Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (BUR n. 8/2000)
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (BUR n. 8/2000) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI (1) (2)
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge:
a) detta norme in materia di gestione dei rifiuti, in conformità al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità,
efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, le massime garanzie di
protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia
dei valori naturali e paesaggistici e delle risorse del pianeta;
b) individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, le funzioni amministrative relative alla
gestione dei rifiuti, che richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni
amministrative alle province ed ai comuni;
c) riordina la legislazione regionale in materia di rifiuti e le
disposizioni inerenti il tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti;
d) favorisce e sostiene, anche con iniziative finanziarie, gli interventi
volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che
promuove:
1) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
2) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
3) la selezione ed il recupero dei rifiuti;
4) la commercializzazione dei materiali ottenuti dal recupero dei
rifiuti;
e) promuove la gestione unitaria dei rifiuti urbani in bacini
territoriali al fine di realizzare l’autosufficienza nello
smaltimento degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in
particolare:
a) l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
organizzazione e gestione dei rifiuti anche mediante la delega alle
province di specifiche attribuzioni;
b) le procedure per l’adozione e l’aggiornamento dei piani di
gestione dei rifiuti;
c) le procedure per l’approvazione dei progetti di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La presente legge si propone il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione della capacità di proposta e di
autodeterminazione degli enti locali mediante il loro coinvolgimento
nelle procedure di aggiornamento e adozione dei piani regionali di
gestione dei rifiuti;
b) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità
dei rifiuti prodotti;
c) l’incentivazione massima del recupero dai rifiuti di materiali
riutilizzabili;
d) l’incentivazione massima dell’utilizzazione dei rifiuti
successivamente alle operazioni di recupero di cui alla lettera c), come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
e) la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di
smaltimento;
f) l’autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti
urbani ed assimilati, anche mediante la riduzione dei rifiuti da avviare
ad operazioni di smaltimento.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, in tutto
il territorio regionale sono adottate le seguenti iniziative:
a) la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
b) la raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella
putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo
conferimento ad impianti di bioconversione pubblici o privati;
c) la raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il
successivo conferimento a impianti di recupero pubblici o privati;
d) la raccolta della rimanente frazione dei rifiuti solidi urbani,
operando prioritariamente, in funzione della tipologia degli impianti
esistenti o di prevista realizzazione, la separazione della frazione
umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l’utente; in
via subordinata, operando la separazione a valle prima
dell’impianto di smaltimento o di recupero.
3. L’attivazione delle raccolte differenziate, di cui al
comma 2, è obbligatoria:
a) dalla data di entrata in funzione degli impianti pubblici in ciascun
bacino di utenza degli impianti stessi;
b) ovvero, entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente
legge, qualora sia possibile conferire i materiali raccolti ad impianti
privati di recupero in ambito provinciale.
4. La raccolta di frazione organica putrescibile presso le utenze
domestiche è obbligatoria dal 1° gennaio 2003, in ogni comune
in cui non sia già stata raggiunta la percentuale del trentacinque
per cento di raccolta differenziata, di cui all’articolo 24, comma
1, lettera c) del decreto legislativo n. 22/1997.
5. Le raccolte differenziate di cui al comma 2, lettere b) e c),
devono comunque garantire il raggiungimento delle percentuali minime
previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997, entro
i termini ivi fissati, in ogni ambito territoriale ottimale.
6. La Giunta regionale, sulla base dell’effettiva
disponibilità di impianti di recupero pubblici e privati, può
disporre, sentita la competente commissione consiliare, il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 5 entro termini inferiori rispetto a
quelli fissati dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997.
7. Il mancato raggiungimento, nei singoli bacini territoriali,
delle percentuali minime nei termini previsti dalla Giunta regionale di
cui al comma 6 o, in assenza di tali previsioni, dall’articolo 24
del decreto legislativo n. 22/1997, comporta l’applicazione del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura
massima prevista dall’articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e l’impossibilità per i medesimi
bacini territoriali di accedere ai contributi previsti
dall’articolo 48, comma 1 della presente legge.
8. La verifica del raggiungimento delle percentuali minime viene
effettuata dall’Osservatorio regionale sui rifiuti istituito presso
l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV) di cui all’articolo 5.
Art. 3 - Informazione al
cittadino.
1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di
comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire
informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle
conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi
alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e
smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta regionale assicura l’unitarietà di
indirizzo dell’informazione, predispone programmi pluriennali di
attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale
didattico e informativo.
3. Le province, in collaborazione con le Consigli di bacino e con
i comuni, nel rispetto della programmazione regionale, oltre alla
produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e
nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone i
contenuti agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale e apportando
agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria per le peculiari
caratteristiche del territorio provinciale.
4. Le Consigli di bacino di cui all’articolo 14, in
collaborazione con i comuni, attuano le attività di informazione e
sensibilizzazione funzionali ai tipi di raccolta attivati in relazione
agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio.
5. Allo scopo di favorire la consapevole partecipazione degli
utenti alle attività di raccolta dei rifiuti sono previsti comitati
consultivi di utenti, alla cui istituzione provvede ciascuna Consigli di
bacino con apposito regolamento che ne garantisce l’autonomia.
CAPO II
Competenze regionali e degli enti locali
Art. 4 - Competenze della
Regione.
1. Le competenze della Regione, nel
quadro dell’ordinamento statale vigente e, in particolare,
dell’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 sono
le seguenti:
a) l’adozione di misure dirette alla riduzione alla fonte della
quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
b) la promozione e stipulazione di accordi e contratti di programma con i
soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
c) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento dei
piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui agli
articoli 10 e
11, e del piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate, di cui
all’articolo 12, secondo le procedure stabilite
dall’articolo 13;
d) l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani, secondo le procedure stabilite
dall’articolo 9;
e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti
mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio
delle funzioni attribuite agli enti locali e per l’attività di
controllo; (
3)
f) l’approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, dei
seguenti impianti:
1) per le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, individuate
dall’allegato B, al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di
quelli di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 2 e 5;
2) per l’incenerimento dei rifiuti, come individuati ai punti D10 e
D11 dell’allegato B al decreto legislativo n. 22/1997, o per
l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, come individuati al punto R 1
dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997; (
4)
2 bis) impianti per rifiuti urbani definiti con apposito provvedimento
della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati a sopperire a
situazioni di emergenza che si verificano nel territorio regionale;
(
5)
h) il rilascio dell’autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso
impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli
stessi per un periodo limitato;
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
che il Regolamento del Consiglio 259/93/CEE del 1° febbraio 1993
attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di
destinazione;
l) il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
m) la sottoscrizione, secondo le forme previste dall’articolo 5 del
decreto legislativo n. 22/1997, di apposite convenzioni con altre
regioni, al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento di
rifiuti urbani prodotti in Veneto in impianti ubicati fuori dal
territorio regionale e lo smaltimento in impianti ubicati nel Veneto di
rifiuti urbani prodotti in altre regioni, comprese le frazioni di rifiuti
derivanti da raccolte differenziate o da operazioni di selezione e di
pretrattamento.
2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e
m) sono esercitate mediante:
a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto
al comma 1, lettere e) e m);
b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto
previsto al comma 1, lettera h);
c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in
materia di tutela dell’ambiente, relativamente a quanto previsto al
comma 1, lettere f), i) e l). (
7)
Art. 5 - Osservatorio
regionale sui rifiuti.
1. É istituito presso
l’ARPAV l’Osservatorio regionale sui rifiuti.
2. L’Osservatorio regionale sui rifiuti gestisce la sezione
regionale del catasto di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 22/1997, organizza la raccolta e l’elaborazione dei
dati sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, ivi compresi i dati
sulle raccolte differenziate, sulla produzione di compost e sul trasporto
transfrontaliero dei rifiuti, opera in collaborazione con gli enti locali
per l’organizzazione e l’elaborazione della “banca dati
regionale” anche relativamente agli impianti che effettuano
operazioni di recupero di rifiuti in regime di comunicazione ai sensi
dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e provvede alla
verifica di cui
all’articolo 2, comma 8.
3. La Giunta regionale, entro due mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, provvede a disciplinare con apposite
direttive, le attività di competenza dell’Osservatorio
regionale sui rifiuti.
Art. 6 - Competenze delle
Province.
1. Le competenze delle province, nel
quadro dell’ordinamento statale e, in particolare,
dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e
delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:
a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti
urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;
b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a:
1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani,
individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997,
previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione
degli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, o per
l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
f), numero 2 nonché degli impianti per rifiuti definiti con apposito
provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo
articolo 4, comma 1 lettera f) numero 2 bis; (
8)
2) discariche di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;
3) impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati
all’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di
quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2;
4) centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per
il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro
parti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997;
5) operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D 15
dell’allegato B ed al punto R 13 dell’allegato C al decreto
legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti
ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo
restando l’esonero dall’approvazione ed autorizzazione per i
depositi temporanei di cui all’articolo 6, lettera m) del decreto
legislativo n. 22/1997;
c) rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti; (
9)
c bis) rilascio dell’autorizzazione prevista dalla normativa
vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
(
10)
d) rilascio dell’autorizzazione relativa agli impianti assoggettati
alla procedura semplificata prevista
dall’articolo 29;
e) rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo in agricoltura dei
fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di
quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di
cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici in
conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in
materia; l’autorizzazione non è richiesta per chi esercita il
trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi
neri al fine di fertilizzare i propri terreni;
f) rinnovo dell’autorizzazione alla raccolta e trasporto dei
rifiuti, ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione
dell’interessato all’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di
diniego dell’iscrizione stessa;
g) rilascio dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi
urbani presso impianti di smaltimento in bacini territoriali diversi da
quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;
h) ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per
l’esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di
rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del
decreto legislativo n. 22/1997;
i) ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione
degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista
dall’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per
lo svolgimento delle singole campagne di attività;
l) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle
attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo n. 22/1997 e
dell’articolo 35 della presente legge.
2. Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva
l’istituzione dell’apposito fondo regionale di cui al comma 9
dell’articolo 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi
14 e 15 ter del medesimo articolo.
3. Per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1,
lettere b), d), e), h) e i), e al comma 2, le province possono avvalersi
della collaborazione dell’ARPAV. Per l’espletamento delle
attività di cui al comma 1, lettera l) le province si avvalgono
della collaborazione dell’ARPAV.
Art. 7 - Competenze dei
comuni.
1. Le competenze dei comuni nel
quadro dell’ordinamento statale e, in particolare,
dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono
principalmente:
a) nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento in regime di privativa;
b) nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscano in particolare:
1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte
le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei
rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di
cui all’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.
22/1997;
5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima
di inviarli al recupero e allo smaltimento;
7) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo
18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997. Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del
trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua;
c) nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997,
stabilendo inoltre l’ammontare delle garanzie finanziarie
determinate ai sensi
dell’articolo 26, comma 9.
2. Alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i comuni
provvedono attraverso l’Consigli di bacino di cui
all’articolo 14.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), è
predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato
dall’Consigli di bacino competente.
4. Per l’espletamento dell’attività di cui al
comma 1, lettera c), i comuni possono chiedere la collaborazione
dell’ARPAV e/o il parere della competente Commissione tecnica
provinciale per l’ambiente.
CAPO III
Piani di gestione dei rifiuti e piano regionale per la bonifica delle
aree inquinate
Art. 8 - Piani provinciali
di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le province predispongono i piani provinciali di gestione dei
rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza con
l’obbligo di assicurare nei suddetti ambiti l’autosufficienza
dello smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito
all’articolo 10, comma 1, lettera g).
3. Nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei
rifiuti urbani, le province provvedono a:
a) individuare le iniziative possibili per limitare la produzione dei
rifiuti e favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli
stessi;
b) individuare le iniziative dirette a favorire il recupero di materiali
dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti
esistenti;
e) definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare
nell’ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell’offerta
di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato,
e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti
esistenti, nonché la loro localizzazione;
f) individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti;
h) valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento
della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo
non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima.
5. Fino all’approvazione dei piani provinciali di gestione
dei rifiuti urbani, i bacini di utenza previsti dal piano regionale di
smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988, nonché per la
Provincia di Belluno
dall’articolo 17, (
16) terzo comma della
legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 e
successive modificazioni, fungono da bacini territoriali.
Art. 9 - Procedure per
l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani.
1. Le province adottano i piani
provinciali di gestione dei rifiuti urbani previsti all’articolo 8;
successivamente provvedono ad inviarne copia ai comuni ed alle Consigli
di bacino, o in attesa della costituzione di queste ultime, agli consigli
di bacino, di cui all’articolo 8, comma 5, ed a darne notizia,
indicando le sedi in cui chiunque può prendere visione dei piani
adottati, tramite pubblicazione:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) su i due quotidiani locali maggiormente diffusi nelle province.
2. L’adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani e delle loro varianti, in assenza di diversa previsione statutaria
dell’ente, è di competenza del Consiglio provinciale che
è tenuto ad assicurare adeguata pubblicità e massima
partecipazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può
far pervenire alle province eventuali osservazioni e proposte.
4. I comuni, le Consigli di bacino e gli consigli di bacino di cui
all’articolo 8, comma 5, esprimono il proprio parere sul piano
entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto; decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Il parere del comune, in assenza di diversa previsione
statutaria dell’ente, spetta al Consiglio comunale.
6. Trascorso il termine previsto ai commi 3 e 4, le province
trasmettono alla Regione i piani adottati, unitamente alle osservazioni,
alle proposte ed ai pareri pervenuti ed alle controdeduzioni sugli
stessi.
7. I piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, e le loro
varianti, sono approvati dal Consiglio regionale.
8. L’approvazione dei piani provinciali di gestione dei
rifiuti urbani comporta l’automatica variazione del piano regionale
di gestione dei rifiuti solidi urbani, o, fino alla sua approvazione,
l’adeguamento del Piano regionale di smaltimento rifiuti solidi
urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988.
9. Alle varianti ai piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani relative a limitate modifiche ai perimetri degli bacini
territoriali di livello subprovinciale non si applica la procedura di cui
al presente articolo. Tali varianti sono adottate dalle province, sentiti
i comuni e le Consigli di bacino interessate e sono approvate dalla
Giunta regionale ai fini dell’aggiornamento del piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
Art. 10 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
1. Il piano regionale di gestione
dei rifiuti urbani provvede a:
a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della
pericolosità dei rifiuti;
b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei
rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di
materie dai rifiuti;
c) dettare i criteri per l’individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti
adatti allo smaltimento;
d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli
impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione
dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto
dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani
all’interno degli bacini territoriali nonché
dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
produttivo;
g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per
l’incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per
l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto
che in tal caso l’ambito territoriale ottimale per la gestione di
tali rifiuti è l’intero territorio regionale;
h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone
dei seguenti elaborati:
a) relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani vigente;
b) normativa generale;
c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero e
smaltimento dei rifiuti urbani;
d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei
rifiuti urbani;
e) criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti
adatti allo smaltimento;
f) criteri per la organizzazione e la gestione delle attività di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. La Giunta regionale, sentite le province, i consigli di bacino
(
17) e la commissione
consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni
dall’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani, con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla
discarica.
3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso
degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella
Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui
all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori
pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1
della
legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 , ‘Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche’, quanto agli impianti pubblici di
gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi
dell’articolo 4, e vincola altresì i programmi triennali dei
lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti
pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai
sensi dell’articolo 6. (
18)
Art. 11 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.
1. Il piano regionale di gestione
dei rifiuti speciali, anche pericolosi, provvede a:
a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della
quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in
relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
c) dettare criteri per l’individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti speciali;
d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli
impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle
discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;
e) definire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti
speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli
impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della
vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone
dei seguenti elaborati:
a) normativa di attuazione;
b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti
speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;
c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari sulla base
del principio di prossimità.
3. La Giunta regionale, sentite le province e la commissione
consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni
dall’approvazione del piano, con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la
gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla
discarica.
Art. 12 - Piano regionale
per la bonifica delle aree inquinate.
1. Il piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate provvede a individuare:
a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale
che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti
da attività di recupero dei rifiuti urbani;
c) l’ordine di priorità degli interventi;
d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
e) la stima degli oneri finanziari.
Art. 13 - Procedure per
l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e del
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.
1. I piani regionali di cui agli
articoli 10, 11, 12 e le loro varianti, sono adottati con deliberazione
della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle province, alle
Consigli di bacino ed ai comuni.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia
dell’adozione dei piani regionali, indicando le sedi in cui
chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) su due quotidiani a diffusione regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può
far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte.
Entro il medesimo termine la Giunta regionale provvede a sentire la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista
dall’
articolo 9 della
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 .
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano
adottato, con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri
pervenuti con le eventuali proposte di modifica.
5. I piani e le loro varianti sono approvati con deliberazione del
Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Le varianti al piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, nonché le varianti ai piani regionali di gestione dei
rifiuti che non incidono sui loro criteri informatori e sulle loro
caratteristiche essenziali, così come individuate nei piani
medesimi, sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le Consigli di
bacino interessate e la competente commissione consiliare che si esprime
entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si
prescinde dal parere.
7. Agli impianti di trattamento dei rifiuti che i piani regionali
di cui agli articoli 10, 11 e 12 dovessero localizzare nel territorio
compreso nel bacino idrogeografico della laguna di Venezia, così
come indicato nel “Piano regionale per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale, n. 255/1991 e
successive modifiche, si applicano le “migliori tecnologie di
processo e depurazione” degli impianti così come indicato nel
“Documento tecnico” pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1999.
CAPO IV
Forme di cooperazione e Consigli di bacino
Art. 14 - Forme e modi della
cooperazione ed istituzione dell’Consigli di bacino.
Art. 15 – Funzioni
dell’Consigli di bacino.
Art. 16 - Individuazione
della forma di cooperazione.
Art. 16 bis - Transizione
dagli enti responsabili di bacino all’Autorità
d’ambito.
1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di
gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità
d’ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, e
dell’operatività dell’organizzazione del servizio da
questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro
proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino
alla loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al comma
2, le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per
l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli
stessi enti responsabili di bacino. Successivamente, fatte salve le
ipotesi di cui al comma 4, gli enti responsabili di bacino sono soppressi
e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono.
2. Nelle more dell’operatività
dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato
dall’autorità d’ambito, conformemente alle disposizioni
di cui al comma 15 bis dell'articolo 113 del decreto legislativo n.
