Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 (BUR n. 115/2013)
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 (BUR n. 115/2013) [sommario] [RTF]
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (1)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di
seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati
internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.
2. Il Garante esercita le seguenti funzioni:
a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali
di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone
fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti
di gestori di servizi pubblici;
b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle
persone private della libertà personale.
3. Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso
attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione.
Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
Art. 2 - Requisiti.
1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per
l’elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea;
b) adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e
dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano
tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.
Art. 3 - Elezione e durata in
carica. (2)
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto
favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in
occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza
dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si
applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui
all’
articolo
7, comma 3, della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e
successive modificazioni.
2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è
rieleggibile.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale
entro quindici giorni dalla data dell’elezione con la formula
“Giuro di bene e fedelmente svolgere l’incarico cui sono
chiamato nell’interesse della collettività e al servizio dei
cittadini, in piena libertà e indipendenza”.
4. omissis (
3)
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per
qualunque causa, entro i primi tre anni dall’elezione, la nuova
elezione del Garante è posta all’ordine del giorno della prima
seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della
cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura
presentate nell’ultima elezione, per le quali la competente
struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la
sussistenza dei requisiti necessari all’elezione e la
regolarità della documentazione prodotta.
Art. 4 - Ineleggibilità
ed incompatibilità.
1. Sono ineleggibili a Garante:
a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;
c) i sindaci;
d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di
unione montana;
e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e
associazioni sindacali o di categoria.
2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento
dell’elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento
nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di
provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.
3. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio
di ogni altra funzione, con l’espletamento di incarichi di
qualsiasi natura, con l’esercizio di qualsiasi attività di
lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale,
imprenditoriale o professionale.
4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre
attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della
carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla
Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto al mantenimento del posto di lavoro.
5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque,
successivamente all’elezione, venga a trovarsi in una delle
condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.
6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la
decadenza dall’incarico, che è dichiarata dal Consiglio
regionale nella prima seduta utile.
7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per
i consiglieri regionali.
Art. 5 - Revoca.
1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione
approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati.
Art. 6 - Trattamento
economico. (4)
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria
deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del
giuramento di cui all’articolo 3, comma 3, provvede a definire
l’indennità da corrispondere al Garante, determinandola con
riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non
superiore al 60 per cento dell’indennità di carica di cui
all’articolo 1, comma 1 e dell’indennità di funzione di
cui all’
articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge regionale 30 gennaio 1997, n.
5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
2. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge,
spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si
reca presso la sede dell’Ufficio del Garante, il rimborso delle
spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante
servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di
trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando
l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della
benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal
sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali
pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per
ragioni attinenti all’Ufficio, si reca in località diverse da
quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto
dall’
articolo 6, comma 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
.”.
TITOLO II - Funzioni
CAPO I - Il Garante
Art. 7 - Funzioni e compiti
generali del Garante.
1. Il Garante, oltre alle specifiche
funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:
a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di
legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della
persona e i diritti dei minori, della Regione, degli altri enti o aziende
dalla stessa dipendenti ovvero degli enti cui sono attribuite dalla
Regione funzioni regionali;
b) promuove iniziative per l’analisi delle problematiche
giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono
sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con
particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente
vulnerabili;
c) supporta, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo
nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti
amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della
libertà personale;
d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite
collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione,
iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei
diritti della persona;
e) esercita, a richiesta di soggetti pubblici o privati, azioni di
informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a
procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche
amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale;
f) promuove la conoscenza dell’istituzione del Garante e della sua
azione sia presso l’opinione pubblica sia nei confronti dei propri
interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche
amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della
facoltà di rivolgersi al Garante;
g) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali,
europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per
i diritti umani;
h) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia,
comunque denominate, operanti a livello locale;
i) si avvale dell’assistenza delle strutture regionali competenti
e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio
e ricerca.
2. Nell’esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante
concorre all’attuazione del diritto al buon andamento e
all’imparzialità della pubblica amministrazione, secondo
criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine,
ragionevolezza ed equità.
Art. 8 - Poteri.
1. Il Garante, per l’adempimento
delle sue funzioni, può:
a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli
atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia,
nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e successive modificazioni;
b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di
ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione
di cui è stato investito;
c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private
convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i
minori d’età, a tutela delle quali il Garante interviene.
