Legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 (BUR n. 84/2021)
Legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 (BUR n. 84/2021) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL GARANTE
REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Art. 1 - Riapertura termini per
la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della
persona.
1. I termini già scaduti dell’avviso pubblico per la
presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante
regionale dei diritti della persona di cui alla
legge regionale 24 dicembre 2013, n.
37 , sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di
pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Non si applicano i termini di cui al comma 5 bis dell’
articolo 6 della
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi”.
3. Al fine di assicurare la necessaria continuità
nell’esercizio dei relativi compiti istituzionali, l’incarico
del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge è prorogato per non più
di ulteriori quarantacinque giorni.
Art. 2 - Invarianza della
spesa.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO