Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 36 (BUR n. 188/2020) (Bilancio)
Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 36 (BUR n. 188/2020) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Art. 1 - Residui attivi e
passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla
chiusura finanziaria dell’esercizio 2019, riportati rispettivamente
nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l’esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità
ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2019.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi
dell’esercizio finanziario 2019 e l’ammontare dei residui
presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2020, sono rappresentate
nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario
2020 è determinato in euro 1.349.737.153,51 in conformità con
quanto disposto dall’articolo 8 della
legge regionale 24 luglio 2020, n. 30
“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2019”.
Art. 3 - Disavanzo determinato
dal debito autorizzato e non contratto.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla
legislazione vigente, di cui all’
articolo 3, comma 1,
della
legge
regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione
2020-2022” è rideterminato in euro 532.054.537,15.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma
1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime
condizioni di cui all’articolo 3 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 ,
è previsto in euro 22.120.153,79 e trova riscontro di copertura per
gli esercizi 2021 e 2022 nella parte spesa del bilancio di previsione
2020-2022 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Stato di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per
l’esercizio finanziario 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le
variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le
spese.
Art. 6 - Allegati
all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per
missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli)
e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8),
che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del
comma 2 dell’articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di
indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di
spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 45
“Legge di stabilità regionale 2020” (Allegato 11);
i) variazione all’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)”
della
legge
regionale 25 novembre 2019, n. 45 (Allegato 12);
j) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non
obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per
l’esercizio finanziario 2020 e quantificate annualmente con legge
di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo
4 della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione””, della
legge regionale 25 novembre
2019, n. 46 (Allegato 13).
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto
dall’
articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 25 novembre 2019, n.
46 , per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono aggiornati e sostituiti
come da Allegato 14 della presente legge.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO