Legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 (BUR n. 70/2021)
Legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 (BUR n. 70/2021) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL
DELTA DEL PO E DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Art. 1 - Sviluppo economico e
sociale dei Comuni dell’Area del Delta del Po.
1. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si
prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità
per la concessione di contributi ai Comuni di Rosolina, Loreo, Porto
Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine,
costituenti il territorio dell’“Area del Contratto di Foce
Delta del Po”, come definita nell’ambito della Strategia
nazionale per lo sviluppo delle Aree interne (SNAI) ed individuata dalla
Giunta regionale con proprio provvedimento, per lo sviluppo economico,
sociale e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1, sono perseguite mediante
interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati dal comma 1,
in forma singola o associata, volti a conseguire un opportuno assetto
istituzionale dell’Area del Delta del Po, a promuovere la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a
sostenere le attività imprenditoriali, gli insediamenti produttivi e
le realtà del terzo settore che operano per la promozione
dell’agricoltura, della pesca, dell’ambiente, del paesaggio,
del turismo della sicurezza e della cultura.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, è
istituita la Conferenza dei Sindaci dell’Area del Delta del Po che
esercita compiti di indirizzo e di promozione ed esprime apposito parere
sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.
Art. 2 - Sviluppo economico e
sociale dei Comuni del territorio della Riviera del Brenta.
1. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si
prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità
per la concessione di contributi ai Comuni di Campagna Lupia, Campolongo
Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira,
Noventa Padovana, Pianiga, Strà e Vigonovo costituenti la Riviera
del Brenta, per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei rispettivi
territori.
2. Le finalità previste dal comma 1, sono perseguite mediante
interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati dal comma 1,
in forma singola o associata, volti a conseguire un opportuno assetto
istituzionale della Riviera del Brenta, a promuovere la realizzazione di
opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le
attività imprenditoriali, gli insediamenti produttivi e le
realtà del terzo settore che operano per la promozione del
paesaggio, dell’ambiente, del turismo, della sicurezza e della
cultura.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, è
istituita la Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, che
esercita compiti di indirizzo e di promozione delle iniziative
localizzate nell’area della Riviera del Brenta ed esprime apposito
parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.
Art. 3 - Strumenti di raccordo
preliminare.
Art. 4 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023,
riducendo a tal fine l’autorizzazione di spesa recata
dall’articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 .
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2,
quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni
finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023,
riducendo a tal fine l’autorizzazione di spesa recata
dall’
articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 .
Art. 5 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO