Legge regionale 30 luglio 2021, n. 22 (BUR n. 104/2021) (Bilancio)
Legge regionale 30 luglio 2021, n. 22 (BUR n. 104/2021) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Art. 1 - Residui attivi e
passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla
chiusura finanziaria dell’esercizio 2020, riportati rispettivamente
nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l’esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità
ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2020.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi
dell’esercizio finanziario 2020 e l’ammontare dei residui
presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2021, sono rappresentate
nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario
2021 è determinato in euro 1.304.330.914,29 in conformità con
quanto disposto dall’articolo 8 della
legge regionale 23 luglio 2021, n. 21
“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2020”.
Art. 3 - Disavanzo determinato
dal debito autorizzato e non contratto.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla
legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della
legge regionale 29
dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”
è rideterminato in euro 306.812.997,17.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma
1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime
condizioni di cui all’articolo 3 della
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 ,
è previsto in euro 13.649.771,33 e trova riscontro di copertura per
gli esercizi 2022 e 2023 nella parte spesa del bilancio di previsione
2021-2023 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Stato di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per
l’esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023 sono introdotte le
variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le
spese.
Art. 6 - Allegati
all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per
missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli)
e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8),
che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del
comma 2 dell’articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di
indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di
spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40
“Legge di stabilità regionale 2021” (Allegato 11);
i) variazione all’Allegato 16 “Elenco delle spese non
obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per
l’esercizio finanziario 2021 e quantificate annualmente con legge
di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo
4 della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e
della contabilità della regione””, della
legge regionale 29 dicembre
2020, n. 41 (Allegato 12);
j) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del
Tesoriere per le entrate (Allegato 13) e le spese (Allegato 14).
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 29 dicembre 2020, n.
41 , per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 sono aggiornati e sostituiti
come da Allegato 15 della presente legge.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO