Legge regionale 16 luglio 2019, n. 28 (BUR n. 80/2019)
Legge regionale 16 luglio 2019, n. 28 (BUR n. 80/2019) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
CASA DI GIACOMO MATTEOTTI A FRATTA POLESINE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la conservazione della memoria della
figura e dell’opera di Giacomo Matteotti come sindacalista,
politico, amministratore locale e parlamentare assiduamente impegnato in
difesa della libertà, della pace e della giustizia sociale.
2. La Regione del Veneto promuove la conservazione e la valorizzazione
della Casa di Giacomo Matteotti con le sue pertinenze quale patrimonio
storico culturale della democrazia, del ripudio di ogni dittatura e del
sostegno alle classi sociali più povere e disagiate, valori
fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
Art. 2 - Finanziamento.
1. La Giunta regionale, atteso il riconoscimento come museo di interesse
regionale della Casa nella quale visse Giacomo Matteotti a Fratta
Polesine, disposto ai sensi dell’articolo 7 della
legge regionale 5 settembre
1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali o di interesse locale” ed in coerenza con gli
interventi operati dallo Stato con la legge 5 ottobre 2004, n. 255
“Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la
tutela della sua casa natale a Fratta Polesine”, che ha trasformato
la Casa in un museo aperto al pubblico, e con la legge 20 dicembre 2017,
n. 213 “Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e
di Giuseppe Mazzini”, che l’ha elevata a monumento nazionale,
al fine di contribuire a valorizzare uno dei luoghi di memoria che
mantiene inalterate le tracce originarie della vita quotidiana di un
protagonista della storia del Novecento, è autorizzata alla
concessione di un contributo a favore del Comune di Fratta Polesine, cui
spetta la gestione della Casa stessa con tutti gli oneri connessi.
2. Il contributo è finalizzato ad interventi di conservazione,
manutenzione e valorizzazione della Casa di Giacomo Matteotti a Fratta
Polesine con le sue pertinenze, onde rendere funzionale l’accesso e
la fruizione dell’immobile, nonché ad iniziative atte a
promuovere la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo
Matteotti nel contesto storico provinciale, regionale, nazionale e
internazionale.
Art. 3 - Vincolo di fruizione
pubblica.
1. Il complesso per il quale è concesso il contributo per gli
interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione, è vincolato,
per un periodo di dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento
di concessione del contributo medesimo, al mantenimento in regime di
fruizione pubblica nei termini di cui all’atto unilaterale
d’obbligo prodotto dal Comune beneficiario del contributo.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio
2019-2021, si provvede:
a) nell’esercizio 2019 con le risorse della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70
, allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali”, Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1
“Spese correnti”;
b) in ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 con le risorse allocate nella
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, che vengono
aumentate di pari importo; contestualmente le risorse allocate nella
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” sono
ridotte di euro 5.000,00 in ciascuno degli esercizi 2020 e 2021.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ogni esercizio del
triennio 2019-2021, si provvede con le risorse allocate nella Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in
conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, che vengono
aumentate di pari importo; contestualmente le risorse allocate nella
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”
sono ridotte di euro 30.000,00 in ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e
2021.
Art. 5 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO