|
leggi regionali a testo vigente
|
Contenuti:
Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione)
Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN
MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Art. 1 - Modifiche agli articoli
3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
1. All’ articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica
dell’ articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le
parole: “studenti portatori di handicap” sono
sostituite con le seguenti: “studenti con
disabilità”.
2. Agli articoli
25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le
parole: “portatori di handicap”,
“disabili” e “persone handicappate”
sono sostituite con le seguenti: “persone con
disabilità”.
3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le
parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con
le seguenti: “Alle persone con disabilità”.
4. All’ articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
, le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite
con le seguenti: “alle persone con disabilità”.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”.
Art. 3 - Proroga
dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17
“Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della
cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
Art. 4 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
|
|
|