Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 (BUR n. 82/2012)
Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 (BUR n. 82/2012) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE (1) (2)
Art. 1 - Finalità.
(3)
1. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali promuove tramite le unioni montane, azioni volte
alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali,
economici, sociali, culturali e ambientali della montagna.
Art. 2 - Unioni montane.
1. L’unione di comuni costituita in territorio montano è
denominata unione montana.
2. omissis (
4)
3. omissis (
5)
Art. 3 - Ambito territoriale.
(6)
1. Le unioni montane si costituiscono tra i comuni confinanti
dell’allegato A.
2. I comuni, anche non compresi nell’elenco dell’allegato A,
il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti
nelle unioni montane costituite, possono aderire alle corrispondenti
unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione montana che
si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
3. L’ambito territoriale delle unioni montane è determinato,
sentito il Consiglio delle autonomie montane, ai fini di una migliore
omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse, dalla Giunta
regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le
procedure previste dall’
articolo 8 della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
3 bis. Fermo restando l’obbligo di coerenza con la dimensione
ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea
montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a), della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ,
su motivata richiesta dei comuni interessati, formulata attraverso
conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza
assoluta e previa accettazione dell’ingresso, deliberata a
maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione montana di
successiva aggregazione, gli ambiti territoriali delle unioni montane
possono essere rideterminati, nella sola forma dello scorporo e della
successiva aggregazione ad altri ambiti territoriali, salva, in ogni
caso, l’appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia
ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS), criterio dal quale la
Provincia di Belluno, su richiesta dei comuni interessati, sentita la
Conferenza degli enti locali bellunesi di cui all’articolo 15 della
legge regionale 25
agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e
conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in
attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”
può motivatamente richiedere di prescindere ai sensi della lettera
a) del comma 86 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni di comuni”. In tali casi la richiesta è
valutata dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, sentito il
Consiglio delle autonomie montane, provvede a modificare od integrare il
piano di riordino territoriale previsto dall’articolo 8 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 .(
7)
3 ter. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis ed in considerazione della
specialità delle funzioni esercitate dall’unione montana, non
è consentito il recesso di un comune montano dall’unione
montana di rispettiva appartenenza.(
8)
4. Qualora le modificazioni territoriali comportino la necessità di
scioglimento di unioni montane esistenti o di definizione dei rapporti
patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti
interessati, si provvede secondo la disciplina di cui all’articolo
6 quinquies.
Art. 4 - Organi e statuto.
(9)
1. Sono organi dell’unione montana il consiglio, il presidente, la
giunta.
2. La composizione degli organi è disciplinata dall’articolo
32, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
3. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la
giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il
consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello
statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la
rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione montana è retta da un proprio statuto che
stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina
i rapporti.
5. Lo statuto dell’unione montana, approvato a maggioranza assoluta
dal consiglio dell’unione, disciplina:
a) le modalità di scelta del presidente;
b) le modalità di scelta dei componenti della giunta;
c) le modalità di funzionamento, la durata degli organi
dell’unione montana nonché la ripartizione delle funzioni tra
gli organi stessi;
d) la sede e l’organizzazione funzionale dell’unione montana;
e) le forme di collaborazione con altre unioni montane, con i comuni e
gli altri enti.
6. L’organo di revisione economico-finanziario è nominato e
svolge le proprie funzioni secondo le regole stabilite per gli enti
locali.
Art. 5 - Funzioni.
(10)
1. L’unione montana svolge specifiche competenze di tutela e
promozione della montagna. Gli interventi previsti devono essere
afferenti al territorio classificato montano.
2. In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo
dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione
dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti
interventi:
a) manutenzione delle aree prative;
b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle
aree urbane e turistiche;
c) controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici
abbandonate;
d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle
malghe, (
11) della
sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa
la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad
assicurarne la transitabilità;
f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi
compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle
formazioni di interesse turistico ricreativo;
g) manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante
lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione delle
sponde;
h) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale
di uso pubblico;
i) realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.
3. Le unioni montane esercitano gli interventi di cui al comma 2, nel
rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, direttamente in amministrazione diretta con
personale proprio o dei comuni associati, mediante affidamento ad imprese
oppure ai soggetti previsti dall’articolo 17 della legge 31 gennaio
1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.
4. Nell’ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte
di soggetti privati, le unioni montane, nell’ambito delle azioni di
tutela e valorizzazione dell’ambiente rurale montano, anche ai fini
del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi
all’abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle
normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o
tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui al comma 2.
5. Gli interventi di tutela di cui al comma 4, vengono attuati mediante
accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree
interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi
vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.
6. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e
degli enti pubblici è delegata alle unioni montane, che vi
provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di
proprietà regionale provvede l’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario “Veneto
Agricoltura”. (
12)
7. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli
interventi di cui al comma 2 sono imputati annualmente agli specifici
capitoli del bilancio regionale. Il riparto dei finanziamenti tra le
unioni montane è effettuato con i criteri di cui all’articolo
6 quater.
8. I comuni montani o parzialmente montani non rientranti in unioni
montane possono richiedere all’unione montana confinante lo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 mediante stipula di
specifica convenzione.
Art. 6 - Consiglio delle
autonomie montane. (13)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane quale organo
permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi,
della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree
montane.
2. Il Consiglio delle autonomie montane è composto dai presidenti
delle unioni montane, dal Presidente della delegazione regionale Veneto
dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani
(U.N.C.E.M.), dai presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza
e Verona, da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal
rispettivo organo di rappresentanza (
14) e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore
regionale da lui delegato, che lo presiede.
3. Il Consiglio formula proposte e pareri alle unioni montane, agli enti
locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della
programmazione nelle aree montane e su ogni altra questione attinente
allo sviluppo delle aree montane.
4. La funzione di segretario del Consiglio è svolto dal responsabile
regionale della struttura competente in materia di politiche per la
montagna o da un suo delegato; le attività di segreteria sono svolte
da personale regionale appartenente alla stessa struttura.
5. Il Consiglio delle autonomie montane opera senza oneri a carico della
Regione o delle unioni montane.
Art. 6 bis - Programmazione
delle unioni montane. (15)
1. L’unione montana programma gli interventi e le opere nel
territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a
perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico nell’ambito
del documento unico di programmazione in armonia con gli strumenti della
programmazione provinciale e regionale.
2. L’unione montana può altresì svolgere, su richiesta
dei piccoli comuni, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo
socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre
2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei
piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il
recupero dei centri storici dei medesimi comuni.
Art. 6 ter - Contributo per il
finanziamento delle spese correnti. (16)
1. La Regione concede alle unioni montane, costituite ai sensi della
presente legge, al fine di favorirne l’attività, un contributo
annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai
seguenti criteri:
a) in rapporto al numero delle funzioni amministrative e dei servizi
relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;
b) in base all’altimetria media del territorio della unione
montana;
c) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale
risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati
dall’ultimo censimento generale della popolazione;
d) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione
montana.
2. Il riparto del contributo di cui al comma 1 è approvato con
provvedimento delle Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio
delle autonomie montane.
Art. 6 quater - Contributo per
il finanziamento delle spese di investimento. (17)
1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio
1994, n. 97, è istituito il Fondo regionale per la montagna
alimentato da:
a) trasferimenti dal Fondo nazionale per la montagna di cui
all’articolo 2 della legge n. 97 del 1994;
b) finanziamenti a carico del bilancio regionale.
2. La dotazione del Fondo regionale per la montagna è ripartita fra
le unioni montane costituite ai sensi della presente legge secondo i
seguenti criteri:
a) in proporzione alla superficie montana del territorio
dell’unione montana;
b) in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale
risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati
dall’ultimo censimento permanente (
18) della popolazione;
c) in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di
spopolamento registrato nell’ultimo quinquennio (
19) risultante dai dati degli ultimi due
censimenti permanenti (
20)
della popolazione;
d) in base all’altimetria media del territorio dell’unione
montana.
