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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 (BUR n. 65/2022) (Novellazione)
Legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 (BUR n. 65/2022) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI POLITICHE
SANITARIE E DI POLITICHE SOCIALI (1)
CAPO I - Disposizioni in materia di
politiche sanitarie
Art. 1 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali”.
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali”.
1. Al primo periodo del comma 3 dell’ articolo 11 della
legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 , le parole: “ordina la chiusura temporanea, totale o
parziale, della struttura medesima”, sono sostituite dalle
seguenti: “dispone la sospensione
temporanea, totale o parziale, dell’autorizzazione
all’esercizio della struttura medesima o dell’attività
sanitaria o socio-sanitaria”.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali”.
1. All’ articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “e il rinnovo” sono soppresse
e dopo le parole: “dirigente della
struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e
socio-sanitaria”, sono aggiunte le seguenti: “ che verifica anche la coerenza con la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, lettera b).”;
b) alla fine del comma 1, così come modificato dalla lettera a) del
presente articolo, è aggiunto il seguente periodo: “La procedura
per il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza
del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da
parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta
regionale, rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in
merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne
prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale
competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria che
attesterà la coerenza della struttura o del soggetto accreditato
alle scelte di programmazione regionale.”.
Art. 5 - Modifiche alla
legge regionale 16
luglio 2019, n. 26 “Interventi regionali in materia di
donazioni in sanità”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 le
parole: “, per l’acquisto dei
quali è previsto, dalle vigenti disposizioni regionali, il parere
della CRITE” sono sostituite dalle seguenti: “di valore pari o superiore alla soglia
comunitaria o, che, a prescindere dall’importo, comportano utilizzo
di materiale di consumo o che rappresentano una innovazione nella pratica
clinica”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26
è inserito il seguente:
omissis ( 6)
3. Al comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 le
parole: “il valore delle donazioni
di cui all’articolo 4, comma 1,” sono soppresse.
Art. 6 - Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”.
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’ articolo 12 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 le parole: “settore igiene pubblica
dell’Azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS),”
sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda ULSS,”.
2. All’ articolo 38 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “all’unità locale
socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
3. Alla lettera h) del comma 2 dell’ articolo 40 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 la parola: “dottore” è
sostituita dalla seguente: “laureato”.
4. All’ articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
omissis ( 9)
b) dopo il comma 2 bis, aggiunto dal comma 1 dell’articolo 10 della
legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di
imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali
e termali, commercio, artigianato e industria”, è aggiunto il
seguente:
omissis ( 10)
5. All’ articolo 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 bis, aggiunto dal comma 2 dell’articolo 2 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere,
acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel
mondo” le parole: “dell’unità locale socio
sanitaria (ULSS)” sono sostituite dalle seguenti: “del
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS”.
Art. 8 - Abrogazione della
legge regionale 28
luglio 2006, n. 14 “Norme igienico-sanitarie per
l’attività di smielatura svolta a livello
hobbistico-amatoriale”.
Art. 10 – Sostituzione
dell’articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
“Norme in materia funeraria”.
Art. 11 - Abrogazione della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 27 “Norme per la concessione gratuita dei
farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”.
1. La denominazione del Paragrafo: “Definire strumenti per
affrontare la carenza di medici specialisti” del Capitolo 13
“Il Governo e le politiche per il personale” della Parte
Seconda dell’allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
“Piano socio sanitario regionale 2019-2023”, è così
modificata: “Definire strumenti per affrontare la carenza di
medici”.
2. Dopo il sottoparagrafo “Valorizzazione della
professionalità del personale dipendente del servizio sanitario
regionale” del Paragrafo “Definire strumenti per affrontare
la carenza di medici” del Capitolo 13 “Il Governo e le
politiche per il personale” della Parte Seconda dell’allegato
alla legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario
regionale 2019-2023”, così come ridenominato dal comma 1 del
presente articolo, è aggiunto il seguente:
“Incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei di
assistenza primaria assegnati ai medici in formazione specifica in
medicina generale.
In relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale,
aggravata dagli effetti della recente emergenza epidemiologica da
COVID-19 al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di
scongiurare la possibilità di interruzioni di pubblico servizio
nell’assistenza territoriale, le aziende del servizio sanitario
regionale possono prevedere nelle convenzioni concernenti gli incarichi
temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso
di formazione specifica in medicina generale un massimale di scelte fino
ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno, e di 1.200 assistiti
per gli anni successivi al primo.
Le ore di incarico di assistenza primaria risultanti dalla convenzione
sottoscritta dal medico iscritto al corso di formazione specifica in
medicina generale con l’azienda saranno computabili quali
attività pratiche del corso.”. ( 13)
Art. 13 - Modifica
all’allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
“Piano socio-sanitario regionale 2019-2023”.
