Legge regionale 3 agosto 2021, n. 25 (BUR n. 105/2021)
Legge regionale 3 agosto 2021, n. 25 (BUR n. 105/2021) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI
VENETI
Art. 1 - Finalità.
1. È istituita la Giornata Regionale per i Colli Veneti, da
celebrare annualmente nella prima domenica di primavera di ogni anno,
simbolo del risveglio della natura. La Giornata, con le iniziative che al
suo ricorrere si svolgeranno, si prefigge la finalità di informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sul patrimonio di risorse
paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed
enogastronomiche che i Colli Veneti rappresentano.
2. La Regione Veneto, nell’ambito delle finalità di cui al
comma 1, favorisce, in particolare:
a) le azioni tese alla tutela e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e naturali, della dimensione economica, sociale ed
istituzionale delle comunità di collina, secondo i principi di uno
sviluppo etico, responsabile e sostenibile;
b) la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore
dell’ambiente collinare veneto come riserva preziosa di
biodiversità di interesse generale;
c) la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, per
diffondere la conoscenza della cultura, del paesaggio, delle risorse
della collina, dei prodotti del territorio, anche nella valorizzazione
resa dalle eccellenze enogastronomiche locali;
d) le iniziative riconosciute di interesse regionale che i Comuni
dell’ambito collinare interessato, in particolare in forma
associata, anche avvalendosi di Pro Loco e/o associazioni locali
riconosciute, intraprenderanno per promuovere le specificità della
collina veneta e per favorirne lo sviluppo sostenibile;
e) l’istituzione di osservatori del paesaggio collinare.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la
promozione delle iniziative di cui alla presente legge.
Art. 2 - Iniziative di
sensibilizzazione.
1. In occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, la Regione
promuove iniziative volte a valorizzare la collina veneta attraverso la
conoscenza del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, la
diffusione delle culture e delle tradizioni tipiche, la promozione di uno
sviluppo sostenibile nell’ambito della cooperazione tra
comunità locali e tra aree urbane e aree collinari. A tal fine la
Regione può pubblicare, su apposita sezione del proprio sito web
istituzionale e con congruo preavviso, avvisi pubblici per la raccolta di
progetti per la realizzazione delle attività previste dalla presente
legge.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione si avvale e collabora
con:
a) gli enti locali, le associazioni di categoria, le Pro Loco e le
associazioni del territorio;
b) il Club Alpino Italiano Veneto con le rispettive sezioni e
sottosezioni del territorio.
3. La Regione promuove, inoltre:
a) iniziative con l’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto, al
fine di intraprendere azioni destinate a raggiungere le fasce
d’età più giovani;
b) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui
principali strumenti di social media;
c) la produzione di mappe e di strumenti, anche digitali, per la
visitazione dei territori collinari;
d) la valorizzazione dei sentieri, dei percorsi cicloturistici, delle
ippovie e gli sport all’aria aperta, privilegiando quelli di minor
impatto ambientale.
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2021, si fa
fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione
viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui
all’articolo 6, comma 1, della
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO