Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 (BUR n. 137/2019) (Bilancio)
Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 (BUR n. 137/2019) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020
Art. 1 - Rifinanziamento e
rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio
applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo
decreto legislativo.
2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 (
1) “Rifinanziamento delle leggi di
spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo
118/2011)” alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale 9
agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32
concernente “Norme per la polizia idraulica e per
l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali
dei corsi d' acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza
regionale.””.
1. L’
articolo 1 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 41
è sostituito dal seguente:
omissis (
2)
2. L’
articolo 2 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 41
è sostituito dal seguente:
omissis (
3)
3. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo
quantificate in euro 150.000,00 per ciascun degli esercizi 2020, 2021 e
2022 sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”,
Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni” del bilancio di previsione 2020 - 2022.
Art. 3 - Disposizioni in
materia di rifiuti speciali non pericolosi
1. L’Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso
l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto, ai sensi dell’
articolo 5 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione di rifiuti”, è
autorizzato ad effettuare l’aggiornamento ed il monitoraggio delle
informazioni relative all’effettivo fabbisogno di smaltimento di
rifiuti speciali.
2. In particolare, in conformità a quanto previsto dal Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, l’Osservatorio
regionale sui rifiuti attesta il reale fabbisogno di smaltimento con
particolare riguardo alla necessità di nuove volumetrie di discarica
per rifiuti speciali non pericolosi.
3. Sulla scorta del raffronto effettuato dall’Osservatorio sui
rifiuti, a far data dal 2017, relativamente ai conferimenti nelle
discariche regionali per rifiuti speciali rispetto al volume autorizzato
ancora disponibile, il comma 2, lettera d), dell’articolo 15 delle
Norme di Piano, Allegato A) al Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
30 del 29 aprile 2015 è così sostituito:
“d)
smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti
direttamente dal proprio ciclo lavorativo e/o derivante dal trattamento
di rifiuti di imprese singole o associate ”.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono
applicabili prioritariamente ai fini dello smaltimento dei rifiuti
prodotti in Veneto e ai rifiuti prodottisi a seguito di emergenze
derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che
interessano il territorio regionale.
5. A fronte del conferimento in discarica dei rifiuti speciali non
pericolosi derivanti dalle attività di trattamento di cui al comma 3
si determina un maggior gettito del tributo speciale
(“ecotassa”) per il conferimento in discarica.
6. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificate in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022
sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e
proventi assimilati” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO