Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione)
Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO
Art. 2 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”.
1. Al comma 7 dell’
articolo 12 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le
parole:
“di cui un docente universitario competente in materia
di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta
stessa” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui il
Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.
Art. 3 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO