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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (BUR n. 8/2000)

Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (BUR n. 8/2000) [sommario] [RTF]

NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (1) (2)

CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge:
a) detta norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta;
b) individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province ed ai comuni;
c) riordina la legislazione regionale in materia di rifiuti e le disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti;
d) favorisce e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuove:
1) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
2) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
3) la selezione ed il recupero dei rifiuti;
4) la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti;
e) promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in bacini territoriali al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in particolare:
a) l’esercizio delle funzioni regionali in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti anche mediante la delega alle province di specifiche attribuzioni;
b) le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
c) le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Art. 2 - Obiettivi.

1. La presente legge si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione della capacità di proposta e di autodeterminazione degli enti locali mediante il loro coinvolgimento nelle procedure di aggiornamento e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
b) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
c) l’incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili;
d) l’incentivazione massima dell’utilizzazione dei rifiuti successivamente alle operazioni di recupero di cui alla lettera c), come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
e) la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento;
f) l’autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti iniziative:
a) la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
b) la raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione pubblici o privati;
c) la raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento a impianti di recupero pubblici o privati;
d) la raccolta della rimanente frazione dei rifiuti solidi urbani, operando prioritariamente, in funzione della tipologia degli impianti esistenti o di prevista realizzazione, la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l’utente; in via subordinata, operando la separazione a valle prima dell’impianto di smaltimento o di recupero.
3. L’attivazione delle raccolte differenziate, di cui al comma 2, è obbligatoria:
a) dalla data di entrata in funzione degli impianti pubblici in ciascun bacino di utenza degli impianti stessi;
b) ovvero, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, qualora sia possibile conferire i materiali raccolti ad impianti privati di recupero in ambito provinciale.
4. La raccolta di frazione organica putrescibile presso le utenze domestiche è obbligatoria dal 1° gennaio 2003, in ogni comune in cui non sia già stata raggiunta la percentuale del trentacinque per cento di raccolta differenziata, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 22/1997.
5. Le raccolte differenziate di cui al comma 2, lettere b) e c), devono comunque garantire il raggiungimento delle percentuali minime previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997, entro i termini ivi fissati, in ogni ambito territoriale ottimale.
6. La Giunta regionale, sulla base dell’effettiva disponibilità di impianti di recupero pubblici e privati, può disporre, sentita la competente commissione consiliare, il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 entro termini inferiori rispetto a quelli fissati dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997.
7. Il mancato raggiungimento, nei singoli bacini territoriali, delle percentuali minime nei termini previsti dalla Giunta regionale di cui al comma 6 o, in assenza di tali previsioni, dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997, comporta l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura massima prevista dall’articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l’impossibilità per i medesimi bacini territoriali di accedere ai contributi previsti dall’articolo 48, comma 1 della presente legge.
8. La verifica del raggiungimento delle percentuali minime viene effettuata dall’Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui all’articolo 5.

Art. 3 - Informazione al cittadino.

1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta regionale assicura l’unitarietà di indirizzo dell’informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.
3. Le province, in collaborazione con le Consigli di bacino e con i comuni, nel rispetto della programmazione regionale, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone i contenuti agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria per le peculiari caratteristiche del territorio provinciale.
4. Le Consigli di bacino di cui all’articolo 14, in collaborazione con i comuni, attuano le attività di informazione e sensibilizzazione funzionali ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio.
5. Allo scopo di favorire la consapevole partecipazione degli utenti alle attività di raccolta dei rifiuti sono previsti comitati consultivi di utenti, alla cui istituzione provvede ciascuna Consigli di bacino con apposito regolamento che ne garantisce l’autonomia.

CAPO II
Competenze regionali e degli enti locali

Art. 4 - Competenze della Regione.

1. Le competenze della Regione, nel quadro dell’ordinamento statale vigente e, in particolare, dell’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono le seguenti:
a) l’adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
c) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli articoli 10 e 11, e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all’articolo 12, secondo le procedure stabilite dall’articolo 13;
d) l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, secondo le procedure stabilite dall’articolo 9;
e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l’attività di controllo; (3)
f) l’approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei seguenti impianti:
1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate dall’allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;
2) per l’incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e D11 dell’allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, come individuati al punto R 1 dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997; (4)
2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale; (5)
g) omissis (6)
h) il rilascio dell’autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato;
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione;
l) il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di pretrattamento.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:
a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);
b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);
c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l). (7)

Art. 5 - Osservatorio regionale sui rifiuti.

1. É istituito presso l’ARPAV l’Osservatorio regionale sui rifiuti.
2. L’Osservatorio regionale sui rifiuti gestisce la sezione regionale del catasto di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, organizza la raccolta e l’elaborazione dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati sulle raccolte differenziate, sulla produzione di compost e sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, opera in collaborazione con gli enti locali per l’organizzazione e l’elaborazione della “banca dati regionale” anche relativamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e provvede alla verifica di cui all’articolo 2, comma 8.
3. La Giunta regionale, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare con apposite direttive, le attività di competenza dell’Osservatorio regionale sui rifiuti.

Art. 6 - Competenze delle Province.

1. Le competenze delle province, nel quadro dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:
a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;
b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a:
1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, o per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 nonché degli impianti per rifiuti definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera f) numero 2 bis; (8)
2) discariche di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;
3) impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati all’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2;
4) centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997;
5) operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D 15 dell’allegato B ed al punto R 13 dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l’esonero dall’approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all’articolo 6, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997;
c) rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; (9)
c bis) rilascio dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti; (10)
d) rilascio dell’autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista dall’articolo 29;
e) rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l’autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;
f) rinnovo dell’autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti, ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione dell’interessato all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di diniego dell’iscrizione stessa;
g) rilascio dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in bacini territoriali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;
h) ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l’esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;
i) ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
l) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997 e dell’articolo 35 della presente legge.
2. Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva l’istituzione dell’apposito fondo regionale di cui al comma 9 dell’articolo 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi 14 e 15 ter del medesimo articolo.
3. Per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1, lettere b), d), e), h) e i), e al comma 2, le province possono avvalersi della collaborazione dell’ARPAV. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l) le province si avvalgono della collaborazione dell’ARPAV.

Art. 7 - Competenze dei comuni.

1. Le competenze dei comuni nel quadro dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente:
a) nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa;
b) nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:
1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 22/1997;
5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
7) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
c) nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, stabilendo inoltre l’ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell’articolo 26, comma 9.
2. Alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i comuni provvedono attraverso l’Consigli di bacino di cui all’articolo 14.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dall’Consigli di bacino competente.
4. Per l’espletamento dell’attività di cui al comma 1, lettera c), i comuni possono chiedere la collaborazione dell’ARPAV e/o il parere della competente Commissione tecnica provinciale per l’ambiente.

CAPO III
Piani di gestione dei rifiuti e piano regionale per la bonifica delle aree inquinate

Art. 8 - Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani.

1. omissis (11)
2. Le province predispongono i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza con l’obbligo di assicurare nei suddetti ambiti l’autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 10, comma 1, lettera g).
3. Nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, le province provvedono a:
a) individuare le iniziative possibili per limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi;
b) individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti esistenti;
c) omissis (12)
d) omissis (13)
e) definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell’ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell’offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché la loro localizzazione;
f) individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
g) omissis (14)
h) valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima.
4. L’individuazione delle aree di cui al comma 3, lettera f), può essere effettuata dalle province anche attraverso il Piano territoriale provinciale di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 . (15)
5. Fino all’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, i bacini di utenza previsti dal piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, nonché per la Provincia di Belluno dall’articolo 17, (16) terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 e successive modificazioni, fungono da bacini territoriali.

Art. 9 - Procedure per l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani.

1. Le province adottano i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani previsti all’articolo 8; successivamente provvedono ad inviarne copia ai comuni ed alle Consigli di bacino, o in attesa della costituzione di queste ultime, agli consigli di bacino, di cui all’articolo 8, comma 5, ed a darne notizia, indicando le sedi in cui chiunque può prendere visione dei piani adottati, tramite pubblicazione:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) su i due quotidiani locali maggiormente diffusi nelle province.
2. L’adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e delle loro varianti, in assenza di diversa previsione statutaria dell’ente, è di competenza del Consiglio provinciale che è tenuto ad assicurare adeguata pubblicità e massima partecipazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alle province eventuali osservazioni e proposte.
4. I comuni, le Consigli di bacino e gli consigli di bacino di cui all’articolo 8, comma 5, esprimono il proprio parere sul piano entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Il parere del comune, in assenza di diversa previsione statutaria dell’ente, spetta al Consiglio comunale.
6. Trascorso il termine previsto ai commi 3 e 4, le province trasmettono alla Regione i piani adottati, unitamente alle osservazioni, alle proposte ed ai pareri pervenuti ed alle controdeduzioni sugli stessi.
7. I piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, e le loro varianti, sono approvati dal Consiglio regionale.
8. L’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani comporta l’automatica variazione del piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, o, fino alla sua approvazione, l’adeguamento del Piano regionale di smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988.
9. Alle varianti ai piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani relative a limitate modifiche ai perimetri degli bacini territoriali di livello subprovinciale non si applica la procedura di cui al presente articolo. Tali varianti sono adottate dalle province, sentiti i comuni e le Consigli di bacino interessate e sono approvate dalla Giunta regionale ai fini dell’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 10 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani provvede a:
a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;
c) dettare i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli bacini territoriali nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l’incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l’ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l’intero territorio regionale;
h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigente;
b) normativa generale;
c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
e) criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
f) criteri per la organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. La Giunta regionale, sentite le province, i consigli di bacino (17) e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.
3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 4, e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell’articolo 6. (18)

Art. 11 - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a:
a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
c) dettare criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) definire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone dei seguenti elaborati:
a) normativa di attuazione;
b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;
c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari sulla base del principio di prossimità.
3. La Giunta regionale, sentite le province e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano, con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.

Art. 12 - Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate provvede a individuare:
a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
c) l’ordine di priorità degli interventi;
d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
e) la stima degli oneri finanziari.

Art. 13 - Procedure per l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

1. I piani regionali di cui agli articoli 10, 11, 12 e le loro varianti, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle province, alle Consigli di bacino ed ai comuni.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia dell’adozione dei piani regionali, indicando le sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) su due quotidiani a diffusione regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il medesimo termine la Giunta regionale provvede a sentire la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall’articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti con le eventuali proposte di modifica.
5. I piani e le loro varianti sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Le varianti al piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, nonché le varianti ai piani regionali di gestione dei rifiuti che non incidono sui loro criteri informatori e sulle loro caratteristiche essenziali, così come individuate nei piani medesimi, sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le Consigli di bacino interessate e la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere.
7. Agli impianti di trattamento dei rifiuti che i piani regionali di cui agli articoli 10, 11 e 12 dovessero localizzare nel territorio compreso nel bacino idrogeografico della laguna di Venezia, così come indicato nel “Piano regionale per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, n. 255/1991 e successive modifiche, si applicano le “migliori tecnologie di processo e depurazione” degli impianti così come indicato nel “Documento tecnico” pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1999.

CAPO IV
Forme di cooperazione e Consigli di bacino

Art. 14 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell’Consigli di bacino.

omissis (19)

Art. 15 – Funzioni dell’Consigli di bacino.

omissis (20)

Art. 16 - Individuazione della forma di cooperazione.

omissis (21)

Art. 16 bis - Transizione dagli enti responsabili di bacino all’Autorità d’ambito.

1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, e dell’operatività dell’organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al comma 2, le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino. Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono.
2. Nelle more dell’operatività dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’autorità d’ambito, conformemente alle disposizioni di cui al comma 15 bis dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, le concessioni ed i contratti di servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter del medesimo articolo 113.
3. Con atto successivo alla istituzione dell’Autorità d’ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità, delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione degli enti responsabili di bacino.
4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere su domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, che l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell’ambito, né comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità d’ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:
a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino;
b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.
6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31 dicembre 2007. (22)

Art. 17 - Ordinamento dell’Autorità d’ambito.

omissis (23)

Art. 18 - Organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’ambito.

omissis (24)

Art. 19 - Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani.

omissis (25)

Art. 20 - Programma pluriennale degli interventi.

omissis (26)

CAPO V
Impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

Art. 21 - Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti.

1. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell’impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie deliberazioni emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni, in relazione alla sviluppo delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto sulla base delle direttive della Giunta regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.
2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.
3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:
a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 . (27)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 si applicano anche ai progetti di impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia richiesto l’ammissione alla procedura semplificata di cui all’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 . (28)

Art. 22 - Presentazione del progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, secondo le rispettive competenze previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge, allegando il progetto definitivo dell’impianto, secondo le disposizioni vigenti, e la documentazione tecnica prevista, per la realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
2. Il progetto degli impianti:
a) dev’essere corredato dagli elaborati tecnici necessari ad individuare il processo e le apparecchiature del sistema di recupero o di smaltimento adottato, sia sotto il profilo funzionale, sia, per gli impianti destinati al recupero o allo smaltimento di rifiuti urbani, sotto il profilo della convenienza economica;
b) deve indicare gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in ogni fase della lavorazione ed in quanto compatibili con l’impianto da realizzare, il raggiungimento delle seguenti finalità;
1) garantire il regolare controllo e deflusso delle acque e degli eventuali fanghi e liquami;
2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle acque;
3) evitare l’inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;
4) evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la proliferazione di ratti ed insetti;
5) evitare l’inquinamento da rumore;
c) deve assicurare che le caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarto siano compatibili con la destinazione successiva;
d) deve contenere un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti.
4. Qualora gli impianti per lo smaltimento di rifiuti non siano assoggettati a valutazione di impatto ambientale il progetto deve essere corredato da una relazione di compatibilità ambientale contenente le seguenti informazioni, in quanto compatibili con l’impianto da realizzare:
a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme in materia ambientale;
c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente.
5. I progetti, firmati da tecnici abilitati e controfirmati dal proponente debbono essere presentati all’Autorità preposta all’approvazione ai sensi degli articoli 4 e 6.
6. Copia del progetto deve essere inoltrato al comune ove l’impianto viene localizzato, nonché alla provincia, per i progetti di competenza regionale.

Art. 23 - Istruttoria per l’approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.

1. Il responsabile del procedimento relativo all’approvazione di progetti di nuovi impianti di recupero o di smaltimento o di modifiche sostanziali di impianti esistenti, nominato dall’ente competente a ricevere la domanda, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede in via preliminare, all’esame formale della documentazione presentata, per verificarne la completezza in relazione ai previsti effetti del provvedimento richiesto, nonché all’immediata segnalazione all’interessato delle eventuali carenze documentali riscontrate, al fine della procedibilità dell’istruttoria.
2. Nei successivi trenta giorni dalla verifica della completezza della documentazione di cui al comma 1 o dell’integrazione della stessa, il responsabile del procedimento provvede a:
a) individuare gli specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal provvedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la variante dello strumento urbanistico eventualmente necessaria;
b) a far trasmettere, a cura del proponente, copia della documentazione ai singoli organi o uffici regionali, provinciali e comunali titolari delle funzioni relative ai visti, pareri autorizzazioni e concessioni di cui alla lettera a), ove detti organi ed uffici non abbiano già ricevuto copia del progetto direttamente dal proponente;
c) fissare uno o più incontri istruttori con i rappresentanti di detti organi per l’esame congiunto delle risultanze delle rispettive istruttorie parziali, ivi compresa quella propria dell’ufficio procedente; ai previsti incontri è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o suo rappresentante, al fine di fornire informazioni e chiarimenti;
d) fissare un termine ultimo entro il quale comunque gli uffici interpellati debbono esprimere il proprio parere sulla documentazione di rispettiva competenza; l’inutile decorso del termine equivale ad un parere positivo su detta documentazione;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, convocare l’apposita conferenza, prevista dall’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati; alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di fornire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla convocazione la conferenza:
a) procede alla valutazione del progetto;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) trasmette, tramite il responsabile del procedimento, le proprie conclusioni con i relativi atti all’organo competente all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.
4. Qualora nel corso dell’esame della documentazione si rilevi la necessità di provvedere all’integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi.
5. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte dell’interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.
6. Le procedure del presente articolo si applicano anche alle varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche per cui gli impianti di recupero e smaltimento non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. Le varianti che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente.

Art. 24 - Approvazione dei progetti.

1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, di cui all’articolo 23, comma 2 lettera e), e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale o l’organo individuato dalla provincia sulla base del proprio Statuto, secondo le rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell’impianto.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto produce gli effetti sostitutivi di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, ed abilita alla realizzazione dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio, con le modalità previste dall’articolo 25.
3. Per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti gli oneri di concessione sono dovuti nella misura prevista per gli impianti industriali in relazione alla zona di ubicazione. Ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione le zone F sono assimilate alle zone D.
4. Il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non vengano iniziati e l’impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:
a) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro diciotto mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;
b) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori, ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.
5. Qualora l’approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , (29) ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata; qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 10 e 19bis (30) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , (31) le funzioni della conferenza di cui all’articolo 23, comma 2, lettera e) sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 si applicano anche agli impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia richiesto l’ammissione alla procedura semplificata di cui all’articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 . (32)

Art. 25 - Realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.

1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all’articolo 22, sono soggetti a collaudo funzionale.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o diniego dell’autorizzazione all’esercizio prevista dall’articolo 26.
3. L’avvio dell’impianto, e l’esercizio provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio al Presidente della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti:
a) la data di avvio dell’impianto;
b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell’impianto stesso.
4. Alla comunicazione di cui al comma 3 deve essere allegata la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’articolo 26, comma 9.
5. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, deve essere presentato al Presidente della provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione all’esercizio, il certificato di collaudo funzionale.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5, le opere relative agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima dell’avvio dell’impianto e del suo esercizio provvisorio. Il relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla dichiarazione di ultimazione delle opere di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il provvedimento di approvazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, diversi da quelli di cui al comma 6, può comunque prevedere, per alcune componenti, che il collaudo funzionale preceda l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio.
8. In sede di collaudo devono, tra l’altro, essere attestati, in funzione anche della tipologia di impianto:
a) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento o di recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
c) la funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
d) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
e) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
f) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
g) l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire o da recuperare, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
9. Per le discariche deve essere effettuato un ulteriore collaudo funzionale, successivo alla chiusura dell’impianto, finalizzato ad attestare l’avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell’area.

Art. 26 - Autorizzazione all’esercizio.

1. La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto, corredata dal relativo certificato di collaudo, è indirizzata al Presidente della Provincia.
2. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato.
3. Le province comunicano alla regione entro trenta giorni dal rilascio di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni all’esercizio per le discariche, nonché le modifiche alle autorizzazioni in essere.
4. L’autorizzazione all’esercizio, oltre ad individuare le condizioni e le prescrizioni indicate all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce altresì autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previste nel progetto approvato.
5. L’autorizzazione all’esercizio non sostituisce il certificato di agibilità dell’opera.
6. Le variazioni relative alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia competente tramite modifica dell’autorizzazione all’esercizio.
7. Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997 dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma di controllo per garantire che: (33)
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.
7 bis. Per gli impianti in esercizio ricompresi nelle tipologie di cui al comma 7, il programma di controllo dovrà essere attivato entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge. (34)
7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa. (35)
8. Il programma di cui al comma 7 è eseguito sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione. A tal fine, il titolare dell’autorizzazione si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o, in alternativa, se necessario, di risorse professionali esterne. (36)
9. La Giunta regionale è delegata ad emanare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.

Art. 27 - Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio.

1. Le autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti hanno di norma la durata di cinque anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di durata inferiore solo per ragioni adeguatamente motivate nel provvedimento stesso.
2. I titolari di autorizzazioni all’esercizio possono chiederne il rinnovo non prima di un anno ed almeno sei mesi prima dalla scadenza delle stesse. In ogni caso l’amministrazione competente deve pronunziarsi sull’istanza di rinnovo entro centottanta giorni dalla sua presentazione.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio può essere negato solo in presenza di gravi inadempienze ai contenuti del provvedimento autorizzatorio, imputabili al gestore.
4. In sede di rinnovo dell’autorizzazione sono ridefinite le garanzie finanziarie di cui all’articolo 26, comma 9; dette garanzie devono essere, rispettivamente, maggiorate o ridotte, in relazione ad accertate inadempienze ovvero alla correttezza nella gestione dell’attività di smaltimento.

Art. 28 - Gestione amministrativa degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, per la realizzazione ed esercizio dei quali sono richieste le autorizzazioni previste dagli articoli 24 e 26 della presente legge, sono gestiti da un tecnico responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche, il cui nominativo è comunicato al Presidente della provincia contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente articolo 25, comma 3.
2. Presso gli impianti di recupero e smaltimento di cui al comma 1, oltre ai documenti previsti dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997, sono tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti nonché il piano di sicurezza di cui all’articolo 22, comma 2, lettera d).

Art. 29 - Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata.

1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata:
a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani, o loro frazioni, che non prevedano l’installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento, e gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni; (37)
b) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997.
2. La domanda di autorizzazione all’esercizio degli impianti indicati al comma precedente è presentata contestualmente alla domanda per l’approvazione del progetto e la realizzazione dell’impianto.
3. L’avvio degli impianti è subordinato al solo invio al Presidente della provincia di una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del direttore lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie previste al precedente articolo 26, comma 9.
4. Agli impianti di cui al comma 1 non si applica quanto previsto all’articolo 28 relativamente alla gestione amministrativa degli impianti.
5. Nelle aree attrezzate di cui al comma 1, lettera a), che costituiscono una fase integrata dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione. Il trasporto effettuato dal gestore dell’ordinario servizio pubblico di raccolta, dall’area attrezzata verso i successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all’obbligo del formulario di identificazione previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 30 - Impianti di sperimentazione e ricerca.

1. Agli impianti di sperimentazione e ricerca relativi allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, volti alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 22/1997.
2. La Regione nel rilasciare l’autorizzazione all’esercizio di tali impianti prevede specifiche forme di controllo in ordine allo sviluppo di ciascuna attività sperimentale e al conseguimento dei fini fissati, anche avvalendosi della consulenza specifica di organismi competenti sotto il profilo tecnico scientifico; al termine del periodo consentito, l’autorizzazione può essere rinnovata e comunque non può superare i due anni.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere interrotte, anche prima della scadenza prevista nell’autorizzazione, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

Art. 31 - Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti.

1. Le procedure semplificate disciplinate al Titolo I Capo V del decreto legislativo n. 22/1997 si applicano alle attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nonché alle attività di recupero dei rifiuti individuati dai decreti ministeriali previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo.
2. L’esercizio delle attività indicate al comma 1 può essere intrapreso decorsi novanta giorni dall’invio alla provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività e di un’apposita relazione previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997. I contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Per la realizzazione degli impianti relativi alle attività di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 21, è necessario, ove prescritto, il rilascio della concessione edilizia.
4. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è inoltre subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, ove necessarie.
5. Per l’esercizio degli impianti relativi alle attività di cui al comma 1 non sono dovute le garanzie finanziarie previste all’articolo 26, comma 9, salvo che per l’esercizio di impianti di messa in riserva di rifiuti; per tali impianti la mancata presentazione, entro il termine di novanta giorni dall’invio della comunicazione, della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie non consente l’avvio dell’attività.

CAPO VI
Disposizioni per particolari tipologie di impianti per le bonifiche

Art. 32 - Norme generali per le discariche.

1. Le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati almeno:
a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili;
b) 250 metri negli altri casi.
2. Le distanze di cui al comma 1 vanno misurate rispetto al perimetro dell’area destinata ad essere occupata dai rifiuti.
3. Non possono essere approvati progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, con esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del comune. Detto parere, in assenza di diversa previsione statutaria, é di competenza del Consiglio comunale.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) si considera nuova discarica anche l’ampliamento di una discarica esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della quantità in volume di rifiuti smaltibili nella stessa;
b) si considerano non più in attività le discariche per le quali sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico.

Art. 32 bis - Interpretazione autentica della lettera a), comma 4, articolo 32.

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 deve intendersi nel senso che, ai soli fini dell'approvazione del progetto, l'ampliamento di una discarica di rifiuti speciali esistente, diversa da quelle di seconda categoria di tipo A di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, deve considerarsi nuova discarica solo quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre di scariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani;
b) l'ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della qualità in volume dei rifiuti smaltibili nella stessa. (38) (39)

Art. 33 - Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali. (40) (41)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:
a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;
b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.
2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, [non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva,] (42) per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.
3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento. (43)
3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l’inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione. (44)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data.
5. A fronte di situazioni di motivata necessità, le Consigli di bacino, di cui all’articolo 14, possono conferire la sola frazione secca dei rifiuti urbani in idonee discariche autorizzate per rifiuti speciali, ubicate nel territorio provinciale di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione con i gestori delle discariche stesse.

Art. 34 - Disposizioni per le operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

1. Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 33, comma 3 relativamente ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, ai progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili non si applicano le distanze previste dall’articolo 32, comma 1.
2. Ferme restando le competenze e le funzioni previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le garanzie finanziarie previste dall’articolo 17, comma 4, del citato decreto legislativo sono prestate, a favore della provincia territorialmente competente, per l’esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero realizzati nell’ambito dell’attività di bonifica autorizzata. La tipologia e l’entità delle garanzie finanziarie da prestare per l’esercizio delle attività sopraindicate sono determinate dalla Giunta regionale nell’ambito del provvedimento previsto all’articolo 26, comma 9.
3. Per il finanziamento di operazioni di bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati eseguite dai comuni ovvero, in via sostitutiva, dalle province, in quanto non sia possibile risalire ai soggetti responsabili, ovvero qualora gli stessi non vi provvedano, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all’individuazione del responsabile del danno ambientale e comunque al recupero delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 22/1997, si provvede, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 17, con i fondi stanziati al capitolo n. 50256 nel bilancio regionale, che assume la seguente nuova denominazione: “Pronto intervento per fenomeni occasionali d’inquinamento e bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse”.
4. A tale finanziamento regionale possono accedere, sulla base dei progetti di bonifica approvati, i comuni che provvedono d’ufficio alla bonifica, ovvero le province che provvedono in via sostitutiva.
5. Le somme successivamente recuperate dai soggetti o dagli enti responsabili del danno ambientale, per le spese sostenute, dovranno essere versate nel capitolo di nuova istituzione n. 7943 dello stato di previsione dell’entrata denominato: “Entrate derivanti dal risarcimento del danno da inquinamento e per il recupero dei costi di bonifica di siti inquinati”, per essere riassegnate al capitolo n. 50256.
6. Nel caso di interventi di messa in sicurezza o di bonifica eseguiti in danno a pubbliche amministrazioni, la Giunta regionale può determinare condizioni temporali di recupero delle somme anticipate fino a dieci anni e stabilendo la corresponsione degli interessi nella misura legale.

CAPO VII
Vigilanza

Art. 35 - Vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti.

1. Le province, nell’esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997, quando accertino violazioni alle norme di legge in materia, provvedono, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal suddetto decreto.
2. Qualora nell’esercizio di tali funzioni le province accertino una situazione di pericolo o di danno per l’igiene pubblica o per l’ambiente, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, provvedono all’immediata sospensione, modifica o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dalle stesse rilasciata. Nel caso in cui le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti siano esercitate secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, le province provvedono altresì all’immediata sospensione dell’attività stessa.
3. Resta di competenza comunale la vigilanza sull’attività edilizia connessa all’esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l’adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , e successive modifiche ed integrazioni. (45)

CAPO VIII
Norme finanziarie

Art. 36 - Tariffe per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di recupero.

1. L’approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997.
2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario formulato dal titolare, composto da due fattori:
a) il costo industriale, predisposto in relazione a:
1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell’impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
2) spese per la gestione operativa, ivi comprese quelle relative al personale e ai mezzi d’opera utilizzati;
3) spese generali e tecniche ed utile d’impresa;
4) spese per l’eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;
b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi.
3. Qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore dell’impianto, al fine di consentire all’ente competente per l’approvazione del progetto l’approvazione della tariffa a valere per l’anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata all’ente medesimo la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento, formulata dal titolare a seguito di:
a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l’anno successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.
4. Entro tre mesi dall’avvenuto esaurimento delle discariche, il titolare è tenuto a presentare una perizia di assestamento finale che riporti un conto consuntivo di tutti i costi di realizzazione della discarica che é approvata dall’ente competente per l’approvazione del progetto anche al fine di individuare l’utilizzo delle maggiori somme eventualmente accantonate durante la gestione.

Art. 37 - Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti. (46)

1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:
a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;
b) a determinare l’entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.
3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all’upb E0166 “Trasferimenti correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” e all’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti”.
4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.
5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall’autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell’autorizzazione all’esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.
6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono introitati e vincolati all’utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.
8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo é destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto.

Art. 38 - Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli bacini territoriali.

1. La Giunta regionale determina annualmente l’ammontare del contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento di rifiuti provenienti da bacini territoriali diversi da quello in cui è ubicato l’impianto.
2. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo viene introitato al capitolo di bilancio n. 7515 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale denominato “Maggiorazione a carico dei comuni per lo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori dell’ambito territoriale ottimale” ed integra il fondo destinato ad interventi in materia ambientale di cui al capitolo n. 50164 iscritto nello stato di previsione della spesa.
3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo di cui al comma 1 è impiegato, per intero, dalla Giunta regionale per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 48, con le modalità stabilite dagli articoli 49 e 50 ed é utilizzato, per una quota non inferiore al trentacinque per cento, a favore degli bacini territoriali ove vengono conferiti i rifiuti.
4. L’applicazione del contributo decorre a far data dal secondo trimestre del 2.000.
5. Per le modalità di versamento del contributo si applicano le disposizioni del Capo IX.

CAPO IX
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Art. 39 - Ammontare del tributo.

1. L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.
2. L’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:
a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali. (47)
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani;
c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto;
d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell'anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile. (48)
4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell’individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi:
a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;
b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti;
c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento. (49)
4 bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica, il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell’incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti. (50)
5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 5 della presente legge.
6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:
a) stoccaggio come definito all’articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22/1997;
b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.
7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.
8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'articolo 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997. (51)

Art. 40 - Modalità di versamento del tributo.

1. Il tributo è versato alla Regione Veneto, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti, mediante versamento in apposito conto corrente postale effettuato dai gestori degli impianti.

Art. 41 - Presentazione della dichiarazione.

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i gestori degli impianti soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione Veneto, struttura competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione su apposito modello, predisposto dalla medesima struttura, contenente i seguenti dati:
a) la denominazione e sede della ditta che gestisce l’impianto e le generalità complete del suo legale rappresentante, qualora trattasi di società o ente pubblico;
b) l’ubicazione della discarica;
c) la quantità complessiva dei rifiuti conferiti e le quantità parziali per ogni tipologia di rifiuto di cui all’articolo 39, comma 2;
d) l’indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. La dichiarazione è inoltrata alla Regione Veneto, struttura competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, per plico postale raccomandato e fanno fede, quale data di presentazione, il timbro e la data apposti dall’ufficio postale ricevente.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto al presente articolo, ovvero oltre i termini, sono considerate omesse e come tali sanzionabili ai sensi dell’articolo 3, comma 31, della legge n. 549/1995.