2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in
possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o
riservate ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Garante informa gli interessati dell’andamento e del
risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che
essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o
giurisdizionale.
4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del
procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari
comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla
presente legge, il Garante segnala il fatto all’amministrazione di
appartenenza ai fini dell’eventuale avvio del procedimento
disciplinare. L’esito degli eventuali procedimenti disciplinari
è comunicato al Garante.
Art. 9 - Criteri di
azione.
1. L’accesso alle prestazioni del Garante regionale è gratuito
e non soggetto ad alcuna formalità.
2. Il Garante:
a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità,
sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con
strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;
b) promuove la costituzione di organismi consultivi a sostegno della
propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di
minori d’età;
c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
3. L’attività del Garante si esplica anche nei confronti degli
enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o
non esistano figure di garanzia negli altri settori, previa stipula di
apposita convenzione tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale e gli enti interessati.
4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e
amministrazioni.
Art. 10 - Rapporti
istituzionali.
1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio
regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno
solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti
normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata
dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio
regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
2. Il Garante è sentito almeno una volta l’anno dalle
commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della
propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.
3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere
chiarimenti e informazioni sull’attività svolta. Il Garante
può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per
problematiche inerenti materie di loro competenza.
4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può
inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale
sull’andamento dell’attività enunciando proprie proposte
circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
6. Il Garante, nell’esercizio delle funzioni di cui al capo III,
promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le
strutture competenti della Regione.
7. Il Garante, di concerto con il Consiglio regionale, provvede a dare
adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche
utilizzando la struttura consiliare di comunicazione.
CAPO II - Attività di difesa
civica
Art. 11 - Funzioni di difesa
civica.
1. Fatte salve le funzioni di cui all’
articolo 7, nello svolgimento delle funzioni di difesa
civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d’ufficio, in
casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le
modalità di cui all’articolo 12.
2. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.
3. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di
posizioni connesse al rapporto stesso.
Art. 12 - Procedimento.
1. Il Garante interviene a tutela dei diritti e degli interessi della
persona su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali
che abbiano una pratica in corso.
2. L’istanza è presentata senza alcuna formalità. Nel
caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata
dall’ufficio.
3. Il Garante, qualora ritenga l’istanza di sua competenza, chiede
al responsabile dell’ufficio interessato notizie sullo stato della
pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all’
articolo 8.
4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in
essere attività di orientamento, nonché di mediazione,
sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell’amministrazione
interessata.
5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia
della risposta è trasmessa all’amministrazione interessata.
CAPO III - Attività di
promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età
Art. 13 - Funzioni di
promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età.
1. Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica
tutela dei minori di età, il Garante:
a) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di
tutela e di curatela, nonché altre analoghe forme di sostegno a
vantaggio di minori d’età in conformità al codice civile
e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi
della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando
l’aggiornamento e la funzionalità del relativo elenco
regionale e mettendo quest’ultimo a disposizione delle competenti
autorità;
b) promuove iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione,
accompagnamento, in collegamento con le competenti strutture della
Regione e degli enti locali e in collaborazione con le istituzioni e i
servizi operanti per la cura dei minori d’età nel territorio
regionale, nonché con l’autorità giudiziaria minorile o
ordinaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il
miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine
assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;
c) attiva forme di ascolto istituzionale nei confronti di servizi
sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed
altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative
a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, nonché le
segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure
di protezione e tutela. L’ascolto istituzionale, eventualmente
esteso a famiglie e minori di età, e l’accoglimento delle
segnalazioni sono finalizzati alla mediazione, alla consulenza,
all’orientamento e alla segnalazione alle amministrazioni
competenti e, se del caso, all’autorità giudiziaria;
d) concorre alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori
accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine;
e) svolge, in collaborazione con altre specifiche istituzioni della
Regione, con le università e con l’autorità giudiziaria,
attività di monitoraggio, di ricerca e di promozione culturale sulla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel Veneto;
f) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti
alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, l’associazionismo
giovanile e gli organismi di società civile.
CAPO IV - Attività di
garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale
Art. 14 - Funzioni a favore
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale.
1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti
ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di
collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli
istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei
centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed
espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento
sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi
titolo della libertà personale.
