Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 (BUR n. 157/2022) (Bilancio)
Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 (BUR n. 157/2022) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
Art. 1 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di
competenza per euro 17.616.452.825,78 e di cassa per euro
22.823.988.235,68 e autorizzati impegni di spesa per euro
17.616.452.825,78 e pagamenti per euro 21.823.988.235,68 in
conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese
allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di
competenza per euro 17.311.801.872,60 e autorizzati impegni di spesa per
euro 17.311.801.872,60 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di
competenza per euro 16.681.027.825,41 e autorizzati impegni di spesa per
euro 16.681.027.825,41 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al
bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al
bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1); (
1)
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7) (
2);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
(Allegato 9);
j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione presunto (Allegato 10); (
3)
k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione presunto (Allegato 11);
l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato
13);
n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(Allegato 14);
o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste (Allegato 15);
p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o
ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e
quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi
del comma 2 bis dell’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” (Allegato 16) (
4);
q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
(Allegato 17).
Art. 3 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40,
comma 2, decreto legislativo 118/2011.
1. In applicazione dell’articolo 40,
comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, è autorizzata nell’anno 2023 la contrazione di
mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel
rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto
recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far
fronte ad effettive esigenze di cassa, per l’importo di euro
185.255.717,84 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per
finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di
amministrazione 2022 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con
legge di assestamento del bilancio di previsione 2023-2025 sulla base
delle risultanze definitive del rendiconto 2022.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 13.387.674,42 e trova riscontro di
copertura per gli esercizi 2024 e 2025 nella parte spesa del bilancio di
previsione 2023-2025 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per spese d’investimento
specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel
triennio 2023-2025 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo
complessivo di euro 85.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel
rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto
recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui,
prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1
non può essere superiore ad euro 40.000.000,00 nel 2024 ed euro
45.000.000,00 nel 2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui ai commi precedenti per una durata non
superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel
caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile,
l’entità del tasso di cui al periodo precedente è
riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della
stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto
anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti
(BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 5 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 2.890.636,70 per il 2025, e trova
riscontro di copertura per l’esercizio 2025 nella parte spesa del
bilancio di previsione 2023-2025 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per la realizzazione del Nuovo Polo della
Salute di Padova.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento finalizzate alla
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale
è autorizzata nell’anno 2023 alla contrazione di nuovo
indebitamento, per un importo non superiore ad euro 300.000.000,00
(Titolo 6 - Tipologia 300), erogabile dall’esercizio 2024, in una o
più soluzioni, nel rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di
quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a
trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di
operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del
tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale
delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto
anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti
(BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 4 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 21.679.775,24 per gli anni 2025 e
seguenti e trova riscontro di copertura con le risorse stanziate
annualmente sul perimetro sanitario allocate alla Missione 13
“Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario
regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA” (Titolo 1 “Spese correnti”).
Art. 6 - Attuazione del Titolo
II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2023, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 7 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato
in euro 588.000,00 per l’esercizio 2023 e in euro 1.200.000,00 per
ciascun esercizio 2024 e 2025. (
5)
2. Il fondo speciale per le spese in conto
capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03
“Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale”) è determinato in euro 800.000,00 per ciascun
esercizio 2023 e 2024 e 2025. (
6)
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Allegato 1 punto d) elenco
aggiornato e sostituito da Allegato 7 come da lett. e) comma 1 Art. 2
legge regionale 10
novembre 2023, n. 28 . In precedenza Allegato 1 modificato da
Allegato 15 come da lett. a) comma 1 art. 7
legge regionale 4 agosto 2023, n. 21 che
ha aggiornato e sostituito gli elenchi di cui al punto d) per gli
esercizi 2023, 2024 e 2025.
(
2) Allegato 7 modificato da
Allegato 4 come da lett. b) comma 1 art. 2
legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 .
(
3) Allegato 10 sostituito da
Allegato 16 come da lett. b) comma 1 art. 7
legge regionale 4 agosto 2023, n. 21 .
(
4) Allegato 16 variazione
apportata da Allegato 6 lett. d) comma 1 art. 2
legge regionale 10 novembre 2023, n.
28 .
(
5) La lett. c) del comma 1 art.
7 della
legge
regionale 4 agosto 2023, n. 21 dispone che: “c) la dotazione
del fondo speciale per le spese correnti (Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”) di cui all’articolo 7, è
incrementata di euro 1.800.000,00 per l’esercizio 2023, e di euro
400.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025.”.
(
6) La lett. d) del comma 1 art.
7 della
legge
regionale 4 agosto 2023, n. 21 dispone che: d) la dotazione del fondo
speciale per le spese in conto capitale (Missione 20 “Fondi e
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2
“Spese in conto capitale”) di cui all’articolo 7,
è incrementata di euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2023, e di
euro 2.600.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025.”.
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