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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984) (Abrogata)

Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984) (Abrogata) [sommario] [RTF]

NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE. (1)

Titolo I
Oggetto e finalità della legge

[Art. 1 - (Principi generali).

La Regione del Veneto promuove e disciplina le attività riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della comunità regionale.

Art. 2 - (Ambiti, destinatari e modalità d' intervento)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione:
a) sostiene l’attività dei musei, delle strutture di conservazione di beni culturali di natura artistica, bibliografica e archivistica di riconosciuta importanza, favorendone la valorizzazione e la fruizione pubblica;
b) promuove l’istituzione di musei di Enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento degli stessi e di quelli di interesse locale aperti al pubblico;
c) coordina l'organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico da parte di Enti locali, di biblioteche o musei di riconosciuto interesse locale;
d) promuove l’istituzione di biblioteche di Enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento delle stesse e di quelle di interesse locale aperte al pubblico;
e) tutela i beni archivistici esistenti presso gli Enti locali promuovendone la più opportuna amministrazione e favorisce la conservazione dei beni archivistici di interesse locale e la loro fruizione pubblica;
f) promuove iniziative culturali e l’organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico direttamente, di norma in collaborazione con altri enti o per affidamento.

Art. 3 - (Compiti)

Le istituzioni di cui al precedente articolo 2, per acquisire titolo alla corresponsione dei contributi annuali, devono concorrere alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni.
Esse assumono il compito di:
a) garantire la conservazione e l’incremento delle proprie collezioni;
b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, con il patrimonio culturale della Regione;
c) assicurare la fruizione pubblica del materiale;
d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale;
e) collaborare con le strutture scolastiche e gli Enti culturali al fine di favorire e promuovere l’informazione, il dibattito e la ricerca;
f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle strutture del territorio.
Per lo svolgimento dei propri compiti le Istituzioni di cui al precedente art. 2 devono esercitare il servizio pubblico in modo continuo ed essere dotate di personale professionalmente qualificato.

Titolo II
Istituzioni di rilevante importanza regionale

Art. 4 - (Riconoscimento)

omissis (2)

Art. 5 - (Documentazione delle attività)

omissis (3)

Titolo III
Musei

Art. 6 - (Funzioni amministrative regionali)

Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a:
a) musei di Enti locali o di interesse locale, storici artistici, etnografici, naturalistici;
b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di Enti locali o di interesse locale assimilati o assimilabili, per destinazione,a istituti museali;
c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di Istituti, Fondazioni ed Enti di interesse locale operanti nel territorio regionale.

Art. 7 - (Istituzione di nuovi musei di Enti locali)

Gli Enti locali provvedono a istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all’art. 19 può essere deliberata, per musei di Enti locali istituiti dopo l’entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) proprietà dell’immobile da adibire a museo;
b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla Commissione di cui all’art. 20;
c) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.
Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l’Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione al Presidente della Giunta regionale.
Copia della deliberazione istitutiva, munita dell’attestazione di esecutività, dovrà essere inviata al Presidente della Giunta regionale.

Art. 8 - (Obblighi degli Enti locali)

Gli Enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all’attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.
Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento dei loro Istituti museali che disciplini, tra l’altro, i titoli, le funzioni e le responsabilità del personale addetto.
I Direttori e i Conservatori devono essere provvisti di diploma di laurea; i Conservatori di musei minori almeno di diploma di Scuola Media Superiore. Sono comunque fatte salve le posizioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 -(Dichiarazione dell’interesse locale)

La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui all’articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari. (4)
La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:
a) dichiarazione di proprietà dell'immobile o dichiarazione circa la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad anni venti, con impegno, in ogni caso, a garantirne la fruizione pubblica; (5)
b) planimetria dei locali di esposizione;
c) planimetria della zona di insediamento dell’immobile;
d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre;
e) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.
Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3.

Art. 10 - (Classificazioni dei musei)

omissis (6)

Art. 11 - (Musei multipli e grandi)

omissis (7)

Art. 12 - (Musei medi)

omissis (8)

Art. 13 - (Musei minori)

omissis (9)

Art. 14 - (Variazione al patrimonio)

Qualsiasi variazione del patrimonio storico - artistico - etnografico e naturalistico dovrà essere segnalata al Dipartimento regionale competente per materia. In caso di furto dovrà essere trasmessa agli stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 15 - (Deposito)

I musei di Enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in deposito a Enti o Uffici pubblici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.
L’eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di cui una copia dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale competente per materia.
Dal verbale in questione, sottoscritto dal Direttore o Conservatore del museo e dal legale rappresentante dell’ente proprietario, dovrà risultare:
a) che l’opera verrà assicurata a spese del Concessionario per la somma
b) stabilita dall’Ente proprietario;
c) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del Concessionario, sotto il diretto controllo della Direzione del museo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17;
d) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere revocato, con semplice preavviso,a insindacabile giudizio dell’Ente proprietario;
e) che la Direzione del museo si riserva il diritto di controllare, attraverso visite periodiche, lo stato di ubicazione e di conservazione delle opere esposte.

Art. 16 - (Prestito)

omissis (10)

Art. 17 - (Restauro)

omissis (11)

Art. 18 - (Mostre di materiale storico-artistico) (12)

1. Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell’ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono comunicate alla Regione.
2. La Regione può concedere i contributi di cui all’articolo 19 agli enti organizzatori, previa presentazione di istanza al Presidente della Giunta regionale almeno nove mesi prima del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.
3. La domanda dovrà essere corredata da:
a) piano tecnico-scientifico della mostra;
b) elenco degli oggetti che si intendono esporre;
c) preventivo di spesa con l’indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa.

Art. 19 - (Attività da ammettere a contributo)

La Regione concede contributi, a Enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale ai sensi del precedente articolo 9, per lo svolgimento delle attività relative a:
a) istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
b) integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio di cui al precedente articolo 3 - lettera a);
c) manutenzione e fruizione pubblica del materiale;
d) incremento delle collezioni;
e) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all’attività dei musei;
f) arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate,degli strumenti di ricerca e di restauro;
g) adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;
h) attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
i) assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell’informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche;
l) realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell’ambito dei musei e istituti assimilabili;
m) riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;
n) armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
o) organizzazione e promozione di mostre.

Art. 20 - (Commissione consultiva)

Ai fini di esprimere parere alla Giunta regionale o al Dipartimento regionale competente per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18 (13) nonchè sulla validità e rilevanza culturale delle iniziative di cui al precedente articolo 19, è costituita una Commissione consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque direttori di musei di Enti locali;
c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovraintendenze, dell’Università e della Scuola secondaria superiore.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.

Art. 21 - (Criteri)

Il piano di ripartizione dei contributi di cui all’art. 19 deve tener conto:
a) della funzione svolta dall’Istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità;
b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell’istituto.

Titolo IV
Biblioteche

Art. 22 - (Funzioni amministrative regionali)

Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a:
a) biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
b) centri di lettura stabili, mobili, centri sociali di educazione permanente e Servizio nazionale di lettura.

Art. 23 - (Funzioni della Regione)

La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell’autonomia e del decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell’organizzazione bibliotecaria regionale.
In particolare la Regione:
a) determina i criteri generali per l’istituzione, l’ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti locali o di interesse locale;
b) definisce l’ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all’art. 32 della presente legge e ne approva l’istituzione;
c) coordina l’informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l’interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore;
e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato; (14)
g) fissa i criteri per l’unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonchè per la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;
h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonchè alla relativa utenza;
i) favorisce la formazione e l’incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista (15);
l) agevola la formazione e l’aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;
m) facilita la formazione e l’incremento di una microfilmatura regionale;
n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico (16).

Art. 24 - (Funzioni delle Province)

Le Province esercitano funzioni di coordinamento e di programmazione dell’organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.
In particolare:
a) individuano in collaborazione con i Comuni gli ambiti territoriali più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali;
b) predispongono, di concerto con i Comuni,singoli o associati,nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i programmi bibliotecari territoriali concorrendo anche direttamente allo sviluppo del servizio bibliotecario;
c) organizzano l’Informazione bibliografica sul territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
d) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie, nonchè alla relativa utenza;
e) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all’integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i Consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni universitarie;
f) inviano entro il 31 dicembre di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale una relazione sullo stato dei servizi di pubblica lettura.
Il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza annuale degli assessori provinciali competenti al fine di procedere a un esame comparativo della situazione esistente nelle varie province.

Art. 25 - (Funzioni dei Comuni)

Compete ai Comuni di provvedere all’istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio, nonchè alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.
In particolare i Comuni:
a) provvedono all’istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche a essi affidate, adottandone i relativi regolamenti (17) tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;
b) concorrono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;
c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie affidate agli enti locali, nonchè alla relativa utenza;
d) intraprendono, per l’ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.

Art. 26 - (Collegamento con gli organi del sistema scolastico)

I Comuni e i sistemi bibliotecari, in aggiunta ai compiti di cui all’articolo 3 della presente legge, promuovono il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.
Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istituzionali, in ordine:
a) alla programmazione e all’attivazione dei servizi bibliotecari;
b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;
c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da svolgersi nell’ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto in particolare riguarda la loro connessione con l’attività scolastica.
Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle Province e dai Comuni sedi di Università o di Istituti e Centri di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche della valorizzazione delle raccolte di carattere scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline biblioteconomiche e della organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l’automazione dei servizi bibliotecari e dell’informazione bibliografica.

Art. 27 -(Dichiarazione dell’interesse locale) (18)

1. La dichiarazione di interesse locale di biblioteche particolarmente significative sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 36, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.

Art. 28 - (Organizzazione delle biblioteche)

Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono:
- esercitare il servizio pubblico gratuitamente;
- garantire la continuità e regolarità del servizio;
- stabilire orari in modo da consentire l’accesso al maggior numero di utenti;
- adempiere all’obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;
- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale;
- disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto,compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali.
Gli Enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale entro quattro mesi dall’istituzione della biblioteca, l’ordinamento interno delle loro biblioteche, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonchè la composizione dell'eventuale comitato, (19) di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e durata in carica dei suoi membri.
L’orario di servizio per il personale addetto alle biblioteche di Enti locali deve comunque essere pari a quello stabilito per i dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al pubblico; per le biblioteche dei Comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l’orario di servizio può essere ridotto a 25 ore settimanali, con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico, per quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può essere ancora ridotto rispettivamente a 18 e 12 ore settimanali.
Per le biblioteche di interesse locale l’orario di apertura al pubblico deve essere il medesimo di quello stabilito al comma precedente per le biblioteche di Enti locali.
L’apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale previsto dall’art. 33 della presente legge.
Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa previste.

Art. 29 - (Comitati della biblioteca)

1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere per le biblioteche di rispettiva proprietà la costituzione di appositi Comitati di biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell’indirizzo culturale e politico.
2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni culturali locali e del mondo della scuola.
3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali possono produrre collegialmente i documenti legati alle attività ad essi affidate. (20) (21)

Art. 30 -(Raccolta pubblicazioni ufficiali)

I Comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.
Le Province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni capoluogo di ciascuna provincia del Veneto.
(omissis) (22)

Art. 31 - (Ordinamento bibliografico)

Le biblioteche di Enti locali della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme per la catalogazione e il servizio pubblico in base alle norme emanate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per le biblioteche statali.
Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra nonchè la valorizzazione e l’integrazione delle risorse bibliotecarie e storico - archivistiche esistenti sul territorio e la loro più ampia utilizzazione pubblica, la Giunta regionale e gli Enti locali territoriali possono stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 32 -(Sistemi bibliotecari)

La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.
Il sistema bibliotecario è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale che vi afferiscono, nonchè dallo insieme delle funzioni degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell’atto istitutivo del sistema stesso.
I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, di intesa tra i Comuni interessati, in relazione a esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario.
Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti appositi consorzi tra gli Enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.
Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono di norma essere articolati in armonia con le delimitazioni territoriali dei distretti scolastici o delle loro aggregazioni.
I Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti possono istituire nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.
Il sistema bibliotecario è aperto a ogni altra biblioteca o nucleo documentario, pubblico o privato presente nel territorio, che può afferirvi in regime di convenzione, a norma dell’art. 31.
Spetta al sistema bibliotecario in particolare:
- assicurare un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione di informazione generale;
- promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie esistenti nel territorio;
- definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari afferenti al sistema;
- predisporre e gestire servizi tecnico amministrativi comuni o generali per le biblioteche di Enti locali e di interesse locale afferenti al sistema;
- curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati nonchè l’interscambio delle informazioni e dei servizi su scala extra sistematica;
- predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti lo stato e il funzionamento delle strutture e dei servizi e l’utenza dei medesimi;
- provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per l’utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati.
Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario prevede:
- l’ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;
- la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;
- i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s' intendono attivare e le relative strumentazioni operative;
- il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di finanziamento, di riparto degli oneri per i servizi medesimi;
- le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema scolastico, per le finalità di cui all’art. 26.
L’istituzione dei sistemi bibliotecari è approvata dalla Giunta regionale, su istanza degli enti promotori tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 24.
Le Associazioni di biblioteche di interesse locale maggiormente rappresentative sul piano regionale, che svolgono le funzioni previste nel presente articolo, possono essere ammesse ai contributi di cui all’art. 36 della presente legge.

Art. 33 - (Personale tecnico delle biblioteche)

Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche è costituito da bibliotecari e da assistenti di biblioteca e viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso. Il titolo di studio richiesto è rispettivamente la laurea e il diploma di scuola media superiore fatte salve le deroghe previste dal contratto degli Enti locali per prestazioni di servizio già effettuate. (23)

Art. 34 -(Concorsi e incarichi)

Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l’assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione.
Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post - universitaria o rilasciati dagli Archivi di Stato, nonchè, per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici.
Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del settore, di livello superiore o almeno pari al posto messo a concorso, designato dalla competente struttura regionale tra bibliotecari o assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali o consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la propria disponibilità all’incarico con relativo curriculum professionale. Nell'impossibilità di individuare tale esperto, nel caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della Direzione regionale competente può indicare in suo luogo un funzionario della Direzione, dotato di competenze specifiche. (24)
Secondo l’importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato a un bibliotecario ovvero a un assistente di biblioteca.
Tuttavia, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, può essere conferito l’incarico di assistente di biblioteca con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti i titoli e i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di assistente di biblioteca.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione del centro del sistema medesimo.

Art. 35 -(Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616)

Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni trasferite alla Regione a norma dello art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, relativo a:
- centri di lettura stabile;
- centri di lettura mobile;
- centri sociali di educazione permanente;
- servizio nazionale di lettura.
I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel territorio regionale sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale ai Comuni nel cui ambito i centri stessi operano.
Sono ammessi ai contributi di cui al presente titolo i Comuni interessati che delibereranno la trasformazione del locale centro di lettura stabile in biblioteca civica o l’aggregazione dello stesso alla biblioteca già esistente.
Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è trasferito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all’Amministrazione comunale della città capoluogo di provincia.
Beni e materiali in dotazione ai Centri sociali di educazione permanente sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale alle Amministrazioni comunali per l’arricchimento delle dotazioni delle loro biblioteche.
I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono assorbiti nelle competenze dei sistemi bibliotecari di cui alla presente legge.

Art. 36 - (Attività da ammettere a contributo)

La Regione concede contributi a Enti locali, e altri organismi pubblici o privati titolari di biblioteche di interesse locale per lo svolgimento delle attività relative a:
a) istituzione,ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell’art. 27 della presente legge;
b) istituzione, ordinamento e funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) incremento, integrità, custodia, sicurezza e conservazione del patrimonio;
d) manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso;
e) riproduzione del materiale a uso d' archivio e per minore usura dei cimeli;
f) adozione e realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo “ audio ” e “ video ”;
g) qualificazione delle biblioteche di Enti locali come centri di azione culturale e sociale;
h) assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatiche;
i) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, e ogni altro strumento di informazione;
l) armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
m) restauro del materiale bibliografico raro e di pregio.
Sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative della nastroteca “ P. Bigini ”, con sede a Padova, dell’Unione Italiana Ciechi, relative alla registrazione e distribuzione del “ libro parlato ”. (25)

Art. 37 - (Criteri)

Il piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all’art. 45 deve tener conto in particolare:
a) della popolazione residente;
b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio, come centro culturale di formazione al servizio della comunità;
c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui al precedente articolo;
d) delle somme erogate pro-capite dall’Ente locale per la biblioteca nell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce il contributo;
e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale.
Per gli interventi di cui all’art. 36 - lettera f), della presente legge, il contributo regionale può raggiungere il cento per cento della somma ammissibile con la riserva del 5 per cento dell’ammontare complessivo del piano di ripartizione.

Titolo V

Art. 38 - (Funzioni della Regione)

La Regione, avvalendosi della collaborazione della Sovrintendenza archivistica per il Veneto e in conformità con la vigente legislazione dello Stato, favorisce la tutela e il riordino degli Archivi degli Enti locali.
La Regione promuove altresì la costituzione e favorisce il riordino e la pubblica fruizione di Archivi storici privati di interesse locale.

Art. 39 - (Compiti degli Enti locali)

Gli Enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi e ne promuovono la più ampia consultabilità, secondo quanto disposto dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409.
Gli Enti locali, osservate le norme di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409, provvedono a trasferire nei loro archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.
Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.
Presso la biblioteca dell’Ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni separate dall’archivio dell’Ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti aderenti al sistema.
Presso il Dipartimento regionale competente per materia sono depositati gli inventari di tutti gli archivi di Enti locali della Regione.

Art. 40 - (Sistemi archivistici)

La Regione favorisce l’istituzione di Consorzi tra Enti locali, organizzati in ambiti territoriali da individuare di concerto con la Sovrintendenza Archivistica per il Veneto per la gestione di sistemi archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e archivistiche proprie di ogni area territoriale.

Art. 41 - (Dichiarazione dell’interesse locale) (26)

1. La dichiarazione di interesse locale di archivi particolarmente significativi sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da enti locali territoriali delle quali sia assicurata la fruizione pubblica, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell’amministrazione comunale competente per territorio e della Sovraintendenza Archivistica per il Veneto, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.

Art. 42 - (Attività da ammettere a contributo)

La Regione concede agli Enti locali e ai soggetti di cui al precedente art. 41, contributi per:
a) la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico;
b) l’acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione di detto materiale;
c) il restauro del materiale archivistico di particolare interesse culturale. (27)

Titolo VI
Formazione e aggiornamento del personale dei musei, degli archivi (28) e delle biblioteche

Art. 43 - (Formazione e aggiornamento del personale dei musei, degli archivi (29) e delle biblioteche)

La formazione e l’aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche, degli archivi (30) e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale nonchè mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.
Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle Università, dei Musei e degli Istituti specializzati e/ o con apposite convenzioni con i medesimi enti.
I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle attività di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 . (31)
La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione; può essere altresì attuata dalle Province o dai sistemi bibliotecari.

Titolo VII
Iniziative della Regione

Art. 44 - (Iniziative della Regione)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell’art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente,di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui allo articolo 2 o per affidamento;
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.

Titolo VIII
Approvazione del piano generale di riparto

Art. 45 - (Approvazione del piano generale di riparto)

La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno approva, sentita la competente Commissione consiliare:
a) omissis (32) ;
b) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 18;
c) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 19;
d) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 36;
e) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 42;
f) il programma di iniziative culturali di cui al precedente art. 44 - lettera a).
Qualora si manifesti l’opportunità di realizzare una singola iniziativa di cui al punto f) del comma precedente senza attendere l’approvazione annuale del programma, la Giunta regionale è autorizzata a disporre l’immediata attuazione dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.

Art. 46 - (Non cumulabilità)

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

Titolo IX
Procedimenti

Art. 47 - (Modalità di presentazione delle domande)

Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le iniziative di cui all’art. 2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande, (33) fatto salvo quanto previsto dall’art. 18, con le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 , corredate da:
a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell’attività culturale per la quale il contributo è richiesto;
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;
c) il preventivo dettagliato di spesa.

Art. 48 - Norme per l'erogazione dei contributi.

1. Per le attività di cui agli articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale è concesso fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile con provvedimento della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo per le attività di cui all’articolo 19, i soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'attività.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione di spesa, per le attività di cui all’articolo 19, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; per le attività di cui agli articoli 36 e 42, entro l’esercizio successivo a quello di riferimento.
5. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata una spesa inferiore al contributo medesimo per le attività di cui all’articolo 19, o alla spesa ammessa, per le attività di cui agli articoli 36 e 42.
6. Per le attività di cui all’articolo 19, il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno dettagliata relazione sull'esecuzione delle attività definite dal provvedimento di cui al comma 2.
7. Gli interventi effettuati con il sostegno regionale devono recarne adeguata indicazione con modalità e caratteristiche definite mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
8. La concessione del contributo è revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal comma 2.
9. La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal RD n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni ed integrazioni. (34)

Titolo X
Norme finali

Art. 49 - (Abrogazione di disposizioni precedenti).

Le leggi regionali:
1) 28 aprile 1977, n. 34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia ”;
2) 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di Enti locali ”;
3) 8 maggio 1980, n. 53 “ Finanziamento degli interventi di cui all’art. 32 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di Enti locali ”;
4) 22 dicembre 1981, n. 72 “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R. Guggenheim Foundation ”;
5) 22 dicembre 1981, n. 73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago ”;
6) 22 dicembre 1981, n. 76 “ Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali e di archivi storici di Enti locali ” ”;
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all’espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 1984.

Titolo XI

Art. 50 - (Domande di contributo)

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui ai precedenti art. 19, 36 e 42 devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Art. 51 - (Contributo 1984 agli Enti e Istituti di rilevante importanza)

Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale è determinato nella misura indicata nell’allegato A) della presente legge.
Agli Enti di cui alle leggi:
1) 28 aprile 1977, n. 34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia ”;
2) 22 dicembre 1981, n. 72 “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R. Guggenheim Foundation ”;
3) 22 dicembre 1981, n. 73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago ”;
è corrisposta per l’anno 1984 l’eventuale integrazione tra la somma indicata nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

Art. 52 - (Contributi integrativi)

La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 , un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’allegato A).
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

Art. 53 - (Commissione Consultiva)

Ai fini e per gli effetti dell’art. 20 della presente legge, fino all’insediamento della Commissione di cui al medesimo articolo, resta in carica la Commissione prevista all’art. 21 della abrogata legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 .

Titolo XII
Disposizioni finanziarie

Art. 54 - (Norma finanziaria)

omissis (35)

Art. 55 - (Variazione di bilancio)

omissis (36)

Art. 56 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


ALLEGATO A)
omissis (37) ]


Note

(1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(2) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 2 dell’art. 9 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
(3) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 2 dell’art. 9 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
(4) Comma sostituito da comma 1 art. 48 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(5) Lettera così sostituita dal comma 1 dell’art. 42 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
(6) Articolo abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(7) Articolo abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(8) Articolo abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(9) Articolo abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(10) Articolo abrogato da comma 1 art. 29 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(11) Articolo abrogato da comma 1 art. 30 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(12) Articolo sostituito da comma 1 art. 31 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(13) Comma così modificato da comma 1 art. 49 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha sostituito le parole “per quanto previsto agli art. 7, 9, 10, 16, 17, 18,” con le parole “per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18”.
(14) Lettera inserita da comma 1 art. 32 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(15) Lettera così modificata dall’art. 1 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 34
(16) Lettera così inserita dall’art. 1 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 34
(17) Comma modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 , nel senso che vengono abrogate le parole "e nominandone gli organi di gestione".
(18) Articolo sostituito da comma 1 art. 50 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(19) Comma così modificato da comma 4 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 .
(20) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 .
(21) Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 dispone che i Comitati di gestione già istituiti ai sensi dell'art. 29 nella precedente formulazione esercitano le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2002
(22) Comma abrogato dall’art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43
(23) Comma così modificato da comma 1 art. 27 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
(24) Comma modificato da comma 5 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 , in precedenza modificato da comma 2 art. 27 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
(25) Ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
(26) Articolo sostituito da comma 1 art. 51 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(27) Ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
(28) Titolo così modificato da comma 1 art. 33 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha inserito dopo le parole “dei musei” le parole “, degli archivi”.
(29) Rubrica così modificata da comma 1 art. 33 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha inserito dopo le parole “dei musei” le parole “, degli archivi”.
(30) Comma così modificato da comma 2 art. 33 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha inserito dopo le parole “personale tecnico delle biblioteche” le parole “, degli archivi”.
(31) La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è stata abrogata dall'art. 31 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 che ha ridisciplinato la materia.
(32) Lettera abrogata da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 2 dell’art. 9 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
(33) Comma così modificato da comma 1 art. 34 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “entro il 30 settembre di ogni anno” con le parole “entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande”.
(34) Articolo così modificato dal comma 2 art. 42 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 . In precedenza già sostituito dall’art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 e dall’art. 41 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
(35) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(36) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(37) Allegato A) abrogato da comma 1 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 . Il comma 2 dell’art. 9 della medesima legge dispone che l’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.


SOMMARIO

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