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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984) (Abrogata)
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA
DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.
(1)
Titolo I
Oggetto e finalità della legge
[Art. 1 - (Principi generali).
La Regione del Veneto promuove e disciplina le attività
riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, con
particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, per la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della
comunità regionale.
Art. 2 - (Ambiti,
destinatari e modalità d' intervento)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate nello articolo precedente la Regione:
a) sostiene l’attività dei musei, delle strutture di
conservazione di beni culturali di natura artistica, bibliografica e
archivistica di riconosciuta importanza, favorendone la valorizzazione e
la fruizione pubblica;
b) promuove l’istituzione di musei di Enti locali, favorisce lo
sviluppo e il coordinamento degli stessi e di quelli di interesse locale
aperti al pubblico;
c) coordina l'organizzazione di mostre di interesse artistico o
scientifico da parte di Enti locali, di biblioteche o musei di
riconosciuto interesse locale;
d) promuove l’istituzione di biblioteche di Enti locali,
favorisce lo sviluppo e il coordinamento delle stesse e di quelle di
interesse locale aperte al pubblico;
e) tutela i beni archivistici esistenti presso gli Enti locali
promuovendone la più opportuna amministrazione e favorisce la
conservazione dei beni archivistici di interesse locale e la loro
fruizione pubblica;
f) promuove iniziative culturali e l’organizzazione di mostre di
interesse artistico o scientifico direttamente, di norma in
collaborazione con altri enti o per affidamento.
Art. 3 - (Compiti)
Le istituzioni di cui al precedente
articolo 2, per acquisire titolo alla corresponsione dei contributi
annuali, devono concorrere alla promozione culturale della comunità
veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in
libere associazioni.
Esse assumono il compito di:
a) garantire la conservazione e l’incremento delle proprie
collezioni;
b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a
qualunque titolo, con il patrimonio culturale della Regione;
c) assicurare la fruizione pubblica del materiale;
d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di
attività didattica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio
culturale;
e) collaborare con le strutture scolastiche e gli Enti culturali al
fine di favorire e promuovere l’informazione, il dibattito e la
ricerca;
f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia
delle forme e delle strutture del territorio.
Per lo svolgimento dei propri compiti le Istituzioni di cui al
precedente art. 2 devono esercitare il servizio pubblico in modo continuo
ed essere dotate di personale professionalmente qualificato.
Titolo II
Istituzioni di rilevante importanza regionale
Art. 4 -
(Riconoscimento)
Art. 5 - (Documentazione
delle attività)
Titolo III
Musei
Art. 6 - (Funzioni
amministrative regionali)
Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative
regionali relative a:
a) musei di Enti locali o di interesse locale, storici artistici,
etnografici, naturalistici;
b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di Enti locali o
di interesse locale assimilati o assimilabili, per destinazione,a
istituti museali;
c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di
Istituti, Fondazioni ed Enti di interesse locale operanti nel territorio
regionale.
Art. 7 - (Istituzione di
nuovi musei di Enti locali)
Gli Enti locali provvedono a istituire i
musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui
all’art. 19
può essere deliberata, per musei di Enti locali istituiti dopo
l’entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano
le seguenti condizioni:
a) proprietà dell’immobile da adibire a museo;
b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato
dalla Commissione di cui all’art. 20;
c) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i
beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla
competenza dei predetti uffici.
Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente
comma, l’Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria
documentazione al Presidente della Giunta regionale.
Copia della deliberazione istitutiva, munita dell’attestazione
di esecutività, dovrà essere inviata al Presidente della Giunta
regionale.
Art. 8 - (Obblighi degli
Enti locali)
Gli Enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di
bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le
somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese
relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e
all’attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di
attività culturale.
Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, ad approvare il
regolamento dei loro Istituti museali che disciplini, tra l’altro,
i titoli, le funzioni e le responsabilità del personale addetto.