267/2000 e successive modificazioni, le concessioni ed i contratti di
servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15
bis e 15 ter del medesimo articolo 113.
3. Con atto successivo alla istituzione dell’Autorità
d’ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le
modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità,
delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione
degli enti responsabili di bacino.
4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse
rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere
su domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, che
l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti.
La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve
recare pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità
della gestione complessiva dell’ambito, né comportare una
significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità
d’ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:
a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili
di bacino;
b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di
gestione ad essa relative.
6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del
comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole
eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31
dicembre 2007. (
22)
Art. 17 - Ordinamento
dell’Autorità d’ambito.
Art. 18 - Organizzazione e
funzionamento dell’Autorità d’ambito.
Art. 19 - Organizzazione
della gestione dei rifiuti urbani.
Art. 20 - Programma
pluriennale degli interventi.
CAPO V
Impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti
Art. 21 - Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti.
1. Nella progettazione,
realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento
dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica
idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute
degli abitanti e di progressiva riduzione dell’impatto ambientale
derivante dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie
deliberazioni emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono
essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle
autorizzazioni, in relazione alla sviluppo delle migliori tecnologie
disponibili. Il progetto sulla base delle direttive della Giunta
regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.
2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono
ubicati di norma, nell’ambito delle singole zone territoriali
omogenee produttive o per servizi tecnologici.
3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:
a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno
localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto
4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio
1984 ed al paragrafo 7, dell’allegato 1, suballegato 1, del Decreto
del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati
preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava,
in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati
all'
articolo
3, primo comma, lettera a), della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
(
27)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 si applicano anche ai
progetti di impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente
abbia richiesto l’ammissione alla procedura semplificata di cui
all’
articolo 23 della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
(
28)
Art. 22 - Presentazione del
progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici.
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 24, comma 5, i soggetti che intendono realizzare
nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, secondo
le rispettive competenze previste dagli articoli 4 e 6 della presente
legge, allegando il progetto definitivo dell’impianto, secondo le
disposizioni vigenti, e la documentazione tecnica prevista, per la
realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul
lavoro e di igiene pubblica.
2. Il progetto degli impianti:
a) dev’essere corredato dagli elaborati tecnici necessari ad
individuare il processo e le apparecchiature del sistema di recupero o di
smaltimento adottato, sia sotto il profilo funzionale, sia, per gli
impianti destinati al recupero o allo smaltimento di rifiuti urbani,
sotto il profilo della convenienza economica;
b) deve indicare gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire,
in ogni fase della lavorazione ed in quanto compatibili con
l’impianto da realizzare, il raggiungimento delle seguenti
finalità;
1) garantire il regolare controllo e deflusso delle acque e degli
eventuali fanghi e liquami;
2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento
delle acque;
3) evitare l’inquinamento atmosferico da polveri o composti
chimici;
4) evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la
proliferazione di ratti ed insetti;
5) evitare l’inquinamento da rumore;
c) deve assicurare che le caratteristiche chimiche, fisiche e
batteriologiche dei prodotti di recupero e di scarto siano compatibili
con la destinazione successiva;
d) deve contenere un piano di sicurezza che disponga le procedure da
adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno
dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e
verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che
esercitano la vigilanza.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge
la Giunta regionale, sentite le province, individua gli elaborati tecnici
di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del
progetto e di realizzazione degli impianti.
4. Qualora gli impianti per lo smaltimento di rifiuti non siano
assoggettati a valutazione di impatto ambientale il progetto deve essere
corredato da una relazione di compatibilità ambientale contenente le
seguenti informazioni, in quanto compatibili con l’impianto da
realizzare:
a) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a
parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai
piani di utilizzazione del territorio;
b) rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme
in materia ambientale;
c) descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se
possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente.
5. I progetti, firmati da tecnici abilitati e controfirmati dal
proponente debbono essere presentati all’Autorità preposta
all’approvazione ai sensi degli
articoli 4 e
6.
6. Copia del progetto deve essere inoltrato al comune ove
l’impianto viene localizzato, nonché alla provincia, per i
progetti di competenza regionale.
Art. 23 - Istruttoria per
l’approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.
1. Il responsabile del
procedimento relativo all’approvazione di progetti di nuovi
impianti di recupero o di smaltimento o di modifiche sostanziali di
impianti esistenti, nominato dall’ente competente a ricevere la
domanda, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede in
via preliminare, all’esame formale della documentazione presentata,
per verificarne la completezza in relazione ai previsti effetti del
provvedimento richiesto, nonché all’immediata segnalazione
all’interessato delle eventuali carenze documentali riscontrate, al
fine della procedibilità dell’istruttoria.
2. Nei successivi trenta giorni dalla verifica della completezza
della documentazione di cui al comma 1 o dell’integrazione della
stessa, il responsabile del procedimento provvede a:
a) individuare gli specifici visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali che verrebbero sostituiti dal
provvedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 5,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, ivi compresa la variante dello
strumento urbanistico eventualmente necessaria;
b) a far trasmettere, a cura del proponente, copia della documentazione
ai singoli organi o uffici regionali, provinciali e comunali titolari
delle funzioni relative ai visti, pareri autorizzazioni e concessioni di
cui alla lettera a), ove detti organi ed uffici non abbiano già
ricevuto copia del progetto direttamente dal proponente;
c) fissare uno o più incontri istruttori con i rappresentanti di
detti organi per l’esame congiunto delle risultanze delle
rispettive istruttorie parziali, ivi compresa quella propria
dell’ufficio procedente; ai previsti incontri è invitato a
partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o suo
rappresentante, al fine di fornire informazioni e chiarimenti;
d) fissare un termine ultimo entro il quale comunque gli uffici
interpellati debbono esprimere il proprio parere sulla documentazione di
rispettiva competenza; l’inutile decorso del termine equivale ad un
parere positivo su detta documentazione;
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, convocare
l’apposita conferenza, prevista dall’articolo 27, comma 2,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, cui partecipano i responsabili
degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali
interessati; alla conferenza è invitato a partecipare anche il
richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
fornire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla convocazione la conferenza:
a) procede alla valutazione del progetto;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) trasmette, tramite il responsabile del procedimento, le proprie
conclusioni con i relativi atti all’organo competente
all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto, ai sensi degli
articoli 4 e
6 della presente legge.
4. Qualora nel corso dell’esame della documentazione si
rilevi la necessità di provvedere all’integrazione della
documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al
proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per
provvedervi.
5. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della
richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte
dell’interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla
scadenza del termine assegnato.
6. Le procedure del presente articolo si applicano anche alle
varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche per
cui gli impianti di recupero e smaltimento non sono più conformi
all’autorizzazione rilasciata. Le varianti che non riguardino il
processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di
rifiuti recuperati e/o smaltiti sono soggette al solo rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente.
Art. 24 - Approvazione dei
progetti.
1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, di cui all’articolo 23, comma 2 lettera e), e sulla
base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale o l’organo
individuato dalla provincia sulla base del proprio Statuto, secondo le
rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell’impianto.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto produce gli
effetti sostitutivi di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, ed abilita alla realizzazione
dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio, con le modalità
previste dall’articolo 25.
3. Per la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti gli
oneri di concessione sono dovuti nella misura prevista per gli impianti
industriali in relazione alla zona di ubicazione. Ai fini del computo
degli oneri di urbanizzazione le zone F sono assimilate alle zone D.
4. Il provvedimento di approvazione del progetto decade
automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento
stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza
dell’interessato, i lavori non vengano iniziati e l’impianto
non sia messo in esercizio, rispettivamente:
a) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro diciotto
mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;
b) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori, ed entro trentasei
mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.
5. Qualora l’approvazione sia stata richiesta per progetti
di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della
normativa vigente, si applicano gli
articoli 11 e
23 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 , (
29)
ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata; qualora
diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di
valutazione di impatto ambientale di cui agli
articoli 10 e
19bis
(
30) della
legge regionale 26 marzo
1999, n. 10 , (
31) le
funzioni della conferenza di cui all’articolo 23, comma 2, lettera
e) sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli
enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o
provinciali competenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 si applicano anche agli
impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia
richiesto l’ammissione alla procedura semplificata di cui
all’
articolo 23 della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
(
32)
Art. 25 - Realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale.
1. Gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui
all’articolo 22, sono soggetti a collaudo funzionale.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto
dell’impianto di smaltimento o recupero abilita alla realizzazione
dell’impianto ed al suo esercizio provvisorio fino al rilascio o
diniego dell’autorizzazione all’esercizio prevista
dall’articolo 26.
3. L’avvio dell’impianto, e l’esercizio
provvisorio dello stesso, è preceduto dall’invio al Presidente
della provincia da parte del proponente di una comunicazione, recante in
allegato una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante
l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla
quale risulti:
a) la data di avvio dell’impianto;
b) il nominativo del tecnico responsabile della gestione
dell’impianto stesso.
4. Alla comunicazione di cui al comma 3 deve essere allegata la
documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie
previste dall’articolo 26, comma 9.
5. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio
dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza
dell’interessato, deve essere presentato al Presidente della
provincia, in allegato alla richiesta di autorizzazione
all’esercizio, il certificato di collaudo funzionale.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 5, le opere relative
agli impianti di stoccaggio, anche annessi ad attività di recupero o
smaltimento, e le discariche debbono essere collaudate prima
dell’avvio dell’impianto e del suo esercizio provvisorio. Il
relativo certificato di collaudo è trasmesso unitamente alla
dichiarazione di ultimazione delle opere di cui al comma 3 del presente
articolo.
7. Il provvedimento di approvazione degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, diversi da quelli di cui al comma 6, può
comunque prevedere, per alcune componenti, che il collaudo funzionale
preceda l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio
provvisorio.
8. In sede di collaudo devono, tra l’altro, essere
attestati, in funzione anche della tipologia di impianto:
a) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a
suo tempo approvato;
b) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di
smaltimento o di recupero in relazione alla quantità e qualità
dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
c) la funzionalità dei sistemi di allarme e di sicurezza;
d) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche
dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
e) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a
regime di minima e di massima potenzialità;
f) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei
limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel
provvedimento di approvazione;
g) l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire
o da recuperare, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle
emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati
all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
9. Per le discariche deve essere effettuato un ulteriore collaudo
funzionale, successivo alla chiusura dell’impianto, finalizzato ad
attestare l’avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere
previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale
dell’area.
Art. 26 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. La richiesta di autorizzazione
all’esercizio dell’impianto, corredata dal relativo
certificato di collaudo, è indirizzata al Presidente della
Provincia.
2. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio è
rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza da
parte dell’interessato.
3. Le province comunicano alla regione entro trenta giorni dal
rilascio di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni
all’esercizio per le discariche, nonché le modifiche alle
autorizzazioni in essere.
4. L’autorizzazione all’esercizio, oltre ad
individuare le condizioni e le prescrizioni indicate all’articolo
28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce altresì
autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera
previste nel progetto approvato.
5. L’autorizzazione all’esercizio non sostituisce il
certificato di agibilità dell’opera.
6. Le variazioni relative alla gestione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni
alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati
e che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla
Provincia competente tramite modifica dell’autorizzazione
all’esercizio.
7. Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti
costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità
superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di
recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e
33 del d.lgs. n. 22/1997 dovrà essere approvato in sede di rilascio
del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma
di controllo per garantire che: (
33)
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali
sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per
l’ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato
nella gestione;
e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento
nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.
7 bis. Per gli impianti in esercizio ricompresi nelle tipologie di
cui al comma 7, il programma di controllo dovrà essere attivato
entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge. (
34)
7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la
Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo
di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti
con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli
impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in
considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano
elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa.
(
35)
8. Il programma di cui al comma 7 è eseguito sotto la
responsabilità del titolare dell’autorizzazione. A tal fine,
il titolare dell’autorizzazione si avvale di personale con adeguata
qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o, in
alternativa, se necessario, di risorse professionali esterne. (
36)
9. La Giunta regionale è delegata ad emanare, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri per la
determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è
tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto. Le garanzie finanziarie possono consistere in
depositi cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura
degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla
gestione ordinaria.
Art. 27 - Rinnovo delle
autorizzazioni all’esercizio.
1. Le autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero di rifiuti hanno di norma la durata di cinque
anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di
durata inferiore solo per ragioni adeguatamente motivate nel
provvedimento stesso.
2. I titolari di autorizzazioni all’esercizio possono
chiederne il rinnovo non prima di un anno ed almeno sei mesi prima dalla
scadenza delle stesse. In ogni caso l’amministrazione competente
deve pronunziarsi sull’istanza di rinnovo entro centottanta giorni
dalla sua presentazione.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio
può essere negato solo in presenza di gravi inadempienze ai
contenuti del provvedimento autorizzatorio, imputabili al gestore.
4. In sede di rinnovo dell’autorizzazione sono ridefinite le
garanzie finanziarie di cui all’articolo 26, comma 9; dette
garanzie devono essere, rispettivamente, maggiorate o ridotte, in
relazione ad accertate inadempienze ovvero alla correttezza nella
gestione dell’attività di smaltimento.
Art. 28 - Gestione
amministrativa degli impianti di recupero e di smaltimento dei
rifiuti.
1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, per la
realizzazione ed esercizio dei quali sono richieste le autorizzazioni
previste dagli articoli 24 e 26 della presente legge, sono gestiti da un
tecnico responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche, il cui
nominativo è comunicato al Presidente della provincia
contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente articolo 25,
comma 3.
2. Presso gli impianti di recupero e smaltimento di cui al comma
1, oltre ai documenti previsti dagli articoli 12 e 15 del decreto
legislativo n. 22/1997, sono tenuti appositi quaderni per la
registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di
manutenzione programmata e straordinaria degli impianti nonché il
piano di sicurezza di cui all’
articolo 22, comma 2, lettera d).
Art. 29 - Impianti
assoggettati a procedura autorizzativa semplificata.
1. Sono assoggettati a procedura
autorizzativa semplificata:
a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani, o loro frazioni,
che non prevedano l’installazione di strutture tecnologiche e/o
processi di trattamento, e gli impianti connessi e funzionali al sistema
di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni; (
37)
b) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da
attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile
il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 33 del decreto
legislativo n. 22/1997.
2. La domanda di autorizzazione all’esercizio degli impianti
indicati al comma precedente è presentata contestualmente alla
domanda per l’approvazione del progetto e la realizzazione
dell’impianto.
3. L’avvio degli impianti è subordinato al solo invio
al Presidente della provincia di una comunicazione dalla quale risulti la
data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del
direttore lavori attestante l’ultimazione delle opere in
conformità al progetto approvato e la documentazione attestante la
prestazione delle garanzie finanziarie previste al precedente articolo
26, comma 9.
4. Agli impianti di cui al comma 1 non si applica quanto previsto
all’articolo 28 relativamente alla gestione amministrativa degli
impianti.
5. Nelle aree attrezzate di cui al comma 1, lettera a), che
costituiscono una fase integrata dell’attività di raccolta dei
rifiuti urbani, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da
compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie
e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di
stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale
destinazione. Il trasporto effettuato dal gestore dell’ordinario
servizio pubblico di raccolta, dall’area attrezzata verso i
successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, in
quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non
è soggetto all’obbligo del formulario di identificazione
previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
Art. 30 - Impianti di
sperimentazione e ricerca.
1. Agli impianti di sperimentazione e ricerca relativi allo
smaltimento ed al recupero di rifiuti, volti alla verifica della
fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie e sistemi
innovativi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni
dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 22/1997.
2. La Regione nel rilasciare l’autorizzazione
all’esercizio di tali impianti prevede specifiche forme di
controllo in ordine allo sviluppo di ciascuna attività sperimentale
e al conseguimento dei fini fissati, anche avvalendosi della consulenza
specifica di organismi competenti sotto il profilo tecnico scientifico;
al termine del periodo consentito, l’autorizzazione può essere
rinnovata e comunque non può superare i due anni.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere interrotte,
anche prima della scadenza prevista nell’autorizzazione, qualora i
controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.
Art. 31 - Procedure
semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti.
1. Le procedure semplificate disciplinate al Titolo I Capo V del
decreto legislativo n. 22/1997 si applicano alle attività di
autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nonché alle attività
di recupero dei rifiuti individuati dai decreti ministeriali previsti
dagli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo.
2. L’esercizio delle attività indicate al comma 1
può essere intrapreso decorsi novanta giorni dall’invio alla
provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio
attività e di un’apposita relazione previste dagli articoli 32
e 33 del decreto legislativo n. 22/1997. I contenuti della relazione da
allegare alla comunicazione di inizio attività, sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge.
3. Per la realizzazione degli impianti relativi alle attività
di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all’
articolo 21, è necessario,
ove prescritto, il rilascio della concessione edilizia.
4. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è
inoltre subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed emissioni in
atmosfera, ove necessarie.
5. Per l’esercizio degli impianti relativi alle
attività di cui al comma 1 non sono dovute le garanzie finanziarie
previste all’
articolo
26, comma 9, salvo che per l’esercizio di impianti di messa in
riserva di rifiuti; per tali impianti la mancata presentazione, entro il
termine di novanta giorni dall’invio della comunicazione, della
documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie non
consente l’avvio dell’attività.
CAPO VI
Disposizioni per particolari tipologie di impianti per le bonifiche
Art. 32 - Norme generali per
le discariche.
1. Le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono
distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici
pubblici stabilmente occupati almeno:
a) 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o
comunque non putrescibili;
b) 250 metri negli altri casi.
2. Le distanze di cui al comma 1 vanno misurate rispetto al
perimetro dell’area destinata ad essere occupata dai rifiuti.
3. Non possono essere approvati progetti di nuove discariche per
rifiuti speciali, con esclusione delle discariche di seconda categoria
tipo A, di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27
luglio 1984, nel territorio dei comuni in cui sono in attività altre
discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere
favorevole del comune. Detto parere, in assenza di diversa previsione
statutaria, é di competenza del Consiglio comunale.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) si considera nuova discarica anche l’ampliamento di una
discarica esistente, qualora detto ampliamento comporti un incremento
superiore al cinque per cento della superficie occupata dalla discarica,
al netto delle aree di pertinenza e di servizio, o della quantità in
volume di rifiuti smaltibili nella stessa;
b) si considerano non più in attività le discariche per le
quali sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in
conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la
gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di
mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico.
