Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.
(1)
Art. 1 - (Finalità).
1. La presente legge disciplina la ricerca,
la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di
tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale
delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani
di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree
idrominerarie omogenee.
Art. 2 - (Piano regionale
delle acque minerali e termali).
1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale
approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.),
di seguito indicato con il termine « Piano », avente i seguenti
contenuti:
a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del
sistema freatico o del sistema artesiano;
b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e
chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;
c) misure di protezione igienica delle sorgenti;
d) localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e
illustrazione delle caratteristiche di cui alla precedente lettera b),
nonché di quelle farmacologiche e cliniche;
e) classificazione delle acque minerali e termali in relazione sia agli
orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;
f) localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e
termali e indicazione delle principali specializzazioni curative;
g) capacità di produzione degli impianti di imbottigliamento delle
acque minerali, distinta per caratteristica qualitativa;
h) quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque
termali;
i) direttive di coordinamento con altri piani regionali di utilizzo delle
acque sotterranee;
l) delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la
ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, in relazione a
particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e
ambientale;
m) indicazione, anche in base alla classificazione stabilita, delle
disponibilità di acque minerali e termali da riservare agli usi
previsti dalla presente legge;
n) indicazione delle aree idrominerarie omogenee per la redazione dei
piani di utilizzazione delle acque minerali e termali;
o) definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle
acque minerali e termali.
Art. 3 - (Elaborati del
Piano).
1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:
a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2,
indica le finalità generali, i criteri di compatibilità
adottati e le linee di intervento;
b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con
i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del
sistema freatico e quelli del sistema artesiano;
c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con
la localizzazione delle miniere e degli impianti di utilizzazione,
nonché le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle
sorgenti;
d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con
la perimetrazione delle aree previste alle lettere l) e n) dell'art. 2;
e) le norme per l'attuazione del Piano.
Art. 4 - (Procedimento per
l'approvazione del Piano).
1. Il Piano è adottato dalla Giunta
regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive
(C.T.R.A.E.) di cui all’
art. 13 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
(
2)
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite
il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque
possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al
Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni
interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti
locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali
nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla
Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle
proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di
modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta
regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività
estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione
consiliare.
Art. 5 - (Piani di area per
l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
1. I piani di area per l'utilizzazione delle
acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale,
sentiti gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. ed hanno
ulteriori e specifici contenuti, quali:
a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque
minerali o termali;
b) quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione
ai periodi dell'anno;
c) ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;
d) vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse
geologico-minerario;
e) zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività
minerale o termale;
f) requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o
igienico-speciali;
g) interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi,
curativi e riabilitativi delle acque minerali o termali.
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali
delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non
è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di
attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la
scelta della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la
Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla
lettera b) del comma 1.
Art. 6 - (Durata ed
efficacia).
1. Il Piano e i piani di area per
l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale.
Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se
ne determini la necessità.
2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti
urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di
area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi
dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del
provvedimento di approvazione.
3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il
Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del
comma 6 dell’
articolo 30 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”. (
3)
Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 7 - (Oggetto).
1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo
delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della
presente legge.
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro
proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi.
(
4)
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi
terapeutici. (
5)
Capo II
Permesso di ricerca
Art. 8 - (Domanda). (6)
1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla
Regione con allegata la seguente documentazione:
a) indicazione dell’area in cui si intendono svolgere le ricerche,
individuata su adeguata planimetria;
b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la
ricerca;
c) oggetto della ricerca;
d) programma dei lavori di ricerca che si intendono eseguire e i tempi di
esecuzione, con l’indicazione della spesa prevista e dei mezzi di
finanziamento;
e) ogni documento che il richiedente ritenga utile a comprovare la
propria capacità tecnica ed economica.
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui al
comma 1, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito
internet istituzionale della Regione del Veneto un avviso che contiene la
domanda presentata con i relativi allegati di cui al comma 1, lettere a),
b) e c); entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione possono essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Sono considerate concorrenti le domande che ricadono nella stessa area o
presentano interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 la struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda e
le eventuali altre domande, presentate in concorrenza con la relativa
documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente
interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al
pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile” per
quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione
osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.
4. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a
valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda
conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di
impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’
art. 7 della
legge regionale 18 febbraio
2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata
ambientale” che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E.
sostituendo il parere previsto all’
art. 9, comma 1; la pubblicazione della documentazione
nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di
pubblicità previste dal comma 3, finalizzate alla presentazione di
osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.
5. In caso di domande in concorrenza
costituiscono elementi di preferenza, nell’ordine:
a) il giudizio sull’idoneità tecnico-economica;
b) il possesso dell’area di ricerca;
c) l’ordine temporale di presentazione delle domande.
Art. 9 - (Rilascio). (7)
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali, in conformità al
Piano e ai piani di area per l’utilizzazione delle acque minerali o
termali, sentiti la gestione unica di cui all’art. 20, per le aree
o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, la C.T.R.A.E. e i
comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda ai sensi del comma 3 dell’
art. 8. Il permesso di ricerca ha
come oggetto:
a) la captazione di un’acqua avente per origine polle sorgive o
falde sotterranee;
b) il prelevamento di campioni e l’effettuazione sugli stessi di
esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche
e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di
alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione
dell’area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la
sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta
utilizzazione.