I Direttori e i Conservatori devono essere provvisti di diploma di
laurea; i Conservatori di musei minori almeno di diploma di Scuola Media
Superiore. Sono comunque fatte salve le posizioni esistenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 -(Dichiarazione
dell’interesse locale)
La dichiarazione di interesse locale di
raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di
soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia
adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal
dirigente regionale competente, sentito il parere
dell’amministrazione comunale competente per territorio e della
Commissione consultiva di cui all’articolo 20 della presente legge,
anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le
modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di
interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari.
(4)
La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:
a) dichiarazione di proprietà dell'immobile o dichiarazione circa
la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad anni
venti, con impegno, in ogni caso, a garantirne la fruizione pubblica;
(5)
b) planimetria dei locali di esposizione;
c) planimetria della zona di insediamento dell’immobile;
d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre;
e) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i
beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla
competenza dei predetti uffici.
Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 3.
Art. 10 - (Classificazioni
dei musei)
Art. 11 - (Musei multipli e
grandi)
Art. 12 - (Musei
medi)
Art. 13 - (Musei
minori)
Art. 14 - (Variazione al
patrimonio)
Qualsiasi variazione del patrimonio storico - artistico - etnografico
e naturalistico dovrà essere segnalata al Dipartimento regionale
competente per materia. In caso di furto dovrà essere trasmessa agli
stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda
scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle
Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art. 15 -
(Deposito)
I musei di Enti locali o di interesse locale devono tenere un registro
degli oggetti dati in deposito a Enti o Uffici pubblici aventi sede in
locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.
L’eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di
cui una copia dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale
competente per materia.
Dal verbale in questione, sottoscritto dal Direttore o Conservatore
del museo e dal legale rappresentante dell’ente proprietario,
dovrà risultare:
a) che l’opera verrà assicurata a spese del Concessionario
per la somma
b) stabilita dall’Ente proprietario;
c) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del
Concessionario, sotto il diretto controllo della Direzione del museo, nel
rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17;
d) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere
revocato, con semplice preavviso,a insindacabile giudizio dell’Ente
proprietario;
e) che la Direzione del museo si riserva il diritto di controllare,
attraverso visite periodiche, lo stato di ubicazione e di conservazione
delle opere esposte.
Art. 16 -
(Prestito)
Art. 17 -
(Restauro)
Art. 18 - (Mostre di
materiale storico-artistico) (12)
1. Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e
nell’ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse
locale, sono comunicate alla Regione.
2. La Regione può concedere i contributi di cui
all’articolo 19 agli enti organizzatori, previa presentazione di
istanza al Presidente della Giunta regionale almeno nove mesi prima del
periodo in cui la mostra dovrà tenersi.
3. La domanda dovrà essere corredata da:
a) piano tecnico-scientifico della mostra;
b) elenco degli oggetti che si intendono esporre;
c) preventivo di spesa con l’indicazione degli Enti che
concorrono alla copertura della stessa.
Art. 19 - (Attività
da ammettere a contributo)
La Regione concede contributi, a Enti
locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di
interesse locale ai sensi del precedente articolo 9, per lo svolgimento delle attività
relative a:
a) istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di Enti locali o
di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
b) integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio
di cui al precedente articolo 3 - lettera a);
c) manutenzione e fruizione pubblica del materiale;
d) incremento delle collezioni;
e) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici,
cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo
all’attività dei musei;
f) arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche
specializzate,degli strumenti di ricerca e di restauro;
g) adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;
h) attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti
locali o di interesse locale come centri di azione culturale e
sociale;
i) assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a
vantaggio della documentazione e dell’informazione regionali,
secondo le più recenti indicazioni tecniche;
l) realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche
nell’ambito dei musei e istituti assimilabili;
m) riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per
minore usura del materiale;
n) armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività
promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
o) organizzazione e promozione di mostre.
Art. 20 - (Commissione
consultiva)
Ai fini di esprimere parere alla Giunta
regionale o al Dipartimento regionale competente per quanto previsto agli
articoli 7, 9 e 18 (13) nonchè sulla validità e rilevanza culturale
delle iniziative di cui al precedente articolo 19, è costituita una
Commissione consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale o
da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque direttori di musei di Enti locali;
c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovraintendenze,
dell’Università e della Scuola secondaria superiore.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di
almeno un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto
rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata
in carica è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.
Art. 21 -
(Criteri)
Il piano di ripartizione dei contributi di cui all’art. 19 deve
tener conto:
a) della funzione svolta dall’Istituto in rapporto al godimento
pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di
formazione al servizio della comunità;
b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo
dell’istituto.
Titolo IV
Biblioteche
Art. 22 - (Funzioni
amministrative regionali)
Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative
regionali relative a:
a) biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
b) centri di lettura stabili, mobili, centri sociali di educazione
permanente e Servizio nazionale di lettura.
Art. 23 - (Funzioni della
Regione)
La Regione esercita, nel rispetto dei
principi dell’autonomia e del decentramento, le funzioni di
indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca
tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali,
programmazione dell’organizzazione bibliotecaria regionale.
In particolare la Regione:
a) determina i criteri generali per l’istituzione,
l’ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti
locali o di interesse locale;
b) definisce l’ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui
all’art. 32 della
presente legge e ne approva l’istituzione;
c) coordina l’informazione bibliografica, definendo i criteri e
le procedure di catalogazione atte a garantire l’interscambio tra i
sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche
iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il
collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche
continuativo, la formazione e l’aggiornamento professionale degli
operatori del settore;
e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro
e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario
con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio,
mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero
competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano, ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive
modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti,
autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e
incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o
altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non
appartenenti allo Stato; (14)
g) fissa i criteri per l’unificazione dei metodi e delle
tecniche biblioteconomiche nonchè per la produzione e la
registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;
h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la
rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse
bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni
bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonchè alla
relativa utenza;
i) favorisce la formazione e l’incremento di una biblioteca
regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia,
bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di
rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie
connesse con l'attività professionale del bibliotecario e
dell'archivista (15);
l) agevola la formazione e l’aggiornamento di un archivio
bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici
nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le
biblioteche pubbliche del Veneto;
m) facilita la formazione e l’incremento di una microfilmatura
regionale;
n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche
private di rilevante interesse storico-scientifico (16).
Art. 24 - (Funzioni delle
Province)
Le Province esercitano funzioni di
coordinamento e di programmazione dell’organizzazione bibliotecaria
per i rispettivi ambiti territoriali.
In particolare:
a) individuano in collaborazione con i Comuni gli ambiti territoriali
più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali;
b) predispongono, di concerto con i Comuni,singoli o associati,nel
quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria
regionale, i programmi bibliotecari territoriali concorrendo anche
direttamente allo sviluppo del servizio bibliotecario;
c) organizzano l’Informazione bibliografica sul territorio,
provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al
fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
d) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità
ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti
alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle
istituzioni bibliotecarie, nonchè alla relativa utenza;
e) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti
all’integrazione dei servizi e delle attività delle
istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e
private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema
scolastico, favorendo il collegamento con i Consigli scolastici
distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni
universitarie;
f) inviano entro il 31 dicembre di ciascun anno al Presidente della
Giunta regionale una relazione sullo stato dei servizi di pubblica
lettura.
Il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza annuale
degli assessori provinciali competenti al fine di procedere a un esame
comparativo della situazione esistente nelle varie province.
Art. 25 - (Funzioni dei
Comuni)
Compete ai Comuni di provvedere all’istituzione, alla gestione,
allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi
bibliotecari sul territorio, nonchè alla costituzione dei sistemi
bibliotecari locali.
In particolare i Comuni:
a) provvedono all’istituzione, alla gestione, al funzionamento e
allo sviluppo delle biblioteche a essi affidate, adottandone i relativi
regolamenti (17) tenuto conto
degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria
regionale;
b) concorrono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e
allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;
c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse
bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni
bibliotecarie affidate agli enti locali, nonchè alla relativa
utenza;
d) intraprendono, per l’ambito territoriale di competenza, ogni
altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli
obiettivi.
