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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 (BUR n. 56/2017)
Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 (BUR n. 56/2017) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO”
CAPO I - Contenimento del consumo di
suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità
insediativa
Art. 1 - Principi
generali.
1. Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di
fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni
attuali e future, per la salvaguardia della salute, per
l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali,
nonché per la produzione agricola finalizzata non solo
all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di
salvaguardia del territorio.
2. Il presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo
assumendo quali princìpi informatori: la programmazione
dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della
sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti
ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni,
la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di
suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione
degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo
di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano
alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto
insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto
dall’ articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) superficie naturale e seminaturale: tutte le superfici non
impermeabilizzate, comprese quelle situate all’interno degli ambiti
di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico
o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale,
ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura,
nonché quelle destinate all’attività agricola;
b) superficie agricola: i terreni qualificati come tali dagli strumenti
urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi
agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e
quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di
utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree
urbanizzate;
c) consumo di suolo: l’incremento della superficie naturale e
seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo,
o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne
compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità
produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le
predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e
seminaturale;
d) impermeabilizzazione del suolo: il cambiamento della natura o della
copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle
acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera; tale
cambiamento si verifica principalmente attraverso interventi di
urbanizzazione, ma anche nel caso di compattazione del suolo dovuta alla
presenza di infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiali o
attrezzature;
e) ambiti di urbanizzazione consolidata: l’insieme delle parti del
territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o
di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla
trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi
e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità
già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del
territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei
insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata
non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di
assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’ articolo 13, comma 1,
lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;
f) opere incongrue o elementi di degrado: gli edifici e gli altri
manufatti, assoggettabili agli interventi di riqualificazione edilizia ed
ambientale di cui all’articolo 5, che per caratteristiche
localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, volumetriche od
estetiche, costituiscono elementi non congruenti con il contesto
paesaggistico, ambientale od urbanistico, o sotto il profilo
igienico-sanitario e della sicurezza;
g) ambiti urbani degradati: le aree ricadenti negli ambiti di
urbanizzazione consolidata, assoggettabili agli interventi di
riqualificazione urbana di cui all’articolo 6, contraddistinti da
una o più delle seguenti caratteristiche:
- 1) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio
architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato,
sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il
profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;
- 2) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto
urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di
attrezzature e servizi, al degrado o assenza degli spazi pubblici e
alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed
infrastrutture non utilizzate o non compatibili, sotto il profilo
morfologico, paesaggistico o funzionale, con il contesto urbano in cui
ricadono;
- 3) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di
abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di
impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di
impoverimento economico e sociale o di emarginazione;
- 4) degrado ambientale: riferito a condizioni di naturalità
compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e
altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio
ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione
generale e di settore;
h) ambiti urbani di rigenerazione: le aree ricadenti negli ambiti di
urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole
consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto
paesaggistico, ambientale od urbanistico, nonché le parti
significative di quartieri urbani interessate dal sistema
infrastrutturale della mobilità e dei servizi; tali ambiti sono
assoggettabili ai programmi di rigenerazione urbana sostenibile, di cui
all’articolo 7, finalizzati:
- 1) alla sostenibilità ecologica e all’incremento della
biodiversità in ambiente urbano;
- 2) al contenimento del consumo di suolo;
- 3) alla riduzione dei consumi idrici ed energetici mediante
l’efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del
patrimonio edilizio;
- 4) all’integrazione sociale, culturale e funzionale mediante
la formazione di nuove centralità urbane, alla qualità degli
spazi pubblici, alla compresenza e all’interrelazione di
residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali,
attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature per il
tempo libero, per l’incontro e la socializzazione, con
particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con
disabilità;
- 5) al soddisfacimento della domanda abitativa e alla coesione
sociale, mediante la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale sociale;
- 6) all’integrazione delle infrastrutture della mobilità
veicolare, pedonale e ciclabile con il tessuto urbano e, più in
generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con
la rete dei trasporti collettivi;
- 7) alla partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e
gestione dei programmi di intervento;
- 8) all’innovazione e sperimentazione edilizia e tecnologica,
promuovendo la sicurezza e l’efficientamento energetico;
- 9) allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione, alla
sicurezza sociale ed al superamento delle diseguaglianze sociali;
i) mitigazione: misure volte a mantenere le funzioni eco-sistemiche del
suolo e a ridurre gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli
interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio
sull’ambiente e sul benessere umano;
l) compensazione ecologica: interventi volti al ripristino delle
condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli,
finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione
ed urbanizzazione, quali la bonifica e la deimpermeabilizzazione del
suolo o gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 14 gennaio
2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi”;
m) invarianza idraulica: il principio secondo il quale la trasformazione
di un’area non deve provocare un aggravio della portata di piena
del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati
dall’area stessa;
n) potenziamento idraulico: misure volte ad effettuare tutti gli
interventi preventivi sui corpi idrici superficiali indirizzati alla
protezione dell’ambiente e delle persone in ragione dei radicali
cambiamenti climatici.
Art. 3 - Obiettivi e
finalità.
1. La Regione in attuazione dei principi di cui all’articolo 1:
a) promuove la collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti
pubblici titolari di competenze afferenti la materia di cui al presente
Capo;
b) stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica per programmare, limitare e
controllare l’uso del suolo a fini insediativi ed infrastrutturali,
per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere la
riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione
consolidata;
c) disciplina l’acquisizione, l’elaborazione, la condivisione
e l’aggiornamento di tutti i dati utili per il buon governo del
territorio regionale, anche promuovendo la più ampia collaborazione
con l’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto, istituita con legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)” e con l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito con decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito,
con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) propone iniziative volte a promuovere concorsi di idee, reperire
risorse finanziarie e favorire accordi tra soggetti pubblici e privati,
al fine di assumere nella pianificazione proposte di riqualificazione e
rigenerazione urbana sostenibile di rilevante interesse pubblico e di
supportare l’iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di
interesse anche pubblico in tempi prevedibili e certi, rafforzando la
trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica privilegia gli interventi
di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno degli ambiti di
urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con
l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello
urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio
esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione,
assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero delle
parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e
socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate
impropriamente.
3. Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli
strumenti di pianificazione:
a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato
per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo
europeo di azzerarlo entro il 2050;
b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di
territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità,
anche in ambito urbano e periurbano;
c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole
sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in
ambito urbano e periurbano;
d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e
geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di
invarianza idraulica e valutandone, ove necessario, il potenziamento
idraulico e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con
restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove
possibile, agli usi agricoli e forestali; nonché disciplinando
l’eventuale riutilizzo, totale o parziale, della volumetria o della
superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione
consolidata o in aree allo scopo individuate nel Piano degli interventi
(PI), mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure
agevolative;
e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione
urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente, con
particolare riferimento alla qualità dell’aria, e sul
paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità
locali;
f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la
valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi
appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati,
nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in
particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione
edilizia ed ambientale degli edifici;
g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione
territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del
paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed
ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei
manufatti abbandonati;
h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico, come
elemento culturale identitario del territorio veneto;
i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua
attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed
architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali
della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche
esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché alla
accessibilità da parte dei soggetti con disabilità;
l) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata
dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione
urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e
territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti
portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;
m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano
alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di
equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei
procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità,
certezza e stabilità della regolazione.
Art. 4 - Misure di
programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo.
1. Il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed
è soggetto a programmazione regionale e comunale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge:
a) la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio
regionale ( 1) nel periodo preso
a riferimento, in coerenza con l’obiettivo comunitario di azzerarlo
entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali
omogenei, anche sulla base del “Documento per la pianificazione
paesaggistica” di cui all’Allegato B3 della deliberazione
della Giunta regionale n. 427 del 10 aprile 2013, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 3 maggio 2013,
tenendo conto, sulla base delle informazioni disponibili in sede
regionale e di quelle fornite dai comuni con le modalità e nei
termini indicati al comma 5, dei seguenti aspetti:
- 1) delle specificità territoriali, in particolare di quelle
montane, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n.
25 “Interventi a favore dei territori montani e
conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno
in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”
e di quelle relative ai comuni ad alta tensione abitativa;
- 2) delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei
suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche;
- 3) delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari,
dell’estensione e della localizzazione delle aree agricole
rispetto alle aree urbane e periurbane;
- 4) dello stato di fatto della pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistica;
- 5) dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere
pubbliche;
- 6) dell’estensione del suolo già edificato, della
consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque,
inutilizzati;
- 7) delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi
dell’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4
“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di
governo del territorio e di aree naturali protette regionali”;
- 8) degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui
all’articolo 36, comma 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
“Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di
sviluppo industriale”;
b) i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti
urbani di rigenerazione, nel rispetto delle specifiche finalità di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), nonché gli strumenti
e le procedure atti a garantire l’effettiva partecipazione degli
abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione
urbana sostenibile di cui all’articolo 7;
c) le politiche, gli strumenti e le azioni positive per concorrere, in
collaborazione con le autonomie locali e gli altri enti pubblici, al
conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3;
d) le regole e le misure applicative ed organizzative per la
determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi, tenendo
conto di quanto previsto dall’ articolo 46, comma 1,
lettera c), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
ferma restando la disciplina di cui all’ articolo 36 della
medesima legge; ( 2)
e) le procedure di verifica e monitoraggio, avvalendosi
dell’attività dell’osservatorio della pianificazione
territoriale e urbanistica di cui all’ articolo 8 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ;
f) i criteri di individuazione degli interventi pubblici di interesse
regionale di cui all’articolo 11 per i quali, mancando alternative
alla loro localizzazione negli ambiti di urbanizzazione consolidata, non
trovano applicazione le limitazioni di cui al presente Capo, fermo
restando il loro assoggettamento ad idonee misure di mitigazione e ad
interventi di compensazione ecologica; ( 3)
g) l’articolazione, l’ambito di intervento, le modalità,
i tempi di presentazione, i criteri di selezione delle domande e la
relativa modulistica, del fondo regionale di cui all’articolo 10;
h) ogni altra indicazione anche metodologica ritenuta appropriata in
funzione degli obiettivi perseguiti dal presente Capo.
3. Il provvedimento di cui al comma 2, lettera a), è adottato dalla
Giunta regionale sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui
all’ articolo 16 dello Statuto; fino all’istituzione del CAL,
tale parere è espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali di
cui all’ articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali”.
4. Il decorso del termine di centottanta giorni di cui al comma 2 è
sospeso per l’acquisizione dei pareri della competente commissione
consiliare e del CAL di cui al comma 3, entrambi da rendersi entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della
Giunta regionale, decorsi i quali si prescinde dai pareri.
5. Le informazioni territoriali che i comuni trasmettono alla Giunta
regionale, ai sensi del comma 2, lettera a), sono rese nella scheda
informativa di cui all’allegato A, che sarà trasmessa, tramite
posta elettronica certificata, entro tre giorni dall’entrata in
vigore della presente legge e che i comuni restituiscono alla Giunta
regionale entro i successivi sessanta giorni; decorso inutilmente tale
termine, nei comuni che non hanno provveduto si applicano, fino
all’integrazione del suddetto provvedimento della Giunta regionale
sulla base dei dati tardivamente trasmessi, le limitazioni previste
dall’articolo 13, commi 1, 2, 4, 5 e 6.
6. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti
dall’osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica
di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
sottopone a revisione almeno quinquennale la quantità massima del
consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi del comma 2,
lettera a).
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
può modificare od integrare la scheda informativa di cui
all’allegato A.
Art. 5 - Riqualificazione
edilizia ed ambientale.
1. Rispondono alla finalità di cui al presente Capo:
a) la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado
nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica
e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo
naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;
b) il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso
compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del
patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della
qualità edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei
parametri seguenti: qualità architettonica e paesaggistica;
qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica
e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione
dell’inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle
barriere architettoniche; incremento della sicurezza sotto il profilo,
statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella
trasformazione dell’area l’invarianza idraulica e valutando,
ove necessario, il potenziamento idraulico.
2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto
del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) di cui
all’ articolo 12, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al
recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere di cui
al comma 1 e prevede misure di agevolazione che possono comprendere il
riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità
edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità
in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di
costruzione. Le demolizioni devono precedere l’eventuale
delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo
eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie.
3. Il suolo ripristinato all’uso naturale o seminaturale, con
utilizzazione delle agevolazioni di cui al comma 2, è assoggettato
ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei
registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni;
il vincolo permane fino all’approvazione di una specifica variante
allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di
dieci anni dalla trascrizione del vincolo.
Art. 6 - Riqualificazione
urbana.
1. Gli interventi di riqualificazione urbana rispondono alla
finalità del presente Capo e sono realizzati negli ambiti urbani
degradati.
2. Fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto
del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) individua il
perimetro degli ambiti urbani degradati da assoggettare ad interventi di
riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda,
precisando: i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli
specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto
ai parametri urbanistico-edilizi della zona, le eventuali destinazioni
d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e
compensative, anche al fine di garantire l’invarianza idraulica e
valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella
trasformazione del territorio.
3. Il PI può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il
recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione
consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la
riduzione del contributo di costruzione.
4. Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati
mediante:
a) piani urbanistici attuativi, ai sensi degli articoli 19 e
20 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ;
b) comparti, ai sensi dell’ articolo 21 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ;
c) permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell’articolo 28
bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”.
Art. 7 - Rigenerazione
urbana sostenibile.
1. Sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b):
a) il piano di assetto del territorio (PAT) individua gli ambiti urbani
di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana
sostenibile;
b) il piano degli interventi (PI), con apposita scheda, individua il
perimetro dell’ambito assoggettato a un programma di rigenerazione
urbana sostenibile dando gli indirizzi per la sua attuazione, ivi
comprese le modalità di trasferimento di eventuali attività
improprie, le destinazioni d’uso incompatibili e le misure
necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di
rigenerazione.
2. I progetti degli interventi per l’attuazione dei programmi di
rigenerazione prevedono lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso
impatto energetico e ambientale, la pluralità di funzioni e la
qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.
3. A seguito della individuazione degli ambiti di cui al comma 1, i
soggetti pubblici o privati aventi titolo presentano
all’amministrazione comunale una proposta di programma di
rigenerazione urbana sostenibile, al fine di verificarne la coerenza con
gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati nelle schede contenute
nel PI. Il programma è corredato dalla seguente documentazione:
a) l’indicazione delle proposte progettuali di massima,
eventualmente suddivise in singole fasi di attuazione, nelle quali siano
evidenziati gli ambiti di intervento unitario, le eventuali misure
compensative volte a garantire l’invarianza idraulica, valutando,
ove necessario, il potenziamento idraulico nella trasformazione del
territorio, le deroghe allo strumento urbanistico generale eventualmente
necessarie per l’attuazione degli interventi, fermo restando il
rispetto del dimensionamento del PAT, nonché le modalità di
impiego degli eventuali crediti edilizi riconosciuti per il trasferimento
delle attività improprie;
b) la relazione tecnico-illustrativa, contenente la descrizione delle
finalità specifiche del programma di rigenerazione e degli
interventi preordinati al loro conseguimento, nonché
l’indicazione dei tempi di attuazione, degli elementi qualitativi e
dei risultati attesi;
c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di
massima, che illustra costi e benefici attesi, con particolare
riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione degli
interventi previsti, alle fonti di finanziamento, alla sostenibilità
economica dell’intero programma o delle singole fasi di attuazione;
d) uno schema di accordo con l’indicazione degli impegni assunti
dai soggetti interessati, delle forme di coordinamento, delle
modalità di monitoraggio periodico dello stato di attuazione del
programma.
4. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono promossi dai
comuni, singoli o associati, e sono approvati, in quanto di interesse
regionale, mediante accordo di programma ai sensi del combinato disposto
dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione” e dell’ articolo 6, comma 2,
della legge
regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2010”; l’approvazione degli stessi
costituisce presupposto per l’accesso al fondo regionale di cui
all’articolo 10.
5. Nell’accordo di programma le parti pubbliche possono prevedere
forme di cofinanziamento ed incentivi, inclusa la riduzione del
contributo di costruzione.
6. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile hanno titolo
preferenziale per l’attribuzione di finanziamenti regionali e per
la partecipazione a bandi di finanziamento a regia regionale.
Art. 8 - Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare
esistente. (4)
1. Al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione,
il recupero e il riuso dell’edificato esistente, il comune può
consentire l’uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati
ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso
ricettivo.
2. I progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare
l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la
formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando
opportunità di impresa e di occupazione, start up. In particolare
sono considerate funzioni prioritarie per il riuso:
a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio
all’impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini
temporanei, servizi alla persona;
b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre,
eventi, teatri, laboratori didattici;
c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive
autogestite, campi da gioco;
d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano
collettivo, parchi urbani.
3. Il riuso temporaneo è consentito anche nel caso in cui
l’uso richiesto sia diverso dal precedente o da quello previsto
dallo strumento urbanistico, per una sola volta e per un periodo di tempo
non superiore a tre anni, prorogabili di altri due, dalla data di
agibilità degli immobili oggetto di intervento.
4. Il comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o
dei soggetti aventi titolo, può autorizzare l’uso temporaneo
di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione:
a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della
incolumità pubblica e delle norme igienico sanitarie e
dell’ordine pubblico;
b) gli utilizzi e le modalità d’uso vietate e quelle che
possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o
arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del
divieto di tali utilizzi e modalità comporta la immediata
sospensione della autorizzazione;
c) il termine per l’utilizzo temporaneo, che non può in ogni
caso essere complessivamente superiore a cinque anni.
5. Il comune autorizza il riuso temporaneo previa presentazione di un
progetto di riuso e la sottoscrizione di una convenzione approvata dal
Consiglio comunale nella quale sono precisati:
a) le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine
fissato per l’utilizzo temporaneo;
b) le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti;
c) le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura
contributiva, nel caso di immobili privati messi a disposizione del
comune;
d) le dotazioni territoriali e infrastrutturali minime necessarie e
funzionali all’uso temporaneo ammesso, con particolare riferimento
all’accesso viabilistico e ai parcheggi;
e) le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
6. I comuni pubblicano nel sito internet del comune l’elenco dei
“Luoghi del Riuso”, in cui sono riportate le aree e i volumi
autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di riuso e le relative
convenzioni, e lo trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre
di ogni anno.
Art. 9 - Politiche per la
qualità architettonica, edilizia ed ambientale, per la
riqualificazione e per la rigenerazione.
1. La qualità architettonica si persegue mediante una progettazione
che, recependo le esigenze di carattere funzionale, formale,
paesaggistico, ambientale e sociale poste alla base dell’ideazione
e della realizzazione dell’opera, garantisca l’armonico
inserimento dell’intervento nel contesto urbano o extraurbano,
contribuendo al miglioramento dei livelli di vivibilità,
fruibilità, sicurezza, decoro e garantendone il mantenimento nel
tempo.
2. La Giunta regionale:
a) promuove la qualità edilizia e diffonde la conoscenza delle buone
pratiche attraverso il sito istituzionale della Regione e con iniziative
specifiche, avvalendosi della collaborazione e del contributo attivo di
università, enti di studio e centri di ricerca, associazioni
professionali, imprenditoriali e culturali;
b) incentiva la promozione dell’edilizia sostenibile di cui alla
legge regionale 9
marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile”;
c) promuove ed attiva concorsi di idee e laboratori di progettazione, in
collaborazione con i soggetti qualificati di cui alla lettera a);
d) definisce parametri di eco-sostenibilità degli interventi di
riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile, con
particolare riguardo al risparmio energetico degli edifici, alla
riduzione delle superfici impermeabili, al potenziamento ed
all’efficientamento delle reti tecnologiche, alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico;
e) incentiva l’elaborazione di una pianificazione volta alla
diffusione e all’applicazione delle buone pratiche per la
valorizzazione del verde urbano e, in generale, degli spazi urbani
aperti, pubblici e privati, nonché per la realizzazione di boschi
cittadini;
f) riconosce ai piani ed ai progetti che abbiano contenuti
particolarmente qualificanti ed innovativi per qualità edilizia ed
ambientale la possibilità di fregiarsi dello stemma e del logo della
Regione di cui all’ articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e
valorizza tale riconoscimento fra i criteri per l’assegnazione di
eventuali finanziamenti, premi e incentivi, regionali o a regia
regionale, nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, dei
programmi di rigenerazione urbana sostenibile e della progettazione.
3. Ai comuni, che prevedono azioni per la realizzazione di interventi di
rigenerazione urbana sostenibile nonché di interventi volti a
favorire l’insediamento di attività agricola urbana e il
ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati,
inutilizzati o, comunque, non più sfruttati ai fini agricoli, è
attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali in
materia di governo del territorio. Il medesimo ordine di priorità
è riconosciuto anche a soggetti privati che effettuano interventi di
recupero di edifici e di infrastrutture nei nuclei insediativi in zona
agricola, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la
demolizione di opere incongrue o di altri fabbricati rurali abbandonati.
4. I comuni per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 3 possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
Art. 10 - Fondo regionale
per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.
1. È istituito un fondo regionale per:
a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei
programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati di cui
all’articolo 7;
b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di
fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di
rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 7;
c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), per le quali il comune,
a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse
pubblico e prioritario alla demolizione.
2. Il fondo è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale
previsto all’articolo 4, comma 2, lettera g); al fondo possono
accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni,
singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati.
3. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare
competente in materia di governo del territorio, i criteri di riparto del
fondo.
Art. 11 - Accordi di
programma per interventi di interesse regionale.
1. Gli accordi di programma approvati ai sensi del combinato disposto di
cui dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e
dell’ articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
possono consentire una deroga ai limiti di consumo di suolo qualora
conseguano ad interventi che non sia possibile localizzare
all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la Giunta
regionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera f), sentita la competente Commissione consiliare, ne abbia
riconosciuto l’interesse regionale alla trasformazione
urbanistico-edilizia. ( 5)
2. La deroga prevista al comma 1 va motivata in funzione dei limiti
strettamente necessari per il buon esito dell’intervento e prevede
adeguate misure di mitigazione e interventi di compensazione ecologica
degli effetti del superamento dei limiti di consumo di suolo.
Art. 12 - Disposizioni
finali.
1. Sono sempre consentiti sin
dall’entrata in vigore della presente legge ed anche
successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della
Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)
( 6):
a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti
negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e
secondo le procedure ivi previste;
c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di
edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante”;
e) gli interventi di cui all’ articolo 44 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , e, comunque, tutti gli interventi connessi
all’attività dell’imprenditore agricolo;
f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi
alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei
progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1,
lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico
comunale.
2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli
interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale
nella Regione del Veneto”, e dai relativi regolamento e
provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva.
( 7)
Art. 13 - Disposizioni
transitorie.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, fino
all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a) ( 8):
a) non è consentito consumo di suolo;
b) non è consentita l’introduzione nei piani territoriali ed
urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30
per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal
Piano di assetto del territorio di cui all’ articolo 13 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal
Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima
assegnata.
3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la
procedura di formazione ai sensi dell’ articolo 18, comma 1,
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione
del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).
4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge relativi:
a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto
interventi comportanti consumo di suolo;
b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui
realizzazione comporta consumo di suolo.
5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:
a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già
avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di
permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque
denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli
eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già
avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli
elaborati necessari ai sensi dell’ articolo 19, comma 2,
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 . Sono comunque fatti salvi i piani
urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli
ambiti di intervento.
6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e
privati, di cui all’ articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la
dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma
di cui all’ articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria
abbia già perfezionato il contenuto dell’accordo.
7. I piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di
entrata in vigore della presente legge possono concludere il procedimento
di formazione del piano secondo le disposizioni vigenti al momento della
loro adozione.
8. Qualora il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma
2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.
9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o
del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine
previsto dal comma 5 dell’articolo 4. I comuni, in sede di
adeguamento della strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10
confermano o rettificano detti ambiti.
10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento
della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a),
i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico
generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14
e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale
alla Regione. ( 9)
11. Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia
provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri
sostitutivi secondo le procedure di cui all’ articolo 30 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 .
12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai
sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e
8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal
provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
13. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora
dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui
all’ articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui
all’ articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l’ articolo 18, commi 7
e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e
il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore
della presente legge.
Art. 14 - Procedure per
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
1. Per le finalità di cui al comma 10 dell’articolo 13:
a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in
deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , approvano la variante al piano regolatore generale
secondo la procedura di cui all’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 ;
b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto
dall’ articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
dall’ articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”,
approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2,
3, 4 e 5.
2. Entro otto giorni dall’adozione, la variante al PAT è
depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni
consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni
entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è
data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra
forma di pubblicità ritenuta opportuna.
3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle
stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini
conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT, ed
è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione
nel sito internet del comune.
Art. 15 - Clausola
valutativa.
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla
competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione
del presente Capo, indicando in particolare:
a) i programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati ai sensi
dell’articolo 7 e gli eventuali finanziamenti del fondo regionale
di cui all’articolo 10;
b) gli accordi di programma per interventi di interesse regionale
approvati ai sensi dell’articolo 11;
c) gli interventi di demolizione finanziati dal fondo regionale di cui
all’articolo 10;
d) il numero dei comuni che hanno previsto nel PI le misure e gli
interventi finalizzati alla riqualificazione edilizia ed ambientale di
cui all’articolo 5;
e) gli ambiti urbani degradati e le relative schede individuati ai sensi
dell’articolo 6, suddivisi per comuni;
f) i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 5 e 6,
suddivisi per comuni;
g) il numero dei comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici
ai sensi dell’articolo 13, comma 10;
h) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della
superficie naturale e seminaturale, con particolare riferimento a quella
agricola, recuperata o ripristinata a seguito degli interventi previsti
dal presente Capo;
i) i piani e i progetti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera f),
che si sono fregiati dello stemma e del logo della Regione.
Art. 16 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio
ed edilizia abitativa” Programma 01 “Urbanistica e assetto
del territorio” Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposo dall’articolo 4 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”.
CAPO II - Modifiche della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”
e relative disposizioni transitorie applicative
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. La lettera f) del comma 1 dell’ articolo 13 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 è così sostituita:
“f) determina la quantità massima di superficie naturale e
seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in
applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante
disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con
lo stesso, la aggiorna periodicamente;”.
2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 è così sostituita:
omissis ( 14)
3. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 è aggiunta la seguente:
omissis ( 15)
Art. 21 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 22 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Il comma 4 dell’ articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 16)
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti
necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova
urbanizzazione, il comune procede:
a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base
dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in
presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante
disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;
b) omissis ( 17) .
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo le parole “riqualificazione urbanistica, paesaggistica,
architettonica,” sono aggiunte le parole “ energetica,
idraulica”.
2. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è sostituito dal seguente:
omissis ( 22)
3. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è sostituito dal seguente:
omissis ( 23)
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Gli interventi di riordino della zona agricola sono
finalizzati alla riqualificazione dell’edificato inutilizzato o
incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla
restituzione all’uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree
occupate da insediamenti dismessi. Il piano regolatore comunale
individua, nel rispetto dei limiti definiti ai sensi dell’articolo
13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla
rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti
per le finalità di cui al presente comma, preferibilmente
all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera o), nonché le modalità
di riconoscimento del credito edilizio. Sono in ogni caso tutelate e
valorizzate le testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la
loro conservazione e il loro recupero ai fini della promozione del
turismo rurale.”.
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 27 - Modifica
dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 28 - Disposizioni
transitorie per l’applicazione delle modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
1. Le disposizioni di novellazione recate dall’articolo 20, comma
1, dall’articolo 21, comma 1, dall’articolo 22, comma 2, con
riferimento alla modifica relativa alla lettera a) del comma 4 bis, e
dall’articolo 25, comma 4, si applicano successivamente alla
pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera a) e nei comuni interessati dal
provvedimento medesimo.
Art. 29 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione del presente Capo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
ALLEGATO OMESSO
Note
( 1) La quantità massima di
consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione
per ambiti comunali o sovracomunali omogenei è stata definita con
DGR n. 668 del 15 maggio 2018 (BUR n. 51 del 25 maggio 2018) e con DGR n.
1325 del 10 settembre 2018 (BUR n. 97 del 25 settembre 2018),
deliberazioni successivamente integrate e modificate con: DGR n. 30 del
15 gennaio 2019 ( BUR n. 9 del 29 gennaio 2019), DGR n.355 del 26 marzo
2019 (BUR n. 30 del 29 marzo 2019), DGR n.1596 del 29 ottobre 2019 (BUR
n. 127 del 8 novembre 2019) e DGR n. 92 del 27 gennaio 2020 (BUR n. 14
del 31 gennaio 2020).
( 2) Con deliberazione della
Giunta regionale n. 263 del 2 marzo 2020 (BUR n. 30 del 10 marzo 2020)
sono state approvate "Regole e misure applicative ed organizzative per la
determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi.
Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e articolo 4,
comma 1 della legge
regionale n. 14/2019 ”.
( 3) La Giunta regionale con
deliberazione n. 1318 del 28 settembre 2021 (BUR n. 134/2021) ha
approvato la “Definizione dei criteri di individuazione degli
interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della
legge regionale n.
14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
( 4) Vedi quanto disposto
dall’articolo 13 recante “Intervento regionale a favore degli
interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare
esistente” della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 .
( 5) La Giunta regionale con
deliberazione n. 1318 del 28 settembre 2021 (BUR n. 134/2021) ha
approvato la “Definizione dei criteri di individuazione degli
interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della
legge regionale n.
14/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
( 6) La quantità massima di
consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione
per ambiti comunali o sovracomunali omogenei è stata definita con
DGR n. 668 del 15 maggio 2018 (BUR n. 51 del 25 maggio 2018) e con DGR n.
1325 del 10 settembre 2018 (BUR n. 97 del 25 settembre 2018),
deliberazioni successivamente integrate e modificate con: DGR n. 30 del
15 gennaio 2019 ( BUR n. 9 del 29 gennaio 2019), DGR n.355 del 26 marzo
2019 (BUR n. 30 del 29 marzo 2019), DGR n.1596 del 29 ottobre 2019 (BUR
n. 127 del 8 novembre 2019) e DGR n. 92 del 27 gennaio 2020 (BUR n. 14
del 31 gennaio 2020).
( 7) Comma aggiunto da comma 1
art. 57 legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Vedi anche quanto dispongono in
merito i commi 3 e 4 del medesimo articolo 57.
( 8) La quantità massima di
consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione
per ambiti comunali o sovracomunali omogenei è stata definita con
DGR n. 668 del 15 maggio 2018 (BUR n. 51 del 25 maggio 2018) e con DGR n.
1325 del 10 settembre 2018 (BUR n. 97 del 25 settembre 2018),
deliberazioni successivamente integrate e modificate con: DGR n. 30 del
15 gennaio 2019 ( BUR n. 9 del 29 gennaio 2019), DGR n.355 del 26 marzo
2019 (BUR n. 30 del 29 marzo 2019), DGR n.1596 del 29 ottobre 2019 (BUR
n. 127 del 8 novembre 2019) e DGR n. 92 del 27 gennaio 2020 (BUR n. 14
del 31 gennaio 2020).
( 9) Con riferimento ai termini
entro i quali i comuni devono approvare la variante di adeguamento dello
strumento urbanistico generale, vedi quanto dispone l’art. 48 ter
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e le successive rideterminazioni di termini,
dapprima al 31 dicembre 2019 (art. 17, comma 7 ter L.R. 14/2019) e quindi
al 30 settembre 2020 (art. 1, comma 1 L.R. 49/2019).
( 10) Testo riportato al comma
2 dell’art. 8 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 11) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 8 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 10 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 13) Testo riportato al comma
1 dell’art. 11 bis legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 14) Testo riportato alla
lett. k) del comma 1 dell’art. 13 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 15) Testo riportato dopo la
lett. r) del comma 1 dell’art. 13 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 16) Testo riportato al comma
4 dell’art. 17 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 17) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’art. 17 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 18) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’art. 18 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 19) Testo riportato al comma
7 dell’art. 18 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 20) Testo riportato dopo il
comma 7 dell’art. 18 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 21) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’art. 18 ter legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 22) Testo riportato al comma
3 dell’art. 36 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 23) Testo riportato al comma
4 dell’art. 36 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 24) Testo riportato dopo
lett. i) del comma 6 dell’art. 45 legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 25) Testo riportato dopo
lett. g) del comma 2 dell’art. 46 legge regionale 23 aprile 2004.
n. 11.
SOMMARIO
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Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14
(BUR n. 56/2017)
-
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO”
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CAPO I - Contenimento del consumo
di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della
qualità insediativa
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CAPO II - Modifiche della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio” e relative disposizioni
transitorie applicative
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Art. 17 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 21 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 22 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
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Art. 24 - Modifica
dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 27 - Modifica
dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
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Art. 28 - Disposizioni
transitorie per l’applicazione delle modifiche della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio”.
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Art. 29 - Clausola di
neutralità finanziaria.
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