1. Al paragrafo 3.1 “L’organizzazione del sistema socio
sanitario del Veneto” del Capitolo 3 “La programmazione socio
sanitaria della Regione del Veneto” della Parte Prima
dell’allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
“Piano socio-sanitario regionale 2019-2023”, con riferimento
alla voce “I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali”,
le parole: “accompagnata da una relazione sulla
sostenibilità economica per l’utilizzo delle risorse nel
percorso delineato che deve essere sottoposta a valutazione della
CRITE” sono soppresse.
2. Al paragrafo 14.2 “Gli investimenti”, voce
“Commissione Regionale per l’Investimento, Tecnologia ed
Edilizia (CRITE)”, del Capitolo 14 “Il governo delle risorse
finanziarie e strumentali”, dell’allegato alla legge regionale 28 dicembre
2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”,
le parole: “sottoposte a valutazione e approvazione della CRITE
e successivamente” sono soppresse.
CAPO II - Disposizioni in materia
di politiche sociali
Art. 14 - Interpretazione
autentica dell’articolo 12, comma 2, lettera a) della legge regionale 15 dicembre
1982, n. 55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in
materia di assistenza sociale” e ulteriori disposizioni.
1. L’ articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 1982, n.
55 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di
assistenza sociale” si interpreta nel senso che il riconoscimento
giuridico è finalizzato all’attribuzione, alle nuove
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), della
personalità giuridica pubblica.
2. Le attività di controllo e vigilanza sulle IPAB della struttura
regionale competente sono disciplinate dall’articolo 4 della
legge regionale 14
gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2003”.
Art. 15 - Modifiche alla
legge regionale 18
novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale
volontario”.
1. All’ articolo 4 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Accreditamento
Enti di servizio civile”;
b) al comma 1 le parole: “in apposito registro tenuto presso
l’ufficio per il servizio civile regionale di cui
all’articolo 10” sono sostituite dalle seguenti:
“all’Albo del Servizio civile universale, siano essi Enti
Capofila ovvero Enti di accoglienza”;
c) al comma 2 le parole: “Possono chiedere l’iscrizione al
registro di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti:
“Possono partecipare ai progetti, con il ruolo di organismi di
accoglienza dei volontari, in qualità di Partner,”;
d) al comma 3 le parole: “al registro” sono sostituite
dalle seguenti: “all’Albo del Servizio civile
universale”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 ,
le parole: “al registro” sono sostituite dalle
seguenti: “all’Albo”.
3. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 novembre
2005, n. 18 , è soppressa.
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21
“Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di
vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.
1. Al comma 3 bis dell’ articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 , le
parole: “I soggetti così come individuati
all’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 ,
ad esclusione dei direttori generali delle Aziende ULSS” sono
sostituite dalle parole: “I soggetti delle strutture sanitarie,
sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel
territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma
giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di
pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione
in base alle quali erogano dei servizi, ad esclusione dei direttori
generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario
regionale”.
2. Al comma 3 ter dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 le
parole: “Per i direttori generali delle Aziende ULSS”
sono sostituite dalle parole: “Per i direttori generali delle
aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”.
CAPO III - Ulteriori
disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali
Art. 17 - Modifiche alla
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Art. 18 - Modifiche alla
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti e
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Art. 19 - Modifiche alla
legge regionale 20
dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”.
1. All’ articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 ,
le parole: “dipartimento per i servizi veterinari”
sono sostituite dalle parole: “struttura regionale competente in
materia di sanità animale”;
b) il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60
è sostituito dal seguente:
omissis ( 17)
c) il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60
è sostituito dal seguente:
omissis ( 18)
d) al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60
le parole: “di cui al comma
2” sono sostituite dalle parole: “necessaria, ai sensi del comma 2”;
e) al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60
le parole: “con deliberazione della
Giunta regionale.” sono sostituite dalle parole:
“con provvedimento del
Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità
animale.”;
f) al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 ,
le parole: “La Giunta regionale
delibera, altresì, la” sono sostituite dalle parole:
“ Il Dirigente della struttura
regionale competente in materia di sanità animale provvede,
altresì, alla”;
g) al comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 ,
le parole: “La Giunta
regionale” sono sostituite dalle parole: “Il Dirigente della struttura regionale competente
in materia di sanità animale”;
h) dopo il comma 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60
è aggiunto il seguente:
omissis ( 19)
Art. 20 - Chiusura della
disciplina di prima applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19
“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la
individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”
in materia di personale di Azienda Zero.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’ articolo 7 della
legge regionale 25
ottobre 2016, n. 19 e di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”
esauriscono i loro effetti con il completamento delle procedure di
mobilità dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e
del trasferimento dei relativi fondi contrattuali a seguito degli accordi
conclusi in sede sindacale dalle stesse aziende ed enti ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e dell’articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria per il 1990)”.
2. A completamento delle procedure di cui al comma 1, Azienda Zero
dispone le assunzioni di personale in conformità all’Atto
aziendale, al Piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, alla legislazione statale in materia di spesa del
personale del Servizio sanitario nazionale ed alle determinazioni della
Giunta regionale riguardanti il personale del Servizio sanitario
regionale.
3. Resta fermo che al personale di Azienda Zero si applica la disciplina
giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 21 - Disposizioni per
la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema
dell’emergenza-urgenza.
[1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza nell’ambito del sistema di
emergenza-urgenza, il comma 1 dell’ articolo 23 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale
2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”
è prorogato fino al 31 gennaio 2024. Il servizio previsto dal comma
medesimo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, da rapporti in convenzione o da
altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero le attività
documentate da un numero di ore equivalente ad almeno quattro anni di
servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo
pieno, anche non continuative, possono essere maturati fino al 30 giugno
2022 e nei quindici anni precedenti presso i servizi di emergenza-urgenza
ospedalieri del Servizio sanitario nazionale.]( 20)
[2. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di
politiche sanitarie e di politiche sociali” è abrogato.]
( 21)
3. Per il triennio 2022-2024 i laureati in medicina e chirurgia
abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione,
fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE.”, possono
prestare, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione
specialistica e fermo restando l’assolvimento degli obblighi
formativi, attività di supporto presso i servizi di
emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite
contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile. ( 22)
4. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la
carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza
ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre
l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo
strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui
all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) dell’area della sanità relativo al triennio
2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni
sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la
tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo
CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a
100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi
di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e
ai prescritti riposi.
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 22 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 23 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con sentenza n. 112/2023
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 23/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21,
commi 1 e 2 per violazione dell’art. 117, terzo comma della
Costituzione; ha dichiarato inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art.
21, comma 3 per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera a) della Costituzione; ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli articoli
12, comma 2, per violazione dell’articolo 117, terzo comma della
Costituzione e 21, comma 3, per violazione dell’articolo 117, commi
secondo, lettera l) e terzo della Costituzione. La legge era stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
50/2022 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 38/2022) limitatamente agli
articoli 12, comma 2 e 21, commi 1, 2 e 3 per violazione degli articoli
3, 117 secondo comma, lett. a) e l), e terzo comma, della Costituzione.
( 2) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 .
( 3) Testo riportato dopo il Capo
III della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 .
( 4) Testo riportato
all’articolo 8 bis della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 .
( 5) Testo riportato dopo la
lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 16 agosto 2002, n.
22 .
( 6) Testo riportato dopo il comma
3 dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 .
( 7) Testo riportato
all’art. 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 8) Testo riportato al comma 2
art. 38 della legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 9) Testo riportato al comma 2
art. 44 della legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 10) Testo riportato dopo il
comma 2 bis art. 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 11) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
( 12) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 .
( 13) Con sentenza n. 112/2023
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 23/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Governo con ricorso n. 50 del 27 luglio 2022 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 38/2022), per violazione degli articoli 3 e
117, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui, modificando
l’allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
“Piano socio sanitario regionale 2019 – 2023”,
attraverso l’inserimento del paragrafo rubricato “Incremento
del massimale di scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria
assegnati ai medici in formazione specifica in medicina generale”,
si discosta dalla vigente normativa statale in materia di incarichi
temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso
di formazione in medicina generale, integrando una violazione del
principio di eguaglianza nonché dei principi fondamentali nelle
materie concorrenti della tutela della salute e delle professioni. Ad
avviso della Corte, invece, il massimale di incarichi più elevato
introdotto dal legislatore veneto rispetto al limite fissato dal
legislatore statale con l’articolo 9, comma 2, del d. l. 135/2018,
come convertito, non contrasta con principi fondamentali, posto che tale
disposizione ha portata strumentale e non prescrive una modalità
organizzativa vincolante, ma un possibile criterio di contemperamento tra
l’esigenza contingente, dettata dalle scoperture in ambito
sanitario, di impiegare nell’attività assistenziale i medici
che frequentano il corso e la necessità di perseguire il risultato
della qualità della loro formazione.
( 14) Testo riportato dopo
l’articolo 114 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 15) Disposizione priva di
effetti, per avvenuta sostituzione dell’articolo 115 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 ad opera dell’articolo 18 della presente
legge.
( 16) Testo riportato
all’articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 17) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 .
( 18) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 60 .
( 19) Testo riportato dopo il
comma 9 della legge
regionale 20 dicembre 1993, n. 60 .
( 20) Con sentenza n. 112/2023
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 23/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21,
comma 1, per violazione dell’art. 117, terzo comma della
Costituzione, poiché la proroga prevista di ulteriori 3 anni nella
possibilità di indire procedure concorsuali per assumere medici
privi di specializzazione, prevista dall’articolo 23, comma 1 della
legge regionale 24
gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale
2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”
contrasta con le vigenti disposizioni statali, che prevedono il requisito
specifico della specializzazione per accedere alla dirigenza sanitaria,
mediante concorso pubblico, con violazione dei principi fondamentali
nella materia concorrente della tutela della salute, di cui
all’articolo 117, terzo comma della Costituzione. La disposizione
era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 50 del 27 luglio 2022
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 38/2022).
( 21) Con sentenza n. 112/2023
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 23/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21,
comma 2, per violazione dell’art. 117, terzo comma della
Costituzione, poiché l’abrogazione del comma 2
dell’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di
politiche sanitarie e di politiche sociali”, che prevedeva che, una
volta assunti, i medici accedessero in soprannumero al corso di
specializzazione, cancella la disciplina volta al conseguimento, da parte
dei medici privi di specializzazione, che avessero superato il concorso
per la disciplina di emergenza-urgenza, del titolo di formazione
specialistica, contrastando così con le vigenti disposizioni
statali, che prevedono il requisito specifico della specializzazione per
accedere alla dirigenza sanitaria, mediante concorso pubblico, con
violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della
tutela della salute, di cui all’articolo 117, terzo comma della
Costituzione. La disposizione era stata impugnata dal Governo con ricorso
n. 50 del 27 luglio 2022 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 38/2022).
( 22) Con sentenza n. 112/2023
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 23/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal Governo con ricorso n. 50 del 27 luglio 2022 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 38/2022), con riferimento all’art. 21,
comma 3, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
a) della Costituzione poiché nel prevedere che i laureati in
medicina e chirurgia possano, durante la frequenza ai corsi di
specializzazione, prestare attività di supporto presso i servizi di
emergenza – urgenza ospedalieri introduce sul territorio regionale
una disciplina difforme in una materia di diretta derivazione europea,
quale quella contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”. La Corte
ritiene che la questione sia inammissibile posto che il ricorrente si
è limitato ad enunciare il titolo di competenza esclusiva dello
Stato in materia e l’invasione dello stesso ad opera del
legislatore regionale, senza spiegare le ragioni del preteso vulnus.
Con la stessa sentenza n. 112/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Governo con riferimento all’articolo 21, comma 3, per violazione
dell’articolo 117, commi secondo, lettera l) e terzo della
Costituzione, poiché il ricorrente, assumendo che la disposizione
impugnata invaderebbe l’ambito della potestà legislativa
statale nella materia “ordinamento civile” invoca un
parametro inconferente, posto che la disposizione attiene
all’organizzazione sanitaria. Inoltre, la disposizione impugnata,
che, secondo il ricorrente, viola la regola dell’esclusività
dell’impegno formativo del medico iscritto alla scuola di
specializzazione, fissata dall’articolo 40 del d.lgs 368/1999, ad
avviso della Corte introduce una disciplina che, ancorchè
eccezionale, non deroga al principio fondamentale stabilito da norme
statali.
SOMMARIO
-
Legge regionale 27 maggio 2022, n. 12
(BUR n. 65/2022) (Novellazione)
-
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E DI POLITICHE
SOCIALI (1)
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-
CAPO I - Disposizioni in materia
di politiche sanitarie
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Art. 1 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2002, n.
22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
-
Art. 2 - Modifiche alla
legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali”.
-
Art. 3 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2002, n.
22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
-
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n.
22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
-
Art. 5 - Modifiche alla
legge
regionale 16 luglio 2019, n. 26 “Interventi regionali
in materia di donazioni in sanità”.
-
Art. 6 - Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2001, n.
5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2001)”.
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della
ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali”.
-
Art. 8 - Abrogazione
della legge regionale 28 luglio 2006, n.
14 “Norme igienico-sanitarie per
l’attività di smielatura svolta a livello
hobbistico-amatoriale”.
-
Art. 9 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 4 marzo 2010, n.
18 “Norme in materia funeraria”.
-
Art. 10 – Sostituzione
dell’articolo 11 della legge regionale 4 marzo 2010, n.
18 “Norme in materia funeraria”.
-
Art. 11 - Abrogazione
della legge regionale 26 novembre 2004,
n. 27 “Norme per la concessione gratuita dei farmaci
di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”.
-
Art. 12 - Modifiche alla
legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio
sanitario regionale 2019-2023”.
-
Art. 13 - Modifica
all’allegato alla legge regionale 28 dicembre 2018,
n. 48 “Piano socio-sanitario regionale
2019-2023”.
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di politiche sociali
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CAPO III - Ulteriori
disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali
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CAPO IV - Disposizioni
finali
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