Art. 26 - (Collegamento
con gli organi del sistema scolastico)
I Comuni e i sistemi bibliotecari, in
aggiunta ai compiti di cui all’articolo 3 della presente legge, promuovono il collegamento
con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle
relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri
servizi bibliotecari sul territorio.
Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi
bibliotecari sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici
distrettuali, nel quadro dei loro compiti istituzionali, in ordine:
a) alla programmazione e all’attivazione dei servizi
bibliotecari;
b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari
presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;
c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di
promozione educativa da svolgersi nell’ambito delle istituzioni
bibliotecarie, per quanto in particolare riguarda la loro connessione con
l’attività scolastica.
Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi
obiettivi, dalle Province e dai Comuni sedi di Università o di
Istituti e Centri di istruzione superiore, con i relativi organi di
gestione, al fine anche della valorizzazione delle raccolte di carattere
scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche
nel campo delle discipline biblioteconomiche e della organizzazione
bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l’automazione dei
servizi bibliotecari e dell’informazione bibliografica.
Art. 27 -(Dichiarazione
dell’interesse locale) (18)
1. La dichiarazione di interesse locale di biblioteche particolarmente
significative sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi
da enti locali territoriali delle quali sia assicurato il godimento
pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito
il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio,
anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 36, secondo le
modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di
interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei
soggetti proprietari.
Art. 28 - (Organizzazione
delle biblioteche)
Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico
devono:
- esercitare il servizio pubblico gratuitamente;
- garantire la continuità e regolarità del servizio;
- stabilire orari in modo da consentire l’accesso al maggior
numero di utenti;
- adempiere all’obbligo reciproco del prestito delle
pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre
biblioteche;
- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte
in ambito locale;
- disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale
posseduto,compilato in osservanza delle regole catalografiche
nazionali.
Gli Enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal
Consiglio comunale entro quattro mesi dall’istituzione della
biblioteca, l’ordinamento interno delle loro biblioteche, le
funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico, le
modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle
componenti culturali e sociali, nonchè la composizione
dell'eventuale comitato, (19)
di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e durata in
carica dei suoi membri.
L’orario di servizio per il personale addetto alle biblioteche
di Enti locali deve comunque essere pari a quello stabilito per i
dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al
pubblico; per le biblioteche dei Comuni con una popolazione inferiore ai
10.000 abitanti, l’orario di servizio può essere ridotto a 25
ore settimanali, con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico, per
quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può
essere ancora ridotto rispettivamente a 18 e 12 ore settimanali.
Per le biblioteche di interesse locale l’orario di apertura al
pubblico deve essere il medesimo di quello stabilito al comma precedente
per le biblioteche di Enti locali.
L’apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal
personale previsto dall’art. 33 della presente legge.
Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti
che non avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme
in essa previste.
Art. 29 - (Comitati della
biblioteca)
1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere
per le biblioteche di rispettiva proprietà la costituzione di
appositi Comitati di biblioteca con funzioni di concorso nella formazione
dell’indirizzo culturale e politico.
2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato
in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del
Comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario. Possono inoltre
partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni
culturali locali e del mondo della scuola.
3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi
territoriali possono produrre collegialmente i documenti legati alle
attività ad essi affidate. (20) (21)
Art. 30 -(Raccolta
pubblicazioni ufficiali)
I Comuni devono depositare nelle
proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.
Le Province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni
ufficiali alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni
capoluogo di ciascuna provincia del Veneto.
(omissis) (22)
Art. 31 - (Ordinamento
bibliografico)
Le biblioteche di Enti locali della
Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme per la
catalogazione e il servizio pubblico in base alle norme emanate dal
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per le biblioteche
statali.
Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra
nonchè la valorizzazione e l’integrazione delle risorse
bibliotecarie e storico - archivistiche esistenti sul territorio e la
loro più ampia utilizzazione pubblica, la Giunta regionale e gli
Enti locali territoriali possono stipulare apposite convenzioni con Enti
pubblici e privati.
Art. 32 -(Sistemi
bibliotecari)
La Regione favorisce la cooperazione
fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi
bibliotecari territoriali e urbani.
