti
all’applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica
fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell’articolo 38,
comma 1, non si applicano, per l’anno di riferimento i commi 2 e
3.”.
( 31) Comma così
modificato, con decorrenza di effetti dal 5 dicembre 2018, da comma 13
art. 6 legge
regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha soppresso le parole “e
approva le relative deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio
di previsione dell’esercizio successivo”.
( 32) Articolo così
sostituito da art. 45 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 33) Comma modificato da comma
1 art. 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 39
che ha sostituito le parole “regionali o” con le seguenti:
“e delle riserve naturali regionali o di interesse locale,
nonché”. In precedenza il comma era stato aggiunto da comma 1
art. 104 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 34) Comma aggiunto da comma 1
art. 104 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 35) La legge regionale 13 gennaio 1976, n.
3 è stata abrogata da lettera a), comma 1, dell’articolo
45 della legge
regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 36) Comma aggiunto da art. 1
della legge
regionale 19 novembre 2010, n. 25 .
( 37) L’articolo 3 della
legge regionale 19
novembre 2010, n. 25 ha previsto la esenzione dal contributo di
bonifica per lo scolo delle acque per l’anno 2010 per gli immobili
urbani, serviti da pubblica fognatura, interessati dagli eventi
alluvionali del novembre 2010. Ai comuni compete la perimetrazione delle
aree dei territori interessati dagli eventi alluvionali e la
comunicazione delle risultanze alla Giunta regionale, entro trenta giorni
dalla entrata in vigore della legge.
( 38) Comma aggiunto da art. 1
della legge
regionale 19 novembre 2010, n. 25 .
( 39) Comma aggiunto da art. 1
della legge
regionale 19 novembre 2010, n. 25 .
( 40) Sul punto lo schema di
Statuto dei Consorzi di bonifica deve intendersi modificato nel senso di
quanto disposto dal nuovo articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
come sostituito dall’articolo 17 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 e
che ha previsto in luogo di uno dei sindaci, un rappresentante regionale
nominato dalla Giunta regionale, individuato fra soggetti in possesso di
adeguato curriculum ed esperienza professionale e con particolare
riguardo ai territori che insistono nel relativo comprensorio di bonifica
e che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.
SOMMARIO
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