2. Il permesso di ricerca, che riguarda, di norma, un’area non
eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a
tre anni, contiene:
a) l’indicazione del titolare e del suo domicilio;
b) la natura, l’estensione e la durata del permesso di ricerca;
c) l’indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare
corrisponde ai sensi del comma 5;
d) l’approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
e) l’importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base
del costo stimato per una corretta ricomposizione dell’area, nel
caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e
l’importo di una annualità del diritto proporzionale previsto
alla lettera c);
f) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della
ricerca.
3. Al provvedimento è allegata una planimetria con la delimitazione
dell’area della ricerca.
4. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca,
sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine può essere sospeso per la richiesta di documentazione
integrativa o chiarimenti e riprende a decorrere dal ricevimento della
documentazione richiesta o dai chiarimenti forniti. Decorso inutilmente
il termine predetto le varianti si intendono approvate.
5. Il ricercatore corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo
di euro 3.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie
compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque minerali e
di sorgente, e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00, per ogni
ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del
permesso di ricerca per le acque termali.
6. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun
rimborso del diritto corrisposto per l’anno in corso.
Art. 10 - (Informazioni e
controllo).
1. Il ricercatore deve trasmettere
annualmente alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
8) e, per conoscenza, ai comuni
interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui
risultati conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta
captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.
2. omissis (
9)
Art. 11 - (Proroga).
1. Il permesso può essere prorogato
per un periodo di due anni a condizione che il titolare dimostri di avere
ottemperato agli obblighi derivanti dall'ultimo provvedimento.
2. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
10) e, per conoscenza, ai comuni interessati,
almeno due mesi prima della scadenza.
Capo III
Concessione
Art. 12 - (Domanda). (11)
1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione
con i seguenti allegati:
a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le
opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del
giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;
b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il
programma generale;
c) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore
tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano,
relativo al bacino idrogeologico, corredato da un rilievo litologico e
idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi
elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali,
nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali
campagne geofisiche effettuate;
d) l’indicazione del perimetro della concessione e della zona di
protezione idrogeologica della sorgente individuati su adeguata
planimetria;
e) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e
microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e
cliniche, effettuate presso laboratori e istituti, autorizzati dal
Ministero della Salute, con il relativo parere del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ULSS, (
12) competente per territorio;
f) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti
previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e
attività previste;
g) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria
capacità tecnica ed economica.
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata ai
sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro
cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante
pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’art. 32
della legge n. 69 del 2009 per quindici giorni, decorsi i quali possono
essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i
successivi quindici giorni.
3. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a
valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda
conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di
impatto ambientale, sentito il Comitato tecnico di cui all’
art. 7 della
legge regionale 18 febbraio
2016, n. 4 che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo
il parere previsto all’
art. 13, comma 1; la pubblicazione della documentazione
nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di
pubblicità previste dal comma 2, finalizzate alla presentazione di
osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.
4. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è
assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.
Art. 13 - (Rilascio).
(13)
1. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente
in materia di acque minerali e termali, sentite la gestione unica di cui
all’art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di
riferimento, e la C.T.R.A.E., a chi possegga la capacità tecnica ed
economica a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori
e al loro prevedibile sviluppo, in applicazione delle procedure e
modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell’
art. 14.
2. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la denominazione della concessione e l’indicazione del
concessionario;
b) la durata della concessione, comunque non superiore a ventuno anni,
determinata in rapporto dell’entità degli impianti
programmati;
c) la natura, l’estensione e la delimitazione della concessione,
nonché la delimitazione dell’area di protezione idrogeologica;
d) l’approvazione del programma generale di coltivazione;
e) le eventuali prescrizioni sull’eduzione dell’acqua;
f) il canone che il concessionario corrisponde ai sensi
dell’
art. 15;
g) la provvisoria determinazione dell’ammontare del premio e delle
indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3
dell’
art. 14;
h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della
risorsa;
i) l’importo della tassa di concessione regionale;
l) l’eventuale canone d’uso delle pertinenze, preesistenti e
funzionanti, realizzate dal precedente e diverso concessionario, per il 5
per cento del valore stimato ai sensi del comma 4 dell’
art. 16.
m) l’importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei
costi per la corretta ricomposizione dell’area e del versamento di
almeno due annualità del canone previsto al comma 1
dell’
art. 15; detto
deposito cauzionale è adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.
3. Al provvedimento sono allegati una planimetria della concessione e il
relativo verbale di delimitazione.
4. Il concessionario ha l’obbligo di comunicare alla struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali
variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello
statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.
5. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate
all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito
della verifica la struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali può modificare il provvedimento di concessione.
Art. 14 - (Criteri di
rilascio). (14)
1. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di
evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i
principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento,
tenendo conto dell’ordine di preferenza indicato al comma 5
dell’
art. 8 in caso
di pluralità di domande, su tutta o parte dell’area
interessata dalla richiesta di concessione. Nel rilascio delle
concessioni si tiene, altresì, conto di un razionale utilizzo del
calore derivante dall’esercizio delle concessioni termali,
premiandosi processi di recupero dell’energia termica nelle fasi di
abbassamento della temperatura, precedenti le cure, e nelle fasi
successive di scarico delle acque, al fine di ottimizzare il recupero di
calore e di ridurre gli impatti sull’ambiente.