Il sistema bibliotecario è costituito dal complesso delle
strutture e dei servizi delle biblioteche di Enti locali e di interesse
locale che vi afferiscono, nonchè dallo insieme delle funzioni degli
organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell’atto
istitutivo del sistema stesso.
I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, di intesa tra i
Comuni interessati, in relazione a esigenze di funzionalità,
razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario.
Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono
costituiti appositi consorzi tra gli Enti locali. Detti sistemi
bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura,
mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di
informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche
aderenti.
Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono di norma
essere articolati in armonia con le delimitazioni territoriali dei
distretti scolastici o delle loro aggregazioni.
I Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti possono
istituire nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a
sistemi bibliotecari urbani.
Il sistema bibliotecario è aperto a ogni altra biblioteca o
nucleo documentario, pubblico o privato presente nel territorio, che
può afferirvi in regime di convenzione, a norma dell’art.
31.
Spetta al sistema bibliotecario in particolare:
- assicurare un efficiente servizio bibliotecario con prevalente
funzione di informazione generale;
- promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei
servizi e delle risorse bibliotecarie esistenti nel territorio;
- definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione
delle strutture e dei servizi bibliotecari afferenti al sistema;
- predisporre e gestire servizi tecnico amministrativi comuni o
generali per le biblioteche di Enti locali e di interesse locale
afferenti al sistema;
- curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi
informativi coordinati o integrati nonchè l’interscambio delle
informazioni e dei servizi su scala extra sistematica;
- predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi
riguardanti lo stato e il funzionamento delle strutture e dei servizi e
l’utenza dei medesimi;
- provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per
l’utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con
istituti e centri specializzati.
Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario prevede:
- l’ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di
coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;
- la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di
gestione e di rappresentanza;
- le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;
- i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s' intendono
attivare e le relative strumentazioni operative;
- il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di
spesa, le modalità di finanziamento, di riparto degli oneri per i
servizi medesimi;
- le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del
sistema scolastico, per le finalità di cui all’art. 26.
L’istituzione dei sistemi bibliotecari è approvata dalla
Giunta regionale, su istanza degli enti promotori tenendo conto di quanto
previsto dal precedente articolo 24.
Le Associazioni di biblioteche di interesse locale maggiormente
rappresentative sul piano regionale, che svolgono le funzioni previste
nel presente articolo, possono essere ammesse ai contributi di cui
all’art. 36 della presente legge.
Art. 33 - (Personale
tecnico delle biblioteche)
Il personale tecnico delle biblioteche
pubbliche è costituito da bibliotecari e da assistenti di biblioteca
e viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso. Il titolo di
studio richiesto è rispettivamente la laurea e il diploma di scuola
media superiore fatte salve le deroghe previste dal contratto degli Enti
locali per prestazioni di servizio già effettuate. (23)
Art. 34 -(Concorsi e
incarichi)
Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo
pubblico concorso per l’assunzione di un responsabile di biblioteca
a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già
coperto o esso sia di nuova istituzione.
Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post
- universitaria o rilasciati dagli Archivi di Stato, nonchè, per
quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito
favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici.
Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del
settore, di livello superiore o almeno pari al posto messo a concorso,
designato dalla competente struttura regionale tra bibliotecari o
assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali
o consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la
propria disponibilità all’incarico con relativo curriculum
professionale. Nell'impossibilità di individuare tale esperto, nel
caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della
Direzione regionale competente può indicare in suo luogo un
funzionario della Direzione, dotato di competenze specifiche. (24)
Secondo l’importanza della biblioteca, riferita anche al numero
degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà
affidato a un bibliotecario ovvero a un assistente di biblioteca.
Tuttavia, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti,
può essere conferito l’incarico di assistente di biblioteca
con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in materia di lavoro
e di assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti
i titoli e i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di
assistente di biblioteca.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di
bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il
centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione del centro del
sistema medesimo.
Art. 35 -(Norme per
l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del DPR
24 luglio 1977, n. 616)
Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le
funzioni trasferite alla Regione a norma dello art. 47 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, relativo a:
- centri di lettura stabile;
- centri di lettura mobile;
- centri sociali di educazione permanente;
- servizio nazionale di lettura.
I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel
territorio regionale sono trasferiti con decreto del Presidente della
Giunta regionale ai Comuni nel cui ambito i centri stessi operano.
Sono ammessi ai contributi di cui al presente titolo i Comuni
interessati che delibereranno la trasformazione del locale centro di
lettura stabile in biblioteca civica o l’aggregazione dello stesso
alla biblioteca già esistente.
Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è
trasferito, con decreto del Presidente della Giunta regionale,
all’Amministrazione comunale della città capoluogo di
provincia.
Beni e materiali in dotazione ai Centri sociali di educazione
permanente sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta
regionale alle Amministrazioni comunali per l’arricchimento delle
dotazioni delle loro biblioteche.
I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono
assorbiti nelle competenze dei sistemi bibliotecari di cui alla presente
legge.
Art. 36 - (Attività
da ammettere a contributo)
La Regione concede contributi a Enti
locali, e altri organismi pubblici o privati titolari di biblioteche di
interesse locale per lo svolgimento delle attività relative a:
a) istituzione,ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti
locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell’art. 27 della presente legge;
b) istituzione, ordinamento e funzionamento di sistemi di biblioteche
pubbliche di Enti locali;
c) incremento, integrità, custodia, sicurezza e conservazione del
patrimonio;
d) manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso;
e) riproduzione del materiale a uso d' archivio e per minore usura dei
cimeli;
f) adozione e realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a
mezzo “ audio ” e “ video ”;
g) qualificazione delle biblioteche di Enti locali come centri di
azione culturale e sociale;
h) assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari,
coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e
dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche
automatiche;
i) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici,
cataloghi, e ogni altro strumento di informazione;
l) armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le
attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo
studio;
m) restauro del materiale bibliografico raro e di pregio.
Sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative della
nastroteca “ P. Bigini ”, con sede a Padova,
dell’Unione Italiana Ciechi, relative alla registrazione e
distribuzione del “ libro parlato ”. (25)
Art. 37 -
(Criteri)
Il piano annuale di ripartizione dei contributi di cui
all’art. 45 deve
tener conto in particolare:
a) della popolazione residente;
b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento
pubblico del suo patrimonio, come centro culturale di formazione al
servizio della comunità;
c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della
biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di
contributo di cui al precedente articolo;
d) delle somme erogate pro-capite dall’Ente locale per la
biblioteca nell’esercizio finanziario precedente a quello cui si
riferisce il contributo;
e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale.
Per gli interventi di cui all’art. 36 - lettera f), della
presente legge, il contributo regionale può raggiungere il cento per
cento della somma ammissibile con la riserva del 5 per cento
dell’ammontare complessivo del piano di ripartizione.
Titolo V
Art. 38 - (Funzioni della
Regione)
La Regione, avvalendosi della collaborazione della Sovrintendenza
archivistica per il Veneto e in conformità con la vigente
legislazione dello Stato, favorisce la tutela e il riordino degli Archivi
degli Enti locali.
La Regione promuove altresì la costituzione e favorisce il
riordino e la pubblica fruizione di Archivi storici privati di interesse
locale.
Art. 39 - (Compiti degli
Enti locali)
Gli Enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi e
ne promuovono la più ampia consultabilità, secondo quanto
disposto dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409.
Gli Enti locali, osservate le norme di cui al DPR 30 settembre 1963,
n. 1409, provvedono a trasferire nei loro archivi i documenti posseduti
una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli
uffici.
Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare
collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti
opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la
conservazione.
Presso la biblioteca dell’Ente locale sono comunque depositati
gli inventari delle sezioni separate dall’archivio dell’Ente,
mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari
di tutti gli archivi degli Enti aderenti al sistema.
Presso il Dipartimento regionale competente per materia sono
depositati gli inventari di tutti gli archivi di Enti locali della
Regione.
Art. 40 - (Sistemi
archivistici)
La Regione favorisce l’istituzione di Consorzi tra Enti locali,
organizzati in ambiti territoriali da individuare di concerto con la
Sovrintendenza Archivistica per il Veneto per la gestione di sistemi
archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e
archivistiche proprie di ogni area territoriale.
Art. 41 - (Dichiarazione
dell’interesse locale) (26)
1. La dichiarazione di interesse locale di archivi particolarmente
significativi sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi
dallo Stato o da enti locali territoriali delle quali sia assicurata la
fruizione pubblica, è rilasciata dal dirigente regionale competente,
sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per
territorio e della Sovraintendenza Archivistica per il Veneto, anche ai
fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, secondo le
modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di
interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei
soggetti proprietari.
Art. 42 - (Attività
da ammettere a contributo)
La Regione concede agli Enti locali e
ai soggetti di cui al precedente art. 41, contributi per:
a) la sistemazione e la corretta collocazione del materiale
archivistico;
b) l’acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione
di detto materiale;
c) il restauro del materiale archivistico di particolare interesse
culturale. (27)
Titolo VI
Formazione e aggiornamento del personale dei musei, degli archivi
(28) e delle biblioteche
Art. 43 - (Formazione e
aggiornamento del personale dei musei, degli archivi (29) e delle
biblioteche)
La formazione e l’aggiornamento professionale del personale
tecnico delle biblioteche, degli archivi (30) e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti
e conseguenti corsi di formazione professionale nonchè mediante
seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.
Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle
Università, dei Musei e degli Istituti specializzati e/ o con
apposite convenzioni con i medesimi enti.
I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti
formativi e le modalità di accesso alle attività di cui ai
commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale
e inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59
. (31)
La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione;
può essere altresì attuata dalle Province o dai sistemi
bibliotecari.
Titolo VII
Iniziative della Regione
Art. 44 - (Iniziative
della Regione)
Per il raggiungimento delle
finalità enunciate nell’art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente,di norma in
collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui allo articolo 2 o per affidamento;
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione
delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla
catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e
trasmissione dati relativi a tali beni culturali.
Titolo VIII
Approvazione del piano generale di riparto
Art. 45 - (Approvazione
del piano generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di
marzo di ogni anno approva, sentita la competente Commissione
consiliare:
a) omissis (32) ;
b) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 18;
c) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 19;
d) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 36;
e) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 42;
f) il programma di iniziative culturali di cui al precedente art. 44 - lettera a).
Qualora si manifesti l’opportunità di realizzare una
singola iniziativa di cui al punto f) del comma precedente senza
attendere l’approvazione annuale del programma, la Giunta regionale
è autorizzata a disporre l’immediata attuazione dandone
comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 46 - (Non
cumulabilità)
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono
cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi
regionali.
Titolo IX
Procedimenti
Art. 47 - (Modalità
di presentazione delle domande)
Le domande dei soggetti interessati
alla concessione dei contributi per le iniziative di cui
all’art. 2 devono
essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 31
gennaio dell’esercizio finanziario cui fanno riferimento le
domande, (33) fatto
salvo quanto previsto dall’art. 18, con le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto
1982, n. 23 , corredate da:
a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di
realizzazione dell’attività culturale per la quale il
contributo è richiesto;
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di
altri enti;
c) il preventivo dettagliato di spesa.
Art. 48 - Norme per
l'erogazione dei contributi.
1. Per le attività
di cui agli articoli 19,
36 e 42, il contributo regionale
è concesso fino ad un massimo del settanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
2. Il contributo concesso è vincolato alla
destinazione indicata nella domanda, nei limiti di quanto ritenuto
ammissibile con provvedimento della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo per le
attività di cui all’articolo 19, i soggetti beneficiari
devono, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al
Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di
impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione
dell'attività.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la
documentazione di spesa, per le attività di cui all’articolo
19, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; per le
attività di cui agli articoli 36 e 42, entro l’esercizio
successivo a quello di riferimento.
5. La misura del contributo deve essere
proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata una spesa inferiore al
contributo medesimo per le attività di cui all’articolo 19, o
alla spesa ammessa, per le attività di cui agli articoli 36 e
42.
6. Per le attività di cui all’articolo 19, il
beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno
dettagliata relazione sull'esecuzione delle attività definite dal
provvedimento di cui al comma 2.
7. Gli interventi effettuati con il sostegno regionale
devono recarne adeguata indicazione con modalità e caratteristiche
definite mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
8. La concessione del contributo è revocata qualora
non sia rispettato quanto previsto dal comma 2.
9. La revoca o la mancata presentazione della
documentazione di spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le
modalità previste dal RD n. 639 del 14 aprile 1910 e successive
modificazioni ed integrazioni. (34)
Titolo X
Norme finali
Art. 49 - (Abrogazione di
disposizioni precedenti).
Le leggi regionali:
1) 28 aprile 1977,
n. 34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione
Querini Stampalia di Venezia ”;
2) 5 novembre 1979,
n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o
di interesse locale e di archivi storici di Enti locali ”;
3) 8 maggio 1980, n.
53 “ Finanziamento degli interventi di cui all’art. 32
della legge
regionale 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei,
biblioteche di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di
Enti locali ”;
4) 22 dicembre 1981,
n. 72 “ Contributi della Regione in favore di “ The
Solomon R. Guggenheim Foundation ”;
5) 22 dicembre 1981,
n. 73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago
”;
6) 22 dicembre 1981,
n. 76 “ Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82
“ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali e di
archivi storici di Enti locali ” ”;
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi
all’espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in
essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno
1984.
Titolo XI
Art. 50 - (Domande di
contributo)
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui ai
precedenti art. 19, 36 e 42 devono essere presentate entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa.
Art. 51 - (Contributo
1984 agli Enti e Istituti di rilevante importanza)
Per l’anno 1984
l’entità dei contributi concessi agli istituti di particolare
rilevanza culturale è determinato nella misura indicata
nell’allegato A)
della presente legge.
Agli Enti di cui alle leggi:
1) 28 aprile 1977,
n. 34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione
Querini Stampalia di Venezia ”;
2) 22 dicembre 1981,
n. 72 “ Contributi della Regione in favore di “ The
Solomon R. Guggenheim Foundation ”;
3) 22 dicembre 1981,
n. 73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago
”;
è corrisposta per l’anno 1984 l’eventuale
integrazione tra la somma indicata nell’allegato A) e la somma
già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.
Art. 52 - (Contributi
integrativi)
La Giunta regionale è autorizzata
per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui
al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 ,
un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma
prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo
stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a
enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui
al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate
entro la data di approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i
soggetti di cui all’allegato A).
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione
consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma
dei precedenti commi.
Art. 53 - (Commissione
Consultiva)
Ai fini e per gli effetti dell’art. 20 della presente legge, fino
all’insediamento della Commissione di cui al medesimo articolo,
resta in carica la Commissione prevista all’art. 21 della abrogata
legge regionale 5
novembre 1979, n. 82 .
Titolo XII
Disposizioni finanziarie
Art. 54 - (Norma
finanziaria)
Art. 55 - (Variazione di
bilancio)
Art. 56 - (Dichiarazione
d' urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO A)
omissis (37) ]
Note
( 1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 13) Comma così
modificato da comma 1 art. 49 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che
ha sostituito le parole “per quanto previsto agli art. 7, 9, 10,
16, 17, 18,” con le parole “per quanto previsto agli articoli
7, 9 e 18”.
( 21) Il comma 2 dell'art. 1
della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 25 dispone che i Comitati di gestione
già istituiti ai sensi dell'art. 29 nella precedente formulazione
esercitano le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2002
( 25) Ai sensi dell’art.
24 della legge
regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi
finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta
accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei
soggetti beneficiari.
( 27) Ai sensi dell’art.
24 della legge
regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi
finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta
accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei
soggetti beneficiari.
( 33) Comma così
modificato da comma 1 art. 34 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “entro il 30 settembre di ogni anno”
con le parole “entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario
cui fanno riferimento le domande”.
( 35) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
( 36) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO
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