Legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 (BUR n. 74/2020)
Legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 (BUR n. 74/2020) [sommario] [RTF]
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA
FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI COME
STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA
VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e al fine
della concreta applicazione della “Carta europea riveduta della
partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata
dal Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio
2003 nonché in coerenza con le disposizioni e nell’ambito di
quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989”, promuove la partecipazione istituzionale dei
ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare,
riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e
l’interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi.
3. Ai fini della presente legge per ragazzi si intendono i soggetti che
frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Art. 2 - Consiglio comunale o
sovracomunale dei ragazzi.
1. Il Consiglio comunale, o sovracomunale dei ragazzi, è
autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune o dai comuni in
forma associata e svolge in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e
amministrativa locale;
b) promuove la conoscenza, da parte dei ragazzi, della Costituzione della
Repubblica e dello Statuto del Veneto e delle rispettive funzioni
istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica, nonché
dell’attività e delle funzioni dell’ente locale e del
rispettivo Statuto;
c) promuove l’informazione rivolta ai ragazzi;
d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli
analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai
ragazzi in ambito locale.
2. Il Consiglio dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione
al Consiglio comunale e alla Giunta e, su richiesta, esprimere parere non
vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i
ragazzi.
3. In particolare, il Consiglio dei ragazzi può esprimere pareri,
formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
a) pubblica istruzione e servizi scolastici;
b) tempo libero, sport e spettacolo;
c) promozione all’educazione alla legalità;
d) sicurezza stradale e circolazione;
e) politica ambientale e urbanistica;
f) iniziative culturali e sociali;
g) solidarietà ed assistenza;
h) rapporti con l’associazionismo.
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento gli indirizzi per
promuovere la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali o
sovracomunali dei ragazzi anche al fine di assicurarne i requisiti minimi
di uniformità in ambito regionale, assicurando lo svolgimento delle
funzioni in modo libero e autonomo sulla base del regolamento adottato
dal consiglio dei ragazzi.
Art. 3 - Rapporti con il
comune.
1. I consigli comunali dei comuni del Veneto ove è stato istituito
il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi:
a) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio
dei ragazzi;
b) richiedono al Consiglio dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche
di loro pertinenza;
c) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo
fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio
dei ragazzi.
Art. 4 - Rete regionale dei
consigli dei ragazzi.
1. Per promuovere le finalità di cui alla presente legge, la Giunta
regionale istituisce, la Rete regionale dei consigli comunali o
sovracomunali dei ragazzi di seguito denominata “Rete”.
2. I compiti della Rete sono:
a) svolgere attività di supporto ai consigli comunali e
sovracomunali dei ragazzi nonché assistenza tecnica per
l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e
dagli scambi socio-culturali;
b) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte
dai consigli dei ragazzi;
c) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni
all’interno dei consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di
altre regioni;
d) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.
3. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili
gestisce il supporto tecnico alla Rete.
Art. 5 - Contributi e
integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di
istruzione e formazione.
1. La Giunta regionale concede ai comuni, singoli o associati, un
contributo per le spese necessarie ai fini della gestione dei Consigli
comunali o sovracomunali dei ragazzi.
2. La Giunta regionale sostiene altresì iniziative utili per
promuovere l’informazione, la conoscenza e la partecipazione dei
ragazzi alla vita sociale e politica locale e regionale, in
collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli
istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le
università, istituzioni ed enti culturali.
3. In particolare la Giunta regionale è autorizzata, in armonia con
l’
articolo
11 della
legge
regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della
Regione Veneto”, a stipulare intese, protocolli e ogni forma di
accordo con l’Ufficio scolastico regionale per definire appositi
moduli didattici per le scuole secondarie di primo e secondo grado, per
promuovere, nell’ambito della quota regionale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera l) della legge 28 marzo 2003, n.
53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale”, anche la
conoscenza della istituzione regionale, delle attività e funzioni
delle autonomie locali e dei rispettivi statuti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le tipologie
di spese ammissibili, le modalità e criteri per l’erogazione
dei contributi e la loro rendicontazione.
Art. 6 - La Giornata regionale
dei Consigli dei ragazzi.
1. È istituita la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi per
promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e
regionale al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una
società democratica.
2. A decorrere dal 2020 la celebrazione della giornata dei consigli dei
ragazzi ha luogo nella Città di Venezia, capoluogo della Regione, in
una data annualmente individuata dalla Giunta regionale, presso sedi
istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di
incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le
istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse in
sede di Rete dei consigli dei ragazzi.
3. La Giunta regionale prevede l’indizione di avvisi per la
premiazione a rotazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali e
sovracomunali dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità
e capacità nel promuovere la consapevolezza dell’importanza
del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico. I premi sono
attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli dei
ragazzi.
4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale
provvede altresì ad indire un avviso per un riconoscimento a favore
di uno o più comuni che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, avevano già istituito il Consiglio dei ragazzi od
organismi ad essi equiparabili e che nell’ultimo anno avevano
elaborato progetti originali per promuoverne la partecipazione alla vita
politica ed amministrativa locale.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5,
comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020,
2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06
“Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02
“Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui
dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate
nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5,
comma 2, quantificati in euro 7.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020,
2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06
“Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02
“Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui
dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate
nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6,
quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e
2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese
correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo
contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
SOMMARIO