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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 (BUR n. 74/2020)
Legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 (BUR n. 74/2020) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI CHE OPERANO NEL
SETTORE DELLA CULTURA E DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
(1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, adempiendo ai doveri inderogabili di
solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione e
nell’esercizio dei propri compiti di valorizzazione dei beni
culturali, di promozione ed organizzazione delle attività culturali,
nonché di promozione dell’attività motoria e sportiva, a
seguito dell’assunzione dei provvedimenti statali per il
contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19 sostiene i
soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività
motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di
finanziamento riferite ai progetti di cui all’articolo 2 che, a
causa dell’emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in
tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.
Art. 2 - Spese ammesse a
finanziamento.
1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Giunta regionale è
autorizzata ad ammettere a contributo anche le spese di funzionamento, le
spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di
continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di
realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e
degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati
ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70
“Contributi e spese per l’organizzazione di mostre,
manifestazioni e convegni di interesse regionale” e successive
modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
“Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale” e successive modificazioni, della legge regionale 5 settembre
1984, n. 51 “Interventi della regione per lo sviluppo e la
diffusione delle attività culturali” e successive
modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52
“Norme in materia di promozione e diffusione di attività
artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” e successive
modificazioni, dell’ articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1999)”, dell’ articolo 22 della
legge regionale 14
gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2003”, dell’ articolo 66 della
legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2007”, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25
“Interventi regionali per il sistema del cinema e
dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale
cinematografiche nel Veneto” e successive modificazioni, della
legge regionale 11
maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di
attività motoria e sportiva” e successive modificazioni,
dell’ articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle
modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche
disponendo l’erogazione di anticipi sino al settanta per cento
dell’ammontare del contributo.
3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di
spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti
dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di
fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di
settore, perdurando l’emergenza sanitaria, anche al fine di
favorire la ripresa dell’operatività nelle forme ordinarie.
Art. 3 - Clausola di
neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio della Regione.
2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano
allocazione:
a) nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali”, Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui
alla legge
regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile
2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno
1975, n. 70 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 ,
della legge
regionale 5 settembre 1984, n. 51 , della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 ,
dell’ della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ,
dell’ articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
dell’ articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ,
della legge
regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e dell’ articolo 7 della
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45 ;
b) nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo
libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022 di cui
alla legge
regionale 25 novembre 2019, n. 46 , come modificata dalla legge regionale 30 aprile
2020, n. 13 , quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio
2015, n. 8 .
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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