Art. 42 - Accertamento delle violazioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono accertate dai soggetti e con le modalità indicate all’articolo 3, comma 33, della legge n. 549/1995.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale da trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla redazione.
3. Nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa l’accertamento è effettuato d’ufficio.

Art. 43 - Applicazione delle sanzioni.

1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si osservano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, si procede alla riscossione coattiva come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. (52)

Art. 44 - Decadenza, rimborsi e compensazione.

1. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all’articolo 41.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di pagamento con gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche o integrazioni.
3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.
4. Per i controlli di competenza, l’interessato deve inviare, contemporaneamente all’operazione di cui al comma 3, alla struttura regionale competente per i tributi, tempestiva comunicazione che evidenzi la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; la compensazione di cui sopra deve essere annotata nella dichiarazione prevista dall’articolo 41; qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta. (53)

Art. 45 - Presunzione di conferimento.

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

Art. 46 - Norma finanziaria.

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell’apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale n. 196 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
2. omissis (54)
3. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. (55)
4. omissis (56)
5. omissis (57)

Art. 47 - Modalità di impiego del fondo regionale.

1. Il fondo regionale di cui all’articolo 46, comma 3, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d’iniziativa della Regione, nell’ambito delle destinazioni di cui all’articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995.
2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque; (58)
b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;
c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);
d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;
e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi l’acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;
f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;
g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l’accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente in ambito regionale;
i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell’ambiente;
l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell’ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l’istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l’effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche e private;
m) incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all’articolo 50;
m bis) contributo per il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. (59)

Art. 48 - Programma annuale e modalità per la concessione di contributi.

1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua:
a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo 47, comma 2;
b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;
c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;
d) l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.
2. Qualora il programma di cui al comma 1 preveda la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

Art. 49 - Concessione e liquidazione dei contributi.

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 48, comma 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di riparto, nonché indica le modalità di erogazione dei contributi. Con il medesimo provvedimento è precisata l’eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.
2. Qualora il beneficiario non provveda all’invio della prescritta documentazione entro i termini per la presentazione della domanda di cui all’articolo 48, comma 2, ovvero nel termine prescritto per l’inizio dell’attività o dei lavori, la revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente.
3. I fondi resisi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del contributo dovute alla minore entità della spesa sostenuta dal beneficiario ed alle revoche di cui al comma 2, sono impegnati dalla Giunta regionale, all’interno dell’esercizio di assunzione dell’impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.

CAPO X
Prevenzione e riduzione dei rifiuti

Art. 50 - Iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero.

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti attuando le seguenti azioni:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l’acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l’utilizzo di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l’impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali, ad esempio, l’uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati del foglio, l’utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro ricaricabili, l’uso di penne ricaricabili, l’uso di batterie ricaricabili;
e) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
f) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove accordi con le province, i comuni e le associazioni di categoria dei produttori di rifiuti, delle associazioni ambientalistiche, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici del settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti dalla Giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni per l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti

Art. 51 - Disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche economici, della Regione.

1. Ai fini della conservazione dell’ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, gli enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
2. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente gli enti di cui al comma 1 esistenti nel territorio regionale, comunicano alla struttura regionale competente per la tutela dell’ambiente, il resoconto concernente il quantitativo di carta utilizzata distinguendo la percentuale di carta riciclata, le modalità di impiego della stessa nell’ambito degli uffici nonché ogni altra informazione o suggerimento validi all’ottimizzazione dell’utilizzo stesso.
3. L’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali di qualsiasi natura destinati a consentire interventi in campo ambientale.

CAPO XI
Modifiche della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive
modificazioni e della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10

Art. 52 - Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.

omissis (60)

Art. 53 - Modifiche della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

1. L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , “Norme per la tutela dell’ambiente” come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 , è così modificato:
a) al primo comma dell’articolo 12:
1) la lettera b) é così sostituita:
“b) omissis (61) ;”;
2) la lettera p) é abrogata;
b) il quinto comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come modificato dall’articolo 26, comma 2, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , è sostituito dal seguente:
omissis (62)
c) il settimo comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 , è sostituito dal seguente:
omissis (63)
2. L’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:
a) nel primo comma dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , il n. 7) è così sostituito:
“7) omissis (64) ;”;
b) dopo il primo comma dell’articolo 14 sono aggiunti i seguenti due commi:
omissis (65)
omissis (66)
3. L’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:
omissis (67)
4. La rubrica del Capo II del Titolo III é così sostituita: “Piano regionale dell’atmosfera e piano regionale delle acque”.
5. Nel secondo comma dell’articolo 57 le parole: “per il territorio” sono sostituite dalle parole: “per l’ambiente”.

Art. 54 - Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985 n . 33 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di rifiuti.

1. Nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni :
a) il numero 5) del primo comma dell’articolo 2;
b) nel primo comma nell’articolo 4:
1) la lettera a) del numero 2);
2) nella lettera b) del numero 2) l’espressione: “del suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle compatibilità generali previste all’interno del piano di cui alla precedente lettera a)”;
3) nella lettera b) del numero 5) l’espressione: “approva altresì i progetti relativi ad impianti di stoccaggio di oli usati, come definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, nonché le modifiche o gli adeguamenti degli impianti esistenti e di nuova realizzazione”;
4) la lettera e) del numero 5);
c) le lettere c), d), g), h), i), m), del numero 2, nonché le lettere b) e c), del numero 3;e la lettera d) del numero 4) nel primo comma dell’articolo 5:
d) il numero 2) del sesto comma dell’articolo 9;
e) il numero 7) del primo comma dell’articolo 16;
f) i numeri 3) e 4) del primo comma dell’articolo 21;
g) il terzo comma dell’articolo 33;
h) la lettera a) del primo comma, il secondo comma ed il terzo comma dell’articolo 35;
i) il secondo comma dell’articolo 39;
l) nel primo comma, n.1 dell’articolo 40, le parole: “nonché per quel che riguarda gli inceneritori, degli impianti per il recupero o reimpiego anche energetico del calore ; quando sia previsto il trattamento di rifiuti tossici e nocivi, la relazione deve, in particolare, specificare le sostanze tossiche e nocive trattate”;
m) la lettera a) del primo comma dell’articolo 42;
n) nell’articolo 44:
1) nel sesto comma le parole: “che, per quanto concerne gli stoccaggi vanno prestate per la durata di almeno un quinquennio anche dopo la cessazione dell’attività o la chiusura del singolo impianto”;
2) il nono comma;
o) il terzo comma dell’articolo 47;
p) la lettera a) ed il numero 3) della lettera c) del primo comma ed il secondo comma dell’articolo 49;
q) il terzo trattino del primo comma dell’articolo 68.
2. Nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati gli articoli 26, 27, 27 bis, 27 ter, 52, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 64 bis, 64 ter.
3. Non si applicano comunque alla gestione dei rifiuti, le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente legge.

CAPO XII
Sanzioni, disposizioni transitorie e finali

Art. 55 - Sanzioni amministrative.

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste al Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, l’inosservanza alle disposizioni della presente legge è punita con l’applicazione da parte dell’Autorità di vigilanza della sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono impiegate per le finalità e gli obiettivi di cui all’articolo 48, comma 2.
3. La Giunta regionale provvede, ogni due anni, all’aggiornamento delle sanzioni previste al comma 1 sulla base dell’indice ISTAT del costo medio della vita.
4. Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .

Art. 56 - Decorrenza delle competenze.

1. Le province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57 - Norma di prima applicazione.

1. Fino all’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 10, le province provvedono a individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché i luoghi e impianti adatti allo smaltimento sulla base dei criteri di cui all’allegato D.

Art. 58 – Disposizioni transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di varianti al PRSU.

1. L’articolo 5 elaborato A, del PRSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 1988, è così sostituito:
“Art. 5 - Varianti.
1. Costituiscono variante al Piano:
a) la previsione di nuovi impianti;
b) la modifica della tipologia degli impianti esistenti.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, le varianti di cui al comma precedente, di iniziativa della Giunta regionale, delle province o degli consigli di bacino, sono deliberate dalla Giunta regionale medesima, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere.”.
2. Fino all’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 10, si applicano le disposizioni contenute nel PRSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/988, come modificato dal comma 1.
3. L’approvazione dei progetti relativi agli impianti che costituiscono variante al PRSU, segue le procedure regolate al capo V della presente legge.
4. L’articolo 16 del Piano territoriale regionale di coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, é abrogato.
5. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino all’approvazione del piano di cui all’articolo 10 non sono rilasciate nuove autorizzazioni per gli impianti di incenerimento di cui alle lettere D10 e D11 dell’allegato B del decreto legislativo n. 22/1997.
5 bis. Le Province approvano i progetti degli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), della presente legge, secondo le procedure regolate al Capo V, anche nelle more dell'approvazione del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all'articolo 10. (68)

Art. 59 - Organi di consulenza tecnico-amministrativa. (69)

1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla legislazione regionale vigente, per l’approvazione dei progetti e per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, la Commissione tecnica regionale sezione ambiente di cui all’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni, e le Commissioni tecniche provinciali per l’ambiente di cui all’articolo 14 della stessa legge, svolgono esclusivamente le funzioni consultive tecniche proprie.

Art. 60 - Disposizioni transitorie relative al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi.

1. Per l’anno solare 2000 l’ammontare del tributo previsto all’articolo 39 è determinato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 . (70)

Art. 61 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:
f) gli articoli da 1 a 10 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 e a decorrere dalla data prevista dall’articolo 56 è abrogato l’articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 e successive modificazioni.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. (71)

Allegato A, di cui all’articolo 14, comma 2
omissis (72)

Allegato B, di cui all’articolo 14, comma 3
omissis (73)

Allegato C, di cui all’articolo 14, comma 3
omissis (74)


Allegato D, di cui all’articolo 57

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI E CRITERI GENERALI ALLE PROVINCE PER LA REDAZIONE DELLE CARTE DI NON IDONEITÀ.

Nella tabella seguente sono state riportate, suddivise per tipo di vincolo:
- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee, nelle quali non è consentita l’installazione di nuovi impianti o discariche con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività produttive o di servizio;
- le aree sottoposte ad altri tipi di vincolo, che possono essere ritenute idonee e nelle quali i piani provinciali possono individuare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dai rispettivi strumenti normativi.

Nell’individuazione delle aree dedicate alla realizzazione degli impianti e delle discariche va comunque garantito il rispetto delle procedure derivanti dalla vigente normativa (quale ad esempio la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 ).

Nell’individuazione delle aree non idonee le province dovranno, inoltre, tenere conto dei seguenti criteri, in funzione delle diverse tipologie impiantistiche:
1) rispetto delle direttive degli strumenti pianificatori vigenti ed, in particolare, del PTRC;
2) distanze dagli insediamenti, tenuto conto dei vincoli indotti dalla presenza degli impianti stessi;
3) viabilità generale e maggiore fruibilità della viabilità d’accesso;
4) presenza di punti di approvvigionamento di acque sotterranee e superficiali in funzione del tipo di utilizzo;
5) situazione generale di inquinamento orientale;
6) rischio di valanghe e di incendi.


TIPO DI VINCOLO
E DI AREA
AREE ESCLUSE
AREE PER LE QUALI LE PROVINCE POSSONO STABILIRE SPECIFICHE PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO
Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.


I parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40



Aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939
IDROGEOLOGICO
Aree classificate dalle province come “molto instabili”, articolo 7 PTRC


Boschi vincolati come definiti nell’articolo 16 della legge regionale n. 52/1978


Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 24/5/88, n. 236



Aree classificate “instabili”, articolo 7 PTRC


Aree esondabili, articolo 10 PTRC


Fascia di ricarica degli acquiferi, articolo 12 PTRC
STORICO E ARCHEOLOGICO
Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 1089/1939


Centri storici, articolo 24 PTRC



Zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall’articolo 26 PTRC


Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale. Art. 27 PTRC


Aree interessate dalle centuriazioni romane Art. 28 PTRC


Itinerari di interesse storico ed ambientale Art. 30 PTRC
VINCOLI AMBIENTALI

Ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC


Zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448 e zone umide di cui all’articolo 21 PTRC – Tavv. 2 e 10.


Rete ecologica europea denominata “Natura 2000”


Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11 PTRC
ALTRI VINCOLI
Grotte ed aree carsiche, articolo 4 legge regionale n. 54/1980



Zone a rischio sismico legge n. 64/1974, articolo 9 PTRC e Tavola 1.


Note

(1) La legge è stata impugnata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 202/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 28/2008), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39, comma 6, relativamente all’articolo 120, primo comma, della Costituzione; la norma regionale è stata ritenuta dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia limitativa della libera circolazione delle merci, poiché esclude dalla riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi i rifiuti provenienti da territorio extraregionale. Con ordinanza n. 79/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 12/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato la questione sollevata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, avendo il giudice rimettente omesso di chiarire se i rifiuti cui si riferiva l’atto di contestazione di violazione tributaria oggetto del giudizio principale fossero riconducibili alla stessa categoria dei rifiuti per i quali si applica la riduzione del tributo.
(2) La legge è stata impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 298/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 41/2010), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33, commi 2 e 3, per contrasto con gli articoli 3, 41, 117 e 120 della Costituzione; la norma regionale è stata ritenuta dal TAR per il Veneto limitativa del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irrazionalità, del principio di libertà di iniziativa economica privata e del principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni nonché lesiva della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in quanto limita lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza extra-regionale. Con sentenza n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale limitatamente alle parole “non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva”, sia per violazione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto fissa dei limiti alla possibilità di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nelle discariche regionali, individuando un autonomo principio estraneo alla legislazione statale in materia ambientale dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sia per violazione della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione, in quanto il “rifiuto”, anche alla luce della normativa comunitaria, rientra nel più ampio genere di bene commercialmente rilevante. La Corte dichiara altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
(3) Il comma 3 dell’art. 16 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 ha previsto che: “ 3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l’effettuazione delle campagne di attività, e per l’individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente.”.
(4) L'articolo 44 comma 2 lett. b) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 conferisce alle province le funzioni all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW salvo che per quelli che producano energia da rifiuti per i quali si applica l'art. 4 comma 1 lett. f) n. 2) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 disponendo che in questo caso il provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia.
(5) Numero aggiunto da art. 8 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
(6) Lettera abrogata da comma 1 art. 16 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
(7) Comma sostituito da comma 1 art. 10 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 . In precedenza modificato da comma 1 art. 30 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(8) Comma modificato da art. 9 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
(9) L'articolo 44 comma 2 lett. b) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 conferisce alle province le funzioni all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW salvo che per quelli che producano energia da rifiuti per i quali si applica l'art. 6 comma 1 lett. c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 disponendo che in questo caso il provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia.
(10) Lettera così inserita da comma 2 art. 16 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 .
(11) Comma abrogato da lett. a) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(12) Lettera abrogata da lett. b) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(13) Lettera abrogata da lett. b) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(14) Lettera abrogata da lett. b) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(15) Gli artt. da 1 a 75, l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art. 49, comma 1, lett. e), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 , l’art. 35, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma 4, lett. b), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 , l’art. 18, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 come modificato da comma 9 dell’art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1, lett. a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
(16) Articolo 17 abrogato da comma 2 articolo 61 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 della medesima legge regionale.
(17) Comma così modificato da comma 3 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 che ha aggiunto dopo la parola “province” le parole “, i consigli di bacino”.
(18) Comma aggiunto da art. 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22 .
(19) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(20) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(21) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(22) Articolo aggiunto da art. 4 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22 .
(23) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(24) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(25) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(26) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(27) Lettera così sostituita da comma 2 art. 9 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
(28) La legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è stata abrogata da lettera a), comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
(29) La legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è stata abrogata da lettera a), comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
(30) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 che ha sostituito l'espressione "e 19" con l'espressione "e 19 bis".
(31) La legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è stata abrogata da lettera a), comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
(32) La legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è stata abrogata da lettera a), comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
(33) Comma modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
(34) Comma aggiunto da comma 2 art. 11 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
(35) Comma aggiunto da art. 7 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22 .
(36) Comma sostituito da comma 1 art. 31 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(37) Lettera sostituita da comma 3 art. 9 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
(38) Articolo aggiunto da comma 1 art. 13 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
(39) Nel testo approvato dall'Aula per errore il comma 1 è stato numerato con il numero 2.
(40) Con la sentenza n. 505/2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato: "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente.", con le modifiche apportate dall’art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 al presente articolo la regione si è adeguata alla sentenza.
(41) Con sentenza n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale limitatamente alle parole “non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva” per violazione della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha dichiarato altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
(42) Il comma 2 dell’art. 33 limitatamente alle parole “non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva” è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011).
(43) Comma così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
(44) Comma aggiunto da comma 2 art. 15 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
(45) Gli artt. da 1 a 75, l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art. 49, comma 1, lett. e), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 , l’art. 35, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma 4, lett. b), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 , l’art. 18, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 come modificato da comma 9 dell’art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1, lett. a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
(46) Articolo sostituito da comma 1 dell’art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il comma 2 del medesimo art. 41 dispone che “2. La Giunta adotta il provvedimento di cui all’articolo 37, comma 2 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 così come modificato dal comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge (10 maggio 2012).”.
(47) Lettera così modificata da comma 1, art. 44, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che ha soppresso le parole “nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani”.
(48) Lettera aggiunta da comma 1 art. 33 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(49) Comma così sostituito da comma 2, art. 44, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
(50) Comma così sostituito da comma 3, art. 44, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . In precedenza aggiunto da art. 8 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22 .
(51) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 24 .
(52) Articolo così sostituito da comma 1 art. 12 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
(53) Articolo così sostituito da comma 2 art. 12 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
(54) Comma abrogato da comma 1 art. 27 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(55) Comma sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(56) Comma abrogato da comma 1 art. 27 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(57) Comma abrogato da comma 1 art. 27 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(58) Lettera sostituita da comma 4 art. 9 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
(59) Lettera aggiunta da comma 2 art. 27 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(60) Articolo abrogato da lettera b) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 . In precedenza articolo modificato dalla legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 .
(61) Testo riportato nella lettera b) primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(62) Testo riportato nel quinto comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(63) Testo riportato nel settimo comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(64) Testo riportato nel n. 7) del primo comma dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(65) Testo riportato dopo il primo comma dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(66) Testo riportato dopo il secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(67) Testo riportato nell’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(68) Comma aggiunto da art. 12 legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 .
(69) Articolo sostituito da comma 1 art. 29 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
(70) La legge regionale 19 agosto 2996, n. 27 è stata abrogata dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, per l’anno 2000 ai sensi dell’articolo 60, della medesima legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(71) Nel testo approvato dall’Aula per errore il comma è stato numerato con il numero due.
(72) Allegato A abrogato da lett. d) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(73) Allegato B abrogato da lett. d) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(74) Allegato C abrogato da lett. d) comma 4 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .


SOMMARIO

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