2. Quando la concessione è rilasciata a soggetto diverso dal
ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza
del giacimento, alla quantità, all’uso dell’acqua e alla
durata della concessione nonché a una indennità in ragione
delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.
3. L’ammontare del premio e dell’indennità, qualora non
siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono
provvisoriamente determinati dalla struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali nel provvedimento di concessione e
sono pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento
stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, fornisce alla struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali la prova
dell’eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la
tesoreria regionale.
5. Al concessionario che non abbia provveduto agli adempimenti di cui
all’
art. 15 non
può essere rilasciata un’altra concessione.
Art. 15 - (Canoni per le
acque minerali e termali). (15)
1. Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione
un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro
compresi nell’area della concessione pari a:
a) per le acque minerali e di sorgente destinate
all’imbottigliamento:
- 1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di
montagna;
- 2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di
pianura;
b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro
50,00 con un minimo di euro 1.500,00.
2. Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al
canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50
per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati
prodotti.
3. Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale
con meno di cinquanta milioni di litri all’anno di acqua
imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
4. Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il
volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi
l’80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed
è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua
imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del
volume annuo di acqua minerale prelevata.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, il concessionario
installa nel punto di prelievo dell’acqua un misuratore di portata
e annualmente ne comunica i dati alla Regione.
6. Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del
comma 4, è ulteriormente ridotto:
a) del 75 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati,
imbottigliati in contenitori riutilizzati;
b) del 50 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati,
imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno
il 75 per cento.
7. L’intera quantità d’acqua minerale somministrata agli
enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del
canone annuo di consumo.
8. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone
annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi
adempimenti in capo ai concessionari.
9. Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono
adeguati ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto
conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati
dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di applicazione dell’adeguamento. In sede di prima
applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre
dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
10. Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e
indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e
dell’attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e
trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.
11. La determinazione dell’importo dovuto al comune ai sensi del
comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla
singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da
stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale
sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
Art. 16 - (Pertinenze).
1. Costituiscono pertinenze le opere di
captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o
al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque
minerali.
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di
adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito
dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili
senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri,
sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
16) l'elenco delle pertinenze della miniera,
nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto
della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore
tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di
acque minerali e termali (
17)
è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne
visione.
Art. 17 - (Obblighi del
concessionario).
1. Il concessionario, oltre all'osservanza
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è
tenuto a:
a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in
luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli
impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della
conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione
idonea, nell’ambito della concessione, strumentazione per la misura
delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle
temperature di minima e di massima; (
18)
a bis) per le acque termali, installare in luogo accessibile, prima degli
impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della
portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di
funzionamento; (
19)
b) inviare ogni sei mesi alla struttura regionale competente in materia
di acque minerali e termali (
20) in materia di acque minerali e termali i
risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera
a);
c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal
Ministero della Sanità:
1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per
le acque minerali;
2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni
per le acque termali;
d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali (
21) per il controllo e la regolare
coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.
(
22)
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali (
23) può
ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. omissis (
24)
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi
superiori ad un anno senza autorizzazione della struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
25).
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene
oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione
dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono
essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente
in materia di acque minerali e termali (
26) contestualmente all'approvazione del programma annuale
dei lavori o delle sue varianti.
Art. 18 - (Programma dei
lavori).
1. Il concessionario, entro il mese di
novembre di ciascun anno, deve presentare alla struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
27) e, per conoscenza, ai comuni interessati il
programma dei lavori per l'anno successivo.
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta
per l'apertura di nuovi pozzi, per l’approfondimento di pozzi
esistenti, (
28) per la
captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque
minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria
manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono
altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco
concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella
particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma
annuale entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla sua
presentazione, disponendo le eventuali varianti. (
29)
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si
verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere
approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
30),
entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali
varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta
l'approvazione del programma o delle varianti.
Art. 19 - (Pubblica
utilità).
1. Entro il perimetro della concessione le
opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle
acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in
genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività
estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate
di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli
effetti delle vigenti leggi. (
31)
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano
eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa
può domandare la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara
ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità
e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura
dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia
anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale,
può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente,
l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.
Art. 20 - (Gestione
unica).
1. Nelle aree o bacini idrominerari
omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione,
salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di
sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere, con
proprio decreto, ai singoli concessionari di provvedere all'istituzione
della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali
obiettivi. La gestione unica dovrà altresì provvedere alla
nomina di un direttore tecnico.
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta
regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti
gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica,
in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto
delle spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione
unica comporta la decadenza dalla concessione.
Art. 21 - (Ipoteche).
1. Il bene oggetto della concessione e le
sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della
struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali
(
32).
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere
promossa soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali (
33).
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori,
spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a
favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella
presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell'
articolo 13.
Art. 22 - (Custodia
temporanea del bene).
1. Successivamente alla cessazione della
concessione, per qualsiasi causa, la struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali (
34) adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia
temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione,
da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla
coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento
della concessione la struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
35)
può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle
relative pertinenze ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie
tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il
conferimento della concessione.
Art. 23 - (Nuova concessione
a seguito di rinuncia o decadenza).
1. La struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali (
36) può procedere a nuova concessione del bene che sia
stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli
artt. 12 e
13, (
37) anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal
caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della
preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre
garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi.
2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del
provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della
decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche
se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta
della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma
1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i
creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6
dell'art. 21.
4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla
concessione.
5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta,
il bene rimane libero di ogni peso.
Art. 24 - (Obblighi
informativi).
1. I titolari di concessioni di acque
minerali e termali sono tenuti a presentare alla struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
38), entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati
statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni
ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni
impartite dalla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
39).
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta
effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si
riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma
1, dell'
art. 17.
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della
Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati
nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque
minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa
annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della
risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione
viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione
consiliare competente del Consiglio regionale. (
40)
Capo IV
Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
Art. 25 - (Unicità del
titolo).
1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della
concessione di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro atto,
nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti ad
aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche
normative.
Art. 26 - (Pubblicazione
delle domande).
Art. 27 - (Pubblicità
dei provvedimenti).
1. I provvedimenti di rilascio del
permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe,
(
42) ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto
tra vivi o « mortis causa », le dichiarazioni di cessazione
della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui
all'
art. 19 sono
pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. I provvedimenti che accordano, (
43) ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o
« mortis causa » la concessione e che ne pronunciano la
cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari.
Art. 28 - (Accesso ai
fondi).
1. Il titolare, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di rilascio del
permesso o della concessione ai proprietari, possessori o detentori dei
fondi interessati dai lavori, i quali non possono opporsi ai lavori di
ricerca, di coltivazione di delimitazione della concessione e di
apposizione dei relativi termini.
2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e
alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare
depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.
3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della
cauzione, la struttura regionale competente in materia di acque minerali
e termali (
44) ne stabilisce,
con proprio decreto, l'ammontare.
4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
5. Per la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti comprese nella
concessione la Giunta regionale può imporre ai proprietari,
possessori o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla
salvaguardia delle sorgenti stesse.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori
di ricerca e di coltivazione.
Art. 29 -
(Trasferimento).
1. Il permesso o la concessione non
possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva
autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
45). La
concessione, inoltre, può essere trasferita solo ai titolari di
stabilimenti o impianti che utilizzino l'acqua oggetto della concessione
stessa, o alle gestioni uniche, ove esistano.
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della
concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli
artt. 9 e
13.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è
nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal
provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati
rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi
dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali (
46) la quale trasferisce in capo ai
medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 9 e 13.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un
rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi
terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile,
oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal
primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui
al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni
vigenti a titolarità multipla.
Art. 30 - (Fallimento del
concessionario).
1. In caso di fallimento del
concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a
norma dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali (
47).
2. Pervenuta tale comunicazione, la struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali (
48) pronuncia la decadenza del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del
bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario della
struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali
(
49) e sotto la direzione del
Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il
Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario
regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a
favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella
presente legge semprechè abbia i requisiti di idoneità tecnica
ed economica a condurre l'impresa.
Art. 31 - (Cessazione).
1. Il permesso o la concessione cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) revoca;
d) decadenza;
e) esaurimento o incoltivabilità del giacimento.
Art. 32 - (Scadenza del
termine).
1. Alla scadenza del termine o della sua
proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera
da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In
difetto, provvede la struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
50)
addebitando le spese al titolare cessato.
2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della
concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla
Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell’
art. 22. Qualora trenta giorni
prima della scadenza del termine della concessione non siano state
avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 14,
ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima,
il titolare della concessione può presentare domanda di differimento
del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla
conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di
cui all’
art. 14.
(
51)
3. omissis (
52)
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1094, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020.” e delle capacità di cui al comma 1 dell’art.
13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può
presentare alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale,
unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti
requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi
i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la
concessione termale. (
53)
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri,
la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro
concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario della
struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali
(
54).
6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta
regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da
pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che
possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della
concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo
concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna
del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo
conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del
precedente concessionario.
Art. 33 - (Rinuncia).
1. Il ricercatore o il concessionario che
intendano rinunciare al permesso o alla concessione devono farne apposita
dichiarazione alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
55),
senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di
rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto
della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da
qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del
bene.
3. Un funzionario della struttura regionale competente in materia di
acque minerali e termali (
56), verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali (
57) prescrive i
provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di
inosservanza, ne ordina l'esecuzione d' ufficio a spese del
concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede la struttura regionale competente in materia
di acque minerali e termali (
58) entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
del concessionario.
Art. 34 - (Decadenza).
1. La struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali (
59) può pronunciare la decadenza quando il titolare del
permesso o della concessione:
a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni imposti con il
provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
b) non paghi il canone, non mantenga in esercizio la concessione, fatta
salva la sospensione di cui al comma 4 dell'
art. 17, trasferisca il permesso o la concessione o
somministri acqua senza le previste autorizzazioni;
c) distolga in tutto o in parte le somme ottenute con la prestazione
della garanzia ipotecaria ai termini dell'
art. 21, impiegandole in destinazioni diverse da quelle
per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
d) perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;
e) nei casi previsti al comma 3 dell'
art. 20, ai commi 5, 6 e 7 dell'
art. 29 e al comma 2
dell'
art. 30.
