Legge regionale 06 giugno 2019, n. 21 (BUR n. 62/2019)
Legge regionale 06 giugno 2019, n. 21 (BUR n. 62/2019) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA UNESCO DELLE
COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE
Art. 1 - Candidatura UNESCO.
1. Ai fini della candidatura a patrimonio
dell’UNESCO del sito “Le colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene”, la Giunta regionale, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio
provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli
strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi
ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio.
L’adozione del disciplinare tecnico è preceduta da adeguate
forme di consultazione con i comuni interessati e la Provincia di
Treviso.
2. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al
comma 1, i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento
urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui
all’articolo 2.
2 bis. Fino all’approvazione della variante di adeguamento di cui
al comma 2, non sono consentiti interventi di trasformazione, nonché
miglioramenti e ricomposizioni fondiarie che risultino in contrasto con
le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare
tecnico di cui al comma 1. (
1)
3. I comuni, ai fini dell’adeguamento, recepiscono le prescrizioni
dettate dal disciplinare di cui al comma 1 e, tenuto conto delle
specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli
indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, le disposizioni
contenute nel disciplinare tecnico, operano direttamente, prevalendo su
disposizioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi.
Art. 2 - Procedure per
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. (2)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1:
a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in
deroga al divieto di cui all’
articolo 48, comma 1,
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”, approvano la variante al
piano regolatore generale secondo la procedura di cui all’
articolo 50, commi 6,
7 e 8 della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso
del territorio”; i termini di deposito e pubblicazione e per la
formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà;
b) i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la
procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’
articolo 14 della
legge regionale 6
giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””; i termini di deposito e pubblicazione e per la
formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
2. Le varianti di cui al comma 1, lettere a) e b), diventano efficaci
quindici giorni dopo la loro pubblicazione nel sito internet del comune.
3. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini
conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del piano
ed è depositata presso la sede del comune per la libera
consultazione.
4. Eventuali varianti al Piano degli Interventi (PI) sono approvate
secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5 dell’
articolo 18 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ; i termini di deposito e pubblicazione e per la
formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
Art. 3 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Note
(
1) Comma inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 03 luglio 2020, n. 26 .
(
2) Vedi art. 8 della
legge regionale 29 dicembre
2020, n. 39 , con il quale si assegnano contributi ai Comuni delle
Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in “core
zone” e “buffer zone” per la redazione di varianti
urbanistiche di adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori
paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO.
SOMMARIO