Legge regionale 03 luglio 2020, n. 27 (BUR n. 100/2020)
Legge regionale 03 luglio 2020, n. 27 (BUR n. 100/2020) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI
DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO (1)
Art. 1 - Fornitura gratuita
dell’energia elettrica.
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica”, l’obbligo di fornire
annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, da parte dei
seguenti soggetti:
a) titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
b) operatori autorizzati, ai sensi dell’articolo 4, alla
prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico scadute;
c) operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b),
eserciscono grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni a
scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a
decorrere dall’anno 2021, a fornire alla Regione annualmente e
gratuitamente energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh)
per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione.
3. I benefici acquisiti tramite la fornitura gratuita di energia, o la
sua monetizzazione ai sensi dell’articolo 3, sono finalizzati al
miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e alle
categorie di utenti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera f) e almeno il 50 per cento degli stessi viene destinato ai
territori provinciali interessati dalle derivazioni.
4. Nel caso di impianti di produzione idroelettrica concessi quali usi
compatibili di derivazioni a fini irrigui il cui titolare è un
consorzio di bonifica e/o irrigui, la soglia di 3.000 Kw di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), del Regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici.” è riferita ad ogni singolo impianto.
Art. 2 - Provvedimenti
attuativi.
1. La Giunta regionale annualmente, entro il 30 aprile, definisce:
a) l’ammontare di energia elettrica, che ogni singolo soggetto
è annualmente obbligato, ai sensi dell’articolo 1, a fornire
gratuitamente alla Regione in relazione a ogni grande derivazione a scopo
idroelettrico;
b) la percentuale di energia eventualmente assegnata ai territori
provinciali interessati dalle derivazioni in misura ulteriore rispetto
alla percentuale minima del 50 per cento di cui all’articolo 1,
comma 3, graduabile, sino al 100 per cento, in relazione alla
specificità di ciascun territorio provinciale, ai sensi
dell’
articolo 15 dello Statuto, nonché alla diversa
entità degli impianti presenti sui territori stessi;
c) le modalità per l’attuazione di eventuali interventi
perequativi a beneficio dei territori provinciali non interessati dalla
presenza di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ove non venga
destinata integralmente l’energia gratuita ai territori provinciali
interessati dalle derivazioni ai sensi della lettera b);
d) le modalità di riparto dell’energia gratuita tra i diversi
territori provinciali nel caso di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico che interessano il territorio di più province o di
impianti situati sul confine tra le stesse;
e) nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che interessano
anche il territorio di Regioni o Province autonome confinanti, le
modalità di coordinamento con le stesse in relazione alla fornitura
dell’energia gratuita;
f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono
beneficiare dell’energia fornita gratuitamente, o dei proventi
derivanti dalla sua monetizzazione ai sensi dell’articolo 3,
nonché i relativi criteri di riparto, sentite le province e la
Città metropolitana interessate; nell’individuazione delle
tipologie di servizi pubblici è riconosciuta priorità ai
servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici,
ambientali, di protezione civile, attinenti al trasporto pubblico locale,
sportivi e ricreativi, anche in coerenza con gli obbiettivi fissati
dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla
Risoluzione ONU del 25 settembre 2015;
g) le forme di controllo del ciclo di fornitura dell’energia
gratuita, con particolare riferimento alla quantificazione
dell’energia da fornire da parte dei soggetti a ciò tenuti, al
permanere dei requisiti di fruizione in capo ai soggetti beneficiari e
all’utilizzo del beneficio;
h) le forme di comunicazione del beneficio fruito da parte dei
beneficiari individuati.
2. La Giunta regionale, in relazione alla specificità di ciascun
territorio provinciale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto,
può demandare alle province o alla Città metropolitana
interessate l’individuazione delle tipologie di servizi pubblici e
delle categorie di utenti di cui al comma 1, lettera f).
3. L’attribuzione dell’energia gratuita alle diverse utenze
beneficiarie è effettuata dalle province o dalla Città
metropolitana in relazione alla percentuale di energia attribuita al
rispettivo territorio, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra
le stesse e i soggetti di cui all’articolo 1. Le convenzioni
stabiliscono, in particolare, i punti di consegna dell’energia
fornita, da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, e la
quantità della stessa espressa in kWh/anno. La Giunta regionale
definisce gli schemi tipo delle convenzioni.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2
previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime
entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta
regionale può prescindere dal parere.
Art. 3 - Monetizzazione
dell’energia elettrica da fornire gratuitamente.
1. In alternativa alla fornitura gratuita di energia elettrica, la Giunta
regionale entro il 30 aprile, previo parere della commissione consiliare
competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i
quali può prescinderne, può disporre la monetizzazione, anche
integrale, dell’energia da fornire, definendo anche i contenuti di
cui all’articolo 2, comma 1, e ferma restando la possibilità
indicata dall’articolo 2, comma 2, con riferimento alle previsioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
2. In caso di monetizzazione dell’energia da fornire, i soggetti di
cui all’articolo 1 sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a
corrispondere alla Regione un importo, stimato con riferimento
all’anno precedente e salvo conguaglio l’anno successivo pari
al controvalore in euro dell’energia da fornire gratuitamente [Ce]
determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi
zonali orari, ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa
in rete dalla grande derivazione a scopo idroelettrico su base oraria,
secondo la seguente formula: Ce = [Vanno/Eanno] * Efornitura.
3. Nella formula di cui al comma 2:
a) Ce = controvalore dell’energia da fornire gratuitamente
[€];
b) * = per, inteso come segno moltiplicatore;
c) Vanno = valore dell’energia oraria immessa in rete [€]
ottenuta come sommatoria del prodotto dell’energia oraria immessa
[kWh] * il prezzo zonale orario [€/kWh];
d) Eanno = sommatoria dell’energia oraria effettivamente immessa in
rete [kWh/anno];
e) Efornitura = quantità di energia da fornire gratuitamente
nell’anno [kWh/anno].
4. La Giunta regionale, ove proceda ai sensi del comma 1:
a) entro il 30 novembre di ogni anno, eroga gli importi corrisposti ai
sensi del comma 2, ai beneficiari dalla stessa individuati
nell’ambito delle tipologie e delle categorie e secondo i criteri
di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) qualora abbia dato applicazione alle previsioni di cui
all’articolo 2, comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno,
trasferisce alle province o alla Città metropolitana interessate,
gli importi spettanti, affinché le stesse li eroghino, entro lo
stesso termine di cui alla lettera a), ai beneficiari individuati.
Art. 4 - Ulteriori
disposizioni in materia di concessioni idrauliche.
1. Per la prosecuzione dell’esercizio delle grandi e piccole
derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza
anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino
alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il
concessionario è tenuto, ai sensi dell’articolo 26 del Regio
decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo
n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite
dall’autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e
il normale sviluppo degli impianti.
2. Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta
è tenuto, fino all’assegnazione della nuova concessione, a
corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al
canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di
concessione.
3. Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo
il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è
dovuto anche il canone per l’occupazione del demanio idrico.
4. Per l’anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono
dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della
presente legge.
Art. 5 - Clausola
valutativa.
1. Ogni due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione
puntuale sullo stato di attuazione della presente legge indicando, in
particolare:
a) l’entità di energia fornita gratuitamente o della sua
monetizzazione;
b) i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o
dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;
c) eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche
derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire
gratuitamente;
d) eventuali problematiche e criticità insorte durante
l’attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si
è fatto fronte.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo
stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale
per l’assunzione delle opportune determinazioni.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 4,
quantificate in euro 40.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro
100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022 sono allocate al
Titolo 3 “Entrate extra tributarie” - Tipologia 100
“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di
beni” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. Agli oneri connessi al riversamento alle province previsto
dall’articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo n. 79
del 1999 del 60 per cento del canone aggiuntivo, quantificati in euro
20.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 50.000,00 per ciascun
esercizio 2021 e 2022, e agli altri oneri correnti derivanti dalla
presente legge quantificati in euro 20.000 per l’esercizio 2020 e
in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente” - Programma 01 “Difesa
del Suolo” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2020-2022, la cui dotazione viene incrementata di pari importo
con le nuove entrate di cui al comma 1.
3. Le entrate relative all’eventuale monetizzazione
dell’energia ai sensi dell’articolo 3, sono introitate al
Titolo 3 “Entrate extra tributarie” - Tipologia 100
“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di
beni” e i relativi oneri sono allocati alla Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma
11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 7 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Con riferimento alle
concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico,
vedi anche la
legge
regionale 4 novembre 2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le
concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in
attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica””.
SOMMARIO