Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)
Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA. ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, n. 39
.(1)
Capo I
Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’
articolo 54, comma 2, lettera a) dello Statuto, in attuazione
di quanto previsto dall’
articolo 49, comma 2, della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”
(d’ora in poi legge regionale), il presente regolamento disciplina:
a) i casi in cui è obbligatorio, ai sensi dell’
articolo 24 della
legge regionale, l’espletamento del bando e la gestione delle
graduatorie per ambiti territoriali sovracomunali, nonché
l’individuazione degli stessi avuto riguardo alla
disponibilità degli alloggi, alla popolazione residente, alle
domande di accesso ed alle caratteristiche del territorio nel rispetto
della
legge
regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina
dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.” e
successive modificazioni;
b) le modalità di acquisizione dell’attestazione ISEE, i
criteri di calcolo dell’ISE-ERP e dell’ISEE-ERP nonché
la definizione e l’aggiornamento del valore di controllo di cui
all’
articolo 27, commi 1, 2 e 4 della legge regionale;
c) le modalità di assegnazione degli alloggi, i punteggi ed i
criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive
del richiedente e del suo nucleo familiare nel rispetto delle indicazioni
di cui all’
articolo 28 della legge regionale;
d) la definizione dei criteri, le modalità di calcolo ed i parametri
numerici per la determinazione dei canoni di locazione, di cui
all’
articolo 36 della legge regionale; , il valore del canone di
locazione massimo nonché dell’indennità di occupazione;
e) la disciplina del subentro nell’alloggio assegnato e
dell’ampliamento del nucleo familiare;
f) le procedure per la formazione del piano della mobilità
obbligatoria o volontaria di cui all’articolo 43 della legge
regionale;
g) le procedure per la definizione dei ricorsi di cui all’
articolo 33, comma 5,
lettera a) della legge regionale;
h) le procedure da porre in essere per il rilascio degli alloggi occupati
senza titolo di cui all’articolo 41 della legge regionale;
i) le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata dei
servizi di cui all’articolo 20 della legge regionale;
j) le procedure per l’alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui all’articolo 48 della legge regionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a tutti i
soggetti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale
pubblica diversi dai comuni e dalle Ater ai sensi del comma 3
dell’
articolo 1 della legge regionale.
Capo II
Bando di concorso e presentazione delle domande
Art. 2 - Adempimenti preliminari alla pubblicazione
dei bandi
1. I comuni entro il 30 aprile, ai fini della programmazione dei bandi,
individuano:
a) la percentuale degli alloggi eventualmente da destinare alle
finalità di cui agli articoli 44 e 46 della legge regionale, fatta
salva la necessaria preventiva autorizzazione regionale ove prevista;
b) la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui
all'
articolo
30 della legge regionale;
c) gli eventuali alloggi da destinare alle finalità di cui
all’
articolo 45 della legge regionale per i quali è
necessario richiedere la preventiva autorizzazione regionale.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il comune e l’Ater devono
individuare, nell'ambito della propria disponibilità, gli alloggi da
destinare alle finalità di cui all'
articolo 29 della
legge regionale, dandone comunicazione alla Prefettura-UTG
territorialmente competente, ai fini dell’approvazione dello
specifico bando e della conseguente graduatoria da parte della
Prefettura-UTG stessa.
Art. 3 - Approvazione e
pubblicazione del bando
1. I comuni, sulla base della rilevazione del fabbisogno abitativo,
indicono entro il 30 settembre di ogni anno il bando per
l’assegnazione degli alloggi.
2. I comuni, sentite le Ater, possono rinviare l’emanazione del
bando dandone comunicazione alla giunta regionale, qualora in relazione
al bando precedente non siano pervenute domande, ovvero, pur essendone
pervenute, non vi siano alloggi da assegnare; in tale ipotesi, la
sopravvenuta disponibilità di alloggi consente di prorogare la
graduatoria approvata ai sensi dell’
articolo 24, comma 1,
della legge regionale fino ad un massimo di due anni dalla sua
pubblicazione.
3. Il bando di selezione è pubblicato sul sito internet del comune
interessato, dell’Ater territorialmente competente dandone
comunicazione alla regione; i comuni e le Ater possono individuare
ulteriori forme di pubblicità aggiuntive che prevedono una più
capillare informazione sul territorio interessato.
4. Per l’assegnazione di alloggi ai sensi dell’
articolo 45 della
legge regionale la Giunta regionale può autorizzare i comuni
all’emanazione di bandi speciali entro 90 giorni dalla richiesta.
5. I comuni possono avvalersi della collaborazione delle Ater per lo
svolgimento delle procedure di selezione mediante bando, previa stipula
della convenzione di cui all’articolo 24, comma 2 della legge
regionale, come disciplinata dall’articolo 5.
Art. 4 - Contenuti del bando
di concorso e modalità di presentazione della domanda
1. Il bando di concorso deve indicare:
a) l’ambito territoriale;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
prescritti dall’
articolo 25 della legge regionale;
c) i punteggi e i criteri di priorità riferiti alle condizioni
soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare;
d) i criteri per la determinazione dei canoni di locazione di cui
all’
articolo 36 della legge regionale;
e) il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta
per la presentazione della domanda e le modalità di presentazione
della stessa;
f) i documenti da produrre contestualmente alla domanda, che non siano
già in possesso o certificabili dal comune o da altre
amministrazioni pubbliche;
g) la durata quinquennale del contratto di locazione;
h) le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra
informazione utile ai fini della partecipazione al bando di concorso;
i) le riserve di cui all’articolo 30 della legge regionale;
j) l’eventuale presenza di riserve ai sensi degli a
rticoli 44,
45 e
46 della legge
regionale.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
3. La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta
regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura
informatica prevista dall’articolo 24, comma 6, della legge
regionale.
4. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1
e 2 dell’articolo 25 della legge regionale da parte del richiedente
e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del
medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono
attestate dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il requisito
di cui al comma 2, lettera e) dell’articolo 25 della legge
regionale deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva
ISEE relativa all’ultima dichiarazione dei redditi di cui
all’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214 ed al
conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione e le
modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE)” nonché del decreto legislativo n. 147/2017
“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà”.
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, comma 2,
lettera c) della legge regionale, s’intende adeguato al nucleo
familiare richiedente, l’alloggio che rispetta i parametri fissati
per l’assegnazione di cui all’articolo 10.
6. In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica non
fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea
presso il comune o presso l’Ater, qualora delegata.
Art. 5 - Convenzione
1. I comuni per lo svolgimento di tutte o parte delle procedure di
selezione possono avvalersi delle Ater, ai sensi dell’
articolo 24, comma 2,
della legge regionale, previa stipula di apposita convenzione a titolo
oneroso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono delegare alle
Ater:
a) la predisposizione del bando;
b) l’istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria
provvisoria anche attraverso l’utilizzo della procedura informatica
di cui all’articolo 24, comma 6, della legge regionale.
3. I comuni possono, altresì, delegare alle Ater gli ulteriori
adempimenti connessi all’assegnazione e alla gestione del proprio
patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Art. 6 - Bandi per ambiti
sovracomunali
1. Nei comuni ove insiste patrimonio alloggiativo di erp non utilizzato
per mancanza di graduatoria o di domande valide gli stessi sono obbligati
a pubblicare un bando sovracomunale comprendente i comuni contermini
appartenenti allo stesso ambito provinciale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il bando è predisposto
avuto riguardo alla disponibilità degli alloggi, alla popolazione
residente, alle domande di accesso ed alle caratteristiche del territorio
nel rispetto della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali” e successive modificazioni.
3. Il bando dovrà essere pubblicato ogni anno in cui si verifichino
le condizioni di cui al comma 1.
4. I comuni possono comunque procedere alla pubblicazione di un bando per
ambito territoriale sovra comunale al fine di ottimizzare la gestione del
patrimonio erp del territorio di riferimento anche in assenza delle
condizioni di cui al comma 1.
5. Per quanto riguarda i contenuti del bando, si applicano le
disposizioni dell’articolo 4 in quanto compatibili.
Capo III
Determinazione dei canoni di locazione e modalità di assegnazione
degli alloggi
Art. 7 - Determinazione canoni di locazione
1. Il canone di locazione di cui all’
articolo 27 della
legge regionale si calcola partendo dal valore dell’equocanone
rivalutato dell’alloggio, come previsto dalla legge 392/1978, e
graduato in funzione della situazione economica del nucleo familiare
sulla base delle seguenti modalità:
a) la situazione economica familiare è individuata dall’ISE
(indicatore della situazione economica) e dall’ ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente), come elaborati dall’INPS,
ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i e del decreto legislativo n. 147/2017
e s.m.i.;
b) al fine di rendere uguali le condizioni economiche di famiglie con
identico reddito, patrimonio e peso della famiglia, i valori ISEE e ISE,
che includono la detrazione per l’affitto, vanno depurati da tale
detrazione, così ricavando gli indicatori ISEE-ERP e ISE-ERP;
c) in caso di eventuali anomalie della situazione economica familiare
risultanti dall’ISEE è effettuata una ulteriore verifica che
consiste nel parametrare l’“ISR” (indicatore della
situazione reddituale della famiglia presente nell’ISEE e da cui si
ottiene l’ISE-ERP) maggiorato della detrazione per l’affitto
di cui alla lettera b) con il “valore dei consumi”,
pubblicato periodicamente dall’ISTAT e articolato per territorio.
Detto valore si ottiene riducendo in modo selettivo i valori delle
categorie di consumo al fine di considerare la minore capacità di
spesa delle famiglie in difficoltà, come illustrato
nell’allegata tabella 1. I consumi sono calcolati applicando pesi
diversi alle famiglie la cui situazione di indigenza è accertata dai
servizi sociali del comune di residenza rispetto alle altre famiglie non
assistite;(
2)
d) qualora, a seguito della verifica di cui alla lettera c), l’ISR
sia inferiore al valore dei consumi, si ricalcolano gli indicatori
ISEE-ERP e ISE-ERP sostituendo all’ISR il valore dei consumi;
e) l’equocanone del comma 1 va moltiplicato per una percentuale che
varia ed è graduata in funzione dell’ISEE-ERP, come indicato
nell’allegata tabella 1 ottenendo in tal modo l’equocanone
personalizzato.
2. Al fine di assicurare la congruità dei canoni rispetto al valore
di mercato, si ricorre alla banca dati OMI [1] che in funzione dello
stato di conservazione dell’immobile, consente di individuare il
valore più appropriato, secondo la seguente metodologia:
a) si determina il valore a metroquadro in funzione dello stato di
conservazione dell’immobile come illustrato nell’allegata
tabella 1;
b) si moltiplica il valore a metroquadro per la superficie convenzionale
dell’alloggio, ottenendo il valore massimo OMI di affitto che
più si avvicina al valore di mercato;
c) ottenuto il valore massimo OMI, lo stesso viene diviso per la
percentuale massima di equo canone per supero limite per l’accesso,
come da allegata tabella 1, ottenendo il valore base OMI;
d) se l’equocanone dell’alloggio, come calcolato ai sensi
della legge 392/1978, è inferiore al valore base OMI, si sostituisce
tale ultimo valore all’equocanone e si procede al calcolo del
canone con il procedimento illustrato al comma 1, lett. e);
e) se l’equocanone personalizzato è superiore al valore
massimo OMI, si sostituisce l’equocanone personalizzato con detto
valore massimo OMI;
f) qualora non si verifichino le situazioni di cui alle lettere d) od e),
il valore del canone è quello derivante dal comma 1.
3. Al fine di tutelare i soggetti più deboli ed evitare
morosità causate da insufficiente capacità economica, si
confronta il valore dell’equocanone come risultante dal comma 2,
con il canone massimo che la famiglia è in grado di sopportare,
calcolato nel seguente modo:
a) si individua la percentuale di ISE–ERP da destinare a pagamento
del canone, graduandola in funzione della fascia di ISEE-ERP, come
indicato nell’allegata tabella 1. Detta percentuale si applica
all’ISE-ERP, ottenendo in tal modo il canone sopportabile;
b) il canone effettivamente applicato è il minore fra il canone
sopportabile ragguagliato a mese e quello calcolato secondo il
procedimento risultante dal comma 2.
3 bis. In caso di applicazione del canone forzato all’OMI Massimo,
il valore del canone è ridotto del 10 %. (
3)
4. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione
utile ai fini del calcolo del canone di cui al presente articolo, si
applica il valore massimo derivato dalla banca dati OMI aumentato del
10%.
5. Fatto salvo il canone minimo previsto all’
articolo 36, comma 2
della legge regionale, la differenza fra tale canone minimo e il canone
determinato ai sensi del presente articolo, è posta a carico del
fondo di solidarietà di cui all’
articolo 47 della
legge regionale.
5 bis. L’eventuale opzione per l’imponibilità Iva da
parte dell’Ente proprietario non incide sul canone effettivamente
dovuto dall’assegnatario. (
4)
6. La Giunta regionale provvede periodicamente all’aggiornamento
dei dati riportati nell’allegata tabella 1, anche sulla base delle
variazioni derivanti dalle banche dati pubbliche.
6 bis. In presenza di particolari situazioni socio – economiche
ritenute meritevoli di particolare attenzione, la Giunta regionale
può provvedere all’introduzione di specifiche disposizioni
volte al contenimento, anche in via transitoria o sperimentale, dei
canoni da applicare.(
5)
Art. 8 - Condizioni per
l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’assegnazione degli
alloggi
1. La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica è formata sulla base dei seguenti punteggi
attribuiti alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del
suo nucleo familiare, definite dall’
articolo 28 della
legge regionale.
2. Con riferimento alle condizioni soggettive:
a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base
dell’indicatore ISEE-ERP: indicatore ISEE-ERP da 2000,00 a
10.000,00 - punti da 5 a 1; da 00,00 a 2000,00 punti 5;
b) presenza di persone anziane di età compresa fra anni 65 e anni 75
- punti da 1 a 3. Oltre i 75 anni punti 3;
c) presenza di persone con disabilità:
1) presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai
due terzi - punti 3;
2) presenza di persone portatrici di handicap ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92 - punti 5;
Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.
d) genitore solo con figli a carico:
1) per figli minorenni da 1 a 3 - punti da 2 a 5. Oltre i tre figli punti
5;
2) per figli maggiorenni da 1 a 3 - punti da 1 a 3. Oltre i tre figli
punti 3;
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano
contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla
legge 20 maggio 2016, n. 76 da non oltre tre anni dalla data di
pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l’unione civile o
la convivenza avvenga prima dell’assegnazione dell’alloggio:
1) senza figli - punti 3;
2) con figli minori di età inferiore a quattro anni - punti 7;
3) con figli minori di età superiore a quattro anni - punti 5;
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto da dieci a
trenta anni - punti da 2 a 7. Oltre i trenta anni punti 7;
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per
stabilirvi la residenza – punti 2;
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli
ultimi dieci anni da 1 a 5 anni – punti da 1 a 5.
3. Con riferimento alle condizioni oggettive:
a) condizioni abitative improprie dovute a:
1) dimora procurata a titolo precario dall’assistenza pubblica
debitamente certificata dall’ente che ha assegnato la dimora -
punti 10;
2) coabitazione con altro o più nuclei familiari - punti 1;
3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore
di handicap motorio – punti 2;
4) sovraffollamento, documentato da certificato dell’autorità
competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione
del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se
inferiore a mq 14) - punti da 2 a 4;
5) alloggio antigienico - punti 2;
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non
intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di
morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra
condizione che renda impossibile l’uso dell’alloggio,
debitamente documentate - punti 12;
c) mancanza di alloggio da almeno un anno - punti 14.
4. Il Comune può stabilire ulteriori condizioni, in relazione a
fattispecie diverse da quelle previste dal presente articolo, con
riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, per
le quali assegnare un punteggio da 1 a 8.
