Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988)
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988) [sommario] [RTF]
MODIFICA ALLA
LEGGE REGIONALE 27
APRILE 1979, n. 32 CONCERNENTE “NORME PER LA POLIZIA IDRAULICA
E PER L’ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI NEGLI ALVEI E NELLE ZONE
GOLENALI DEI CORSI D' ACQUA E NELLE SPIAGGE E FONDALI LACUALI DI
COMPETENZA REGIONALE”. (1)
(2)
Art. 1 (3)
1. L’estrazione e l’asporto di sabbia e ghiaie
nell’alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge
e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la
necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona
regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione
predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dal
direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del
suolo.
Art. 2 (4)
1. Dopo l’approvazione dei piani, di cui all’articolo 1,
l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie è
autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime
delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore
dell’ufficio regionale del Genio civile competente per territorio
fino a 30.000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal direttore della
struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000
metri cubi. (
5)
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono rilasciate in
conformità alla disciplina vigente in materia di valutazione di
impatto ambientale.
4. Per le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, ai volumi eccedenti i
10.000 metri cubi si applica un aumento del 5 per cento al canone dovuto
per l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie.
Art. 3
1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui
corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali
lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore
dell’ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio.
2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole
della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al
citato
articolo
28 della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 . (
6)
Art. 4
1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei
corsi d' acqua di competenza regionale, nonchè le permute e
alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo
idraulico dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile
competente per territorio, previo parere della Commissione consultiva di
cui all'
articolo
28 della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 . (
7)
Art. 5
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge
è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali
regionali competenti per territorio.
Art. 6
1. La Giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le
somme percette dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli
articoli 3, 4 e 5 della
legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 ,
abrogata con la presente legge.
2. L’obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno
1986, n. 133.
Art. 7
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
1) Il titolo della presente
legge è errato perché non si tratta di una modifica ma di una
sostituzione con l'abrogazione espressa della
legge regionale 27 aprile 1979, n. 32
operata dall'art. 7.
(
2) Con sentenza n. 44/2023 (G.U.
– 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale n. 27 del 2021, che
aveva sostituito il comma 2 dell’articolo 4 della presente legge,
per violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione sotto il profilo
della incongruità ed irragionevolezza delle scelte operate dal
legislatore: in effetti, afferma la Corte, la esegesi della disposizione
impugnata conduce a ritenere che, con le modifiche ad essa da ultimo
apportate, siano state considerevolmente ampliate le quantità di
materiale litoide che può essere estratto dagli alvei e dalle zone
golenali in assenza di appositi piani; quanto sopra laddove la
“eccezionalità di un’autorizzazione
all’attività estrattiva in assenza di piani doveva portare a
qualificare come non replicabile il prelievo straordinario nei limiti dei
20.000 metri cubi” (oggi portato a una pluralità di interventi
di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore
(pari a 80.000 metri cubi). Ne consegue un giudizio di incongruità e
irragionevolezza della scelta del legislatore veneto di aumentare la
quantità di materiali litoidi che si possono estrarre in assenza di
piani estrattivi, anche per l’incidenza che tale ampliamento
determina sulla salvaguardia di un adeguato livello di tutela
dell’ambiente e del paesaggio; il Governo aveva impugnato la legge
regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo
19 della
legge
regionale 21 settembre 2021, n. 27 con il ricorso n. 66/2021
.
(
5) Con sentenza n. 44/2023 (G.U.
– 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale n. 27 del 2021, che
aveva sostituito il comma 2 dell’articolo 4 della presente legge,
per violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione sotto il profilo
della incongruità ed irragionevolezza delle scelte operate dal
legislatore: in effetti, afferma la Corte, la esegesi della disposizione
impugnata conduce a ritenere che, con le modifiche ad essa da ultimo
apportate, siano state considerevolmente ampliate le quantità di
materiale litoide che può essere estratto dagli alvei e dalle zone
golenali in assenza di appositi piani; quanto sopra laddove la
“eccezionalità di un’autorizzazione
all’attività estrattiva in assenza di piani doveva portare a
qualificare come non replicabile il prelievo straordinario nei limiti dei
20.000 metri cubi” (oggi portato a una pluralità di interventi
di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore
(pari a 80.000 metri cubi). Ne consegue un giudizio di incongruità e
irragionevolezza della scelta del legislatore veneto di aumentare la
quantità di materiali litoidi che si possono estrarre in assenza di
piani estrattivi, anche per l’incidenza che tale ampliamento
determina sulla salvaguardia di un adeguato livello di tutela
dell’ambiente e del paesaggio; il Governo aveva impugnato la legge
regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo
19 della
legge
regionale 21 settembre 2021, n. 27 con il ricorso n. 66/2021, che
aveva così sostituito il comma 2 dell’articolo 2: “2. In
assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri
cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo
soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati
alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi
complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare
attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri
cubi.”.
SOMMARIO