Legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 (BUR n. 80/2019)
Legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 (BUR n. 80/2019) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONI IN
SANITÀ
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale di cui all’articolo 118, ultimo comma della
Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità
economica dell’azione amministrativa, per migliorare la
qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con
la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in
materia di donazioni in sanità a favore di Aziende unità locali
socio-sanitarie (ULSS), Aziende ospedaliere (AO), Aziende
ospedaliero-universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto
(IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario,
socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale. (
1)
2. La presente legge è, inoltre, finalizzata a garantire una
disciplina uniforme sul territorio regionale delle donazioni a favore
degli enti previsti dal comma 1.
3. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale,
tiene conto delle necessità dell’ente e della congruità
dell’oggetto della donazione con le necessità medesime, degli
effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e
garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.
4. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al
presente articolo, valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e
liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate
alla donazione di beni in sanità.
Art. 2 - Principi
generali.
1. Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di
destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti
di cui all’articolo 1.
2. Le proposte di donazione sono valutate tenuto conto del loro valore
strategico e dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 3.
3. Per garantire le finalità di cui all’articolo 1, le
donazioni hanno come beneficiario l’ente e non le singole
unità organizzative nelle quali il medesimo si articola.
Art. 3 - Procedimento in
materia di donazioni.
1 Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 1, previo parere della
Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE), da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
decorsi i quali si prescinde dal parere, pubblicano nei propri siti web
un elenco dei beni, coerente con le finalità della presente legge,
redatto sentito il Collegio di direzione dell’ente e nel rispetto
dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Il procedimento per la donazione inizia con la manifestazione di
volontà del donante che comunica all’ente l’intenzione
di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.
3. L’ente verifica in via prioritaria che:
a) la finalità della donazione rientri nella previsione di cui al
comma 1 dell’articolo 2;
b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e
l’ente;
c) la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e
l’ente;
d) sussista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali
di consumo necessari all’utilizzo, nel caso di donazione di
attrezzature;
e) la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici
che organizzativi, per l’ente donatario.
4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a) del
comma 3, così come nel caso di esito positivo delle verifiche di cui
alle lettere b), c) ed e) del comma 3, l’ente deve rifiutare la
donazione con provvedimento del rappresentante legale.
Art. 4 - Disposizioni in
materia di donazioni di beni.
1. Qualora la donazione abbia per oggetto
beni mobili e mobili registrati, di valore pari o superiore alla soglia
comunitaria o, che, a prescindere dall’importo, comportano utilizzo
di materiale di consumo o che rappresentano una innovazione nella pratica
clinica (
2) l’ente
destinatario della donazione deve subordinare l’accettazione della
donazione alla valutazione della CRITE, ove si tratti di beni non inclusi
nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 3, comma 1. La
CRITE deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
2. Nel caso di donazione di beni mobili inclusi nell’elenco di cui
al comma 1 dell’articolo 3, a prescindere dal valore, e di quelli
per l’acquisto dei quali non è richiesto il parere della
CRITE, il rappresentante legale dell’ente provvede
all’accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto
dall’articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che
possono gravare sul bilancio dell’ente, quali quelli connessi
all’utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi
richiesti per la collocazione del bene.
3. Nel caso di donazione di beni immobili, l’ente destinatario
della donazione deve subordinare l’accettazione della donazione
alla valutazione delle competenti strutture dell’Area Sanità e
Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal
parere.
3 bis. Il parere della CRITE di cui al comma 1 del presente articolo e di
cui al comma 1 dell’articolo 3 è preceduto da una documentata
istruttoria in cui l’ente destinatario della donazione ne attesta
la coerenza con gli obiettivi clinici, l’intervenuta valutazione
sugli aspetti relativi all’efficacia, alla sicurezza, alla
fattibilità e sostenibilità economica e organizzativa relativa
ad installazione, uso e manutenzione. (
3)
Art. 5 - Disposizioni in
materia di donazioni di modica entità e in denaro.
