Legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 (BUR n. 80/2020)
Legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 (BUR n. 80/2020) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
NATALITÀ
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La Regione, nell’osservanza dei principi sanciti dagli articoli
2, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dall’
articolo 6, comma 1,
lettera n), dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176, promuove e persegue una politica organica e
integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero
svolgimento delle sue funzioni sociali.
2. La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche
con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
3. La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche
settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di
politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità
e della natalità.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli
enti locali, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei
territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo
settore, dell’associazionismo familiare e degli operatori
economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie
favorendo esperienze di autorganizzazione.
Art. 2 - Obiettivi.
1. La Regione, nella propria attività d’indirizzo politico e
di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà e il
diritto di libera scelta da parte della famiglia, persegue i seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su
relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva
parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in
quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi
dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
c) promozione della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei
componenti;
d) riconoscimento dell’alto valore della maternità e
paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle
funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento
ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;
e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che
impediscono le nuove nascite, l’adozione e la vita della famiglia,
prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione
sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari
afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva
volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue
fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni
economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di
non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e
favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà
economiche, sociali e relazionali che possano indurre
all’interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite
convenzioni con soggetti non istituzionali;
g) tutelare il diritto di un minore ad una famiglia tramite interventi a
sostegno della genitorialità adottiva;
h) agevolare la famiglia nell’opera di educazione dei figli e nella
formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti
psicologici, sociali, relazionali e culturali;
i) promozione di una cultura dell’infanzia, riconoscendo e
sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e
promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e
opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la
centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
j) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà
tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita
degli adolescenti e dei giovani;
k) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;
l) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e
dell’associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione
di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra
famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di
imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari
nell’educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli
anziani e dei disabili;
m) incentivare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio
regionale per la famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti
pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della
famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare
generativo e di comunità;
n) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in
quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone,
prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio
domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
p) promuovere nel territorio sportelli informativi capaci di essere dei
punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione
con le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e con i
consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e
futuri genitori;
q) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo
modalità, servizi, tariffe e quant’altro possa servire a
dimostrare che il Veneto è una Regione dove la famiglia è di
casa;
r) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che
non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse,
servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
s) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati
interessati, la formazione e l’aggiornamento di amministratori,
operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche
familiari e temi correlati;
t) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo
della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai
diversi attori nonché la verifica dell’impatto di politiche
familiari nel territorio.
2. La Regione, al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle
sue funzioni sociali, promuove l’integrazione, tra l’altro,
delle politiche fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, del
turismo, dello sport, dei trasporti e di cura, anche in attuazione della
legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
Art. 3 - Prestazioni sociali
dei comuni.
1. È istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per
definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede
alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale.
2. L’utilizzo di tale strumento da parte dei comuni è
facoltativo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità
attuative del fattore famiglia.
CAPO II - Programmazione
Art. 4 - Programma triennale
degli interventi.
1. Per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la commissione
consiliare competente, approva il programma triennale degli interventi,
che conserva la sua validità sino all’approvazione del
programma successivo. Nel programma sono indicati:
a) gli obiettivi generali da perseguire;
b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel
triennio di riferimento;
c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;
d) l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e
la ripartizione tra i vari interventi.
2. Nel programma triennale degli interventi è possibile,
altresì, prevedere le attività da gestire mediante le forme
previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del
Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Art. 5 - Cabina di regia per
la famiglia.
1. È istituita la cabina di regia per la famiglia al fine di
agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione
degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale
degli interventi di cui all’articolo 4.
2. Fanno parte della cabina di regia:
a) l’assessore regionale alle politiche sociali che la presiede, o
un suo delegato;
b) gli assessori regionali competenti per le materie previste dal
programma, o loro delegati;
c) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in
materia di servizi sociali, o un suo delegato;
d) due rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni
d’Italia (ANCI) Veneto;
e) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS;
f) cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie
del territorio regionale, individuati dalla struttura della Giunta
regionale competente in materia di servizi sociali.
3. La segreteria della cabina di regia è assicurata da un
funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia
di servizi sociali.
4. La cabina di regia è istituita dalla Giunta regionale prima della
stesura e dell’adozione del programma triennale di cui
all’articolo 4. I suoi membri rimangono in carica per tutta la
durata del programma e possono essere riconfermati per non più di
due mandati consecutivi.
5. La partecipazione alle sedute è gratuita.
CAPO III - Sostegno della
natalità
Art. 6 - Benefici per il
nascituro.
1. Agli effetti degli interventi messi in atto dalla Regione, il
nascituro è riconosciuto quale destinatario di tutti i benefici
previsti dalle leggi regionali e attribuiti in base a graduatorie che
tengono conto del numero di figli.
2. Chiunque abbia interesse ai sensi del comma 1 è tenuto a
presentare idonea documentazione della gravidanza in corso e
dell’avvenuta nascita, entro i dodici mesi successivi, per
confermare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dei
benefici.
Art. 7 - Interventi a sostegno
della natalità.
1. La Giunta regionale al fine di sostenere la natalità e le spese
connesse alla cura e all’accoglienza del nascituro:
a) istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi
legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del
bambino;
b) sostiene il potenziamento e la riqualificazione dei servizi
socio-educativi destinati alla prima infanzia, al fine di garantire un
servizio adeguato alle esigenze del territorio;
c) intraprende, in via sperimentale, un progetto denominato Nidi Gratis
per l’azzeramento della retta di frequenza dei servizi
socio-educativi destinati alla prima infanzia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri
contributi disposti per i medesimi fini.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per
l’assegnazione delle risorse destinate alle finalità di cui al
comma 1.
4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi
finanziari di cui alla presente legge.
Art. 8 - Ulteriori criteri per
il sostegno della natalità.
1. L’entità dei contributi previsti dall’articolo 7
è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno
o più minori fino al compimento del sesto anno di età,
riconosciuti disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”.
Art. 9 - Premialità per
la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro.
1. La Giunta regionale individua apposite premialità nei bandi per
l’assegnazione di contributi a favore di progetti per la
conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del
territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi, presentati
dai comuni o dalle loro aggregazioni.
CAPO IV - Famiglie fragili
Art. 10 - Interventi a favore
delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di
entrambi i genitori.
1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che
attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti
orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle
tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli
d’intesa con organizzazioni private di cui all’articolo 17.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad evitare nuove
emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo
genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero
dell’autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico
dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al
decesso di uno o di entrambi i genitori.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, forme di collaborazione
con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e
supporto alle famiglie.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre tipologie
di finanziamenti o di contributi concessi nell’ambito delle
politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.
Art. 11 - Interventi a favore
delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in
situazioni di difficoltà economica.
1. La Giunta regionale istituisce un fondo per l’accesso al
credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e
dei genitori separati o divorziati, al fine di agevolare
l’autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori
separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; il
contributo è concesso a fondo perduto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati prioritariamente al
finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese
di locazione e per l’erogazione di servizi educativi e scolastici.
La Giunta regionale può individuare ulteriori spese da finanziare.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
a) da uno stanziamento iniziale della Regione;
b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai
protocolli d’intesa di cui all’articolo 17;
c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti
in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 17.
Art. 12 - Interventi a
favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati e
divorziati.
1. La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e
mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla
genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase
separativa, anche in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54
“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli”, presso i consultori familiari, operanti
nell’ambito territoriale di ciascuna azienda ULSS, per realizzare
un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.
Art. 13 - Interventi a
favore di famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro.
1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che
attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie
con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la
riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la
stipulazione di protocolli d’intesa con organizzazioni private di
cui all’articolo 17.
Art. 14 - Interventi per
favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva.
1. La Regione promuove e sostiene attraverso contributi agli enti locali
le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose che
avviano percorsi sportivi a favore dei figli all’interno delle
associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle
Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.
Art. 15 - Tutela della
bigenitorialità.
1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli
minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti
civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi
ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge n. 54 del
2006, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima,
delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi
sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto,
adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente
articolo.
2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli
enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad
entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali
modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla
legge n. 54 del 2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice
civile. A tal fine, il genitore che presenta l’istanza allega alla
stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le
eventuali modifiche dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di
entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli
mediante:
a) l’attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni
scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni
sull’andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
b) l’attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali
finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo
amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.
Art. 16 - Priorità.
1. Ai fini degli interventi previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14, le
priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta
regionale sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti
elementi:
a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo
familiare;
b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai
sensi della legge n. 104 del 1992;
c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del
nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;
d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della
Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 17, comma
2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel
territorio della Regione.
2. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 1 previo
parere della commissione consiliare competente che si esprime entro
trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale
può prescindere dal parere.
Art. 17 - Protocolli
d’intesa.
1. La Giunta regionale promuove protocolli d’intesa tra enti
locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti
alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei
sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o
divorziati.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:
a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo,
economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione
del proprio nucleo familiare;
b) dell’aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire
l’interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli
rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura
materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e
del bambino;
c) della promozione, nell’ambito della contrattazione collettiva
decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al
fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e
dei genitori separati o divorziati;
d) dell’accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle
famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati;
e) dell’accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di
immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o
divorziati e finalizzati a rendere effettivo l’esercizio del ruolo
genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1°
dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio” e alla legge n. 54 del 2006, in coordinamento con le
strutture pubbliche esistenti presso le aziende ULSS;
g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al
superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al
mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.
CAPO V - Associazionismo
familiare
Art. 18 - Promozione a
sostegno dell’associazionismo familiare.
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà,
valorizza, attraverso le modalità di cui all’articolo 5, gli
organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale e le
formazioni del privato sociale impegnate per la sensibilizzazione sui
temi relativi all’ambito familiare.
2. La Regione in particolare valorizza le associazioni familiari e le
organizzazioni del privato sociale che:
a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il
mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la
solidarietà intergenerazionale;
b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle
famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro
compiti sociali ed educativi;
c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle
competenze educative genitoriali per l’esercizio consapevole e
responsabile della maternità e paternità;
d) promuovono la cultura dell’accoglienza familiare,
dell’auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e
interculturale.
Art. 19 - Elenco regionale
degli organismi di rappresentanza delle famiglie.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione
all’elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle
famiglie del territorio regionale, tenuto dalla struttura della Giunta
regionale competente in materia di servizi sociali.
CAPO VI - Strumenti
organizzativi
Art. 20 - Qualità
familiare dei servizi erogati.
1. La Regione definisce una certificazione di riconoscimento familiare,
alla quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e
private che intendono adottare standard di qualità familiare dei
servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il
benessere familiare territoriale.
Art. 21 - Sportelli per la
famiglia.
1. I comuni, in forma singola o associata, attivano gli sportelli per la
famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la
conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali
in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai
nuclei familiari.
2. Gli enti di cui al comma 1 collaborano con la Giunta regionale, per
l’individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la
famiglia e i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende ULSS
e degli altri enti pubblici che svolgono attività d’interesse
per i nuclei familiari, al fine di fornire un supporto complessivo alla
famiglia.
3. La Giunta regionale stabilisce le forme di coordinamento tra i servizi
regionali di cui al comma 2 e gli sportelli di cui al comma 1.
Art. 22 - Alleanze
territoriali per la famiglia.
1. La Regione promuove le alleanze territoriali per la famiglia, reti
territoriali costituite dagli enti locali, anche associati, in
collaborazione e accordo con organismi sociali, economici e culturali che
promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche attente ai
bisogni delle famiglie.
2. Le alleanze territoriali per la famiglia attivano: sinergie
territoriali; iniziative formative; approfondimento dei servizi e delle
iniziative presenti nel territorio; introduzione, integrazione, revisione
di servizi di cura a supporto delle necessità
educativo-assistenziali delle famiglie; erogazione di contributi
economici da parte dei comuni a famiglie, associazioni e operatori
economici; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e
delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e
revisione degli strumenti di programmazione locale.
3. Le alleanze possono annoverare, accanto ai comuni, altri soggetti
partner quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche;
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza (IPAB); camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); enti del terzo
settore; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private;
associazioni di categoria.
Art. 23 - Valutazione
d’impatto familiare.
1. La valutazione d’impatto familiare costituisce strumento per
orientare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo
criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla
composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.
2. La Regione promuove la valutazione d’impatto familiare per
orientare le strategie complessive di governo a sostegno della famiglia,
in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare
riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità,
in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà,
adeguatezza nonché a sostegno della solidarietà familiare, con
speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con
disabilità o in situazioni di disagio.
3. La Regione promuove intese con gli enti locali per estendere la
valutazione d’impatto familiare alle politiche settoriali di loro
competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il
coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla
legge regionale 25
settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle
autonomie locali”.
CAPO VII - Disposizioni finali
Art. 24 - Clausola
valutativa.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per
gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta
regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato
di attuazione della presente legge.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo
stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale
per l’assunzione delle opportune determinazioni.
Art. 25 - Norma
transitoria.
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Art. 26 - Abrogazioni.
Art. 27 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti, quantificati in complessivi euro 9.680.000,00 per
l’esercizio 2020, si fa fronte:
a) per euro 2.000.000,00 derivanti dall’applicazione
dell’articolo 7, comma 1, lettera a) e dell’articolo 8, e per
euro 3.000.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo
7, comma 1, lettera c), con le risorse afferenti il Fondo nazionale per
le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L.
23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia” - Programma 01 “Interventi per
l’infanzia e i minori e per asili nido” - Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;
b) per euro 1.480.000,00 derivanti dall’applicazione
dell’articolo 10, comma 1, con le risorse allocate nella Missione
12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” -
Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2020-2022, di cui euro 800.000,00 relativi all’articolo
59 della
legge
regionale n. 30/2016 , abrogato dall’articolo 26, ed euro
680.000,00 afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art.
20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388);
c) per euro 600.000,00 derivanti dall’applicazione
dell’articolo 11, comma 1, utilizzando le risorse della
legge regionale n.
29/2012 , abrogata dall’articolo 26, allocate nella Missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma
05 “Interventi per le famiglie” - Titolo 1 “Spese
correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022;
d) per euro 500.000,00 derivanti dall’applicazione
dell’articolo 12, con le risorse afferenti il Fondo nazionale per
le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L.
23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 “Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia” - Programma 05 “Interventi per
le famiglie” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2020-2022;
e) per euro 1.900.000,00 derivanti dall’applicazione
dell’articolo 13, comma 1, e per euro 200.000,00 derivanti
dall’applicazione dell’articolo 14, con le risorse afferenti
il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n.
328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma
04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”
- Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2020-2022.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione
dell’articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro
300.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia” - Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i
minori e per asili nido” - Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Art. 28 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO