La Giunta regionale é autorizzata ad
organizzare direttamente o a contribuire all’organizzazione di
mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di
competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli
aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell’Ente
Regione.
1 bis. Rientrano, altresì, tra gli interventi di cui al primo comma,
gli allestimenti per l’attività culturale, compresi gli
impianti, gli arredamenti e le attrezzature varie, purché siano
complementari funzionalmente agli interventi di cui al primo comma.
(
1)
In caso di organizzazione diretta, la Giunta regionale approva il
preventivo globale di spesa, specificando altresí l’ammontare
dell’anticipazione da corrispondere al funzionario autorizzato al
maneggio del denaro liquido per le spese urgenti, operando sulle partite
di giro.
La liquidazione della spesa é disposta con decreto del dirigente del
servizio, secondo le modalità di cui all’
art. 58 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
(
2)
In caso di contributo, l’ammontare dello stesso e i criteri di
erogazione sono determinati dalla Giunta regionale. (
3)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.