2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al
comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al
miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla
formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;
b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le
iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno,
dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone
di cui al comma 1, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di
associazioni od organizzazioni non governative che svolgano una
attività inerente a quanto segnalato;
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in
caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze,
che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla
lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone
agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti
le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) comunica con le persone di cui al comma 1 e accede ai luoghi e agli
istituti ove esse si trovano, ai sensi dell’articolo 67, primo
comma, lettera l-bis), della legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà” e successive
modificazioni;
f) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi
da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei
diritti delle persone di cui al comma 1;
g) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e
promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone
sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;
h) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui
temi attinenti ai diritti umani e all’esecuzione delle pene.
TITOLO III - Organizzazione
Art. 15 - Organizzazione
dell’ufficio.
1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e
può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per
l’attuazione del programma e per il funzionamento
dell’Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante,
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria
deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi
II, III e IV del titolo II anche sotto il profilo organizzativo.
3. Per l’esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il
Garante, secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula
convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. L’Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con
proprio atto l’organizzazione interna dell’Ufficio.
TITOLO IV - Disposizioni finali
Art. 16 - Disposizioni
finanziarie.
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge non
possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure di cui
alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42.
2. A decorrere dall’esercizio 2015 è istituita l’upb
“Garante regionale dei diritti della persona” (Funzione
obiettivo F0001 “Organi istituzionali”; Area omogenea A0001
“Organi istituzionali”), nella quale sono riversate le
risorse allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015:
a) sull’upb U0247 “Difensore civico”;
b) sull’upb U0002 “Giunta regionale”, relativamente
alla
legge
regionale 9 agosto 1988, n. 42 ;
c) sulle pertinenti upb della Funzione obiettivo F0005 “Risorse
umane e strumentali”, necessarie per la struttura ed il personale
assegnato al Garante.
Art. 17 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
a)
legge regionale
6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del difensore civico”;
b)
legge regionale
9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’Ufficio di
protezione e pubblica tutela dei minori”;
c) articoli 51 e 52 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1996)”;
d)
legge regionale
31 ottobre 1996, n. 33 “Modifica della
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
“Istituzione del difensore civico” e della
legge regionale 9 agosto
1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di protezione e
pubblica tutela dei minori””;
e) articoli 8, comma 3, e 10, comma 5, della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;
f) articolo 60 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1998)”;
g) articolo 25, comma 1, lettera b), della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)”;
h) articolo 8 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
i) articoli 6 e 7 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”;
l) articolo 61 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale”.
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali”.
1. Al quarto comma dell’
articolo 15 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modificazioni dopo le parole:
“se il titolare viene
eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio
di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle
leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42”
sono inserite le seguenti:
“o viene eletto alla carica di
Garante regionale dei diritti della persona”.
Art. 19 - Disposizioni
transitorie.
1. In prima applicazione della presente legge, alla nomina del Garante si
dà corso a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il
Consiglio regionale è convocato almeno centottanta giorni prima
della scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge per eleggere il Garante.
2. Il Difensore civico di cui alla
legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
nonché il titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica
tutela dei minori di cui alla
legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , in
carica all’entrata in vigore della presente legge, rimangono in
carica fino all’insediamento del Garante e ad essi ed
all’esercizio delle rispettive funzioni continuano ad applicarsi le
disposizioni rispettivamente di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988,
n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni, ivi compresa la
disciplina di cui all’articolo 61, comma 2, della
legge regionale 31 dicembre
2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
3. Fino all’insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono
esercitate dal titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica
tutela dei minori.
Note
(
1) Vedi
legge regionale 25 giugno 2021, n.
18 con la quale si dispone che per i termini già scaduti
dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona
di cui alla presente legge, sono riaperti per ulteriori quindici giorni
dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di
candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
(
2) Ai sensi dell’art. 10
della
legge
regionale 20 aprile 2121, n. 5 “A decorrere dal primo mandato
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il
Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma
2 dell’articolo 3 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37
“Garante regionale dei diritti della persona”, previa
accettazione dell’incarico e prestazione del giuramento.”.
(
3) Comma abrogato da comma 2
art. 10
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
4) Articolo sostituito da comma
1 art. 2
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6 . Il comma 2 art. 2
legge regionale 15 marzo
2022, n. 6 riporta: “2. In prima applicazione della disciplina
di cui al presente articolo, e con decorrenza di effetti dalla data di
giuramento del Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale assume la deliberazione di cui all’articolo 6 della
legge regionale 24
dicembre 2013, n. 37 come sostituito dal presente articolo.”.
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