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi
all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60
giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della
contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere
i prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al
comma 4 dell'
art. 50, nei
casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o
indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi
titolari per i lavori eseguiti.
Art. 35 - (Disposizioni
comuni alla rinuncia e decadenza).
1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la
concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze
necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla
coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio
dell'attività estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al
concessionario precedente.
Art. 36 - (Revoca).
1. La revoca del permesso o della
concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse
pubblico.
2. Essa è disposta con provvedimento della struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
60), che determina la misura dell'indennità
dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto
per effetto della revoca.
Art. 37 - (Esaurimento o
incoltivabilità).
1. La struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali (
61), effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara estinta
la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per il venir meno
dei requisiti della sua coltivabilità.
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al
concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso,
quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese
all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara
l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti
lavori la struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali (
62) ne può
ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello
stesso.
Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - (Domande).
1. Le domande di autorizzazione, di cui
agli articoli del presente titolo, rivolte alla struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
63), sono presentate al Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ULSS. (
64)
2. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS, acquisito il
riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto
dall’articolo 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975,
n. 382” e dall’articolo 6, lettera t) della legge 23 dicembre
1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”,
trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal
proprio parere tecnico per l’eventuale rilascio
dell’autorizzazione. (
65)
Art. 39 -
(Autorizzazioni).
1. Sono sottoposte ad autorizzazione della
struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali
(
66):
a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque
minerali;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande
analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
d) l'estrazione dei sali dalle acque minerali.
2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a
scopo terapeutico:
a) acque minerali o termali;
b) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;
c) grotte, stufe naturali e artificiali.
3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o
modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche
chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli
impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso
procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30
giorni alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali (
67).
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata
entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello
stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è
allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di
titolarità.
Art. 40 - (Stabilimenti di
imbottigliamento).
1. Le domande concernenti l'apertura e
l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali
naturali devono indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita;
c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne
giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà
destinata;
d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
e) l'eventuale trattamento per la:
1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e
dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta
da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una
modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali
che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale
dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente
fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride
carbonica.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche,
fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori
autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento
delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti
universitari;
b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce
la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200
attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla
protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non
occorre zona di protezione. La planimetria deve portare la firma del
richiedente e di un ingegnere;
c) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della
sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati
relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con
tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;
d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione
preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali (
68);
e) nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100,
e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti
di progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale
di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla
lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le
sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei
recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro
sistema di chiusura;
f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del
presente comma, nonché per l'assunzione del personale di servizio
dal punto di vista dell'igiene;
g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati
i recipienti per il trasporto dell'acqua;
h) dichiarazione di un laureato (
69) in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia,
che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti
all'utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche
fisico-chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è
controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
i) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.
Art. 41 - (Stabilimenti
termali).
1. La domanda concernente l'apertura e
l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato;
c) il periodo di apertura dello stabilimento.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per
quelli di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento
interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il
personale;
b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal
piano di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, che
assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è
controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
c) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche,
fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori
autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il
riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate
da istituti universitari;
d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un
ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, a scala
1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che
comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della
sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;
e) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della
sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati
relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli
elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua;
f) nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100,
firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti
di progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei
serbatoi, della conduttura e del suo materiale di costruzione, degli
apparecchi di sollevamento meccanico, delle vasche di maturazione e di
rigenerazione del fango termale;
2) dei locali per bibita, per soggiorno, per fangoterapia, per bagni, per
docce, per inalazioni;
3) degli apparecchi per docce, bagni, fangature, inalazioni e
irrigazioni;
4) degli ambienti per cure sudatorie, delle piscine termali coperte e
scoperte;
5) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;
6) delle lavanderie, dei servizi igienici e delle fognature;
g) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.
Art. 42 - (Etichette).
1. omissis (
70).
2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene
alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale,
le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento
di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6.
lettera t) della legge n. 833 del 1978.
3. omissis (
71).
4. omissis (
72).
Art. 43 - (Individuazione
dell'acqua).
1. Ogni acqua minerale è
commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente,
i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di
autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali (
73).
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la
facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui
all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
Art. 44 - (Contenitori).
1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976,
n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive
modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul
precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono
essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate
al diretto consumo.
2. I contenitori, i tappi e gli altri oggetti utilizzati per il
confezionamento dell’acqua minerale devono rispettare la vigente
normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di materiali
ed oggetti a contatto con alimenti, tra cui, ove pertinenti, gli
accertamenti previsti dal decreto del Ministero della sanità 21
marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale” e successive modificazioni e integrazioni
e dal decreto del Ministero della sanità 17 febbraio 1981
“Recipienti a base di cloruro di polivinile per acque
minerali”. (
74)
2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più
stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e
bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli
stabilimenti appartenenti alla società stessa. (
75)
2 ter. Il provvedimento di autorizzazione per l’utilizzo di
materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il
confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati
è sostituito dalla SCIA trasmessa all’Azienda ULSS competente
per territorio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 10
febbraio 2017 n. 29 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di
disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n.
2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali
e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e
alimenti”. (
76)
Art. 45 -
(Comunicazioni).
1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al
Titolo III della
presente legge sono comunicati al Sindaco del Comune interessato, al
Ministero della sanità e, per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino
ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via
amministrativa.
Art. 46 - (Analisi).
1. Le analisi delle acque minerali e
termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del
D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di
controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti,
possono essere effettuate solo dai laboratori o dagli istituti
autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente
normativa in materia.
1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre
ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario del
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS territorialmente
competente. (
77)
Art. 47 - (Stabilimenti ad
andamento stagionale).
01. L’interruzione stagionale
dell’attività non costituisce sospensione della
coltivazione.(
78)
1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta
una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali
delle strutture competenti in materia di acque minerali e termali
(
79) e di sanità,
assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare
darà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di
acque minerali e termali (
80)
almeno 60 giorni prima della prevista apertura.
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa
dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente
all'apertura dello stabilimento.
Art. 48 - (Sospensione e
decadenza).
1. Quando il titolare dell'autorizzazione
non rispetti le norme igieniche o violi le disposizioni del presente
titolo o le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel provvedimento
autorizzativo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al
comma 4 dell'art. 50, con provvedimento della struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali (
81) può essere sospeso dall'esercizio dello
stabilimento sino all'esecuzione, entro il termine perentorio stabilito
dal provvedimento di sospensione, degli adempimenti prescritti.
2. In caso di inosservanza del termine la struttura regionale competente
in materia di acque minerali e termali (
82) pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 49 - (Vigilanza).
1. La vigilanza sul rispetto della
presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di
ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta alla struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali e
all’azienda Ulss (
83)
territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.
Art. 50 - (Sanzioni).
1. A chiunque intraprenda la ricerca di
acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.000,00 a
euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a
euro 15.000,00 per le acque termali. (
84)
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali
o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori
senza aver effettuato il pagamento ai sensi l comma 4 dell'
art. 14, è comminata la
sanzione amministrativa di una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00
per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00
per le acque termali. (
85)
3. A chiunque svolga le attività di cui all'
art. 39 senza le prescritte
autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento
una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di
sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.
(
86)
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge
ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o
autorizzazione e per cui non sia prevista un'espressa sanzione, il
trasgressore è soggetto al pagamento di una somma da euro 20.000,00
a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a
euro 6.000,00 per le acque termali. (
87)
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione
provvede la struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali (
88) nel rispetto
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle
sanzioni, la struttura regionale competente in materia di acque minerali
e termali (
89) può
ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o
esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con
le prescrizioni contenute nella medesima.
Art. 51 - (Conferme).
1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge sono confermati fino alla scadenza.
2 Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque
non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 - (Installazione di
apparecchiature di misura)
1. omissis (
90)
2. I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell’
articolo 17 (
91) devono essere costantemente tenuti in
efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro
controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei
funzionari incaricati del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una
medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più
misuratori automatici dei volumi (
92) (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero
almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di
concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle
specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo
dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso
funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui
alla lettera a) dell'
art.
17, il concessionario è tenuto a notificarli (
93) alla Struttura regionale competente in
materia di acque minerali (
94) e termali e a effettuarli in
conformità a quanto segnalato, salvo il caso che la stessa Struttura
(
95) non disponga
diversamente entro 24 ore dalla notificazione.
Art. 53 bis - Clausola
valutativa. (97)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione
della presente legge e ne valuta gli obiettivi raggiunti. A tal fine, con
cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione
consiliare competente una relazione sull’attuazione della presente
legge che fornisca, tra le altre, informazioni su:
a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca ed
estrazione;
b) attività di concessione.”.
Titolo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 54 - (Spese
d'istruttoria).
1. Le spese per l'istruttoria delle
domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per
qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono
a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità
all'atto del rilascio del provvedimento richiesto(
98) , sulla base dei criteri generali fissati da
apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 55 - (Norme
transitorie).
1. La Giunta regionale può
rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie
per l'esercizio delle attività di cui all'
art. 39, in attesa
dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del
riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39,
devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge copia delle autorizzazioni previste nel
Titolo III e, qualora non ne
siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita
domanda, ai sensi dell'
art.
38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque
minerali o termali, di cui all'
art. 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa
termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento
n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che
intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano
di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del
Consiglio regionale.
5. Omissis (
99)
Art. 55 bis - (Risorse
geotermiche)
1. Nelle more dell’adozione
delle nuove disposizioni previste dall’articolo 17 del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma
dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”, si
applicano le seguenti disposizioni:(
100)
a) i permessi di ricerca e le concessioni geotermiche di cui al d.lgs.
22/2010 di competenza regionale sono rilasciate dalla struttura regionale
competente in materia di geotermia;(
101)
b) le concessioni di piccole utilizzazioni locali di cui
all’articolo 10 del d.lgs. 22/2010 sono concesse dalla struttura
regionale competente in materia di geotermia, con le procedure ivi
previste;(
102)
c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione
di risorse geotermiche nell’ambito delle aree già assoggettate
a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal
Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal
Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e
successive modificazioni;
c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal
1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni
geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri
dall’ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di
utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall’ambito degli
eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti. (
103)
c bis 1) fatta salva la vocazione termale del bacino euganeo e
l’utilizzo terapeutico della risorsa termale, le disposizioni di
cui alle lettere c) e c bis) non si applicano a progetti di ricerca e
sperimentazione per l’utilizzo geotermico della risorsa termale che
rientrano nell’ambito del progetto per il ripristino,
l’aggiornamento e l’implementazione della rete di
monitoraggio del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE)
(
104). Tali progetti, a
prevalente interesse pubblico e con scopo scientifico, sono finalizzati a
monitorare, specie in rapporto all’utilizzo terapeutico, le
possibilità di utilizzo della risorsa termale per scopi geotermici
al fine di valutarne la sostenibilità ambientale e gli impatti sulla
tutela dell’attività termale sanitaria. Le autorizzazioni
relative a impianti di ricerca e sperimentazione sono rilasciate dalla
struttura regionale competente in materia di geotermia per una durata di
due anni, eventualmente rinnovabili su motivata istanza per ulteriori due
anni, e potranno essere sospese o interrotte qualora si riscontrino
effetti negativi sulle matrici ambientali e sugli sfruttamenti
terapeutici, ovvero sulla sostenibilità degli usi della risorsa
termale euganea.(
105)
2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già
rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste
dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono
trasformate d’ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a
quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell’anno solare
1996. (
106) (
107)
Art. 55 ter – (Acque
di sorgente)
1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione
delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali
naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE” si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.
2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una
concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere
rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua
minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.
3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si
applica il canone previsto per le acque minerali destinate
all’imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15.
(
108)
Art. 56 - (Validità e
abrogazione).
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché le norme
contenute nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successive modificazioni
e integrazioni.
2. La
legge
regionale 20 marzo 1975, n. 31 , come modificata con
legge regionale 11 giugno
1976, n. 20 , è abrogata.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con
la presente legge.
4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare
o di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a
provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto
applicabili, le norme di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639.
Art. 57 - (Norma
finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'effettuazione degli studi, della formazione
del Piano regionale delle acque minerali e termali, nonché dei Piani
di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, previsti
dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al
capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e
ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Allegato
DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E
TERMALI
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Piano regionale delle acque minerali e termali.
Art. 3 - Elaborati del Piano.
Art. 4 - Procedimento per l'approvazione del Piano.
Art. 5 - Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o
termali.
Art 6 - Durata ed efficacia.
Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
Capo I - disposizioni generali.
Art. 7 - Oggetto.
Capo II - Permesso di ricerca.
Art. 8 - Domanda.
Art. 9 - Rilascio
Art. 10 - Informazioni e controllo.
Art. 11 - Proroga.
Capo III - Concessione
Art. 12 - Domanda.
Art. 13 - Rilascio
Art. 14 - Criteri di rilascio.
Art. 15 - Canone e convenzione tra concessionario e Comune.
Art. 16 - Pertinenze.
Art. 17 - Obblighi del concessionario.
Art. 18 - Programma dei lavori.
Art. 19 - Pubblica utilità.
Art. 20 - Gestione unica.
Art. 21 - Ipoteche.
Art. 22 - Custodia temporanea del bene.
Art. 23 - Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza.
Art. 24 - Obblighi informativi.
Capo IV - Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione.
Art. 25 - Unicità del titolo.
Art. 26 - Pubblicazione delle domande.
Art. 27 - Pubblicità dei provvedimenti.
Art. 28 - Accesso ai fondi.
Art. 29 - Trasferimento.
Art. 30 - Fallimento del concessionario.
Art. 31 - Cessazione.
Art. 32 - Scadenza del termine.
Art. 33 - Rinuncia.
Art. 34 - Decadenza.
Art. 35 - Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.
Art. 36 - Revoca.
Art. 37 - Esaurimento o incoltivabilità.
Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - Domande.
Art. 39 - Autorizzazioni.
Art. 40 - Stabilimenti imbottigliamento.
Art. 41 - Stabilimenti termali.
Art. 42 - Etichette.
Art. 43 - Individuazione dell'acqua.
Art. 44 - Contenitori.
Art. 45 - Comunicazioni.
Art. 46 - Analisi.
Art. 47 - Stabilimenti ad andamento stagionale.
Art. 48 - Sospensione e decadenza.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 49 - Vigilanza.
Art. 50 - Sanzioni.
Art. 51 - Conferme.
Art. 52 - Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 53 - Modifica e integrazione dell'art. 39 della
legge regionale 7 febbraio 1982, n.
44 .
TITOLO V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 54 - Spese d'istruttoria.
Art. 55 - Norme transitorie.
Art. 56 - Validità e abrogazione.
Art. 57 - Norma finanziaria.
Note
(
8) Comma modificato da lettera
a) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
10) Comma modificato da
lettera b) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
12) Lettera modificata da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
ha sostituito le parole: “settore igiene pubblica
dell’Azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS),” con
le seguenti: “Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
ULSS,”.
(
14) Articolo sostituito da
comma 1 art. 7
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
. Vedi altresì quanto disposto, in via transitoria, dal comma 2 ai
sensi del quale: “2. Fino all’approvazione e pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) da parte della
Giunta regionale del provvedimento relativo alla definizione delle
procedure e delle modalità di evidenza pubblica per il rilascio
delle concessioni di cui
all’articolo 14 della
legge regionale 10 ottobre
1989, n. 40 , così come modificato dalla presente legge,
continuano a trovare applicazione le vigenti procedure di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 17 giugno 2014
“Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni
minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R.
