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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione)

Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT


Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell’articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “studenti portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “studenti con disabilità”.
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “portatori di handicap”, “disabili” e “persone handicappate” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.
3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “Alle persone con disabilità”.
4. All’articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “alle persone con disabilità”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
1. L’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.







Note

(1) Testo riportato dopo comma 4 dell’art. 5 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .


SOMMARIO

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