5. L’antigienicità dell’alloggio del comma 2, lett. a),
punto 5), sono certificate dalla competente autorità secondo quanto
previsto dall’articolo 7, primo comma, n. 4), lettera b), del
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e sue modifiche ed integrazioni,
purché tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno
dalla data di pubblicazione del bando.
6. I punteggi che variano da un minimo ad un massimo in un intervallo di
valori, si calcolano proporzionalmente in funzione del valore posseduto
dal richiedente, arrotondando il punteggio ottenuto alla seconda cifra
decimale.
Art. 9 - Istruttoria della
domanda e formazione della graduatoria
1. I comuni che hanno indetto il bando, o l’Ater qualora delegata,
procedono all’istruttoria delle domande e alla formazione della
graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del
bando.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di 60 giorni
per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da
un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando,
pervenga un numero di domande superiore a 300.
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio,
sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa
situazione economica; in caso di parità anche della situazione
economica, prevale la domanda con data di invio anteriore.
4. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del
nucleo familiare del richiedente si fa riferimento a quanto stabilito
dall’
articolo 27, comma 4, della legge regionale e
dall’
articolo 7, comma 1, lett. c).
5. Entro 10 giorni dall’approvazione da parte del comune, la
graduatoria provvisoria è pubblicata per trenta giorni consecutivi;
la graduatoria deve essere completa dell'indicazione del punteggio
conseguito, delle domande dichiarate inammissibili con le relative
motivazioni, nonché dell'indicazione dei modi e dei termini per
ricorrere alla commissione alloggi prevista dall’
articolo 33 della
legge regionale.
6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli
interessati possono presentare ricorso alla commissione alloggi. Il
ricorso è depositato presso l’Ater ove è istituita la
commissione e del deposito è data comunicazione al comune
interessato.
7. La commissione alloggi assume le decisioni sui ricorsi entro sessanta
giorni dal ricevimento del ricorso e le trasmette al comune che provvede
alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva entro quindici
giorni dal ricevimento delle decisioni.
8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse
modalità della graduatoria provvisoria.
9. In pendenza di particolari e complessi accertamenti relativamente ai
requisiti di accesso dell’
articolo 25 della legge regionale, i richiedenti sono
comunque collocati provvisoriamente in graduatoria, fermo restando che,
dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria
provvisoria può essere modificata.
Art. 10 - Modalità di
assegnazione degli alloggi
1. All’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, sulla base
della graduatoria, provvede l’ente proprietario o delegato, previa
verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della
legge regionale.
2. L’assegnazione è effettuata mediante la procedura
informatica di cui all’
articolo 24, comma 6, della legge regionale sulla base
degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi
disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle
caratteristiche degli alloggi, nel rispetto dei seguenti parametri:
Numero componenti
|
Superficie utile minima
|
Superficie utile massima
|
Numero camere max
|
1
|
28
|
45
|
1
|
2
|
45,01
|
65
|
2
|
3
|
65,01
|
75
|
2
|
4
|
75,01
|
80
|
3
|
5
|
80,01
|
95
|
3
|
6 o più
|
oltre 95
|
|
4 o più
|
3. Nell’assegnazione effettuata secondo i parametri di cui al comma
2, dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i
seguenti criteri:
a) alloggio con una camera da letto: 1 persona oppure una coppia (coniugi
o coppia conviventi);
b) alloggio con due camere da letto: due persone se composto da adulto
con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppia convivente,
oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se
superiore a mq 65 utili;
c) alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65
utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.
4. Qualora fossero disponibili per l’assegnazione più alloggi
idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta
altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al
canone ed alle spese accessorie.
5. Possono essere effettuate assegnazioni in deroga ai parametri del
presente articolo nei casi di presenza di handicappati gravi o di
particolari condizioni degli assegnatari oppure nelle ipotesi di
eventuali richieste di cambio dell’alloggio al momento
dell’assegnazione, purché la deroga consenta, a giudizio
dell’ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della
razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico.
Art. 11 - Modalità di
assegnazione degli alloggi riservati
1. Le percentuali di riserva previste dal bando sono determinate ai sensi
dell’articolo 2. Il numero degli alloggi riservati si ottiene
applicando l’arrotondamento all’unità superiore, a
partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza
tra le riserve.
2. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria
generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei
familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal
bando, secondo le caratteristiche strutturali dell’alloggio (numero
di vani e superficie utile), fino all’esaurimento del numero di
alloggi riservati.
3. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l’ente proprietario o
delegato procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria
generale sulla base dei criteri ordinari.
Articolo 12 - Scelta e
consegna degli alloggi
1. L’ente proprietario o delegato, una volta effettuata la verifica
dei requisiti di cui all’
articolo 25 della legge regionale, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, invita i richiedenti utilmente
collocati nella graduatoria definitiva e fissa il giorno per la scelta e
l’accettazione dell’alloggio. In caso di mancata
presentazione ingiustificata l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
2. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare
all’alloggio proposto per gravi e documentati motivi, considerata
altresì l’onerosità delle spese accessorie in rapporto
alla condizione economica del nucleo familiare, senza perdere la
posizione ottenuta in graduatoria; in assenza di gravi e documentati
motivi i richiedenti sono esclusi dalla graduatoria con perdita del
punteggio per anzianità di collocazione in caso di partecipazione a
bandi futuri per l’assegnazione di alloggi.
3. Effettuata l’accettazione dell’alloggio, l’ente
proprietario o delegato, entro trenta giorni procede alla stipulazione
del contratto e alla consegna dell’alloggio.
4. L’alloggio deve essere occupato entro trenta giorni dalla
consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se si tratta di lavoratore
emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi dall'ente proprietario o
delegato a seguito di motivata istanza a pena di decadenza ai sensi
dell’
articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale.
Articolo 13 - Utilizzo
provvisorio di alloggi riservati per situazioni di emergenza
abitativa
1. Nell’ambito degli alloggi riservati per le sistemazioni
provvisorie di cui all’articolo 44 della legge regionale, previa
verifica si applicano i seguenti criteri:
a) per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’
articolo 25 della
legge regionale, la durata non può comunque eccedere un anno,
eventualmente prorogabile, purché permangano i citati requisiti
dell’articolo 25 e sempre che sia stata presentata domanda ai sensi
dell’articolo 4;
b) per i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo
25 della legge regionale, la durata non può eccedere l’anno,
prorogabile esclusivamente per un anno.
2. La sistemazione provvisoria di cui al comma 1 è mantenuta
purché non si verifichino le cause di annullamento o di decadenza
dall’assegnazione dall’alloggio di cui agli
articoli 31 e
32 della
legge regionale, previa verifica annuale della sussistenza del bisogno,
certificata dai competenti uffici del comune.
3. Il comune e gli enti proprietari provvedono alle verifiche e al
rilascio della documentazione di cui ai commi precedenti almeno trenta
giorni prima della scadenza annuale del contratto al fine di consentirne
la proroga.
Articolo 14 - Disciplina
dell’ampliamento del nucleo familiare titolare
dell’assegnazione
1. L’ampliamento del nucleo familiare titolare
dell’assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, deve
essere autorizzato dall’ente proprietario o dall’ente
delegato, previa presentazione di apposita domanda da parte
dell’assegnatario.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ente
proprietario o l’ente delegato accerta per il nuovo componente il
possesso dei requisiti di cui all’
articolo 25, comma 2,
lett. b), c), d) e f) della legge regionale.
3. L’ampliamento del nucleo familiare è possibile per i
soggetti di cui all’
articolo 26 della legge regionale nonché per le
seguenti ipotesi:
a) affido di minore;
b) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei
soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 36 della legge 76/2016,
dell’assegnatario, già componenti del nucleo medesimo, che
abbiano abbandonato l’alloggio;
c) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato
l’alloggio.
4. L’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo
componente autorizzato, diritto ad un eventuale subentro con relativa
applicazione della normativa per la gestione degli alloggi secondo quanto
previsto dall’articolo 16 e comporta l’adeguamento del canone
sulla base dell’ISEE-ERP del nuovo nucleo familiare di cui
all’articolo 7. A tal fine entro 60 giorni
dall’autorizzazione di cui al comma 1, l’assegnatario
provvede a rendere disponibile la dichiarazione ISEE del nucleo familiare
ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE si applica
l’indennità di cui all’articolo 17, comma 12.
5. In caso di diniego all’ampliamento, l’ente proprietario o
l’ente gestore intima all’assegnatario il ripristino entro 30
giorni della situazione di regolare conduzione dell’alloggio.
Articolo 15 - Disciplina del
subentro nella domanda
1. In caso di decesso del richiedente dopo la presentazione della domanda
di assegnazione, subentrano nella domanda i componenti del nucleo
famigliare indicati nella medesima domanda secondo il seguente ordine:
a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 76/2016; conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1
comma 36 della legge 76/2016 anagraficamente conviventi da almeno due
anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso;
b) figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati;
c) ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado
anagraficamente conviventi da almeno due anni prima della data di
pubblicazione del bando di concorso.
Articolo 16 - Disciplina del
subentro nell’assegnazione o nell’alloggio
1. In caso di decesso dell’assegnatario o in caso di abbandono
dell’alloggio, il diritto al subentro può essere esercitato
dai seguenti soggetti, purché sia verificata la presenza dei
requisiti di accesso di cui all’
articolo 25 della
legge regionale ed in assenza delle cause che determinano
l’annullamento o la decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale,
secondo l’ordine indicato dall’
articolo 26 della
legge regionale medesima:
a) dai componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 26 della
legge regionale che, fin dall’assegnazione, abbiano convissuto
continuativamente con l’assegnatario fino al momento del suo
decesso o abbandono dell’alloggio, come dimostrato da documento
anagrafico;
b) da coloro che, successivamente all’assegnazione, sono entrati a
far parte del nucleo familiare per accrescimento naturale e per
ampliamento del nucleo stesso, autorizzati secondo l’articolo 14,
nel rispetto dei criteri e dell’ordine di seguito indicati:
1) nel caso di rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del
coniuge dell'assegnatario, già componente del nucleo medesimo, che
abbia abbandonato l'alloggio e la riconciliazione risulti da idoneo atto
conforme alla vigente normativa;
2) nel caso di rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia
abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui, al momento del subentro,
il figlio possa documentare con apposito certificato anagrafico la sua
permanenza nel nucleo da almeno due anni; il rientro nell’alloggio
per i primi due anni non dà diritto al subentro;
3) nel caso dei soggetti di cui all’articolo 26, comma 2, della
legge regionale, purché gli stessi possano dimostrare una convivenza
nell’alloggio di almeno due anni prima della data del decesso o
dell’abbandono.