40/1989. Precisazioni.” (BUR n. 65 del 4 luglio 2014) e alla
deliberazione delle Giunta regionale n. 1827 del 6 ottobre 2014 (BUR n.
101 del 21 ottobre 2014) “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo
delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e
termali. L.R. 40/1989. Ulteriori precisazioni.” per le parti
compatibili con le previsioni contenute nella
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
così come modificata dalla presente legge.”.
(
16) Comma modificato da
lettera c) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
17) Comma modificato da
lettera c) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
20) Lettera modificata da
comma 3 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che sostituisce il riferimento al dipartimento competente in materia di
acque minerali e termali con il riferimento alla struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali.
(
21) Comma modificato da
lettera d) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
23) Comma modificato da
lettera a) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
25) Comma modificato da
lettera d) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
26) Comma modificato da
lettera d) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
27) Comma modificato da
lettera e) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
30) Comma modificato da
lettera e) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
32) Comma modificato da
lettera f) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
33) Comma modificato da
lettera f) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
34) Comma modificato da
lettera b) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
35) Comma modificato da
lettera b) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
36) Comma modificato da
lettera g) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
38) Comma modificato da
lettera h) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
39) Comma modificato da
lettera c) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
44) Comma modificato da
lettera d) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
45) Comma modificato da
lettera i) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
46) Comma modificato da
lettera i) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
47) Comma modificato da
lettera e) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
48) Comma modificato da
lettera j) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
49) Comma modificato da comma
3 art. 18
legge
regionale 28 settembre 2021, n. 29 che sostituisce il riferimento al
dipartimento competente in materia di acque minerali e termali con il
riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
50) Comma modificato da
lettera f) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
54) Comma modificato da comma
3 art. 18
legge
regionale 28 settembre 2021, n. 29 che sostituisce il riferimento al
dipartimento competente in materia di acque minerali e termali con il
riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
55) Comma modificato da
lettera k) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
56) Comma modificato da comma
3 art. 18
legge
regionale 28 settembre 2021, n. 29 che sostituisce il riferimento al
dipartimento competente in materia di acque minerali e termali con il
riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
57) Comma modificato da
lettera g) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
58) Comma modificato da
lettera k) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
59) Comma modificato da
lettera l) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
60) Comma modificato da
lettera m) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
61) Comma modificato da
lettera n) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
62) Comma modificato da
lettera h) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
63) Comma modificato da
lettera o) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
64) Comma modificato da lett.
a) comma 2 art. 7 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
ha sostituto le parole: “all’unità locale
socio-sanitaria” con le seguenti: “al Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda ULSS”.
(
66) Comma modificato da
lettera p) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
67) Comma modificato da
lettera p) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
68) Comma modificato da
lettera q) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
73) Comma modificato da
lettera r) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
80) Comma modificato da
lettera s) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
81) Comma modificato da
lettera i) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
82) Comma modificato da
lettera t) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
83) Comma modificato da comma
1 art. 14
legge
regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito le parole:
“al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il
dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra
struttura regionale e l’Ulss” con le seguenti: “alla
struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e
all’azienda Ulss”. In precedenza comma modificato da comma 6
art. 20
legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(
84) Comma così
modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “da lire 5.000.000 a lire
15.000.000” con le parole “da euro 50.000,00 a euro
150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro
15.000,00 per le acque termali.”.
(
85) Comma così
sostituito da comma 2 art. 4
legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “di lire da 6.000.000 a
20.000.000” con le parole “da euro 60.000,00 a euro
200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro
20.000,00 per le acque termali.”.
(
86) Comma così
sostituito da comma 3 art. 4
legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “di lire da 6.000.000 a
20.000.000” con le parole “da euro 60.000,00 a euro
200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro
20.000,00 per le acque termali.”.
(
87) Comma così
sostituito da comma 4 art. 4
legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “di lire da 2.000.000 a
6.000.000” con le parole “da euro 20.000,00 a euro 60.000,00
per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00
per le acque termali.”.
(
88) Comma modificato da
lettera l) comma 2 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con
il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali.
(
89) Comma modificato da
lettera u) comma 1 art. 18
legge regionale 28 settembre 2021, n. 29
che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento
alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e
termali.
(
91) Comma modificato da comma
2 art. 15
legge
regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito le parole:
“I dispositivi suddetti” con le parole: “I dispositivi
di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 17”.
(
104)Vedi anche comma 2
art. 5
legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 30 ai sensi del quale: “2. Al
fine di verificare la compatibilità dell’utilizzo della
risorsa geotermica con quello prevalente di natura termale, per il
triennio 2024-2026, sono stanziati euro 230.000,00 complessivi per il
ripristino e aggiornamento della rete di monitoraggio della risorsa del
Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE).”
(
107) L'articolo 48 comma 1
della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 subdelega alle province le funzioni
di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse
geotermiche su terraferma.
(
108) Articolo inserito da
comma 2 art. 52
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ,
il comma 4 dell’art. 52
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
stabilisce che: “4. Le ditte già autorizzate
all’imbottigliamento di acque di sorgente per proseguire nella
produzione devono presentare alla Giunta regionale domanda di concessione
di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.”.
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