1. La Regione del Veneto istituisce il Sistema informativo lavoro e
sociale, di seguito SILS, quale estensione del Sistema Informativo Lavoro
Veneto (SILV) di cui alla
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
e successive modificazioni.
2. Il SILS è alimentato dai comuni singoli o associati negli Ambiti
territoriali sociali o da altri operatori del privato sociale coinvolti
nelle attività promosse dalla Regione o dai comuni e assicura la
costruzione di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e
alla progettazione integrata, al monitoraggio e alla valutazione degli
interventi, mediante la cooperazione applicativa con i sistemi
informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento
rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi
di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei
comuni singoli o associati.
3. Il SILS può assolvere all’adempimento dei compiti di
conferimento delle informazioni relative ai beneficiari delle misure
regionali per il contrasto alla povertà e di promozione
dell’inclusione sociale e di eventuali ulteriori misure gestite dai
servizi sociali, al Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà”, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. La Regione del Veneto e i comuni, singoli o associati negli Ambiti
territoriali sociali, nonché gli altri operatori di cui al comma 2,
nel rispetto delle autonome titolarità dei trattamenti di dati
personali, comunicano i dati, conformemente alle finalità del SILS,
per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi
all’esercizio di pubblici poteri. Veneto Lavoro, per conto della
Regione del Veneto, assicura il supporto alla funzionalità del SILS
e l’assistenza tecnica necessaria.
5. Le modalità attuative del SILS, gli accessi e le misure di
sicurezza sono disciplinati nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati).
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e
2024, si provvede aumentando la dotazione della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
, afferente alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la
formazione professionale”, Programma 1501 “Servizi per lo
sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2022-2024; contestualmente
è ridotto di pari importo il fondo di cui all’
articolo 7, comma 1,
della
legge
regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.