1. Le procedure disciplinate dall’articolo 4, si applicano anche
nell’ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all’acquisto
dei beni previsti dal medesimo articolo.
2. Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate
sono destinate dal rappresentante legale dell’ente alle
finalità istituzionali ritenute più opportune.
Art. 6 - Disposizioni in
materia di lasciti e legati testamentari.
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, nel
rispetto della normativa statale in materia, anche nell’ipotesi di
lasciti e legati testamentari a favore degli enti previsti
dall’articolo 1.
Art. 7 - Disposizioni in
materia di raccolte di fondi.
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle
raccolte di fondi realizzate dagli enti previsti dall’articolo 1 o
da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all’acquisto di
beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti
dall’articolo 1 della presente legge.
2. La Regione, al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi
di cui al comma 1, destina una quota del fondo sanitario regionale alla
compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima stabilita
dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 9.
Tale quota è definita annualmente dalla Giunta regionale, tenuto
conto anche delle proposte di donazioni e degli elenchi di cui al comma 1
dell’articolo 3.
3. Le modalità di erogazione della compartecipazione di cui al comma
2 sono definite dalla Giunta regionale.
Art. 8 - Trasparenza e
pubblicità.
1. Al fine di garantire la trasparenza, l’ente beneficiario informa
il donante, con le modalità più consone all’entità e
alla tipologia della donazione stessa, sull’utilizzo di quanto
donato e sul positivo impatto avuto con riferimento alle necessità
dell’ente medesimo e dei suoi utenti.
2. L’ente donatario, salvo diversa volontà del donante, rende
adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla
specificità della medesima, quali affissione di targa, informativa
alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.
Art. 9 - Adempimenti a carico
della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle
linee guida in cui individua (
4)
, il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di
cui all’articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di
donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la
relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le
raccolte di fondi.
Art. 10 - Clausola
valutativa.
1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare,
entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti
di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui
all’articolo 1 e gli effetti prodotti in termini economici e
organizzativi aziendali.
Art. 11 - Norma di rinvio.
1. Per quanto riguarda la definizione dell’istituto della
donazione, la capacità di disporre e di ricevere per donazione, la
forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli
articoli 769 e seguenti del codice civile.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale
in materia di patrimonio e contabilità degli enti di cui
all’articolo 1.
Art. 12 - Norme di prima
applicazione.
1. In sede di prima applicazione e comunque entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui
all’articolo 1, previo parere della CRITE da rendersi ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, pubblicano nei propri
siti web un elenco di beni ritenuti necessari, coerente con le
finalità di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto
stabilito all’articolo 3, specificando le ragioni
dell’acquisizione e le modalità di utilizzo, in modo tale da
poter indirizzare eventuali donazioni.
Art. 13 - Disposizioni
finanziarie.
1. L’applicazione della presente legge non comporta, a carico del
bilancio regionale, oneri aggiuntivi rispetto a quelli destinati al
finanziamento di investimenti definiti dal perimetro sanitario di
previsione di ciascun esercizio finanziario di riferimento (Missione 13
“Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”).
Note
(
1) Vedi in applicazione di
quanto previsto dalla presente legge, l’art. 26 della
legge regionale 29 dicembre
2020, n. 39 .
(
2) Comma modificato da comma 1
art. 5 della
legge
regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “,
per l’acquisto dei quali è previsto, dalle vigenti
disposizioni regionali, il parere della CRITE” con le seguenti:
“di valore pari o superiore alla soglia comunitaria o, che, a
prescindere dall’importo, comportano utilizzo di materiale di
consumo o che rappresentano una innovazione nella pratica clinica”.
(
3) Comma inserito da comma 2
art. 5 della
legge
regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
(
4) Comma modificato da comma 3
art. 5 della
legge
regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha soppresso le parole: “il
valore delle donazioni di cui all’articolo 4, comma 1,”.
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