Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 (BUR n. 150/2019)
Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 (BUR n. 150/2019) [sommario] [RTF]
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A
FINI ABITATIVI (1)
Art. 1 - Finalità e
definizioni.
1. La Regione del Veneto promuove il recupero dei sottotetti a fini
abitativi con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo
attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo la messa in
opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi
energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche
degli edifici nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie
riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto previsto
all’articolo 2.
2. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume
sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in
parte a residenza.
Art. 2 - Condizioni e limiti
di applicazione.
1. Il recupero dei sottotetti è consentito purché risultino
legittimamente realizzati alla data del 6 aprile 2019. Il regolamento
edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a
fini abitativi dei sottotetti, fermo restando il rispetto dei seguenti
parametri:
a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad
abitazione, di 2,20 metri per i Comuni montani disciplinati ai sensi
della
legge
regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni
montane” e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali
corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media
sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto
la cui altezza superi 1,60 metri, ridotto a 1,40 metri per i comuni
montani, per la relativa superficie utile; gli eventuali spazi di altezza
inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi
fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio
destinato a guardaroba e a ripostiglio. Per i locali con soffitto a
volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra
l’altezza dell’imposta e quella del colmo misurata con una
tolleranza fino al 5 per cento;
b) il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo;
c) i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento
termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche ed energetiche ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”;
d) il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per
l’ampliamento delle unità abitative esistenti e non può
determinare un aumento del numero delle stesse.
2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, devono
avvenire senza alcuna modificazione della sagoma dell’edificio
esistente, delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di
pendenza delle falde, fatta salva la necessità di inspessire verso
l’esterno le falde di copertura per garantire i requisiti di
rendimento energetico. Il regolamento edilizio comunale determina le
tipologie di apertura nelle falde e ogni altra condizione al fine di
rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali
dell’edificio sul quale si intende intervenire.
3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore comunale per
gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli
articoli 13 e
17 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” e della parte seconda del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”,
nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore esclusione
di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei
sottotetti con deliberazione del Consiglio comunale. In particolare sono
esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di
inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali
sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica i
cui piani precludano interventi di ampliamento volumetrico o di
superficie.
4. Il Consiglio comunale può disporre l’esclusione di parti
del territorio comunale dall’applicazione della presente legge,
nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento
degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è
consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione
delle aree per parcheggi di cui al comma 4, dell’articolo 3.
Art. 3 - Titolo abilitativo e
contributo di costruzione.
1. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati
come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”.
2. Gli interventi previsti dal comma 1
[sono
soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
e] (
2) comportano la corresponsione di un contributo commisurato
agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di
costruzione di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, calcolati
sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in
ciascun comune per le opere di nuova costruzione.
3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione,
nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione
dovuto, da destinare preferibilmente alla realizzazione di interventi di
riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del
patrimonio comunale di edilizia residenziale.
4. Gli interventi di recupero dei sottotetti restano subordinati al
reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione
soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dal comma 4
dell’articolo 2.
Art. 4 - Disposizioni
attuative.
1. Ai fini dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
alle previsioni della presente legge, entro centoventi giorni dalla sua
entrata in vigore:
a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in
deroga al divieto di cui all’
articolo 48, comma 1,
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”, approvano la variante al
piano regolatore generale secondo la procedura di cui all’
articolo 50, commi 6,
7 e 8 della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio”;
b) i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la
procedure previste dalla
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
Art. 5 - Disposizioni
transitorie e finali.
Art. 6 - Abrogazioni.
Art. 7 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Note
(
1) Con ricorso n. 27/2020 (G.U.
1ª Serie Speciale n. 15/2020) sono stati impugnati dal Governo,
innanzi alla Corte Costituzionale, gli articoli 1, comma 1, articolo 2,
commi 1, 2 e 3, e articolo 3, ritenendo che tali disposizioni violino gli
articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza, l'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la tutela
della salute come fondamentale diritto dell'individuo, nonché
violino la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del
paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della
Costituzione, e con i principi fondamentali in materia di governo del
territorio e tutela della salute, e quindi con il terzo comma
dell'articolo 117 della Costituzione. Con sentenza n.54/2021 (G.U.
1ª Serie Speciale n. 14/2021 la Corte costituzionale ha riconosciuto
fondata la sola questione sollevata con riferimento al titolo edilizio
richiesto, SCIA, e dichiarato la illegittimità dell’inciso che
vi fa riferimento, contenuto al comma 2 dell’articolo 3:
“sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di
attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e”, disponendo che l’eliminazione
di tale inciso comporterà l’applicabilità anche agli
interventi disciplinati dalla presente legge dell’ordinario regime
stabilito dal Testo Unico dell’edilizia per gli interventi di
ristrutturazione. La Corte, invece, non ha riconosciuto fondata la
questione relativa al contrasto con il decreto del Ministro della
Sanità 5 luglio 1975, in quanto lo stesso nulla prescrive riguardo a
una fattispecie così specifica come quella relativa alla sola
porzione dell’unità abitativa costituita dal recupero edilizio
dei sottotetti.
(
2) Con ricorso n. 27/2020 (G.U.
1ª Serie Speciale n. 15/2020) sono stati impugnati dal Governo,
innanzi alla Corte Costituzionale, gli articoli 1, comma 1, articolo 2,
commi 1, 2 e 3, e articolo 3, ritenendo che tali disposizioni violino gli
articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza, l'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la tutela
della salute come fondamentale diritto dell'individuo, nonché
violino la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del
paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della
Costituzione, e con i principi fondamentali in materia di governo del
territorio e tutela della salute, e quindi con il terzo comma
dell'articolo 117 della Costituzione. Con sentenza n. 54/2021 (G.U.
1ª Serie Speciale n. 14/2021) la Corte costituzionale ha
riconosciuto fondata la questione e dichiarato la illegittimità
dell’inciso, contenuto al comma 2 dell’articolo 3:
“sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di
attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e”, disponendo che l’eliminazione
di tale inciso comporterà l’applicabilità anche agli
interventi disciplinati dalla presente legge dell’ordinario regime
stabilito dal Testo Unico dell’ edilizia per gli interventi di
ristrutturazione.
SOMMARIO