Art. 32 bis -
Interpretazione autentica della lettera a), comma 4, articolo 32.
1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 deve intendersi nel
senso che, ai soli fini dell'approvazione del progetto, l'ampliamento di
una discarica di rifiuti speciali esistente, diversa da quelle di seconda
categoria di tipo A di cui alla deliberazione del Comitato
Interministeriale del 27 luglio 1984, deve considerarsi nuova discarica
solo quando sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a) la discarica esistente interessata dal progetto di ampliamento sia
ubicata nel territorio di un comune in cui sono in attività altre di
scariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani;
b) l'ampliamento comporti un incremento superiore al cinque per cento
della superficie occupata dalla discarica, al netto delle aree di
pertinenza e di servizio, o della qualità in volume dei rifiuti
smaltibili nella stessa. (
38) (
39)
Art. 33 - Norme particolari
per le discariche di rifiuti speciali. (40) (41)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed
integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle
per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della
deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono
essere realizzate da:
a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati
dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio
regionale;
b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di
rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli
allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei
rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che
esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati
allegati.
2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota,
[non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva,]
(
42) per lo smaltimento di
rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al
medesimo comma.
3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono
essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo
di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e
dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di
fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche
di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli
stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati
allo smaltimento. (
43)
3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di
fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano
solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano
sottoposti a trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali
ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione,
l’inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.
(
44)
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle
discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti
riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla
medesima data.
5. A fronte di situazioni di motivata necessità, le Consigli
di bacino, di cui all’
articolo 14, possono conferire la sola frazione secca dei
rifiuti urbani in idonee discariche autorizzate per rifiuti speciali,
ubicate nel territorio provinciale di appartenenza, previa stipula di
apposita convenzione con i gestori delle discariche stesse.
Art. 34 - Disposizioni per
le operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 33,
comma 3 relativamente ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio
regionale, ai progetti di bonifica che comportino la messa in sicurezza
in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non
putrescibili non si applicano le distanze previste dall’articolo
32, comma 1.
2. Ferme restando le competenze e le funzioni previste
dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997 e dagli
articoli 6 e 7 della presente legge, le garanzie finanziarie previste
dall’articolo 17, comma 4, del citato decreto legislativo sono
prestate, a favore della provincia territorialmente competente, per
l’esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero realizzati
nell’ambito dell’attività di bonifica autorizzata. La
tipologia e l’entità delle garanzie finanziarie da prestare
per l’esercizio delle attività sopraindicate sono determinate
dalla Giunta regionale nell’ambito del provvedimento previsto
all’
articolo 26,
comma 9.
3. Per il finanziamento di operazioni di bonifica e di ripristino
ambientale di siti inquinati eseguite dai comuni ovvero, in via
sostitutiva, dalle province, in quanto non sia possibile risalire ai
soggetti responsabili, ovvero qualora gli stessi non vi provvedano, ferma
e impregiudicata ogni iniziativa tesa all’individuazione del
responsabile del danno ambientale e comunque al recupero delle spese
sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 17, commi 10
e 11, del decreto legislativo n. 22/1997, si provvede, ai sensi del comma
9 del medesimo articolo 17, con i fondi stanziati al capitolo n. 50256
nel bilancio regionale, che assume la seguente nuova denominazione:
“Pronto intervento per fenomeni occasionali d’inquinamento e
bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse”.
4. A tale finanziamento regionale possono accedere, sulla base dei
progetti di bonifica approvati, i comuni che provvedono d’ufficio
alla bonifica, ovvero le province che provvedono in via sostitutiva.
5. Le somme successivamente recuperate dai soggetti o dagli enti
responsabili del danno ambientale, per le spese sostenute, dovranno
essere versate nel capitolo di nuova istituzione n. 7943 dello stato di
previsione dell’entrata denominato: “Entrate derivanti dal
risarcimento del danno da inquinamento e per il recupero dei costi di
bonifica di siti inquinati”, per essere riassegnate al capitolo n.
50256.
6. Nel caso di interventi di messa in sicurezza o di bonifica
eseguiti in danno a pubbliche amministrazioni, la Giunta regionale
può determinare condizioni temporali di recupero delle somme
anticipate fino a dieci anni e stabilendo la corresponsione degli
interessi nella misura legale.
CAPO VII
Vigilanza
Art. 35 - Vigilanza sulle
attività di gestione dei rifiuti.
1. Le province,
nell’esercizio delle funzioni di controllo loro attribuite
dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997, quando
accertino violazioni alle norme di legge in materia, provvedono, fatte
salve le eventuali sanzioni penali previste e le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie stabilite dal suddetto decreto.
2. Qualora nell’esercizio di tali funzioni le province
accertino una situazione di pericolo o di danno per l’igiene
pubblica o per l’ambiente, oltre all’applicazione delle
sanzioni amministrative, provvedono all’immediata sospensione,
modifica o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dalle
stesse rilasciata. Nel caso in cui le attività di smaltimento e di
recupero dei rifiuti siano esercitate secondo le procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, le
province provvedono altresì all’immediata sospensione
dell’attività stessa.
3. Resta di competenza comunale la vigilanza
sull’attività edilizia connessa all’esecuzione delle
opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e
l’adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della
legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 , e successive modifiche ed integrazioni. (
45)
CAPO VIII
Norme finanziarie
Art. 36 - Tariffe per il
conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di
recupero.
1. L’approvazione della
tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di
approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti
urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1
dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997.
2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un
piano economico-finanziario formulato dal titolare, composto da due
fattori:
a) il costo industriale, predisposto in relazione a:
1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione
dell’impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi
relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
2) spese per la gestione operativa, ivi comprese quelle relative al
personale e ai mezzi d’opera utilizzati;
3) spese generali e tecniche ed utile d’impresa;
4) spese per l’eventuale dismissione degli impianti e, per le
discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la
gestione del periodo successivo alla chiusura;
b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi.
3. Qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato
già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore
dell’impianto, al fine di consentire all’ente competente per
l’approvazione del progetto l’approvazione della tariffa a
valere per l’anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno deve
essere presentata all’ente medesimo la proposta di adeguamento
della tariffa di conferimento, formulata dal titolare a seguito di:
a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l’anno
successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT
ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.
4. Entro tre mesi dall’avvenuto esaurimento delle
discariche, il titolare è tenuto a presentare una perizia di
assestamento finale che riporti un conto consuntivo di tutti i costi di
realizzazione della discarica che é approvata dall’ente
competente per l’approvazione del progetto anche al fine di
individuare l’utilizzo delle maggiori somme eventualmente
accantonate durante la gestione.
Art. 37 - Contributo
ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di
recupero e di smaltimento di rifiuti. (46)
1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo
ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati
prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla
presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono
ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte
ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più
attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale
posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della
vigente normativa di settore.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, provvede:
a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali
è dovuto il contributo di cui al comma 1;
b) a determinare l’entità del contributo a favore dei comuni e
della Regione in funzione della quantità e della qualità dei
rifiuti movimentati;
c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i
comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla
presenza degli impianti.
3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo
ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza
regionale, viene introitato all’upb E0166 “Trasferimenti
correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi
per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la
bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella
destinazione all’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento
dei rifiuti” e all’upb U0108 “Interventi strutturali
nello smaltimento di rifiuti”.
4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori
degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo
alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le
operazioni di conferimento dei rifiuti.
5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da
parte dei gestori, accertato dall’autorità di vigilanza,
qualora non comporti anche violazione dell’autorizzazione
all’esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il
versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.
6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono
introitati e vincolati all’utilizzo i contributi compensativi di
mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti
autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai
comuni sede di impianto.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo
ambientale.
8. Il gettito a favore dei comuni derivante
dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo
é destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del
disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto.
Art. 38 - Contributo
regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori
dagli bacini territoriali.
1. La Giunta regionale determina annualmente l’ammontare del
contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in
impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento
di rifiuti provenienti da bacini territoriali diversi da quello in cui
è ubicato l’impianto.
2. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo
viene introitato al capitolo di bilancio n. 7515 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio regionale denominato
“Maggiorazione a carico dei comuni per lo smaltimento dei rifiuti
urbani al di fuori dell’ambito territoriale ottimale” ed
integra il fondo destinato ad interventi in materia ambientale di cui al
capitolo n. 50164 iscritto nello stato di previsione della spesa.
3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo di
cui al comma 1 è impiegato, per intero, dalla Giunta regionale per
il perseguimento degli obiettivi di cui all’
articolo 48, con le modalità
stabilite dagli
articoli
49 e
50 ed é
utilizzato, per una quota non inferiore al trentacinque per cento, a
favore degli bacini territoriali ove vengono conferiti i rifiuti.
4. L’applicazione del contributo decorre a far data dal
secondo trimestre del 2.000.
5. Per le modalità di versamento del contributo si applicano
le disposizioni del Capo IX.
CAPO IX
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Art. 39 - Ammontare del
tributo.
1. L’ammontare del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e
disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo
3.
2. L’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti
conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:
a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti
inerti provenienti da scavi;
b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in
discariche per rifiuti speciali. (
47)
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per
cento dell'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza
recupero di energia;
b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di
recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997,
nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione
conferite in discarica per rifiuti urbani;
c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di
siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla
vigente normativa, anche in tema di amianto;
d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge
marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7
del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il
periodo dell'anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile. (
48)
4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento,
sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta
giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le
condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica
è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi
percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati,
rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del
cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi.
