Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (BUR n. 35/2012)
Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (BUR n. 35/2012) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione, dell’articolo 14, commi 28 e 30, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in
armonia con la programmazione regionale prevista dalla
legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 , (
1) valorizza
ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i comuni,
promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle
convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare
l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei
servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo,
la dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio
associato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:
a) il processo di riordino territoriale attraverso
l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati
nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica;
b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle
funzioni da parte dei comuni;
c) la promozione ed il sostegno dell’esercizio in forma associata
di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.
CAPO II - Esercizio associato di
funzioni e servizi
Art. 2 - Esercizio associato
delle funzioni fondamentali. (2)
1. Sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni
fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora
compresi nell’area geografica omogenea montana e parzialmente
montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Ai fini dell’individuazione dei limiti demografici di cui al
comma 1, nonché dell’articolo 3, la popolazione è
determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce ed incentiva
l’adesione volontaria dei comuni all’esercizio associato di
funzioni fondamentali.
4. Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi
adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie,
statali o regionali, anche di settore:
a) attribuiscono incentivi o contributi comunque denominati, assegnano un
punteggio premiale oppure una priorità ai comuni che esercitano tali
funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente
legge;
b) prevedono, per il caso di recesso di un comune dalla forma associativa
o di scioglimento anticipato della medesima, la decadenza dei comuni
interessati dai benefici di cui alla lettera a). (
3)
5. omissis (
4)
Art. 3 - Esercizio associato
delle funzioni e dei servizi.
1. I comuni di cui all’articolo 2,
comma 1, esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante
unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute
con legge regionale. Il limite demografico minimo che l’insieme dei
comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali
deve raggiungere è fissato in 5000 abitanti; nel caso di unioni di
comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite
demografico per modifiche territoriali, calo demografico o per recessi di
uno o più comuni dall’unione, lo stesso è derogabile fino
a 4500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a), che esercitano le funzioni
fondamentali in forma associata, si può derogare al limite di 5000
abitanti, purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni.
(
5)
2. I comuni possono, inoltre, svolgere in forma associata le funzioni
già conferite dalla Regione nelle materie di cui all’articolo
117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni ulteriori
rispetto a quelle esercitate all’entrata in vigore della presente
legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a
forme di gestione associata.
CAPO III - Forme di esercizio
associato
Art. 4 - Unione di comuni.
1. L’esercizio associato di cui
all’articolo 3 può essere attuato mediante unione di comuni
costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” (
6) e dalle
ulteriori disposizioni statali vigenti.
2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.
3. Lo statuto dell’unione di comuni individua la sede, le funzioni
svolte dall’unione e le relative risorse, le competenze degli
organi ed i relativi rapporti, le modalità per la loro costituzione
e funzionamento, nonché la durata dell’unione, comunque non
inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure
per lo scioglimento dell’unione e per il recesso da parte dei
comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei
rapporti tra l’unione e il comune uscente, nonché gli effetti,
anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un comune prima della
scadenza del termine di durata dell’unione. (
7)
4. omissis (
8)
5. L’unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei
servizi affidati dai comuni, opera, di norma, con personale distaccato,
comandato o trasferito da detti enti.
6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra
gli enti interessati, in caso di scioglimento dell’unione o di
cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale distaccato o
comandato rientra, con provvedimento dell’ente di provenienza,
nella disponibilità di detto ente.
7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l’unione
può stipulare accordi con l’ente di provenienza per il
mantenimento presso l’unione del personale comandato o trasferito.
Art. 5 - Convenzione.
1. L’esercizio associato di cui
all’articolo 3 può essere attuato mediante stipulazione di una
convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti
con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni
e sevizi, da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di
uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi
oggetto dell’esercizio associato, le modalità di svolgimento
degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti,
la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l’ente che
assume la responsabilità dell’esercizio associato e presso il
quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per
effetto della delega, è operante la struttura amministrativa
competente all’esercizio delle funzioni e dei servizi.
3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di
recesso l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni
assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
Art. 6 - Consorzi.
1. I comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il
servizio già esercitato in tale forma all’entrata in vigore
della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per
l’esercizio di un’unica funzione o servizio.
CAPO IV - Piano di riordino
territoriale
Art. 7 - Individuazione delle
aree geografiche omogenee.
1. Ai fini dell’esercizio associato
delle funzioni comunali nelle materie di cui all’articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, sono individuate, come
cartograficamente delimitate nell’allegato A (
9) alla presente legge, le seguenti aree geografiche
omogenee:
a) area montana e parzialmente montana;
b) area ad elevata urbanizzazione;
c) area del basso Veneto;
d) area del Veneto centrale.
Art. 8 - Procedimento di
individuazione della dimensione territoriale ottimale.
1. La Giunta regionale predispone un piano
di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con
riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio
associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione
alle aree geografiche omogenee di cui all’articolo 7.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove
un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le
proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione
associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla
normativa vigente.
3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in
via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:
a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
c) contiguità territoriale;
d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di
seguito indicati:
- 1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti;
(10)
- 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
- 3) area del basso Veneto: almeno 6.000 abitanti; (11)
- 4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.
- d bis) rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito
Territoriale Sociale (ATS).(12)
4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con
deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per
l’esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i
servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi
in termini di economicità, efficacia ed efficienza.
5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale
tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme
associative esistenti, (
13)
degli ambiti territoriali di programmazione generale previsti dalla legge
regionale, nonché degli ambiti territoriali di settore.
6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure
per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai
sensi dell’articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.
7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può
determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a
quelli previsti all’articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti
da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.
8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente
commissione consiliare.
9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla
costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta
regionale. (
14)
10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino
territoriale con cadenza almeno quinquennale (
15), anche sulla base delle proposte formulate dai
comuni interessati. (
16)
CAPO V - Incentivazioni per le
gestioni associate
Art. 9 - Incentivazione
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. (17)
1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali e della commissione consiliare competente, definisce, nel piano di
riordino territoriale, i parametri di accesso agli incentivi sulla base
dei seguenti criteri:
a) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme
associative;
b) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;
c) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, od al
numero di comuni associati, od al numero di funzioni gestite.
2. Nella ripartizione delle risorse è riconosciuta,
nell’ordine, una preferenza alle:
a) fusioni di comuni;
b) unioni di comuni;
c) convenzioni;
d) altre forme di esercizio associato.
Art. 10 - Contributi.
1. La Giunta regionale, previo parere del
Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare
competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione
dei seguenti contributi:
a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di
esercizio;
b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.
1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi
provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari a partire
dall’esercizio di decorrenza della istituzione del nuovo comune, a
sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio
dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni. (
18)
2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali, determina i criteri per l’erogazione di contributi
aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti
dallo Stato destinate al sostegno dell’associazionismo comunale.
3. La Giunta regionale può prevedere l’assegnazione di
contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di
fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute
per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei
comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.
3 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
definisce criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione di
studi di fattibilità di fusione tra comuni. (
19)
3 ter. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
definisce, altresì, criteri, parametri e standard minimi per la
redazione di studi di fattibilità redatti da parte di enti od
istituti pubblici e privati con riferimento ad un determinato territorio
regionale e messi a disposizione di comuni, insistenti sul medesimo
territorio, interessati al processo di fusione.(
20)
4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro
l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della
disponibilità di bilancio.
4 bis. omissis (
21)
Art. 11 - Supporto formativo
e tecnico-organizzativo.
1. La Giunta regionale, al fine di
sostenere l’avvio delle gestioni associate indicate dalla presente
legge, nonché delle fusioni di comuni, può prevedere, con
appositi provvedimenti, anche in collaborazione con istituti universitari
e organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni
dirette ad assicurare agli enti interessati:
a) assistenza giuridico-amministrativa;
b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli
enti locali, che prevedano, tra l’altro, la condivisione di
esperienze e l’approfondimento delle conoscenze.
CAPO V BIS - Disposizioni in
materia di unioni montane (22)
Art. 11 bis - Disposizioni
in materia di unioni montane. (23)
1. Il presente articolo definisce la dimensione ottimale degli ambiti
territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente
montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
2. L’ambito territoriale delle unioni montane, individuato ai sensi
della
legge
regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni
montane”, costituisce dimensione territoriale ottimale per
l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso
l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove
previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle unioni
montane stesse.
3. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per
l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
compresi negli ambiti territoriali di cui comma 1, ivi compreso
l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.
4. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere
l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più
funzioni fondamentali, mediante convenzione secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
5. Le unioni montane possono stipulare fra loro, con singoli comuni ed
altri enti apposite convenzioni per disciplinare lo svolgimento di
attività, compiti, funzioni e procedure di interesse comune.
6. Nel caso in cui l’unione montana non eserciti nemmeno una delle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, si
applicano le disposizioni dell’articolo 6 quinquies
“Scioglimento di unioni montane” della
legge regionale 28 settembre 2012, n.
40 .
CAPO VI - Anagrafe delle forme
di gestione associata
Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata.
CAPO VII - Disposizioni
finanziarie
Art. 13 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione
dell’articolo 9, dell’articolo 10, comma 1, lettera a),
dell’articolo 10, comma 3 e dell’articolo 11, quantificati in
euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2012, euro 800.000,00 per
l’esercizio 2013 ed euro 800.000,00 per l’esercizio 2014, si
provvede con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi
indistinti a favore degli enti locali”, la cui dotazione viene
aumentata utilizzando la partita n. 1 dell’upb U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e
pluriennale 2012-2014.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione degli
articoli 9 e 10, comma 1, lettera b), quantificati in euro 500.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, si provvede con le risorse
allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per
investimenti”, la cui dotazione viene aumentata utilizzando la
partita n. 1 dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese
d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014.
CAPO VIII - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 14 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Fino al giorno successivo a quello
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
regolamento del Consiglio delle autonomie locali di cui
all’articolo 15 della
legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, le
funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10, (
25) sono esercitate dalla Conferenza
permanente Regione-autonomie locali di cui alla
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali” e successive
modificazioni.
2. Ogni riferimento effettuato dalla legislazione regionale a comuni,
aree e territori montani o similari s’intende riferito ai comuni
ricadenti nell’area geografica omogenea di cui all’articolo
7, comma 1, lettera a).
3. omissis (
26)
4. omissis (
27)
Art. 15 - Disposizioni
transitorie relative alle comunità montane.
Art. 16 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 6 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 a
decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i procedimenti in corso
alla data del 1° gennaio 2013, che continuano ad essere disciplinati
dal medesimo articolo 6;
b) gli articoli 10, 11, comma 2, lettera b) e 12, comma 2, della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni
provinciali e comunali”;
2. All’
articolo 11, comma 2, lettera c), della
legge regionale 24 dicembre 1992, n.
25 le parole
“o a seguito del decorso di un decennio dalla
costituzione dell’unione dei comuni” sono soppresse.
Art. 17 - Dichiarazione di
urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha sostituito le parole: “e
dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148,” con le seguenti: “ed in armonia con
la programmazione regionale prevista dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
,”.
(
2) Articolo sostituito da comma
1 art. 2 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
3) Comma sostituito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
4) Comma abrogato da comma 2
art. 1
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
5) Comma sostituito da comma 1
art. 3 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
In precedenza comma modificato da lett. a) del comma 1 dell’art. 67
della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
6) Comma modificato da comma 1
art. 4 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha inserito dopo le parole:
“e successive modificazioni” le seguenti: “, dalla
legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni””.
(
7) Comma sostituito da comma 2
art. 4
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
8) Comma abrogato da comma 1
art. 1
legge
regionale 3 ottobre 2017, n. 32 .
(
9) Allegato A sostituito da
allegato A della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
.
(
10) Numero modificato da
comma 1 art. 5 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che
ha sostituito le parole: “3.000 abitanti” con le seguenti:
“5.000 abitanti”. In precedenza sostituito da comma 1 art. 38
legge regionale 2
aprile 2014, n. 11 .
(
11) Numero modificato da
comma 1 art. 2
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
che ha sostituito le parole: “almeno 8.000 abitanti” con le
parole “almeno 6.000 abitanti”.
(
12) Lettera inserita da comma
2 art. 2 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
. Il comma 5 art. 2 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
dispone: “5. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 8
della
legge
regionale 27 aprile 2012, n. 18 , come introdotta dal comma 2 del
presente articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.”.
(
13) Comma modificato da comma
2 art. 5
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che ha soppresso le parole: “se
adeguatamente dimensionate,”.
(
14) Comma modificato da comma
3 art. 2
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha soppresso le parole
“anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme
associative di cui all’articolo 12”.
(
15) Comma modificato da comma
4 art. 2
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha sostituito la parola:
“triennale” con la parola “quinquennale”.
(
16) Comma modificato da comma
4 art. 2
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 che ha soppresso le parole
“nel rispetto delle modalità stabilite dal presente
articolo”.
(
17) Articolo sostituito da
comma 1 art. 6 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
18) Comma sostituito da comma
1 art. 7 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
In precedenza comma inserito da lett. b) del comma 1 dell’art. 67
della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
19) Comma inserito da comma 1
art. 13
legge
regionale 30 gennaio 2020, n. 3 .
(
20) Comma inserito da comma 1
art. 3 della
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
21) Comma abrogato da comma 1
art. 10 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 . In precedenza comma inserito da
lett. c) del comma 1 dell’art. 67 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
22) Capo inserito da comma 1
art. 8 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
23) Articolo inserito da
comma 1 art. 8 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
24) Articolo abrogato dal
comma 1 dell'articolo 4 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
.
(
25) Comma modificato da comma
1 art. 9 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 che
ha sostituito le parole: “Fino alla costituzione del Consiglio
delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui agli articoli 8 e
10” con le seguenti: “Fino al giorno successivo a quello
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
regolamento del Consiglio delle autonomie locali di cui
all’articolo 15 della
legge regionale 25 settembre 2017, n. 31
“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, le
funzioni consultive di cui agli articoli 8, 9 e 10”. Il regolamento
del CAL è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020.
(
26) Comma abrogato da comma 1
art. 10 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
27) Comma abrogato da comma 1
art. 10 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
28) Articolo abrogato da
lettera a), comma 2, articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 .
In precedenza già abrogato dall’articolo 8, comma 1, lett. c)
della
legge
regionale 28 settembre 2012, n. 40 , a decorrere dalla costituzione
delle unioni montane di cui alla medesima legge regionale che
all’articolo 7, comma 4, dispone che “Le unioni montane si
costituiscono con l’elezione del presidente”.
SOMMARIO