Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 (BUR n. 32/2019)
Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 (BUR n. 32/2019) [sommario] [RTF]
VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE
2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA
DI PAESAGGIO” (1)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità di
contenimento del consumo di suolo nonché di rigenerazione e
riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte al
miglioramento della qualità della vita delle persone
all’interno delle città e al riordino urbano mediante la
realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela
delle disabilità, alla qualità architettonica, alla
sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione
all’economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del
paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile
utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità
urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di
pericolosità idraulica o idrogeologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in
particolare, promuove politiche per la densificazione degli ambiti di
urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti
incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando
specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi
all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) qualità architettonica: l’esito di un coerente e funzionale
sviluppo progettuale, architettonico, urbanistico e paesaggistico che
rispetti i principi di utilità e funzionalità, con particolare
attenzione all’impatto visivo sul territorio, alla
sostenibilità energetica ed ecologica, alla qualità tecnologica
dei materiali e delle soluzioni adottate, in un percorso di
valorizzazione culturale e identitaria dell’architettura e degli
spazi urbani;
b) manufatti incongrui: le opere incongrue o gli elementi di degrado di
cui alla lettera f), del comma 1, dell’
articolo 2, della
legge regionale 6
giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””, individuati, anche su istanza di soggetti
privati, dallo strumento urbanistico comunale, secondo quanto previsto
dall’articolo 4;
c) rinaturalizzazione del suolo: intervento di restituzione di un terreno
antropizzato alle condizioni naturali o seminaturali di cui alla lettera
a), del comma 1, dell’articolo 2, della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 ,
attraverso la demolizione di edifici e superfici che hanno reso
un’area impermeabile, ripristinando le naturali condizioni di
permeabilità, ed effettuando le eventuali operazioni di bonifica
ambientale; la superficie così ripristinata deve consentire il
naturale deflusso delle acque meteoriche e, ove possibile, di raggiungere
la falda acquifera;
d) crediti edilizi da rinaturalizzazione: capacità edificatoria di
cui al comma 4, dell’
articolo 36, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
riconosciuta dalla strumentazione urbanistica comunale in attuazione di
quanto previsto dall’
articolo 5, della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 , a
seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della
rinaturalizzazione del suolo, secondo quanto previsto dall’articolo
4;
e) fonti energetiche rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non
fossili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
f) materiale di recupero: materiali inerti che hanno cessato la loro
qualifica di rifiuti a seguito di specifiche operazioni di recupero,
incluso il riciclaggio, e che quindi soddisfano i criteri specifici
adottati o da adottare nel rispetto delle condizioni definite
dall’articolo 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”;
g) prima casa di abitazione: unità immobiliare con destinazione
residenziale, in proprietà, usufrutto o altro diritto reale, in cui
l’avente titolo o i suoi familiari risiedono oppure si obblighino a
stabilire la residenza e a mantenerla per un periodo non inferiore a
cinque anni successivi all’agibilità dell’edificio. Per
familiari si intendono il coniuge e i parenti fino al terzo grado in
linea retta;
h) ambiti di urbanizzazione consolidata: gli ambiti di cui alla lettera
e), del comma 1, dell’
articolo 2, della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 ;
i) prestazione energetica dell’edificio: prestazione energetica
risultante dall’applicazione del decreto ministeriale 26 giugno
2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”.
Art. 3 - Ambito di
applicazione.
1. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 si applicano agli edifici
con qualsiasi destinazione d’uso negli ambiti di urbanizzazione
consolidata, nonché nelle zone agricole nei limiti e con le
modalità previsti dall’articolo 8.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati all’esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in
ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di
volume o di superficie.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati allo
specifico assenso dell’ente tutore del vincolo.
4. Gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli
edifici:
a) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
Nel caso di immobili oggetto di vincolo indiretto, ai sensi
dell’articolo 45 del citato decreto legislativo, gli interventi
sono consentiti unicamente laddove compatibili con le prescrizioni di
tutela indiretta disposte dall’autorità competente in sede di
definizione o revisione del vincolo medesimo;
b) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti
urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi
previsti;
c) aventi destinazione commerciale, qualora siano volti ad eludere o
derogare le disposizioni regionali in materia di commercio, in
particolare con riferimento alla
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione
del Veneto”;
d) anche parzialmente abusivi;
e) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi
dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione
di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi di
grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e
ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di
ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano
urbanistico attuativo; in tali casi devono comunque essere rispettati i
limiti massimi previsti dal n. 1), del primo comma, dell’articolo
8, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968;
f) ricadenti nelle aree con vincoli di inedificabilità di cui
all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”, o dichiarate
inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
g) ricadenti in aree dichiarate di pericolosità idraulica o
idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) dai Piani stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11
giugno 1998, n. 180 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella
regione Campania”, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, nelle quali non è consentita
l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9;
h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile
e modifiche alla
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed
integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi
della predetta
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
TITOLO II - Misure per promuovere
la rinaturalizzazione del suolo
Art. 4 - Crediti edilizi da
rinaturalizzazione.
1. Entro quattro mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il provvedimento di
cui alla lettera d), del comma 2, dell’
articolo 4, della
legge regionale 6
giugno 2017, n. 14 , detta una specifica disciplina per i crediti
edilizi da rinaturalizzazione, (
2) prevedendo in particolare:
a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per
attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità
del manufatto interessato, crediti edilizi da rinaturalizzazione,
espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente
differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d’uso;
b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per
l’iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita
sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di
cui alla lettera e), del comma 5, dell’
articolo 17, della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , nonché le modalità e i termini per la
cancellazione;
c) le modalità per accertare il completamento dell’intervento
demolitorio e la rinaturalizzazione;
d) i criteri operativi da osservare da parte dei comuni per la cessione
sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili
pubblici comunali, secondo quanto previsto dall’articolo 5.
2. Entro dodici mesi dall’adozione del provvedimento della Giunta
regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza annuale, i
comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6
dell’
articolo 18, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT),
con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’
articolo 50, della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio”, una variante al proprio strumento urbanistico
finalizzata:
a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione
sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante
alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione
dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da
rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
- 1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e
destinazione d’uso del manufatto esistente;
- 2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di
rinaturalizzazione;
- 3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche
destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o zone di successivo
utilizzo;
b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli
interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari
per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua
rinaturalizzazione;
c) all’individuazione delle eventuali aree riservate
all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero
delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità
differenziata in funzione del loro utilizzo. (
3)
3. Ai fini dell’individuazione dei manufatti incongrui di cui alla
lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso con il quale
invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta
giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla
richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per
ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la
quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di
proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali
studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati
all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.
4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui
manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento
urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli
interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1,
dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”.
5. I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili
ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del codice civile.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applica l’
articolo 36 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 .
7. I comuni non dotati di PAT istituiscono il RECRED, entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, garantendo adeguate
forme di pubblicità. Fino all’istituzione del RECRED non
possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, ad
eccezione di quelle che si rendono necessarie per l’adeguamento
obbligatorio a disposizioni di legge e quelle finalizzate o comunque
strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di
impianti di interesse pubblico. (
4)
8. I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto
all’istituzione del RECRED, e fino alla sua istituzione, non
possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui
all’
articolo 17, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l’adeguamento
obbligatorio a disposizioni di legge e quelle finalizzate o comunque
strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di
impianti di interesse pubblico. (
5)
Art. 5 - Disposizioni per gli
immobili pubblici.
1. Gli immobili appartenenti ai comuni o ad altri enti pubblici possono
generare crediti edilizi da rinaturalizzazione, anche in deroga ai
criteri generali di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1,
dell’articolo 4; tali crediti sono destinati prioritariamente alla
realizzazione degli interventi di ampliamento di cui all’articolo
6.
2. I comuni possono concludere accordi o intese con gli enti pubblici
proprietari di edifici degradati per addivenire alla loro demolizione e
alla rinaturalizzazione dell’area, riconoscendo agli enti
proprietari adeguati crediti edilizi da rinaturalizzazione.
3. Le somme introitate, in apposito fondo comunale, a seguito della
cessione nel mercato dei crediti edilizi generati da immobili di cui al
comma 1, sono destinate prioritariamente ad interventi di demolizione di
altri manufatti incongrui.
TITOLO III - Riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente
Art. 6 - Interventi edilizi di
ampliamento. (6)
1. È consentito l’ampliamento degli edifici caratterizzati,
alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla presenza delle
strutture portanti e dalla copertura (
7) nei limiti del 15 per cento del volume o della superficie,
in presenza delle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la
prestazione energetica, relativamente ai soli locali soggetti alle
prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”, almeno in classe A1 della parte ampliata;
b) che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti
energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall’Allegato 3
del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. L’ampliamento può essere realizzato in aderenza, in
sopraelevazione o utilizzando un corpo edilizio già esistente
all’interno dello stesso lotto. Sia l’edificio che
l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea
propria; nel caso di edificio la cui destinazione d’uso sia
definita in modo specifico dallo strumento urbanistico, la parte ampliata
deve mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che
ha generato l’ampliamento. (
8)
3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata fino ad un ulteriore
25 per cento con le modalità stabilite dall’allegato A, in
funzione della presenza di uno o più dei seguenti elementi di
riqualificazione dell’edificio e della sua destinazione d’uso
residenziale o non residenziale:
a) eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle lettere a), b)
e c), del comma 1, dell’
articolo 7, della
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
“Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche”;
b) prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla
classe A4;
c) messa in sicurezza sismica dell’intero edificio;
d) utilizzo di materiali di recupero;
e) utilizzo di coperture a verde;
f) realizzazione di pareti ventilate;
g) isolamento acustico;
h) adozione di sistemi per il recupero dell’acqua piovana;
i) rimozione e smaltimento di elementi in cemento amianto;
l) utilizzo del BACS (Building Automation Control System) nella
progettazione dell’intervento;
m) utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti energetiche
rinnovabili con una potenza non inferiore a 3 kW.
4. Le percentuali di cui ai commi 1 e 3 non possono comportare
complessivamente un aumento superiore al 40 per cento del volume o della
superficie dell’edificio esistente.
5. Per promuovere l’efficientamento energetico, fino al 31 dicembre
2021,(
9) gli interventi di cui
al presente articolo che garantiscono la prestazione energetica
dell’intero edificio corrispondente alla classe A4, possono
usufruire di un ulteriore incremento del 10 per cento del volume o della
superficie dell’edificio esistente; in tale caso è
conseguentemente incrementata la percentuale in aumento prevista al comma
4.
6. Le percentuali di cui ai commi 1 e 3 possono essere elevate fino al 60
per cento in caso di utilizzo, parziale od esclusivo, dei crediti edilizi
da rinaturalizzazione.
7. Nei limiti dell’ampliamento di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6
è da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti
aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b), del comma 1,
dell’
articolo 2, della
legge regionale 6 aprile 1999, n. 12
“Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi”, con
esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi
stato e grado del procedimento. (
10)
8. In caso di edifici composti da più unità immobiliari
l’ampliamento può essere realizzato anche separatamente per
ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il
condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito
ai commi 1, 3, 4, 5 e 6. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento
è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse
modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.
9. Qualora l’ampliamento sia realizzato a favore delle
attività produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e sia superiore al 20 per cento
della superficie esistente, o comunque superiore a 1.500 metri quadri,
trova applicazione il Capo I della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di
edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante”.
Art. 7 - Interventi di
riqualificazione del tessuto edilizio. (11)
1. Sono consentiti interventi di riqualificazione, sostituzione,
rinnovamento e densificazione del patrimonio edilizio esistente, alla
data di entrata in vigore della presente legge (
12) mediante integrale demolizione e ricostruzione
degli edifici che necessitano di essere adeguati agli attuali standard
qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza,
nonché a tutela delle disabilità, con incremento fino al 25 per
cento del volume o della superficie esistente in presenza delle seguenti
condizioni:
a) che per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che
consentano di certificare la prestazione energetica dell’edificio
almeno alla corrispondente classe A1;
b) che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti
di energia rinnovabile con una potenza incrementata di almeno il 10 per
cento rispetto al valore obbligatorio ai sensi dell’Allegato 3 del
decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata fino a un ulteriore 35
per cento, con le modalità stabilite dall’allegato A, in
funzione della presenza di uno o più dei seguenti elementi di
riqualificazione dell’edificio e della sua destinazione d’uso
residenziale o non residenziale:
a) eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle lettere a), b)
e c), del comma 1, dell’
articolo 7, della
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 ;
b) prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla
classe A4;
c) utilizzo di materiali di recupero;
d) utilizzo di coperture a verde;
e) realizzazione di pareti ventilate;
f) isolamento acustico;
g) adozione di sistemi per il recupero dell’acqua piovana;
h) utilizzo del BIM (Building Information Modeling) e/o del BACS
(Building Automation Control System) nella progettazione
dell’intervento;
i) rimozione e smaltimento di elementi in cemento amianto.
3. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare
complessivamente un aumento superiore al 60 per cento del volume o della
superficie dell’edificio esistente.
4. Per promuovere l’efficientamento energetico, fino al 31 dicembre
2021, (
13) gli interventi di
cui al presente articolo che garantiscono la prestazione energetica
dell’intero edificio corrispondente alla classe A4, possono
usufruire di un ulteriore incremento del 20 per cento del volume o della
superficie dell’edificio esistente; in tale caso è
conseguentemente incrementata la percentuale in aumento prevista al comma
3.
5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevate fino al
100 per cento in caso di utilizzo, parziale od esclusivo, dei crediti
edilizi da rinaturalizzazione.
6. Trascorsi quattro mesi dalla scadenza del termine ultimo previsto per
l’approvazione (
14)
della variante urbanistica di cui al comma 2, dell’articolo 4, la
percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 15 per cento qualora non
sia utilizzato credito edilizio da rinaturalizzazione nella misura almeno
del 10 per cento, laddove esistente. Sono fatti salvi i procedimenti in
corso per i quali, alla medesima data, siano già state presentate la
segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di
costruire.
7. Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti purché
gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria. Qualora
l’edificio da demolire si trovi in zona impropria, purché
diversa dalla zona agricola, il comune può autorizzare il cambio di
destinazione d’uso per l’edificio ricostruito, a condizione
che la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di
zona.
Art. 8 - Interventi in zona
agricola.
1. Nelle zone agricole è escluso l’utilizzo del credito
edilizio da rinaturalizzazione e gli interventi di cui agli articoli 6 e
7 sono consentiti esclusivamente:
a) per la prima casa di abitazione e relative pertinenze;
b) in aderenza o sopra elevazione;
c) in deroga ai soli parametri edilizi di superficie e volume.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammissibili anche in
assenza dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e del piano
aziendale di cui all’
articolo 44, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
Art. 9 - Interventi su
edifici in aree dichiarate di pericolosità idraulica o
idrogeologica.
1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate di pericolosità
idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) dai Piani
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico di cui al decreto
legge 11 giugno 1998, n. 180 “Misure urgenti per la prevenzione del
rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi
nella regione Campania”, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, è consentita l’integrale demolizione e la
successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non
dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, individuata a
tale scopo dal consiglio comunale, con incrementi fino al 100 per cento
del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello
strumento urbanistico comunale.
2. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la
ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola,
purché caratterizzata dalla presenza di un edificato già
consolidato e sempre che l’area non sia oggetto di specifiche norme
di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne
impediscano l’edificazione.
3. La demolizione dell’edificio deve avvenire entro tre mesi
dall’agibilità degli edifici ricostruiti e deve comportare la
rinaturalizzazione del suolo; in caso di mancata rinaturalizzazione
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
4. Per l’esecuzione degli interventi di demolizione e
rinaturalizzazione è prestata, a favore del comune, idonea garanzia.
5. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano agli edifici
ricadenti nelle aree dichiarate di moderata e di media pericolosità
idraulica o idrogeologica (P1 e P2).
Art. 10 - Titolo abilitativo
e incentivi.
1. Gli interventi di cui al presente
titolo, realizzabili anche mediante presentazione di unica istanza, sono
subordinati alla presentazione della segnalazione certificata di inizio
di attività (SCIA) di cui all’articolo 23, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fatta salva la
possibilità per l’interessato di richiedere il permesso di
costruire e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11.
2. Gli interventi di cui al comma 1, qualora comportino una
ricomposizione planivolumetrica che determini una modifica sostanziale
con la ricostruzione del nuovo edificio su un’area di sedime
completamente diversa, sono assentiti mediante permesso di costruire.
2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo
11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7,
qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a
piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono
comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli
10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui
all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali
opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che
si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano
attuativo richiesto. (
15)
3. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 17, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per gli
interventi di ampliamento di cui all’articolo 6, il contributo
relativo al costo di costruzione è ridotto di un ulteriore 20 per
cento nel caso in cui l’edificio, o l’unità immobiliare,
sia destinato a prima casa di abitazione del proprietario o
dell’avente titolo. I consigli comunali possono stabilire
un’ulteriore riduzione del contributo relativo al costo di
costruzione.
4. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 3, il proprietario, o
l’avente titolo, ha l’obbligo di stabilire la residenza e
mantenerla per un periodo non inferiore a cinque anni successivi
all’agibilità dell’edificio. Qualora si contravvenga a
tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento
dell’intero contributo altrimenti dovuto, maggiorato del 200 per
cento.
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 funzionali alla
fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti
invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme
dovute a titolo di costo di costruzione in relazione
all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri
definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 10, comma 2,
della
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 .
Art. 11 - Disposizioni
generali e di deroga.
1. Fermo restando quanto previsto agli
articoli 8 e 9, gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 possono
derogare ai parametri edilizi di superficie, volume e altezza previsti
dai regolamenti e strumenti urbanistici comunali nonché, in
attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, ai parametri edilizi di altezza, densità
e distanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444
del 1968, purché, in tali ultimi casi, nell’ambito di
strumenti urbanistici di tipo attuativo con previsioni planivolumetriche
che consentano una valutazione unitaria e complessiva degli interventi.
2. Qualora gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 comportino la
realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2.000 metri cubi
o con un altezza superiore al 50 per cento rispetto all’edificio
oggetto di intervento, e non ricorra l’ipotesi di deroga al decreto
ministeriale n. 1444 del 1968 di cui al comma 1, gli stessi sono sempre
autorizzati previo rilascio del permesso di costruire convenzionato di
cui all’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, con previsioni planivolumetriche.
3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione
che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento
urbanistico comunale o dalle normative per l’edificazione in zona
agricola, sia stata previamente utilizzata; tale capacità
edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli
interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e
sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in
più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli
incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.
(
16)
4. Gli ampliamenti e gli incrementi di volume o di superficie di cui
articoli 6, 7 e 9 sono determinati sulla base dei parametri edificatori
stabiliti dallo strumento urbanistico. Nei limiti degli ampliamenti e
degli incrementi volumetrici consentiti non vanno calcolati i volumi
scomputabili ai sensi della normativa vigente.
5 Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli ambiti di
urbanizzazione consolidata nei quali gli interventi di riqualificazione
di cui all’articolo 7 consentono la cessione al comune di aree per
dotazioni territoriali in quantità inferiore a quella minima
prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1444 del
1968, qualora sia dimostrato che i fabbisogni di attrezzature e spazi
collettivi nei predetti ambiti, anche a seguito del nuovo intervento,
sono soddisfatti a fronte della presenza di idonee dotazioni territoriali
in aree contermini oppure in aree agevolmente accessibili con appositi
percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.
In tale caso il mantenimento delle dotazioni territoriali, infrastrutture
e servizi pubblici stabiliti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968,
è assicurato dalla monetizzazione, in tutto o in parte, della quota
di dette aree.
TITOLO IV - Disposizioni per il
monitoraggio e la qualità architettonica
Art. 12 - Elenchi e
monitoraggio.
1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l’elenco
degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge e lo inviano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale.
2. L’elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di
intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento
autorizzati, la localizzazione, l’impiego di energia da fonti
rinnovabili, l’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione e
se si tratta di prima casa di abitazione.
3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai
sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui
all’
articolo 10 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
Art. 13 - Commissione
regionale per la qualità e la bellezza architettonica.
1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia
di governo del territorio, la Commissione per la qualità e la
bellezza architettonica, nominata dal Consiglio regionale.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e la durata della
Commissione sono stabilite con provvedimento di Giunta regionale.
3. La Commissione predispone studi, raccoglie dati e formula proposte
finalizzate alla promozione della qualità e della bellezza nella
progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio e redige, con
cadenza biennale, un rapporto contenente il monitoraggio delle
attività svolte e dei risultati conseguiti.
4. La Commissione può svolgere, altresì, funzione consultiva
non vincolante per gli interventi di particolare rilevanza sotto il
profilo della loro complessità ed incidenza sulla forma urbana,
sull’assetto territoriale e sul paesaggio.