2. In caso di separazione, di divorzio, di scioglimento del matrimonio,
di cessazione degli effetti civili per altre cause, di cessazione della
convivenza more uxorio, l’ente proprietario o l’ente delegato
provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione
uniformandosi alla decisione del giudice.
3. In caso di cessazione della convivenza di fatto è data
priorità al convivente affidatario dei figli minori, di fatto o per
effetto di provvedimento del tribunale dei minori.
4. Ai fini del requisito di cui all’articolo 25, comma 2, lett. e),
della legge regionale la verifica è effettuata alla data di
riassegnazione dell’alloggio o stipulazione/voltura del contratto
di locazione.
5. L’eventuale provvedimento di diniego al subentro deve riportare
l’indicazione del termine per il rilascio dell’alloggio, che
non può essere comunque superiore a sei mesi.
Articolo 17 - Disciplina
dell’ospitalità temporanea autorizzata e della
coabitazione
1. Qualora l’assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore
ai trenta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno
solare, presenta istanza all’ente proprietario o delegato prima che
l’ospitalità abbia inizio.
2. L’ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza
l’ospitalità previa verifica dell’assenza di
morosità o dell’assenza di condizioni di sovra utilizzo
dell’alloggio come definite dall’articolo 10.
3. L’ospitalità è ammessa esclusivamente per un periodo
non superiore a due anni, eventualmente prorogabili se
l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche
prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela o
affinità, o giustificata da altro valido motivo.
4. L’ente proprietario o l'ente delegato provvede ad integrare il
canone di locazione con un’indennità di occupazione annua pari
al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata,
derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, con
un minimo di 40 euro mensili.
5. L’ente proprietario o delegato può procedere alla revoca
del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati
motivi.
6. La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né
alcun diritto al subentro.
7. È ammessa la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo
familiare assegnatario che prestino attività lavorativa di
assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare purché legate
allo stesso da rapporti di lavoro o di impiego.
8. La coabitazione è autorizzata dall'ente proprietario o delegato,
entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta da parte
dell’assegnatario completa di adeguata documentazione relativa al
rapporto di lavoro o di impiego, previa verifica di assenza di
morosità o di assenza delle condizioni di sovra utilizzo
dell’alloggio come definite dall’articolo 10.
9. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo
familiare dell'assegnatario e, pertanto, non produce effetti al fine del
subentro o dell'applicazione dell'indennità di occupazione.
10. Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di
lavoro o impiego deve essere comunicato all'ente proprietario o delegato
e comporta la cessazione della coabitazione nonché
l’allontanamento dall’alloggio del soggetto terzo.
11. Se l’ente proprietario o l'ente delegato accerta la presenza di
un soggetto non autorizzato, diffida l'assegnatario ad allontanare il
soggetto entro quindici giorni, decorsi i quali si applicano le sanzioni
di cui all’
articolo 40 della legge regionale.
12. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in tutti gli altri casi di
ospitalità non autorizzata è dovuta una indennità di
occupazione pari al valore massimo derivato dalla banca dati OMI
aumentato del 20%.
Articolo 18 - Procedimento
di esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione
1. Nelle fattispecie di cui all'
articolo 31 della legge regionale l’ente
proprietario o delegato a seguito di verifica delle cause di esclusione,
avvia il procedimento in contraddittorio con l'interessato assegnandogli
un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di
controdeduzione scritte e documenti.
2. Decorso detto termine, l'ente richiede il parere della commissione di
cui all'
articolo
33, comma 5, lett. b) della legge regionale, alla quale invia tutta
la documentazione relativa all'accertamento e le controdeduzioni
dell'interessato, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
della citata documentazione e controdeduzioni.
3. La commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione
integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando all'ente
un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere.
4. La commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
citata documentazione e controdeduzioni.
5. L’ente provvede all’esclusione dalla graduatoria o
all’annullamento dell’assegnazione entro trenta giorni dal
ricevimento del parere obbligatorio, comunicandolo all’interessato
con raccomandata.
Articolo 19 - Procedimento
di dichiarazione della decadenza dall'assegnazione
1. Nei casi previsi dall’
articolo 32, comma 1, della legge regionale,
l’ente proprietario o delegato avvia il procedimento di decadenza
dall’assegnazione in contraddittorio con l'interessato
comunicandogli le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti e
assegnandogli un termine non superiore ai trenta giorni per la
presentazione di controdeduzioni scritte e documentali.
2. Decorso detto termine, l'ente richiede il parere della commissione di
cui all'
articolo
33, comma 5, lett. b) della legge regionale, alla quale invia tutta
la documentazione relativa all'accertamento e le controdeduzioni
dell'interessato, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
della citata documentazione e controdeduzioni.
3. La commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione
integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando all'ente
delegato un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere
4. La commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della
citata documentazione e controdeduzioni.
5. L’ente provvede alla dichiarazione di decadenza
dall’assegnazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere
obbligatorio di cui all'articolo 33 della legge regionale, comunicandola
all’interessato.
