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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione)

Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO


Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: “di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti: “di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .


SOMMARIO

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