Ai fini dell’individuazione delle suddette percentuali di raccolta
differenziata sono considerati i seguenti elementi:
a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta
multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;
b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti
da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto
degli scarti;
c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in
misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo
spazzamento. (
49)
4 bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica,
il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto,
al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in
discarica, dell’incidenza del flusso turistico sulla quantità
dei rifiuti urbani effettivamente prodotti. (
50)
5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di
cui al comma 4 è certificato annualmente dall'Osservatorio regionale
sui rifiuti di cui all'
articolo 5 della presente legge.
6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano
ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando
tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica,
sono assoggettati solamente ad operazioni di:
a) stoccaggio come definito all’articolo 6, comma 1, lettera l),
del decreto legislativo n. 22/1997;
b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione
volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione,
solidificazione.
7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la
ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali
utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono
assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità
previste nel progetto di discarica approvato o da successivi
provvedimenti autorizzativi.
8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione
di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'articolo 34, i
rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del
tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da
colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 22/1997. (
51)
Art. 40 - Modalità di
versamento del tributo.
1. Il tributo è versato alla Regione Veneto, entro il mese
successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state
effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti, mediante versamento
in apposito conto corrente postale effettuato dai gestori degli impianti.
Art. 41 - Presentazione
della dichiarazione.
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i gestori degli impianti
soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione Veneto, struttura
competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, una dichiarazione
su apposito modello, predisposto dalla medesima struttura, contenente i
seguenti dati:
a) la denominazione e sede della ditta che gestisce l’impianto e le
generalità complete del suo legale rappresentante, qualora trattasi
di società o ente pubblico;
b) l’ubicazione della discarica;
c) la quantità complessiva dei rifiuti conferiti e le quantità
parziali per ogni tipologia di rifiuto di cui all’articolo 39,
comma 2;
d) l’indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. La dichiarazione è inoltrata alla Regione Veneto,
struttura competente per le finanze, i tributi e la ragioneria, per plico
postale raccomandato e fanno fede, quale data di presentazione, il timbro
e la data apposti dall’ufficio postale ricevente.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto
previsto al presente articolo, ovvero oltre i termini, sono considerate
omesse e come tali sanzionabili ai sensi dell’articolo 3, comma 31,
della legge n. 549/1995.
Art. 42 - Accertamento delle
violazioni.
1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono
accertate dai soggetti e con le modalità indicate all’articolo
3, comma 33, della legge n. 549/1995.
2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale
da trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla redazione.
3. Nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione
commessa l’accertamento è effettuato d’ufficio.
Art. 43 - Applicazione delle
sanzioni.
1. Per l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 si osservano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non
vengano versate in tutto o in parte nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione del relativo provvedimento, si procede alla riscossione
coattiva come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura di cui alla
legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
(
52)
Art. 44 - Decadenza,
rimborsi e compensazione.
1. L’accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui al presente capo deve essere
eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere
dall’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione
annuale di cui all’articolo 41.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto
indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di
cinque anni dal giorno di pagamento con gli interessi previsti dalla
legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modifiche o integrazioni.
3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo
può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare
seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme
indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per
il trimestre solare trascorso.
4. Per i controlli di competenza, l’interessato deve
inviare, contemporaneamente all’operazione di cui al comma 3, alla
struttura regionale competente per i tributi, tempestiva comunicazione
che evidenzi la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente
pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto
versare per il trimestre solare successivo; la compensazione di cui sopra
deve essere annotata nella dichiarazione prevista dall’articolo 41;
qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente
dovuta. (
53)
Art. 45 - Presunzione di
conferimento.
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli,
determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che
abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito
incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all’articolo
3, comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti
alla data della redazione del processo verbale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la
prova contraria.
Art. 46 - Norma
finanziaria.
1. Il gettito del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto
nell’apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale n.
196 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi”.
3. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo
affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la
minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie
prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano
sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a
realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree
industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio
ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la
istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. (
55)
Art. 47 - Modalità di
impiego del fondo regionale.
1. Il fondo regionale di cui
all’articolo 46, comma 3, è impiegato per la concessione di
contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi
d’iniziativa della Regione, nell’ambito delle destinazioni di
cui all’articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995.
2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento
dei seguenti obiettivi:
a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti
afferenti il ciclo integrato delle acque; (
58)
b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree
degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;
c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti
di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale
di cui alla lettera b);
d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di
settore previsti dalla vigente legislazione;
e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei
rifiuti, ivi compresi l’acquisto di attrezzature e di mezzi di
raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio
provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;
f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento
ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di
tutela ambientale;
g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque
l’accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente in
ambito regionale;
i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni
e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia
dell’ambiente;
l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere
sperimentale, utili ai fini della tutela dell’ambiente e del
recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche
mediante l’istituzione di borse di studio a favore di giovani
laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per
l’effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche
e private;
m) incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione
dei rifiuti di cui all’articolo 50;
m bis) contributo per il funzionamento dell’Agenzia regionale per
la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. (
59)
Art. 48 - Programma annuale
e modalità per la concessione di contributi.
1. La Giunta regionale predispone
annualmente un programma che individua:
a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo
47, comma 2;
b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare
direttamente;
c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati
che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o
interamente;
d) l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione di
contributi ad altri soggetti pubblici e privati.
2. Qualora il programma di cui al comma 1 preveda la concessione
dei contributi di cui al comma 1, lettera d), lo stesso comprende i bandi
indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i
termini per la presentazione delle domande, la documentazione da
allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la
formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di
contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati
dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende
reso positivamente.
Art. 49 - Concessione e
liquidazione dei contributi.
1. Entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all’articolo 48, comma 2, la Giunta regionale approva le
graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di
riparto, nonché indica le modalità di erogazione dei
contributi. Con il medesimo provvedimento è precisata
l’eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei
soggetti beneficiari.
2. Qualora il beneficiario non provveda all’invio della
prescritta documentazione entro i termini per la presentazione della
domanda di cui all’articolo 48, comma 2, ovvero nel termine
prescritto per l’inizio dell’attività o dei lavori, la
revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente
responsabile della struttura regionale competente.
3. I fondi resisi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del
contributo dovute alla minore entità della spesa sostenuta dal
beneficiario ed alle revoche di cui al comma 2, sono impegnati dalla
Giunta regionale, all’interno dell’esercizio di assunzione
dell’impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri
soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.
CAPO X
Prevenzione e riduzione dei rifiuti
Art. 50 - Iniziative
regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero.
1. La Regione persegue gli
obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei
rifiuti attuando le seguenti azioni:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera
popolazione e particolarmente alle scuole, che promuovono
l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la
riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l’acquisto di prodotti
durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e
con imballaggio riusabile;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti ed agli
artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con
particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio
domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle
attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da
ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l’utilizzo di
materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e
l’impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali, ad
esempio, l’uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati
del foglio, l’utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro
ricaricabili, l’uso di penne ricaricabili, l’uso di batterie
ricaricabili;
e) indizione di concorsi a premio aperti alle diverse categorie
economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione
e la riduzione di rifiuti;
f) promozione ed incentivazione del non utilizzo di stoviglie monouso
nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove accordi con le
province, i comuni e le associazioni di categoria dei produttori di
rifiuti, delle associazioni ambientalistiche, quelle di volontariato e
dei consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici
del settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti
dalla Giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato
anche sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni
per l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere,
forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano
l’utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti
Art. 51 - Disposizioni per
l’uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche economici,
della Regione.
1. Ai fini della conservazione dell’ambiente e del
contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, gli
enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio
fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno
al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
2. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno
per l’anno precedente gli enti di cui al comma 1 esistenti nel
territorio regionale, comunicano alla struttura regionale competente per
la tutela dell’ambiente, il resoconto concernente il quantitativo
di carta utilizzata distinguendo la percentuale di carta riciclata, le
modalità di impiego della stessa nell’ambito degli uffici
nonché ogni altra informazione o suggerimento validi
all’ottimizzazione dell’utilizzo stesso.
3. L’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo è condizione necessaria per accedere a finanziamenti o
erogazioni di contributi regionali di qualsiasi natura destinati a
consentire interventi in campo ambientale.
CAPO XI
Modifiche della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive
modificazioni e della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
Art. 52 - Modifiche alla
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure
di valutazione di impatto ambientale”.
a) al primo comma dell’articolo 12:
1) la lettera b) é così sostituita:
2) la lettera p) é abrogata;
b) dopo il primo comma dell’articolo 14 sono aggiunti i seguenti
due commi:
4. La rubrica del
Capo II del Titolo III é così sostituita:
“Piano regionale dell’atmosfera e piano regionale delle
acque”.
5. Nel secondo comma dell’
articolo 57 le
parole:
“per il territorio” sono sostituite dalle
parole:
“per l’ambiente”.
Art. 54 - Abrogazioni di
disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985 n . 33 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di rifiuti.
1) la lettera a) del numero 2);
2) nella lettera b) del numero 2) l’espressione: “del
suolo, come specificazione settoriale delle scelte e delle
compatibilità generali previste all’interno del piano di cui
alla precedente lettera a)”;
3) nella lettera b) del numero 5) l’espressione: “approva
altresì i progetti relativi ad impianti di stoccaggio di oli usati,
come definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, nonché
le modifiche o gli adeguamenti degli impianti esistenti e di nuova
realizzazione”;
4) la lettera e) del numero 5);
c) le lettere c), d), g), h), i), m), del numero 2, nonché le
lettere b) e c), del numero 3;e la lettera d) del numero 4) nel primo
comma dell’
articolo 5:
h) la lettera a) del primo comma, il secondo comma ed il terzo comma
dell’
articolo 35;
l) nel primo comma, n.1 dell’
articolo 40, le
parole:
“nonché per quel che riguarda gli inceneritori,
degli impianti per il recupero o reimpiego anche energetico del calore ;
quando sia previsto il trattamento di rifiuti tossici e nocivi, la
relazione deve, in particolare, specificare le sostanze tossiche e nocive
trattate”;
1) nel sesto comma le parole: “che, per quanto concerne gli
stoccaggi vanno prestate per la durata di almeno un quinquennio anche
dopo la cessazione dell’attività o la chiusura del singolo
impianto”;
2) il nono comma;
p) la lettera a) ed il numero 3) della lettera c) del primo comma ed il
secondo comma dell’
articolo 49;
2. Nella
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati gli articoli 26,
27, 27 bis, 27 ter, 52, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 64 bis, 64 ter.
3. Non si applicano comunque alla gestione dei rifiuti, le
disposizioni della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive modificazioni ed integrazioni, incompatibili con la presente
legge.
CAPO XII
Sanzioni, disposizioni transitorie e finali
Art. 55 - Sanzioni
amministrative.
1. Ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste
al Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed
integrazioni, l’inosservanza alle disposizioni della presente legge
è punita con l’applicazione da parte dell’Autorità
di vigilanza della sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
10.000.000.
2. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo sono impiegate per le
finalità e gli obiettivi di cui all’
articolo 48, comma 2.
3. La Giunta regionale provvede, ogni due anni,
all’aggiornamento delle sanzioni previste al comma 1 sulla base
dell’indice ISTAT del costo medio della vita.
4. Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni e
la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla
legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 .
Art. 56 - Decorrenza delle
competenze.
1. Le province esercitano le nuove
funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57 - Norma di prima
applicazione.
1. Fino all’approvazione del Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani di cui all’
articolo 10, le province provvedono a individuare le aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
rifiuti, nonché i luoghi e impianti adatti allo smaltimento sulla
base dei criteri di cui all’
allegato D.
Art. 58 – Disposizioni
transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di
varianti al PRSU.
1. L’articolo 5 elaborato A, del PRSU approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 1988, è così
sostituito:
“Art. 5 - Varianti.
1. Costituiscono variante al Piano:
a) la previsione di nuovi impianti;
b) la modifica della tipologia degli impianti esistenti.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 7,
della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche e
integrazioni, le varianti di cui al comma precedente, di iniziativa della
Giunta regionale, delle province o degli consigli di bacino, sono
deliberate dalla Giunta regionale medesima, sentita la commissione
consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento
delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere.”.
2. Fino all’approvazione del piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani di cui all’
articolo 10, si applicano le disposizioni contenute nel PRSU
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/988, come
modificato dal comma 1.
3. L’approvazione dei progetti relativi agli impianti che
costituiscono variante al PRSU, segue le procedure regolate al
capo V della presente legge.
4. L’articolo 16 del Piano territoriale regionale di
coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382
del 28 maggio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, é
abrogato.
5. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino
all’approvazione del piano di cui all’
articolo 10 non sono rilasciate
nuove autorizzazioni per gli impianti di incenerimento di cui alle
lettere D10 e D11 dell’allegato B del decreto legislativo n.
22/1997.
5 bis. Le Province approvano i progetti degli impianti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), della presente legge,
secondo le procedure regolate al Capo V, anche nelle more
dell'approvazione del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui
all'articolo 10. (
68)
Art. 59 - Organi di
consulenza tecnico-amministrativa. (69)
1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla
legislazione regionale vigente, per l’approvazione dei progetti e
per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla
presente legge, la Commissione tecnica regionale sezione ambiente di cui
all’articolo 12 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e
successive modificazioni, e le Commissioni tecniche provinciali per
l’ambiente di cui all’articolo 14 della stessa legge,
svolgono esclusivamente le funzioni consultive tecniche proprie.
Art. 60 - Disposizioni
transitorie relative al tributo speciale per il deposito in discarica di
rifiuti solidi.
Art. 61 - Abrogazioni.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la
presente legge. (
71)
Allegato A, di cui all’articolo 14, comma 2
omissis (
72)
Allegato B, di cui all’articolo 14, comma 3
omissis (
73)
Allegato C, di cui all’articolo 14, comma 3
omissis (
74)
Allegato D, di cui all’articolo 57
REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E
RECUPERO DI RIFIUTI E CRITERI GENERALI ALLE PROVINCE PER LA REDAZIONE
DELLE CARTE DI NON IDONEITÀ.
Nella tabella seguente sono state riportate, suddivise per tipo di
vincolo:
- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee, nelle
quali non è consentita l’installazione di nuovi impianti o
discariche con esclusione degli stoccaggi annessi ad attività
produttive o di servizio;
- le aree sottoposte ad altri tipi di vincolo, che possono essere
ritenute idonee e nelle quali i piani provinciali possono individuare
ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dai rispettivi
strumenti normativi.
Nell’individuazione delle aree dedicate alla realizzazione degli
impianti e delle discariche va comunque garantito il rispetto delle
procedure derivanti dalla vigente normativa (quale ad esempio la
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 ).
Nell’individuazione delle aree non idonee le province dovranno,
inoltre, tenere conto dei seguenti criteri, in funzione delle diverse
tipologie impiantistiche:
1) rispetto delle direttive degli strumenti pianificatori vigenti ed, in
particolare, del PTRC;
2) distanze dagli insediamenti, tenuto conto dei vincoli indotti dalla
presenza degli impianti stessi;
3) viabilità generale e maggiore fruibilità della
viabilità d’accesso;
4) presenza di punti di approvvigionamento di acque sotterranee e
superficiali in funzione del tipo di utilizzo;
5) situazione generale di inquinamento orientale;
6) rischio di valanghe e di incendi.
TIPO DI VINCOLO
E DI AREA
|
AREE ESCLUSE
|
AREE PER LE QUALI LE PROVINCE POSSONO STABILIRE SPECIFICHE
PRESCRIZIONI
|
PAESAGGISTICO
|
Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
|
|
|
|
|
|
|
Aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 431/1985 e
della legge n. 1497/1939
|
IDROGEOLOGICO
|
Aree classificate dalle province come “molto
instabili”, articolo 7 PTRC
|
|
|
|
|
|
Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai
sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 24/5/88, n. 236
|
|
|
|
Aree classificate “instabili”, articolo 7 PTRC
|
|
|
Aree esondabili, articolo 10 PTRC
|
|
|
Fascia di ricarica degli acquiferi, articolo 12 PTRC
|
STORICO E ARCHEOLOGICO
|
Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal
Ministero per i beni e le attività culturali, legge n.
1089/1939
|
|
|
Centri storici, articolo 24 PTRC
|
|
|
|
Zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni
e le attività culturali e dall’articolo 26 PTRC
|
|
|
Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale. Art. 27
PTRC
|
|
|
Aree interessate dalle centuriazioni romane Art. 28 PTRC
|
|
|
Itinerari di interesse storico ed ambientale Art. 30 PTRC
|
VINCOLI AMBIENTALI
|
|
Ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC
|
|
|
Zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976,
n. 448 e zone umide di cui all’articolo 21 PTRC –
Tavv. 2 e 10.
|
|
|
Rete ecologica europea denominata “Natura 2000”
|
|
|
Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art.
11 PTRC
|
ALTRI VINCOLI
|
|
|
|
|
Zone a rischio sismico legge n. 64/1974, articolo 9 PTRC e Tavola
1.
|
Note
(1) La legge è stata
impugnata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di
Venezia innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 202/2005 (G.U.
1ª serie speciale n. 28/2008), con la quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39,
comma 6, relativamente all’articolo 120, primo comma, della
Costituzione; la norma regionale è stata ritenuta dalla Commissione
tributaria provinciale di Venezia limitativa della libera circolazione
delle merci, poiché esclude dalla riduzione del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi i rifiuti provenienti da
territorio extraregionale. Con ordinanza n. 79/2009 (G.U. 1ª serie
speciale n. 12/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato la questione
sollevata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla
rilevanza, avendo il giudice rimettente omesso di chiarire se i rifiuti
cui si riferiva l’atto di contestazione di violazione tributaria
oggetto del giudizio principale fossero riconducibili alla stessa
categoria dei rifiuti per i quali si applica la riduzione del tributo.
(
2) La legge è stata
impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 298/2010
(G.U. 1ª serie speciale n. 41/2010), con la quale è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 33, commi 2 e 3, per contrasto con gli articoli 3,
41, 117 e 120 della Costituzione; la norma regionale è stata
ritenuta dal TAR per il Veneto limitativa del principio di uguaglianza
sotto il profilo dell’irrazionalità, del principio di
libertà di iniziativa economica privata e del principio di libera
circolazione delle cose tra le Regioni nonché lesiva della
competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, in quanto limita lo smaltimento in discarica di
rifiuti speciali non pericolosi di provenienza extra-regionale. Con
sentenza n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
33, comma 2, della legge regionale limitatamente alle parole “non
superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva”,
sia per violazione della tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in quanto fissa dei limiti alla
possibilità di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nelle
discariche regionali, individuando un autonomo principio estraneo alla
legislazione statale in materia ambientale dettata dal decreto
legislativo n. 152 del 2006, sia per violazione della libertà di
iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione, in
quanto il “rifiuto”, anche alla luce della normativa
comunitaria, rientra nel più ampio genere di bene commercialmente
rilevante. La Corte dichiara altresì inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3
del medesimo articolo 33 della legge regionale, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
(
3) Il comma 3 dell’art. 16
della
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 20 ha previsto che: “ 3. La Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della
legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio
provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per
l’effettuazione delle campagne di attività, e per
l’individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a
carico del proponente.”.
(
4) L'articolo 44 comma 2 lett.
b) della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 conferisce alle province le funzioni
all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di
produzione di energia, inferiori a 300 MW salvo che per quelli che
producano energia da rifiuti per i quali si applica l'art. 4 comma 1
lett. f) n. 2) della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
disponendo che in questo caso il provvedimento di approvazione del
progetto ed autorizzazione alla costruzione dell'impianto costituisce
anche autorizzazione alla produzione di energia.
(
9) L'articolo 44 comma 2 lett.
b) della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 conferisce alle province le funzioni
all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di
produzione di energia, inferiori a 300 MW salvo che per quelli che
producano energia da rifiuti per i quali si applica l'art. 6 comma 1
lett. c) della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
disponendo che in questo caso il provvedimento di approvazione del
progetto ed autorizzazione alla costruzione dell'impianto costituisce
anche autorizzazione alla produzione di energia.
(
15) Gli artt. da 1 a 75,
l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126
della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art.
49, comma 1, lett. e), della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti
provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della
Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre
2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono
ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre
agli artt. 48 e 49 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
l’art. 3 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ,
l’art. 35, comma 2, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma
4, lett. b), della
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ,
l’art. 18, comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
come modificato da comma 9 dell’art. 63 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1,
lett. a), della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
(
16) Articolo 17 abrogato da
comma 2 articolo 61
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 a
decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore e fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 della medesima legge
regionale.
(
39) Nel testo approvato
dall'Aula per errore il comma 1 è stato numerato con il numero 2.
(
40) Con la sentenza n.
505/2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato: "l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 33, commi 3 e 4, della legge della Regione
Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti), nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di
provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate
nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge
regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro
capacità ricettiva residua a quella data esistente.", con le
modifiche apportate dall’art. 15 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38
al presente articolo la regione si è adeguata alla sentenza.
(
41) Con sentenza n. 244/2011
(G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma
2, della legge regionale limitatamente alle parole “non superiore
al venticinque per cento della capacità ricettiva” per
violazione della libertà di iniziativa economica e della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema di cui agli articoli 41 e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha
dichiarato altresì inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo
articolo 33 della legge regionale in riferimento agli articoli 3, 41 e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
(
42) Il comma 2
dell’art. 33 limitatamente alle parole “non superiore al
venticinque per cento della capacità ricettiva” è stato
dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.
244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011).
(
45) Gli artt. da 1 a 75,
l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126
della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art.
49, comma 1, lett. e), della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti
provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della
Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre
2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono
ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre
agli artt. 48 e 49 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
l’art. 3 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ,
l’art. 35, comma 2, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma
4, lett. b), della
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ,
l’art. 18, comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
come modificato da comma 9 dell’art. 63 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1,
lett. a), della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
(
47) Lettera così
modificata da comma 1, art. 44, della
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che
ha soppresso le parole “nonché per le altre tipologie di
rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani”.
(
71) Nel testo approvato
dall’Aula per errore il comma è stato numerato con il numero
due.
SOMMARIO
-
Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
(BUR n. 8/2000)
-
NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI (1) (2)
-
-
CAPO I Principi generali
-
Art. 1 - Oggetto.
-
Art. 2 - Obiettivi.
-
Art. 3 - Informazione al
cittadino.
-
CAPO II Competenze regionali e
degli enti locali
-
Art. 4 - Competenze della
Regione.
-
Art. 5 - Osservatorio regionale
sui rifiuti.
-
Art. 6 - Competenze delle
Province.
-
Art. 7 - Competenze dei
comuni.
-
CAPO III Piani di gestione dei
rifiuti e piano regionale per la bonifica delle aree inquinate
-
Art. 8 - Piani provinciali di
gestione dei rifiuti urbani.
-
Art. 9 - Procedure per
l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
urbani.
-
Art. 10 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani.
-
Art. 11 - Piano regionale di
gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi.
-
Art. 12 - Piano regionale per la
bonifica delle aree inquinate.
-
Art. 13 - Procedure per
l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e
del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.
-
CAPO IV Forme di cooperazione e
Consigli di bacino
-
Art. 14 - Forme e modi della
cooperazione ed istituzione dell’Consigli di bacino.
-
Art. 15 – Funzioni
dell’Consigli di bacino.
-
Art. 16 - Individuazione della
forma di cooperazione.
-
Art. 16 bis - Transizione dagli
enti responsabili di bacino all’Autorità
d’ambito.
-
Art. 17 - Ordinamento
dell’Autorità d’ambito.
-
Art. 18 - Organizzazione e
funzionamento dell’Autorità d’ambito.
-
Art. 19 - Organizzazione della
gestione dei rifiuti urbani.
-
Art. 20 - Programma pluriennale
degli interventi.
-
CAPO V Impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti
-
Art. 21 - Requisiti tecnici ed
ubicazione degli impianti.
-
Art. 22 - Presentazione del
progetto degli impianti e relativi elaborati tecnici.
-
Art. 23 - Istruttoria per
l’approvazione dei progetti e conferenza dei servizi.
-
Art. 24 - Approvazione dei
progetti.
-
Art. 25 - Realizzazione
dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo
funzionale.
-
Art. 26 - Autorizzazione
all’esercizio.
-
Art. 27 - Rinnovo delle
autorizzazioni all’esercizio.
-
Art. 28 - Gestione
amministrativa degli impianti di recupero e di smaltimento dei
rifiuti.
-
Art. 29 - Impianti assoggettati
a procedura autorizzativa semplificata.
-
Art. 30 - Impianti di
sperimentazione e ricerca.
-
Art. 31 - Procedure semplificate
per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti.
-
CAPO VI Disposizioni per
particolari tipologie di impianti per le bonifiche
-
Art. 32 - Norme generali per le
discariche.
-
Art. 32 bis - Interpretazione
autentica della lettera a), comma 4, articolo 32.
-
Art. 33 - Norme particolari per
le discariche di rifiuti speciali. (40) (41)
-
Art. 34 - Disposizioni per le
operazioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati.
-
CAPO VII Vigilanza
-
Art. 35 - Vigilanza sulle
attività di gestione dei rifiuti.
-
CAPO VIII Norme finanziarie
-
Art. 36 - Tariffe per il
conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di
recupero.
-
Art. 37 - Contributo ambientale
a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e
di smaltimento di rifiuti. (46)
-
Art. 38 - Contributo regionale
per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori
dagli bacini territoriali.
-
CAPO IX Tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi
-
Art. 39 - Ammontare del
tributo.
-
Art. 40 - Modalità di
versamento del tributo.
-
Art. 41 - Presentazione della
dichiarazione.
-
Art. 42 - Accertamento delle
violazioni.
-
Art. 43 - Applicazione delle
sanzioni.
-
Art. 44 - Decadenza, rimborsi e
compensazione.
-
Art. 45 - Presunzione di
conferimento.
-
Art. 46 - Norma finanziaria.
-
Art. 47 - Modalità di
impiego del fondo regionale.
-
Art. 48 - Programma annuale e
modalità per la concessione di contributi.
-
Art. 49 - Concessione e
liquidazione dei contributi.
-
CAPO X Prevenzione e riduzione
dei rifiuti
-
Art. 50 - Iniziative regionali
per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero.
-
Art. 51 - Disposizioni per
l’uso della carta riciclata negli enti pubblici, anche
economici, della Regione.
-
CAPO XI Modifiche della
legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni e
della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10
-
Art. 52 - Modifiche alla
legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti
e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”.
-
Art. 53 - Modifiche della
legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed
integrazioni.
-
Art. 54 - Abrogazioni di
disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985 n . 33 e
successive modifiche ed integrazioni, in materia di rifiuti.
-
CAPO XII Sanzioni, disposizioni
transitorie e finali
-
Art. 55 - Sanzioni
amministrative.
-
Art. 56 - Decorrenza delle
competenze.
-
Art. 57 - Norma di prima
applicazione.
-
Art. 58 – Disposizioni
transitorie in materia di impianti di incenerimento di rifiuti e di
varianti al PRSU.
-
Art. 59 - Organi di consulenza
tecnico-amministrativa. (69)
-
Art. 60 - Disposizioni
transitorie relative al tributo speciale per il deposito in
discarica di rifiuti solidi.
-
Art. 61 - Abrogazioni.