Articolo 20 - Rilascio
dell'alloggio
1. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione e il provvedimento
di decadenza dall'assegnazione:
a) comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determinano l’obbligo per l'assegnatario del rilascio
dell’alloggio in un termine non eccedente i dodici mesi (
6), salvo che la legge disponga altro
termine;
c) costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e
di chiunque occupi l’alloggio e non sono soggetti a graduazioni o
proroghe.
2. Gli assegnatari devono liberare l’alloggio da persone e da cose
nel termine loro assegnato dal provvedimento di cui al comma 1. Restano a
loro carico, oltre le somme dovute a qualunque titolo e non corrisposte,
anche i canoni e le quote accessorie che maturino fino all'effettiva
riconsegna dell’alloggio, fermo restando in ogni caso la rivalsa
dell’ente proprietario o delegato per danni e spese comunque
sostenute.
3. In caso di recupero forzoso dell’alloggio l’ente procede
in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria.
Articolo 21 -
Mobilità
1. Al fine di consentire agli assegnatari di accedere alla mobilità
di cui all’articolo 43 della legge regionale, gli enti proprietari
emanano appositi bandi, anche di concerto tra loro.
2. Le domande degli assegnatari interessati alla mobilità volontaria
indirizzate agli enti proprietari, sono corredate dalle motivazioni, dai
dati anagrafici, nonché da quelli relativi alla situazione economica
del nucleo familiare.
3. Gli enti proprietari comunicano agli interessati utilmente collocati
in graduatoria l’alloggio che si propone per il cambio. Entro
quindici dal ricevimento della comunicazione gli assegnatari possono
presentare opposizioni all’ente proprietario o delegato che, entro
quindici giorni dal ricevimento, le esamina e decide in ordine alle
stesse in via definitiva.
4. La mancata accettazione del cambio dell’alloggio disposto in via
definitiva comporta per l’assegnatario interessato alla
mobilità volontaria la perdita del diritto al cambio, fatto salvo il
diritto di partecipare a successivi programmi di mobilità.
5. Gli enti proprietari, anche di concerto tra loro, possono predisporre
un piano di mobilità obbligatoria per le finalità di cui
all’
articolo 43, commi 2 e 5 della legge regionale.
6. La mancata accettazione dell’assegnatario soggetto a
mobilità obbligatoria comporta la decadenza e la risoluzione del
contratto.
7. Nel caso di mobilità obbligatoria l’ente proprietario o
delegato può concorrere alle spese di trasloco.
8. Su richiesta degli interessati sono comunque consentiti cambi
consensuali tra assegnatari con l’autorizzazione dell’ente
proprietario o delegato, previa verifica dell’assenza delle cause
che determinano l’annullamento o la decadenza
dall’assegnazione di cui agli
artt. 31 e
32 della legge
regionale.
9. L’ente proprietario o delegato, motivando adeguatamente,
può autorizzare cambi di alloggio in deroga alla disciplina
contenuta nel presente articolo qualora, dovendo far fronte a casi di
particolare gravità e urgenza, i tempi necessari per
l’espletamento della regolare procedura possono arrecare
pregiudizio all’assegnatario o all’ente proprietario o
delegato.
Articolo 22 - Occupazione
senza titolo degli alloggi
1. Ai fini dell’applicazione dell’
articolo 41 della
legge regionale l’ente proprietario o delegato diffida chi risulta
essere occupante senza titolo di un alloggio al rilascio
dell’alloggio stesso ed assegna il termine di quindici giorni per
la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Decorso tale termine l’ente proprietario o l’ente delegato
adotta il provvedimento di occupante senza titolo e intima il rilascio
dell’alloggio entro un termine, applicando l’indennità
di occupazione di cui all’
articolo 17, comma 12, nonché la sanzione
pecuniaria di cui all’articolo 41 della legge regionale.
3. L’intimazione al rilascio costituisce titolo esecutivo e non
è soggetta a graduazioni o proroghe.
4. L’ente proprietario o l’ente delegato provvede al recupero
forzoso dell’alloggio in via amministrativa ovvero con ricorso
all’autorità giudiziaria.
5. Ai fini dell’applicazione dell’indennità di
occupazione di cui al comma 2 rientra tra gli occupanti senza titolo
anche l’assegnatario decaduto dall’assegnazione ai sensi
dell’articolo 32 della legge regionale o al quale non è stato
rinnovato il contratto per la mancanza dei requisiti di cui
all’
articolo 34 comma 1, lett. a) e b), della legge regionale
medesima.
Art. 22 bis - Rinnovo del
contratto di locazione. (7)
1. Alla naturale scadenza del contratto di locazione, qualora non si
siano ancora concluse le procedure amministrative di verifica della
sussistenza delle condizioni per il rinnovo del contratto ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale, l'assegnatario dell'alloggio, per
il periodo di permanenza nello stesso, è tenuto a corrispondere una
somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla scadenza del
contratto.
2. Accertata la sussistenza delle condizioni per il rinnovo previste
dall'articolo 34 della legge regionale, il contratto di locazione è
rinnovato per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di naturale
scadenza. Le somme corrisposte dall'assegnatario ai sensi del comma 1
sono imputate a canoni.
3. In caso di mancato rinnovo del contratto per mancanza delle condizioni
previste dalla legge regionale, quanto corrisposto dalla data di naturale
scadenza del contratto ai sensi del comma 1 è considerato ai fini
dell'indennità di occupazione di cui all'articolo 22, comma 5.
Capo IV
Aggregazione dei servizi aziendali
Articolo 23 - Aggregazione e convenzioni
1. Al fine di razionalizzare alcune specifiche attività e garantire
una maggior efficienza e il contenimento della spesa, le Ater,
privilegiando le competenze e le professionalità rinvenibili al
proprio interno, procedono all’aggregazione dei servizi aziendali
mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.
2. Possono costituire oggetto di convenzione per la gestione in forma
associata i seguenti servizi:
a) progettazione,
b) gestione delle gare di appalto per l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere,
c) gestione dei contenziosi ed altre attività di natura legale,
d) controllo patrimoniale e reddituale dell’utenza,
e) obblighi ed adempimenti amministrativi in ordine alle tematiche
dell’anticorruzione e della trasparenza,
f) formazione,
g) gestione del sistema qualità,
h) servizi per l’elaborazione del trattamento economico spettante
alle risorse umane aziendali.
3. L’aggregazione dei servizi può avvenire con
l’accentramento di uno o più servizi:
a) in un’unica Ater,
b) in più Ater.
4. Nella convenzione, tra Ater fornitrice ed Ater fruitrice del servizio,
devono essere esplicitati:
a) lo scopo dell’accordo;
b) l’analitica delega di attività;
c) i costi del servizio;
d) modalità e tempi di attuazione di ogni singolo processo
strumentale all’erogazione del servizio, puntualmente individuati.
5. L’accordo tra le Ater aderenti alla convenzione deve essere
rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai
partecipanti, che hanno l’obbligo di perseguirlo come compito
principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali
delle Ater coinvolte e deve individuare la divisione dei compiti e
l’attribuzione di reciproche responsabilità tra Ater
fornitrice ed Ater fruitrice del servizio.
Articolo 24 - Costi del
servizio
1. Le Ater aderenti alla convenzione devono disciplinare le modalità
di registrazione e di rendicontazione periodica dei costi diretti e
indiretti del servizio da ciascuna erogato. La contabilizzazione di tutti
i movimenti finanziari inerenti il servizio oggetto di convenzione,
è strumentale alla quantificazione delle somme da corrispondere
all’Ater fornitrice, che devono configurarsi come mero ristoro
delle spese sostenute.
2. I corrispettivi di ristoro dei servizi intercorsi fra le Ater possono
trovare, in coerenza con la vigente normativa fiscale, meccanismi di
compensazione o di regolamentazione contabile dei flussi attivi e
passivi.
Capo V
Procedure di alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Alienazione alloggi
1. L’alienazione degli alloggi di cui all’
articolo 21, comma 1,
della legge regionale, è effettuata con le procedure di cu
all’
articolo 48, comma 6 della citata legge regionale ed è
subordinata all’autorizzazione della Giunta regionale, previo
parere della Commissione consiliare permanente da rendersi entro trenta
giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi dell’
articolo 2, comma 1,
lett. j) e comma 2 della legge regionale.
2. Al fine dell’autorizzazione di cui al comma 1, gli enti
proprietari presentano una proposta di Piano di vendita degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di durata quinquennale.
3. Nell’individuazione del patrimonio alienabile da inserire nel
piano di vendita, gli enti proprietari tengono conto dei seguenti
criteri:
a) alloggi in immobili già parzialmente alienati;
b) alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di
manutenzione straordinaria o recupero o comunque, con priorità per
gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
c) alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che
l’alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico
del territorio;
d) alloggi in immobili situati in località ove la gestione
dell’ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.
4. Nel piano di vendita non possono essere inclusi alloggi che sono stati
oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari
nell’ultimo quinquennio; gli alloggi situati in zone di particolare
pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari
situazioni adeguatamente motivate.
5. In caso di esaurimento del Piano di vendita prima della scadenza
quinquennale, l’ente proprietario o delegato può procedere
all’approvazione di un nuovo Piano da sottoporre alla prescritta
autorizzazione regionale. Il piano di vendita può essere
altresì modificato, in aumento o diminuzione, in presenza di
comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne
la scadenza.
6. Le modifiche, in aumento o in diminuzione, potranno riguardare, di
norma:
a) alloggi per i quali siano state esperite tutte le procedure di vendita
e le stesse si siano concluse con esito negativo.
b) alloggi per i quali vengono programmati interventi di recupero e/o
manutenzione straordinaria da realizzare anche con l’utilizzo di
finanziamenti statali, regionali o fondi comunitari;
c) alloggi ubicati in comparti soggetti a programmi di riqualificazione o
rigenerazione urbana.
7. Gli alloggi inseriti nel piano di vendita sono oggetto di proposta di
acquisto formulata dagli enti proprietari agli assegnatari/acquirenti,
completa di tutti gli elementi del contratto di compravendita tra cui
l’indicazione della percentuale di riduzione e del relativo prezzo
definitivo, le opzioni in merito alle modalità di pagamento del
corrispettivo, nonché il termine per l’accettazione della
medesima.
8. Agli assegnatari che non intendono procedere all’acquisto è
comunque mantenuta la permanenza nell’alloggio ERP.
9. Entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione dei piani di vendita,
i comuni e le Ater trasmettono alla struttura regionale competente, il
monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
ALLEGATI OMESSI
La Tabella 1 “Valori calcolo canone” è sostituita come
da comma 1, articolo 2 del
regolamento regionale 19 dicembre 2019, n.
4
Note
SOMMARIO