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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 19 giugno 2019, n. 22 (BUR n. 66/2019) (Bilancio)

Legge regionale 19 giugno 2019, n. 22 (BUR n. 66/2019) (Bilancio) [sommario] [RTF]

PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 , dopo le parole: “alla dotazione” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”.
2. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
3. La lettera f ter) dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e l’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 sono abrogati.
Art. 2 - Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 della presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”.
1. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 2 della presente legge.
2. Gli Allegati 7 e 8 di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono modificati come da Allegati 3 e 4 della presente legge.
3. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente” per l’anno 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’anno 2019, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono integrati come da Allegato 5 della presente legge.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 è aggiunto il seguente:
omissis (2)
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DELLA REGIONE DEL VENETO






ALLEGATO 1 “Variazione compensativa dello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021”

ALLEGATO 2 “Variazione all’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45

ALLEGATO 3 “Modifica dell’Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Quadro generale riassuntivo””

ALLEGATO 4 “Modifica dell’Allegato 8 di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio””

ALLEGATO 5 “Integrazione degli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente” per l’anno 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’anno 2019, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45



OMISSIS


Note

(1) Testo riportato al comma 6 art. 4 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
(2) Testo riportato dopo il comma 1 art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 .


SOMMARIO

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