5. Per gli interventi di cui al comma 4, per i quali la Commissione
ritenga di segnalare l’elevata qualità progettuale raggiunta,
i comuni possono ridurre il contributo di costruzione di una percentuale
compresa tra un minimo del 20 e un massimo del 50 per cento.
Art. 14 - Premio per la
qualità e la bellezza architettonica.
1. È istituito il premio “Qualità e Bellezza
Architettonica” che il Consiglio regionale assegna annualmente,
sulla base di una proposta formulata dalla Commissione di cui
all’articolo 13, ai due migliori progetti realizzati ai sensi della
presente legge, di cui uno elaborato da progettisti con età
inferiore ai quarant’anni.
2. La Giunta regionale definisce i tempi, le procedure e
l’entità del premio che è assegnato alla committenza.
Art. 15 - Clausola
valutativa.
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge, in
particolare con riferimento alla riqualificazione edilizia ed al
miglioramento della qualità della vita nelle città, la Giunta
regionale, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e
successivamente con cadenza biennale, invia alla competente commissione
consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge nei comuni
indicando, in particolare:
a) l’entità dei crediti edilizi da rinaturalizzazione
utilizzati, suddivisi per le tipologie di intervento;
b) gli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 6 e 7 con
l’indicazione dell’eventuale incremento della prestazione
energetica dell’edificio;
c) gli interventi su edifici in aree dichiarate di pericolosità
idraulica o idrogeologica di cui all’articolo 9;
d) gli interventi a favore dei soggetti disabili e per
l’eliminazione delle barriere architettoniche;
e) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della
superficie rinaturalizzata;
f) il numero di progetti sottoposti alla Commissione regionale per la
qualità e la bellezza architettonica, precisando quanti sono stati
segnalati per l’elevata qualità progettuale raggiunta.
TITOLO V - Modifiche della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”
TITOLO VI - Norme transitorie e
finali
Art. 17 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio
lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati,
ai sensi della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ,
entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima
legge regionale.
2. I comuni dotati di un PAT, già approvato alla data di entrata in
vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni
dell’
articolo 36 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
come modificato dall’articolo 16, e mantengono la propria
disciplina fino all’approvazione di una nuova variante al piano
degli interventi.
3. Le premialità volumetriche o di superficie previste dalla
presente legge sono alternative e non cumulabili con quelle previste da
altre leggi regionali.
4. È fatta salva la legislazione statale vigente in materia di
tutela dei beni culturali e paesaggistici.
5. Per le abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 5 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 .
6. L’allegato A alla presente legge può essere modificato con
deliberazione di Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare.
7. I termini previsti dall’
articolo 48 ter
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , per l’adeguamento dei comuni
alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di
Regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al 30 settembre 2020.
(
19)
8. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
detta disposizioni di indirizzo e applicative per l’attuazione
della presente legge. (
20)
Art. 18 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio
ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto
del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2019-2021, utilizzando a tal fine per euro 5.000,00 le
risorse stanziate per l’
articolo 15 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
per euro 10.000,00 le risorse stanziate per l’
articolo 28 della
legge regionale 14
dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2019”.
Art. 19 - Abrogazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, sono o restano
abrogati gli articoli 1, 1 bis, 2, 3, 3bis, 3 ter, 3 quater, 4, 6, 7, 8,
9, 11, 11bis e 12 della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“ Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”, e le seguenti relative disposizioni di
novellazione e attuative:
a) articoli 7 e 8 della
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26
“Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”;
b) articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della
legge regionale 8 luglio 2011, n. 13
“Modifiche alla
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive
modificazioni, alla
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e
successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di
impianti solari e fotovoltaici “;
c) articoli 1 e 2 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 36
“Modifiche alla
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla
legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche””;
d) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della
legge regionale 29 novembre
2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la
riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in
materia urbanistica ed edilizia”;
e) articolo 6 della
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4
“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo
del territorio e di aree naturali protette regionali”;
f) articolo 28, comma 1, della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.
Art. 20 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
VENETO 2050: POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n.
11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO”
ALLEGATO A
(Articolo 6 comma 3 “Interventi edilizi di
ampliamento” e articolo 7 comma 2 “Interventi di
riqualificazione del tessuto edilizio”)
Articolo 6
“INTERVENTI EDILIZI DI
AMPLIAMENTO”
comma 3
“La percentuale di cui al comma 1 è elevata fino ad un
ulteriore 25 %, con le modalità stabilite dall’allegato A, in
funzione della presenza di uno o più dei seguenti elementi di
riqualificazione dell’edificio e della sua destinazione d’uso
residenziale o non residenziale”
PERCENTUALE BONUS PER AMPLIAMENTO
Schede Ampliamento - Residenziale e assimilabile
A
|
Eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
|
10%
|
B
|
Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente
alla classe A4
|
15%
|
C
|
Messa in sicurezza sismica dell’intero edificio
|
15%
|
D
|
Utilizzo di materiali di recupero per ampliamento
|
5%
|
E
|
Utilizzo di coperture a verde per 50 mq su ampliamento
|
5%
|
F
|
Realizzazione di pareti ventilate
|
10%
|
G
|
Isolamento acustico classe II su ampliamento
|
5%
|
H
|
Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su
ampliamento
|
5%
|
I
|
Rimozione e smaltimento cemento amianto sull’edificio
esistente
|
10%
|
L
|
Utilizzo del BACS (Building Automation Control System) nella
progettazione dell’intervento
|
5%
|
M
|
Utilizzo di tecnologie, che prevedono l’uso delle fonti
energetiche rinnovabili, con una potenza non inferiore a 3 kw
|
5%
|
Schede Ampliamento - non Residenziale
|
A
|
Eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
|
10%
|
|
B
|
Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente
alla classe A4
|
15%
|
|
C
|
Messa in sicurezza sismica dell’intero edificio
|
15%
|
|
D
|
Utilizzo di materiali di recupero per ampliamento
|
5%
|
|
E
|
Utilizzo di coperture a verde per 50% della nuova superficie
coperta per ampliamento
|
5%
|
|
F
|
Realizzazione di pareti ventilate
|
10%
|
|
G
|
Isolamento acustico classe II su ampliamento
|
5%
|
|
H
|
Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su
ampliamento
|
5%
|
|
I
|
Rimozione e smaltimento cemento amianto sull’edificio
esistente
|
10%
|
|
L
|
Utilizzo del BACS (Building Automation Control System) nella
progettazione dell’intervento
|
5%
|
|
M
|
Utilizzo di tecnologie, che prevedono l’uso delle fonti
energetiche rinnovabili, con una potenza non inferiore a 3 kw
|
5%
|
SCHEDA A - AMPLIAMENTO
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
|
10%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 10%.
Elaborati progettuali e dichiarazione finale di corretta esecuzione da
parte della DD.LL.
SCHEDA B - AMPLIAMENTO
PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’INTERO EDIFICIO
ALLA CLASSE A4
|
15%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio, da far valere su tutto l’edificio, permette un
incremento di volume o della superficie del 15%.
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici.
Verifica
Deposito relazione energetica, dichiarazione progettista, DD.LL. oltre
all’Attestazione Progettuale Energetica finale.
SCHEDA C - AMPLIAMENTO
MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELL’INTERO
EDIFICIO
|
15%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un incremento di volume o di superficie per un
ulteriore 15%.
Le nuove NTC (DM 17 gennaio 2018) forniscono le metodologie per la
valutazione e l’indirizzo di massima su come progettare interventi
di riduzione del rischio per portare la costruzione ad una o più
classi superiori.
Verifica
Deposito del progetto antisismico e delle denunce delle opere in c.a.,
dichiarazione del progettista e DD.LL.
SCHEDA D - AMPLIAMENTO
UTILIZZO MATERIALI DI RECUPERO PER
AMPLIAMENTO
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 5%.
Al fine di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di
aumentare il riciclo dei rifiuti, alcuni materiali devono prevedere una
quota minima di riciclato, conformemente a quanto indicato dai Criteri
Ambientali Minimi (CAM), di cui alla L. 221/2015 e al D.lgs. 50/2016,
calcolato in peso:
1) almeno 5% per i calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati
e prefabbricati
2) almeno 10% per i laterizi da muratura e solai
3) almeno 5% per i laterizi per coperture, pavimenti e murature faccia a
vista
4) almeno 70% per acciaio strutturale da forno elettrico
5) almeno 10% per acciaio strutturale da ciclo integrale
6) almeno 30% per materie plastiche (ad eccezione di usi specifici)
7) solo materiale di recupero per murature in pietrame o miste
8) almeno 5% per lastre di cartongesso per tramezzature e controsoffitti
Verifica
a) Dichiarazione ambientale di prodotto Tipo III EPD conforme alla UNI EN
15804:2014 “Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni
ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria di
prodotto”
b) Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione
della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®
o equivalenti
c) Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione
della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO
14021 – Tipo II
SCHEDA E - AMPLIAMENTO
UTILIZZO DI COPERTURE A VERDE
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
residenziale
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 5%.
Coperture a verde con una superficie minima di 50 mq, di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 2013, n. 10
«Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte
della DD.LL.
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento non
residenziale
Coperture a verde con una superficie minima di 50% della copertura di
ampliamento, definite come all’articolo 6, comma 1, lettera c),
legge 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani».
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte
della DD.LL.
SCHEDA F - AMPLIAMENTO
REALIZZAZIONE DI PARETI VENTILATE
|
10%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
La realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio permette
un incremento di volume o della superficie del 10% dell’ampliamento
nel rispetto delle norme:
− UNI 8979:1987 “Edilizia. Pareti perimetrali verticali.
Analisi degli strati funzionali”
− UNI 7959:1988 “Edilizia. Pareti perimetrali verticali.
Analisi dei requisiti.”
− UNI 11018:2003 “Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per
facciate ventilate a montaggio meccanico - Istruzioni per la
progettazione, l'esecuzione e la manutenzione - Rivestimenti lapidei e
ceramici”
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte
della DD.LL.
SCHEDA G - AMPLIAMENTO
ISOLAMENTO ACUSTICO CLASSE II
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 5%.
Il raggiungimento della classe II come da norma UNI 11367:2010
“Acustica in edilizia-Classificazione acustica delle unità
immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”,
porta al riconoscimento del 5% di volume o della superficie.
Classe
|
Indici di valutazione
|
Isolamento acustico normalizzato di facciata
D2m,nT,w
|
Potere fonoisolante apparente di partizioni
Rw
|
Livello di pressione sonora di calpestio
normalizzato L’nw
|
Livello sonoro corretto immesso da impianti a
funzionamento continuo Lic
|
Livello sonoro corretto immesso da impianti a
funzionamento discontinuo Lid
|
I
|
≥43
|
≥56
|
≤53
|
≤25
|
≤30
|
II
|
≥40
|
≥53
|
≤58
|
≤28
|
≤33
|
III
|
≥37
|
≥50
|
≤63
|
≤32
|
≤37
|
IV
|
≥32
|
≥45
|
≤68
|
≤37
|
≤42
|
Tabella D.5.6.a – Prospetto 1 punto 6.1 norma UNI
11367
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.
SCHEDA H - AMPLIAMENTO
RECUPERO ACQUA PIOVANA
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 5%.
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi di dimensione
significativa e permette un ulteriore incremento del volume del 5%. Il
volume del serbatoio di acqua piovana deve essere uguale o superiore al
volume minimo come di seguito calcolato:
VOLUME MINIMO DEL SERBATOIO = il valore minimo tra il FABBISOGNO ANNUALE
DI ACQUA PIOVANA e la RESA DELL’ACQUA PIOVANA moltiplicato per il
fattore di carico e per il fattore di utilizzo.
Fattore di carico: garantisce un coefficiente di riserva di acqua
piovana per un periodo di tre settimane (valore consigliato = 0.06).
Fattore di utilizzo: coefficiente che considera il volume utile
netto del serbatoio considerando che circa il 15-20% del serbatoio non
è utilizzabile (valore consigliato = 1.2).
Dove per:
FABBISOGNO ANNUALE DI ACQUA PIOVANA = (fabbisogno utenza) x (n. di
Persone) x (n. di giorni) + (fabbisogno giardinaggi) x (superficie)
RESA ACQUA PIOVANA = (precipitazione media annua) x (superficie) x
(coefficiente di deflusso) x (coefficiente di filtraggio)
Coefficiente di deflusso: differenza tra la quantità di
pioggia caduta sulla superficie di raccolta e la quantità di acqua
che effettivamente affluisce al serbatoio di accumulo. Dipende dalla
pendenza e dalla natura della superficie di raccolta.
Coefficiente di filtraggio: frazione del flusso d’acqua
effettivamente utilizzabile a valle dell’intercettazione del
filtro. Efficienza di captazione dipendente dalla superficie di raccolta.
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.
SCHEDA I - AMPLIAMENTO
RIMOZIONE E SMALTIMENTO CEMENTO AMIANTO
|
10%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio consente l’aumento della percentuale del 10% per la
rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente
nell’edificio da ampliare.
Verifica
Dovrà essere indicato il luogo in cui sarà conferito il
materiale rimosso per lo smaltimento, specificando se trattasi:
a) di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio) –
allegare autorizzazione;
b) discarica autorizzata, indicandone il tipo.
Normativa Italiana
Legge 27 marzo 1992 n. 257
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità
Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità
Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità
Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003, Ministero
dell’Ambiente
Decreto Ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004, Ministero
dell’Ambiente
Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2004, Ministero della Salute
Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008
Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015
SCHEDA L - AMPLIAMENTO
UTILIZZO DEL BACS (BUILDING AUTOMATION CONTROL
SYSTEM)
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 5%.
Prevede la realizzazione dell’automazione dell’impianto di
termoregolazione relativo all’intero edificio tale da portare
l’edificio in BACS – Classe A, come da norma UNI EN
15232-1:2017 “Prestazione energetica degli edifici - Parte 1:
Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli
edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10”
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.
|
|
Definizione delle classi
|
|
|
D
|
C
|
B
|
A
|
CONTROLLO RISCALDAMENTO
|
|
1. Controllo di emissione
|
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel
relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare
diversi ambienti
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico centrale
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o
regolatore elettronico
|
|
|
|
|
3
|
Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i
regolatori e verso il BACS
|
|
|
|
|
4
|
Controllo automatico di ogni ambiente compreso di regolazione
manuale
|
|
|
|
|
|
2. Controllo della temperatura dell’acqua nella rete di
distribuzione (mandata e ritorno)
|
Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento
elettrico
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Compensazione con temperatura esterna
|
|
|
|
|
2
|
Controllo temperatura interna
|
|
|
|
|
|
3. Controllo delle pompe di distribuzione
|
Le pompe controllate possono essere installate a diversi
livelli nella rete di distribuzione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo On-Off
|
|
|
|
|
2
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p costante
|
|
|
|
|
3
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p
proporzionale
|
|
|
|
|
|
4. Controllo intermittente di emissione e/o distribuzione
|
|
Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone
aventi lo stesso profilo di occupazione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico con programma orario fisso
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
|
|
|
|
|
|
5. Controllo del generatore
|
0
|
Temperatura costante
|
|
|
|
|
1
|
Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna
|
|
|
|
|
2
|
Temperatura variabile in dipendenza dal carico
|
|
|
|
|
|
6. Controllo sequenziale di diversi generatori
|
0
|
Priorità basate solo sui carichi
|
|
|
|
|
1
|
Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori
|
|
|
|
|
2
|
Priorità basate sull’efficienza dei generatori
|
|
|
|
|
|
|
Definizione delle classi
|
|
|
D
|
C
|
B
|
A
|
CONTROLLO RAFFRESCAMENTO
|
|
7. Controllo di emissione
|
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel
relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare
diversi ambienti
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico centrale
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o
regolatore elettronico
|
|
|
|
|
3
|
Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i
regolatori e verso il BACS
|
|
|
|
|
4
|
Controllo automatico di ogni ambiente compreso di regolazione
manuale
|
|
|
|
|
|
8. Controllo della temperatura dell’acqua nella rete di
distribuzione (mandata e ritorno)
|
Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento
elettrico
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Compensazione con temperatura esterna
|
|
|
|
|
2
|
Controllo temperatura interna
|
|
|
|
|
|
9. Controllo delle pompe di distribuzione
|
Le pompe controllate possono essere installate a diversi
livelli nella rete di distribuzione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo On-Off
|
|
|
|
|
2
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p costante
|
|
|
|
|
3
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p
proporzionale
|
|
|
|
|
|
10. Controllo intermittente di emissione e/o distribuzione
|
|
Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone
aventi lo stesso profilo di occupazione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico con programma orario fisso
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
|
|
|
|
|
|
11. Interblocco tra il controllo di riscaldamento e
raffrescamento della emissione e/o distribuzione
|
0
|
Nessun interblocco
|
|
|
|
|
1
|
Interblocco parziale (dipende dal sistema HVAC)
|
|
|
|
|
2
|
Interblocco totale
|
|
|
|
|
|
12. Controllo del generatore
|
0
|
Temperatura costante
|
|
|
|
|
1
|
Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna
|
|
|
|
|
2
|
Temperatura variabile in dipendenza dal carico
|
|
|
|
|
|
13. Controllo sequenziale di diversi generatori
|
0
|
Priorità basate solo sui carichi
|
|
|
|
|
1
|
Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori
|
|
|
|
|
2
|
Priorità basate sull’efficienza dei generatori
|
|
|
|
|
SCHEDA M - AMPLIAMENTO
UTILIZZO DI TECNOLOGIE, CHE PREVEDONO L’USO
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, CON UNA POTENZA NON
INFERIORE A 3 KW
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 5%
attraverso l’utilizzo di tecnologia, che prevedono l’impiego
delle fonti energetiche rinnovabili, con una potenza non inferiore a 3
kW, di cui all’Allegato 3 del D.Lgs del 3 marzo 2011, n. 28.
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione finale della DD.LL.
Articolo 7
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO
EDILIZIO”
comma 2
“La percentuale di cui al comma 1 è elevata fino a un
ulteriore 35%, con le modalità stabilite dall’allegato A, in
funzione della presenza di uno o più dei seguenti elementi di
riqualificazione dell’edificio e della sua destinazione d’uso
residenziale o non residenziale”
PERCENTUALE BONUS PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Schede Demolizione e ricostruzione - Residenziale
A
|
Eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
|
10%
|
B
|
Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente
alla classe A4
|
15%
|
C
|
Utilizzo di materiali di recupero
|
5%
|
D
|
Utilizzo di coperture a verde per 50 mq
|
5%
|
E
|
Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio
|
10%
|
F
|
Isolamento acustico classe II
|
5%
|
G
|
Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane
|
5%
|
H
|
Utilizzo del BIM (Building Information Modeling) e/o del BACS
(Building Automation Control System) nella progettazione
dell’intervento
|
5%
|
I
|
Rimozione e smaltimento amianto sull’edificio esistente
|
5%
|
Schede Demolizione e ricostruzione - non Residenziale
|
A
|
Eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
|
10%
|
|
B
|
Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente
alla classe A4
|
15%
|
|
C
|
Utilizzo di materiali di recupero
|
5%
|
|
D
|
Utilizzo di coperture a verde per 50% della copertura
|
10%
|
|
E
|
Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio
|
10%
|
|
F
|
Isolamento acustico classe II
|
5%
|
|
G
|
Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane
|
5%
|
|
H
|
Utilizzo del BIM (Building Information Modeling) e/o del BACS
(Building Automation Control System) nella progettazione
dell’intervento
|
5%
|
|
I
|
Rimozione e smaltimento amianto sull’edificio esistente
|
5%
|
SCHEDA A - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
|
10%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il criterio permette un incremento del volume o della superficie del 10%.
Elaborati progettuali e dichiarazione finale di corretta esecuzione da
parte della DD.LL.
SCHEDA B - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’INTERO EDIFICIO
ALLA CLASSE A4
|
15%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il criterio, da far valere su tutto l’edificio, permette
l’aumento di volume o di superficie del 15%.
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici.
Verifica
Deposito relazione energetica, dichiarazione progettista, DD.LL. oltre
all’APE (Attestato Prestazione Energetica) finale.
SCHEDA C - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
UTILIZZO MATERIALI DI RECUPERO
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il criterio permette un ulteriore incremento del volume o di superficie
del 5%.
Al fine di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di
aumentare il riciclo dei rifiuti, alcuni materiali devono prevedere una
quota minima di riciclato, conformemente a quanto indicato dai Criteri
Ambientali Minimi (CAM), di cui alla L. 221/2015 e al D.lgs. 50/2016,
calcolato in peso:
1) almeno 5% per i calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati
e prefabbricati
2) almeno 10% per i laterizi da muratura e solai
3) almeno 5% per i laterizi per coperture, pavimenti e murature faccia a
vista
4) almeno 70% per acciaio strutturale da forno elettrico
5) almeno 10% per acciaio strutturale da ciclo integrale
6) almeno 30% per materie plastiche (ad eccezione di usi specifici)
7) solo materiale di recupero per murature in pietrame o miste
8) almeno 5% per lastre di cartongesso per tramezzature e controsoffitti
Verifica
a. Dichiarazione ambientale di prodotto Tipo III EPD conforme alla UNI EN
15804
b. Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione
della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®
o equivalenti
Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione
della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso
l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica
di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO
14021 – Tipo II.
SCHEDA D - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
UTILIZZO DI COPERTURE A VERDE
|
5%
10%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
residenziale
Il criterio permette un ulteriore incremento del volume o di superficie
del 5%.
Coperture a verde con una superficie minima di 50 mq, di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 2013, n. 10
«norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte
della DD.LL.
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio non
residenziale
Il criterio permette un ulteriore incremento del volume o di superficie
del 10%.
Coperture a verde con una superficie minima di 50% della copertura,
definite come all’articolo 6, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio
2013, n. 10 «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte
della DD.LL.
SCHEDA E - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
REALIZZAZIONE DI PARETI VENTILATE
|
10%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
La realizzazione di pareti ventilate per l’ampliamento permette un
aumento di volume o di superficie del 10% nel rispetto delle norme.
− UNI 8979:1987 “Edilizia. Pareti perimetrali verticali.
Analisi degli strati funzionali”
− UNI 7959:1988 “Edilizia. Pareti perimetrali verticali.
Analisi dei requisiti.”
− UNI 11018:2003 “Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per
facciate ventilate a montaggio meccanico - Istruzioni per la
progettazione, l'esecuzione e la manutenzione - Rivestimenti lapidei e
ceramici”
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione di corretta messa in opera da parte
della DD.LL.
SCHEDA F - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
ISOLAMENTO ACUSTICO CLASSE II
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il raggiungimento della classe II come da norma UNI 11367 consente il
riconoscimento di un ulteriore incremento del 5% di volume o di
superficie.
Classe
|
Indici di valutazione
|
Isolamento acustico normalizzato di facciata
D2m,nT,w
|
Potere fonoisolante apparente di partizioni
Rw
|
Livello di pressione sonora di calpestio
normalizzato L’nw
|
Livello sonoro corretto immesso da impianti a
funzionamento continuo Lic
|
Livello sonoro corretto immesso da impianti a
funzionamento discontinuo Lid
|
I
|
≥43
|
≥56
|
≤53
|
≤25
|
≤30
|
II
|
≥40
|
≥53
|
≤58
|
≤28
|
≤33
|
III
|
≥37
|
≥50
|
≤63
|
≤32
|
≤37
|
IV
|
≥32
|
≥45
|
≤68
|
≤37
|
≤42
|
Tabella D.5.6.a – Prospetto 1 punto 6.1 norma UNI
11367
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.
SCHEDA G - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
RECUPERO ACQUA PIOVANA
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi di dimensione
significativa e permette un ulteriore incremento del volume o di
superficie del 5%. Il volume del serbatoio di acqua piovana deve essere
uguale o superiore al volume minimo come di seguito calcolato:
VOLUME MINIMO DEL SERBATOIO = il valore minimo tra il FABBISOGNO ANNUALE
DI ACQUA PIOVANA e la RESA DELL’ACQUA PIOVANA moltiplicato per il
fattore di carico e per il fattore di utilizzo.
Fattore di carico: garantisce un coefficiente di riserva di acqua
piovana per un periodo di tre settimane (valore consigliato = 0.06).
Fattore di utilizzo: coefficiente che considera il volume utile
netto del serbatoio considerando che circa il 15-20% del serbatoio non
è utilizzabile (valore consigliato = 1.2).
Dove per:
FABBISOGNO ANNUALE DI ACQUA PIOVANA = (fabbisogno utenza) x (n. di
Persone) x (n. di giorni) + (fabbisogno giardinaggi) x (superficie)
RESA ACQUA PIOVANA = (precipitazione media annua) x (superficie) x
(coefficiente di deflusso) x (coefficiente di filtraggio)
Coefficiente di deflusso: differenza tra la quantità di
pioggia caduta sulla superficie di raccolta e la quantità di acqua
che effettivamente affluisce al serbatoio di accumulo. Dipende dalla
pendenza e dalla natura della superficie di raccolta.
Coefficiente di filtraggio: frazione del flusso d’acqua
effettivamente utilizzabile a valle dell’intercettazione del
filtro. Efficienza di captazione dipendente dalla superficie di raccolta
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.
SCHEDA H - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
UTILIZZO DEL BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
E/O DEL BACS (BUILDING AUTOMATION CONTROL SYSTEM) NELLA
PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi del nuovo edificio
Il criterio permette l’aumento di volume o di superficie per un
ulteriore 5%, in funzione dell’utilizzo
del BIM (Building Information Modeling) e/o del BACS (Building Automation
Control System).
Criteri specifici per il BIM
Redazione del progetto attraverso strumento BIM (Building Information
Modeling) conforme alla norma UNI 11337:2017 “Edilizia e opere
di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni”, le norme italiane sul BIM.
Verifica
Deposito progetto in BIM e dichiarazione di rispondenza del processo da
parte della DD.LL.
Criteri specifici per il BACS
Prevede la realizzazione dell’automazione dell’impianto di
termoregolazione relativo all’intero edificio tale da portare
l’edificio in BACS – Classe A come da UNI 15232:2017
Verifica
Elaborati progettuali e dichiarazione DD.LL.
|
|
Definizione delle classi
|
|
|
D
|
C
|
B
|
A
|
CONTROLLO RISCALDAMENTO
|
|
1. Controllo di emissione
|
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel
relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare
diversi ambienti
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico centrale
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o
regolatore elettronico
|
|
|
|
|
3
|
Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i
regolatori e verso il BACS
|
|
|
|
|
4
|
Controllo automatico di ogni ambiente compreso di regolazione
manuale
|
|
|
|
|
|
2. Controllo della temperatura dell’acqua nella rete di
distribuzione (mandata e ritorno)
|
Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento
elettrico
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Compensazione con temperatura esterna
|
|
|
|
|
2
|
Controllo temperatura interna
|
|
|
|
|
|
3. Controllo delle pompe di distribuzione
|
Le pompe controllate possono essere installate a diversi
livelli nella rete di distribuzione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo On-Off
|
|
|
|
|
2
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p costante
|
|
|
|
|
3
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p
proporzionale
|
|
|
|
|
|
4. Controllo intermittente di emissione e/o distribuzione
|
|
Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone
aventi lo stesso profilo di occupazione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico con programma orario fisso
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
|
|
|
|
|
|
5. Controllo del generatore
|
0
|
Temperatura costante
|
|
|
|
|
1
|
Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna
|
|
|
|
|
2
|
Temperatura variabile in dipendenza dal carico
|
|
|
|
|
|
6. Controllo sequenziale di diversi generatori
|
0
|
Priorità basate solo sui carichi
|
|
|
|
|
1
|
Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori
|
|
|
|
|
2
|
Priorità basate sull’efficienza dei generatori
|
|
|
|
|
|
|
Definizione delle classi
|
|
|
D
|
C
|
B
|
A
|
CONTROLLO RAFFRESCAMENTO
|
|
7. Controllo di emissione
|
Il sistema di controllo è installato sul terminale o nel
relativo ambiente; per il caso 1 il sistema può controllare
diversi ambienti
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico centrale
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o
regolatore elettronico
|
|
|
|
|
3
|
Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i
regolatori e verso il BACS
|
|
|
|
|
4
|
Controllo automatico di ogni ambiente compreso di regolazione
manuale
|
|
|
|
|
|
8. Controllo della temperatura dell’acqua nella rete di
distribuzione (mandata e ritorno)
|
Funzioni simili possono essere applicate al riscaldamento
elettrico
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Compensazione con temperatura esterna
|
|
|
|
|
2
|
Controllo temperatura interna
|
|
|
|
|
|
9. Controllo delle pompe di distribuzione
|
Le pompe controllate possono essere installate a diversi
livelli nella rete di distribuzione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo On-Off
|
|
|
|
|
2
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p costante
|
|
|
|
|
3
|
Controllo pompa a velocità variabile con ∆p
proporzionale
|
|
|
|
|
|
10. Controllo intermittente di emissione e/o distribuzione
|
|
Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone
aventi lo stesso profilo di occupazione
|
0
|
Nessun controllo automatico
|
|
|
|
|
1
|
Controllo automatico con programma orario fisso
|
|
|
|
|
2
|
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
|
|
|
|
|
|
11. Interblocco tra il controllo di riscaldamento e
raffrescamento della emissione e/o distribuzione
|
0
|
Nessun interblocco
|
|
|
|
|
1
|
Interblocco parziale (dipende dal sistema HVAC)
|
|
|
|
|
2
|
Interblocco totale
|
|
|
|
|
|
12. Controllo del generatore
|
0
|
Temperatura costante
|
|
|
|
|
1
|
Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna
|
|
|
|
|
2
|
Temperatura variabile in dipendenza dal carico
|
|
|
|
|
|
13. Controllo sequenziale di diversi generatori
|
0
|
Priorità basate solo sui carichi
|
|
|
|
|
1
|
Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori
|
|
|
|
|
2
|
Priorità basate sull’efficienza dei generatori
|
|
|
|
|
SCHEDA I - DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE
RIMOZIONE E SMALTIMENTO CEMENTO AMIANTO
|
5%
|
Criteri specifici per i componenti edilizi dell’ampliamento
Il criterio consente l’aumento della percentuale del 5% per la
rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente
nell’edificio.
Verifica
Dovrà essere indicato il luogo in cui sarà conferito il
materiale rimosso per lo smaltimento, specificando se trattasi:
a) di impianto di deposito temporaneo (stoccaggio provvisorio) –
allegare autorizzazione;
b) discarica autorizzata, indicandone il tipo.
Normativa Italiana
Legge 27 marzo 1992 n. 257
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità
Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità
Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità
Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003, Ministero
dell’Ambiente
Decreto Ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004, Ministero
dell’Ambiente
Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2004, Ministero della Salute
Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008
Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015
Note
(
1) In attuazione di quanto
previsto dal comma 8 dell’articolo 17 la Giunta regionale con
deliberazione n. 470 del 13 aprile 2021 (BUR n. 52 del 20 aprile 2021),
ha approvato la circolare n. 1 del 19 aprile 2021, contenete disposizioni
di indirizzo e applicative della presente legge.
(
2) In attuazione di quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 4, la Giunta regionale, con
deliberazione n. 263 del 2 marzo 2020 (BUR n. 30 del 10 marzo 2020) ha
approvato le "Regole e misure applicative ed organizzative per la
determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi.
Articolo 4, comma 2, lettera d) della
legge regionale n. 14/2017 e articolo 4,
comma 1 della
legge
regionale n. 14/2019 ”.
(
3) Vedi l’articolo 7
legge regionale 29
dicembre 2020, n. 39 , con il quale si assegna un contributo ai
comuni per la redazione delle varianti al fine di favorire
l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i
crediti edilizi da rinaturalizzazione.
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 21 settembre 2021, n. 27 che, alla fine, ha aggiunto il
seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente
funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di
interesse pubblico.”.
(
5) Comma modificato da comma 2
art. 2 della
legge
regionale 21 settembre 2021, n. 27 che, alla fine, ha aggiunto il
seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente
funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di
interesse pubblico.”.
(
6) Ai sensi del comma 3
dell’articolo 5 della
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51
le volumetrie dei sottotetti recuperate ai sensi della predetta legge non
sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 6 e 7
della presente legge.
(
7) Comma così modificato da
comma 1 art. 15
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha sostituito le parole “edifici esistenti” con le parole
“edifici caratterizzati, alla data di entrata in vigore della
presente legge, dalla presenza delle strutture portanti e dalla
copertura”.
(
8) Comma così modificato da
comma 1 art. 16
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha aggiunto dopo le parole “zona territoriale omogenea
propria” le parole “; nel caso di edificio la cui
destinazione d’uso sia definita in modo specifico dallo strumento
urbanistico, la parte ampliata deve mantenere la stessa destinazione
d’uso dell’edificio che ha generato
l’ampliamento”.
(
9) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 43
che ha sostituito le parole “31 dicembre 2020” con le parole
“31 dicembre 2021”.
(
10) I rinvii alla
legge regionale 6 aprile 1999, n. 12
devono ora intendersi riferiti per effetto dell’art. 5 comma 2
della
legge
regionale 23 dicembre 2019, n. 51 , all’articolo 2, comma 1,
lett. a) e b) della stessa
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 .
(
11) Ai sensi del comma 3
dell’articolo 5, della
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51
le volumetrie dei sottotetti recuperate ai sensi della predetta legge non
sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 6 e 7
della presente legge.
(
12) Comma così
modificato da comma 1 art. 17
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha aggiunto dopo le parole “patrimonio edilizio esistente” le
parole “alla data di entrata in vigore della presente legge”.
(
13) Comma così
modificato da comma 2 art. 1
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 43
che ha sostituito le parole “31 dicembre 2020” con le parole
“31 dicembre 2021”.
(
14) Comma così
modificato da comma 1 art. 18
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha sostituito la parola “adozione” con la parola
“approvazione”.
(
15) Comma inserito da comma 1
art. 10
legge
regionale 30 giugno 2021, n. 19 .
(
16) Comma così
modificato da comma 1 art. 19
legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che
ha sostituito le parole “agli interventi del comma 1, che possono
essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli
incrementi volumetrici o di superficie previsti” con le parole
“agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono
cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono
essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli
ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie
complessivamente previsti”.
(
17) Testo riportato al comma
1 dell’art. 36
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
18) Testo riportato al comma
2 dell’art. 36
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
19) Comma così
modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 23 dicembre 2019 che ha
sostituito le parole “31 dicembre 2019” con le parole
“30 settembre 2020”.
(
20) Con deliberazione della
Giunta regionale n. 470 del 13 aprile 2021 (BUR n. 52 del 20 aprile 2021)
è stata approvata la circolare n. 1 del 19 aprile 2021 del
Presidente della Giunta regionale "
Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
"Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio",
contenete le disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi del
presente comma.
SOMMARIO