3. Il riparto del fondo di cui al comma 2 è approvato con
provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio
delle autonomie montane.
3 bis. L’unione montana, nei trenta giorni successivi, adotta il
Piano di utilizzo delle risorse previste dal presente articolo.(
21)
Art. 6 quinquies -
Scioglimento di unioni montane. (22)
1. L’unione montana già costituitasi a norma della presente
legge, ove ne ravvisi l’opportunità e le condizioni, con
provvedimento del consiglio approvato dai due terzi dei componenti,
può richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la
liquidazione dell’ente.
2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta di
cui al comma 1, lo scioglimento dell’unione montana è disposto
con provvedimento della Giunta regionale. Si applica il comma 4 del
presente articolo.
3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 11 bis, comma 6, della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 , lo scioglimento dell’unione montana è
disposto, previa diffida, con provvedimento della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale determina altresì, con il provvedimento di
cui al comma 3, gli indirizzi e le modalità organizzative per
l’esercizio, da parte della provincia territorialmente competente,
delle funzioni attinenti all’area montana di cui all’articolo
5 già in capo all’unione montana e definisce, previa nomina di
un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi,
amministrativi e finanziari della medesima unione. Resta fermo
l’esercizio da parte dei comuni delle proprie funzioni nonché
delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Nell’ipotesi di modificazioni territoriali di cui
all’articolo 3, comma 4, la Giunta regionale provvede con proprio
provvedimento anche mediante la nomina di un commissario.
Art. 7 - Norme transitorie e finali.
Art. 8 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di costituzione delle unioni montane sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) il titolo II “Ordinamento delle Comunità montane“
della
legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e
il funzionamento delle comunità montane” e successive
modificazioni, nonché l’articolo 3, l’articolo 4,
l’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della
legge regionale 9
settembre 1999, n. 39 “Modifica della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
“Norme sull’istituzione e il funzionamento delle
comunità montane” e successive modifiche ed
integrazioni”;
b) l’articolo 19 bis della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
“Norme sull’istituzione e il funzionamento delle
comunità montane”, nonché il comma 1 dell’articolo
16 della
legge
regionale 9 settembre 1999, n. 39 “Modifica della
legge regionale 3 luglio
1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento
delle comunità montane” e successive modifiche ed
integrazioni”.
c) omissis (
24)
ALLEGATO A - AREA GEOGRAFICA OMOGENEA
MONTANA -
ELENCO COMUNI
PROVINCIA DI BELLUNO
Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore,
Belluno, Borca di Cadore, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale
d’Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d’Alpago,
Cibiana, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo,
Danta, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle
Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone,
Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena,
Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas,
Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San
Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San
Vito di Cadore, Santa Giustina Bellunese, Santo Stefano di Cadore,
Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene,
Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre d’Alpago, Val di Zoldo, Vallada
Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago
Agordino, Zoppè di Cadore.
PROVINCIA DI TREVISO
Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison
di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane,
Monfumo, Pederobba, Pieve di Soligo, Pieve del Grappa, Possagno,
Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor,
Vittorio Veneto.
PROVINCIA DI VERONA
Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda,
Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano sul Garda, Dolcè,
Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di
Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Rivoli Veronese, Roverè
Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di
Montagna, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo, Selva di Progno, Torri del Benaco, Tregnago, Velo
Veronese, Vestenanova.
PROVINCIA DI VICENZA
Altissimo, Arsiero, Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Brogliano,
Caltrano, Calvene, Chiampo, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornedo
Vicentino, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi,
Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Monte di Malo,
Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove
del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rotzo,
Salcedo, San Pietro Mussolino, Santorso, Schio, Solagna, Tonezza del
Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli
del Pasubio, Velo d’Astico.
Note
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
187/2012 (G.U. 1° serie speciale n. 4/2013) limitatamente
all’articolo 5. Secondo il Governo, la formulazione della
disposizione censurata fa ritenere che l’unione montana sia
l’unico soggetto giuridico ammesso per la gestione associata delle
funzioni fondamentali tra i comuni montani, in contrasto con i principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui
all’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (cd.
decreto Tremonti, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122), come
modificato dall’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(cd. Spending review) e all’articolo 16 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148), come
modificato dal citato articolo 19 del decreto legge n. 95 del 2012.
Per il Governo, la disposizione impugnata è in contrasto con le
suindicate disposizioni statali, sia perché non consente ai comuni
la gestione associata delle funzioni fondamentali mediante una duplice
scelta, l’unione dei comuni o la convenzione, sia perché
esclude per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti di poter
scegliere tra l’ “unione ordinaria” prevista
dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
l’ “unione speciale” disciplinata dal citato articolo
16, commi da 1 a 13, del decreto legge 138 del 2011. Con ordinanza n.
249/2013 (G.U. 1ª serie speciale n. 44/2013) la Corte costituzionale
ha dichiarato l’estinzione del processo in quanto, a seguito della
modifica dell’articolo 5 operata con la
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 ,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la
Regione ha accettato la rinuncia.
(
2) In ordine alle disposizioni
come introdotte dalla
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 si
applica l’articolo 20, comma 1 di detta legge ai sensi del quale
“1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare
competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni
esecutive e di attuazione del presente Capo.”.
(
3) Articolo sostituito da comma
1 art. 11 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
4) Comma abrogato da lettera d)
comma 1 art. 21 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
5) Comma abrogato da lettera d)
comma 1 art. 21 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
6) Articolo sostituito da comma
1 art. 12 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
7) Comma inserito da comma 1
art. 5 della
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
8) Comma inserito da comma 1
art. 5 della
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
9) Articolo sostituito da comma
1 art. 13 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
10) Articolo sostituito da
comma 1 art. 14 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
In precedenza modificato da comma 1, articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre
2012, n. 49 .
(
11) In materia di malghe vedi
anche quanto disposto dalla
legge regionale 21 marzo 2023, n. 4
“Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”.
(
12) In materia di malghe e in
tema sia di linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle
malghe e l’esercizio della attività d’alpeggio, sia di
regolamentazione dei disciplinari di consegna e riconsegna e di soggetti
coinvolti, vedi quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 4 e
dall’art. 5 della
legge regionale 21 marzo 2023, n. 4
“Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”.
(
13) Articolo sostituito da
comma 1 art. 15 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
14) Comma così
modificato da comma 1 art. 6 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
che ha sostituito le parole “dai presidenti dei bacini imbriferi
montani” con le parole “da due presidenti di bacini imbriferi
montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza”.
(
15) Articolo inserito da
comma 1 art. 16 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
16) Articolo inserito da
comma 1 art. 17 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
17) Articolo inserito da
comma 1 art. 18 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
18) Lettera modificata da
comma 1 art. 7 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
che ha sostituito le parole “censimento generale” con le
parole “censimento permanente”.
(
19) Lettera modificata da
comma 2 art. 7 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
che ha sostituito la parola “decennio” con la parola
“quinquennio”.
(
20) Lettera modificata da
comma 2 art. 7 della
legge regionale 06 settembre 2023, n. 23
che ha sostituito le parole “censimenti generali” con le
parole “censimenti permanenti”.
(
21) Comma inserito da comma 3
art. 7 della
legge
regionale 06 settembre 2023, n. 23 .
(
22) Articolo inserito da
comma 1 art. 19 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
23) Articolo abrogato da
lettera d) comma 1 art. 21 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
(
24) Lettera abrogata da
lettera b), comma 2, articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 .
(
25) Allegato A aggiunto da
comma 2 art. 12 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
SOMMARIO