Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 (BUR n. 128/2018) (Bilancio)
Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 (BUR n. 128/2018) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
Art. 1 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di
competenza per euro 17.407.795.275,84 e di cassa per euro
21.803.765.954,97 e autorizzati impegni di spesa per euro
17.407.795.275,84 e pagamenti per euro 21.803.765.954,97 in
conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese
allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di
competenza per euro 15.815.630.727,01 e autorizzati impegni di spesa per
euro 15.815.630.727,01 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2021 sono previste entrate di
competenza per euro 16.080.060.337,24 e autorizzati impegni di spesa per
euro 16.080.060.337,24 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al
bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al
bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1) (
1) ;
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7) (
2) ;
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato
8)(
3) ;
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
(Allegato 9);
j) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 10);
k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato
11);
l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(Allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste (Allegato 13);
n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o
ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2019 e
quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi
del comma 2 bis dell’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” (Allegato 14) (
4)
;
o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
(Allegato 15);
p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(Allegato 16).
Art. 3 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40,
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. In applicazione dell’articolo 40,
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, è autorizzata nell’anno 2019 la contrazione di
mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel
rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto
recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far
fronte ad effettive esigenze di cassa, per l’importo di euro
1.059.223.371,63 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per
finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di
amministrazione 2018 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con
legge di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 sulla base
delle risultanze definitive del rendiconto 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 57.096.808,17 e trova riscontro di
copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di
previsione 2019-2021 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per spese d’investimento
specifiche.
1. Per l’attuazione di spese
d’investimento specifiche, nel triennio 2019-2021 è
autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre
forme di indebitamento, per l’importo complessivo di euro
69.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto
dalla
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da
16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto
dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché
all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui,
prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1
non può essere superiore ad euro 40.000.000,00 nel 2019, euro
14.500.000,00 nel 2020 ed euro 14.500.000,00 nel 2021.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto
anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti
(BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 2.036.700,19 per il 2020 e in euro
2.823.206,48 per il 2021, e trova riscontro di copertura per gli esercizi
2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021
(Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Attuazione del Titolo
II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2019, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 6 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti
destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
(Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è
determinato in euro 1.935.000,00 per l’esercizio 2019, euro
2.000.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 1.000.000,00 per
l’esercizio 2021.
1 bis. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è
determinato in euro 1.085.000,00 per l’esercizio 2019, in euro
1.300.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 650.000,00 per
l’esercizio 2021. (
5)
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
(
1) Allegato 1 modificato da
Allegato 7 di cui al comma 3 art. 4 della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42
che ha aggiornato e sostituito gli elenchi “Interventi autonomi
programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa
corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli
anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi vincolati programmati per spese
di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per gli anni
2019, 2020 e 2021, “Interventi autonomi programmati per spese di
investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per
gli anni 2019, 2020 e 2021, e “Interventi autonomi programmati per
spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente del fondo
sanitario regionale” per gli anni 2019 e 2020.
In precedenza modificato da Allegato 5 della
legge regionale 19 giugno 2019, n. 22 che
ha integrato gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese
di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni
di attività finanziarie” per gli anni 2019, 2020 e 2021,
“Interventi autonomi vincolati programmati per spese di
investimento finanziati con saldo di spesa corrente” per
l’anno 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di
investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’anno
2019.
(
2) Allegato 7 modificato da
Allegati 5 e 6 di cui al comma 2 art. 4 della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 .
In precedenza modificato da Allegato 3 della
legge regionale 19 giugno 2019, n. 22 .
(
3) Allegato 8 modificato da
Allegati 5 e 6 di cui al comma 2 art. 4 della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 .
In precedenza modificato da Allegato 4 della
legge regionale 19 giugno 2019, n. 22 .
(
4) Allegato 14 modificato da
Allegato 4 previsto da comma 1 art. 4 della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 .
In precedenza apportate modifiche da Allegato 2 della
legge regionale 19 giugno
2019, n. 22 .
(
5) Comma aggiunto da comma 4
art. 3 della
legge
regionale 19 giugno 2019, n. 22 .
SOMMARIO